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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5026/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 5026/2023 VG promosso da: rappresentato e difeso dall' avv. Cristina Farri Parte_1
Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Mossuto Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia
Conclusioni formulate all'udienza del 16.04.2025 come segue: il ricorrente “chiede che la causa venga decisa e che il Collegio voglia mantenere un servizio di monitoraggio del minore con i Servizi Sociali, l'educatore e l' , CP_2
precisando che la madre debba portare il figlio presso , visto che il minore CP_2 presenta gravi criticità; conclude come da accordo formalizzato all'udienza del
pagina 1 di 9 29.11.2023, sperando che il minore piano piano pernotti presso il padre e faccia con lui qualche giorno di vacanza.” la resistente: “la madre chiede aiuto al padre per quanto riguarda il trasporto a scuola del figlio al mattino perché il figlio a volte si rifiuta di andare;
la madre è favorevole alla formalizzazione dell'accordo richiamato dal padre;
tuttavia visto che attualmente la frequentazione padre-figlio è ridotta, chiede un contributo di mantenimento a carico del padre per euro 450,00 mensili come da comparsa di costituzione e risposta;
la madre è disponibile a che il padre prelevi il figlio per portarlo dalla psicologa e dall'assistente sociale”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.03.2023 premesso che dall'unione Parte_1
more uxorio tra il medesimo e è nato in data [...] il figlio Controparte_1
AN, ha dichiarato che, cessata la relazione sentimentale, lo stesso ricorrente nel
2013 aveva depositato un ricorso atto a definire il regime di affidamento di AN, la frequentazione di questo con i genitori e gli aspetti economici relativi al suo mantenimento. Il Tribunale di Firenze con decreto n. 13840/2015 aveva disposto una prima regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento condiviso del figlio AN ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la frequentazione da parte del padre così come riportato nelle conclusioni della espletata CTU, il mantenimento del figlio a carico del padre mediante versamento alla madre della somma mensile di € 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. Il ricorrente, con il ricorso ora in esame, ha lamentato di incontrare difficoltà a vedere il figlio AN così come disposto dal decreto n. 13840/2025 sostenendo che tali difficoltà deriverebbero esclusivamente dal comportamento oppositivo della resistente, ed ha pertanto chiesto, fermo l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore
AN con collocamento presso la madre ed il contributo al mantenimento del minore (riservandosi tuttavia la richiesta di modifiche del contributo dopo aver esaminato la posizione reddituale della , una diversa regolamentazione del CP_1
diritto di visita padre-figlio.
pagina 2 di 9 2. Alla prima udienza del 14.06.2023 è comparso il ricorrente con il proprio difensore, mentre nessuno è comparso per la resistente. Il ricorrente ha dichiarato “io lavoro come gommista in proprio;
ho una società con mio fratello;
guadagno al mese circa
2000 euro;
abito in casa di mia madre;
abito con mia madre;
mia madre è pensionata;
io non so quanto prende di pensione;
io non ho finanziamenti;
ho finito di pagare un mutuo della casa che è stata assegnata alla mia ex moglie, dove ci abita la mia prima figlia per la quale verso euro 350,00 mensili;
confermo il ricorso;
io vedo il figlio solo a casa della madre praticamente.”
3. Il Collegio, a scioglimento della riserva incamerata all'udienza suddetta, ha ritenuto necessario disporre un'indagine socio-familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo familiare e sui rapporti tra il minore ed i genitori, al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e sentire il minore. I Servizi incaricati hanno depositato la relazione in data 29.09.2023 ed il minore è stato sentito dal Giudice all'udienza del 10.10.2023.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2023 si è costituita nel giudizio la quale ha contestato tutte le deduzioni, affermazioni e richieste, Controparte_1
anche istruttorie, formulate nel ricorso introduttivo per essere infondate in fatto e in diritto. Ha dedotto che la causa delle asserite difficoltà del padre nell'avere un costante e regolare rapporto con il figlio AN, sarebbe da attribuirsi all'atteggiamento negativo ed autoritario che avrebbe il ricorrente nei confronti del figlio, atteggiamento che creerebbe nel minore un senso di disagio soprattutto quando si trova da solo con il padre. Ha aggiunto, poi, che il padre non avrebbe mai partecipato alle attività ordinarie che competono ad ogni genitore, anche non collocatario, e non avrebbe mai corrisposto le somme dovute a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT del contributo di mantenimento. La resistente ha quindi concluso, fermo l'affidamento condiviso del minore AN ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre in Reggello (FI), via F. Turati
n. 6/G, una frequentazione padre-figlio diversa da quella proposta dal ricorrente, e di porre a carico del il versamento della somma di € 450,00 mensili, per il Pt_1
mantenimento ordinario del figlio AN, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 5. All'udienza del 29.11.2023 le parti hanno raggiunto un accordo sul diritto di visita padre-figlio ed il Giudice ha disposto in conformità ad esso, ovvero che il padre frequenti il figlio per ogni fine settimana alternato dal sabato sino alla domenica alle ore 21.00 a partire dal 02.12.2023 e due pomeriggi alla settimana da individuarsi nei giorni di mercoledì e di lunedì e che il padre starà con il figlio durante le vacanze natalizie dal 25 dicembre 2023 sino al 28 dicembre 2023 (compreso).
