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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO AO AR, all'udienza del 09/12/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3954 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MICALE MARIA ELENA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29/12/2024 , proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 595 2024 00032208 87 000 formato il 24.10.2024 notificato il giorno 21.11.2024 dell'importo complessivo di € 25.488,85 per controlli sulla posizione contributiva periodo dal 01/2018 al 12/2023.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto dell'obbligo contributivo e per conseguente illegittimità della propria iscrizione d'ufficio presso la Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali, lamentava altresì scorretta applicazione delle sanzioni.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva di e CP_1 CP_1 rappresentando di aver annullato in autotutela l'AVA. Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, rilevato il difetto di legittimazione passiva di come tempestivamente CP_2 sollevato dall' , atteso che in forza dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, come CP_1 modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, la CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti ha riguardato tutti i crediti maturati e accertati entro il
31.12.2005, mentre i crediti vantati con l'opposizione, riguardano gli anni successivi al 2007.
propone opposizione avverso l'avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento Parte_1 di contributi previdenziali I.V.S. “accertati e dovuti per la Gestione Commercianti” per il periodo 2018-
2023.
Oggetto del giudizio è la dovutezza, da parte del ricorrente, dei contributi IVS richiesti dall' CP_1 con l'avviso di addebito impugnato.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha dato atto dell'annullamento in autotutela dell'atto CP_1 impositivo impugnato, segnalando però che il ricorrente non aveva provveduto a comunicare, come d'obbligo, la cessazione dell'attività lavorativa con apposito modello “Comunica”.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia di cessazione della materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse del ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con l'anullamento dell'AVA e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite CP_1 risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 29/12/2024 .
Ora, è pur vero che l' ha annullato l'AVA, ma è altresì vero che, di fatto, come riscontrabile CP_1 dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. documentazione in atti). Deve essere comunque valorizzata la ragione giustificativa che ha condotto l a notificare CP_1
l'avviso di addebito, dal momento che l'Ente previdenziale non era stato adeguatamente notiziato, nelle forme di legge, della rituale cessazione dell'attività autonoma del ricorrente.
A questo punto, l' deve essere condannato al pagamento di metà delle spese processuali in CP_1 favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, restando compensata l'altra metà delle dette spese.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 Controparte_1
p.t., con ricorso depositato il 29/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione di CP_1
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.270,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 09/12/2025 .
Il Giudice
RO AO AR