6. Il procedimento è quindi proseguito in primo luogo per consentire la frequentazione padre-figlio così come disposta all'udienza del 29.11.2023, al fine di permettere al
Giudice di valutarne l'esito, e poi per fare in modo che i Servizi Sociali incaricati proseguissero nell'attività di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare al fine di depositare nei termini concessi la relazione sull'attività espletata.
7. Nelle more del giudizio le parti hanno evidenziato la conflittualità tra loro esistente tanto che il padre, asserendo di avere difficoltà a frequentare il figlio, ha depositato istanza con cui ha chiesto al Tribunale l'affidamento del minore AN ai SS del
Comune di Reggello, affinché gli stessi dispongano ed organizzino le visite del figlio al padre.
8. All'udienza del 07.02.2024, su concorde richiesta delle parti, il Giudice ha disposto l'acquisizione da parte dell' territorialmente competente in ordine alla CP_2
valutazione delle capacità genitoriali dei genitori e delle condizioni psico-fisiche del minore, invitando detto Ente a trasmettere la relazione nel termine assegnato. Le parti, successivamente, si sono dichiarate concordi nel proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso . CP_2
9. Con ordinanza del 05.06.204, depositata il 21.06.2024, il Tribunale, sulla scorta di quanto rilevato dall' nella relazione del 25.03.2024, elaborata all'esito dei CP_2
colloqui individuali effettuati, ha disposto che fosse assicurato un rapporto equilibrato e continuativo con il padre (all'uopo prevedendo che il minore trascorra nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con il padre) e, oltre all'avvio di un servizio di educativa domiciliare, ha previsto un ulteriore periodo di monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con la collaborazione dell' competente per territorio per CP_2
pagina 4 di 9 valutare la frequentazione padre-figlio e per acquisire una relazione finale da parte sulla capacità genitoriale delle parti.
10. Il giudizio è quindi ulteriormente proseguito mediante il deposito, oltre che di documenti, anche di reciproche istanze sostanzialmente tese a chiedere al Tribunale, stante la criticità nella gestione degli incontri, di convocare con urgenza le parti per prendere decisioni anche provvisorie ma necessarie ed indifferibili nell'interesse di
AN, nonché con il deposito di memorie con cui le parti hanno preso posizione a seguito della relazione dei servizi sociali.
11. Con Ordinanza del 06.11.2024 il Collegio, prendendo atto della distanza tra le posizioni dei genitori, ha disposto una CTU, nominando la dott.ssa tesa Persona_1
ad esaminare la capacità genitoriale delle parti e la loro relazione con il minore ed a proporre il migliore regime di affidamento del minore AN. Invero, con decreto del 18.12.2024 il Giudice, rilevato che le parti hanno concordemente chiesto la sospensione delle operazioni peritali, avendo esse nelle more trovato un accordo provvisorio per la regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre come da verbale di udienza del 29.11.2023, ha disposto la sospensione delle operazioni peritali.
12. All'udienza del 29.01.2025 il difensore della madre ha fatto presente che l'accordo riportato nell'istanza congiunta di sospensione delle operazioni peritali al momento
è attuato regolarmente a parte il pernottamento e che la madre riceve visite dell'educatore domiciliare ogni mercoledì. Il Giudice, quindi, su richiesta delle parti, ha conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di concerto con l' di effettuare ulteriore monitoraggio sul nucleo familiare e CP_2 sull'andamento dell'attuazione dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
29.11.2023 con particolare riferimento ai previsti pernottamenti del minore a casa del padre, nonché di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore e di sostegno alla genitorialità per i genitori. I Servizi Sociali e l' hanno CP_2
trasmesso la relazione in data 10.04.2025.
13. All'udienza del 16.04.2025 sono comparse le parti ed i loro procuratori che hanno precisato le conclusioni come sopra riportato. Il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 14. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ritiene di dover tener conto di quanto rilevato dai Servizi Sociali nella relazione del 17.10.2024 laddove viene evidenziato che “in considerazione dei contenuti sopra riportati e della perdurante conflittualità tra le figure genitoriali il servizio scrivente rappresenta che, un eventuale valutazione di codesta spett.le A.G. di affido al servizio del minore potrebbe configurarsi come non funzionale alle esigenze dello stesso. Nell'ottica di una risoluzione del conflitto per favorire il benessere di AN il servizio scrivente nella misura dell'affido, non potendosi sostituire alle responsabilità genitoriali, non può garantire un cambiamento nell'evoluzione del percorso del minore in quanto lo stesso è sotteso alla collaborazione e volontà di cambiamento e riequilibrio vicendevole del nucleo genitoriale. Tali aspetti potrebbero essere sostenuti solo in un percorso di supporto e sostegno alla genitorialità purtroppo di fatto non andato a buon fine ma che, potrebbe rappresentare per i genitori una reale risorsa. Inoltre, considerate le caratteristiche proprie di introversione del minore AN e della sua difficoltà nella manifestazione del bisogno, si rischierebbe una maggiore chiusura non solo per il rifiuto di figure esterne al nucleo familiare come già in precedenza dimostrato durante i suoi silenzi nei colloqui ma, anche nei confronti delle figure genitoriali che tendono ad alimentare la conflittualità mettendolo al centro di interventi non voluti né richiesti da lui.” Per tali motivi, il Tribunale ritiene che, nonostante l'alta conflittualità tra i genitori, l'affidamento condiviso sia la soluzione più idonea per il benessere del minore AN, con collocamento prevalente presso la madre. La conflittualità tra i genitori, sebbene significativa, non deve infatti pregiudicare il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi. Pertanto, il Tribunale invita i genitori a collaborare nell'interesse superiore del minore, garantendo un ambiente sereno e stabile per la sua crescita.
15. Quanto agli incontri padre figlio il Collegio, sulla scorta delle valutazioni espresse in sede di monitoraggio dai Servizi Sociali e dall' , dispone che la CP_2
frequentazione padre – figlio sia quella già in esecuzione, concordata all'udienza del
29.11.2023, ovvero che il padre frequenti il figlio per ogni fine settimana alternato pagina 6 di 9 dal sabato sino alla domenica alle ore 21.00 e due pomeriggi alla settimana da individuarsi nei giorni di mercoledì e di lunedì e che il padre starà con il figlio durante le vacanze natalizie dal 25 dicembre sino al 28 dicembre (compreso);
16. Considerate le criticità emerse riguardo al benessere psicofisico del minore il
Collegio ritiene necessario attivare un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo familiare per garantire un ambiente adeguato alla crescita del minore, con predisposizione di un servizio di educativa domiciliare per supportare il nucleo nella gestione delle criticità e favorire un ambiente sereno e stabile per AN, e conferire mandato all''UFSMIA territorialmente competente di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore AN, volto a migliorare il suo benessere emotivo e psicologico, prevedendo che sarà la madre ad accompagnare il figlio presso l' . Il Collegio dispone la vigilanza del CP_2
Giudice Tutelare territorialmente competente sul nucleo familiare e in particolare sul minore disponendo che e Servizi Sociali Persona_2 CP_2
territorialmente competenti trasmettano le loro relazioni al Giudice Tutelare ogni 6 mesi.
17. Quanto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento del figlio AN
a carico del padre avanzata dalla madre, il Tribunale ritiene che tale domanda sia da accogliere parzialmente, atteso che la stessa resistente non ha adeguatamente documentato la propria situazione patrimoniale e reddituale mediante il deposito degli estratti conto dell'ultimo triennio, rendendo impossibile la valutazione della sua complessiva situazione economica. Pertanto, in assenza di tale documentazione, il Tribunale aumenta il contributo di mantenimento ad euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio minore a carico del padre, tenuto conto delle esigenze del figlio e del minore tempo di frequentazione padre-figlio.
18. Stante l'esito del giudizio le relative spese dovranno essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva, respinta ogni diversa istanza, domanda e eccezione:
pagina 7 di 9 1. dispone l'affidamento condiviso del minore nato il [...], ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre frequenti il figlio per ogni fine settimana alternato dal sabato sino alla domenica alle ore 21.00 e due pomeriggi alla settimana da individuarsi nei giorni di mercoledì e di lunedì e che il padre starà con il figlio durante le vacanze natalizie dal 25 dicembre sino al 28 dicembre (compreso);
3. conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare il monitoraggio sul nucleo familiare per garantire un ambiente adeguato alla crescita del minore, con predisposizione di un servizio di educativa domiciliare sia presso la madre che presso il padre per supportare il nucleo nella gestione delle criticità e favorire un ambiente sereno e stabile per AN;
4. conferisce mandato all''UFSMIA territorialmente competente di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore AN, volto a migliorare il suo benessere emotivo e psicologico, e sarà la madre ad accompagnare il figlio presso l' ; CP_2
5. dispone la vigilanza del Giudice Tutelare territorialmente competente sul nucleo familiare e in particolare sul minore disponendo che e Persona_2 CP_2
Servizi Sociali territorialmente competenti trasmettano le loro relazioni al Giudice
Tutelare ogni 6 mesi;
6. aumenta il contributo mensile al mantenimento per il figlio AN a carico del padre e a favore della madre ad euro 400,00;
7. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali ed all' territorialmente CP_2
competenti nonché al Giudice Tutelare territorialmente competente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 5026/2023 VG promosso da: rappresentato e difeso dall' avv. Cristina Farri Parte_1
Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Mossuto Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia
Conclusioni formulate all'udienza del 16.04.2025 come segue: il ricorrente “chiede che la causa venga decisa e che il Collegio voglia mantenere un servizio di monitoraggio del minore con i Servizi Sociali, l'educatore e l' , CP_2
precisando che la madre debba portare il figlio presso , visto che il minore CP_2 presenta gravi criticità; conclude come da accordo formalizzato all'udienza del
pagina 1 di 9 29.11.2023, sperando che il minore piano piano pernotti presso il padre e faccia con lui qualche giorno di vacanza.” la resistente: “la madre chiede aiuto al padre per quanto riguarda il trasporto a scuola del figlio al mattino perché il figlio a volte si rifiuta di andare;
la madre è favorevole alla formalizzazione dell'accordo richiamato dal padre;
tuttavia visto che attualmente la frequentazione padre-figlio è ridotta, chiede un contributo di mantenimento a carico del padre per euro 450,00 mensili come da comparsa di costituzione e risposta;
la madre è disponibile a che il padre prelevi il figlio per portarlo dalla psicologa e dall'assistente sociale”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.03.2023 premesso che dall'unione Parte_1
more uxorio tra il medesimo e è nato in data [...] il figlio Controparte_1
AN, ha dichiarato che, cessata la relazione sentimentale, lo stesso ricorrente nel
2013 aveva depositato un ricorso atto a definire il regime di affidamento di AN, la frequentazione di questo con i genitori e gli aspetti economici relativi al suo mantenimento. Il Tribunale di Firenze con decreto n. 13840/2015 aveva disposto una prima regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento condiviso del figlio AN ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la frequentazione da parte del padre così come riportato nelle conclusioni della espletata CTU, il mantenimento del figlio a carico del padre mediante versamento alla madre della somma mensile di € 350,00, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. Il ricorrente, con il ricorso ora in esame, ha lamentato di incontrare difficoltà a vedere il figlio AN così come disposto dal decreto n. 13840/2025 sostenendo che tali difficoltà deriverebbero esclusivamente dal comportamento oppositivo della resistente, ed ha pertanto chiesto, fermo l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore
AN con collocamento presso la madre ed il contributo al mantenimento del minore (riservandosi tuttavia la richiesta di modifiche del contributo dopo aver esaminato la posizione reddituale della , una diversa regolamentazione del CP_1
diritto di visita padre-figlio.
pagina 2 di 9 2. Alla prima udienza del 14.06.2023 è comparso il ricorrente con il proprio difensore, mentre nessuno è comparso per la resistente. Il ricorrente ha dichiarato “io lavoro come gommista in proprio;
ho una società con mio fratello;
guadagno al mese circa
2000 euro;
abito in casa di mia madre;
abito con mia madre;
mia madre è pensionata;
io non so quanto prende di pensione;
io non ho finanziamenti;
ho finito di pagare un mutuo della casa che è stata assegnata alla mia ex moglie, dove ci abita la mia prima figlia per la quale verso euro 350,00 mensili;
confermo il ricorso;
io vedo il figlio solo a casa della madre praticamente.”
3. Il Collegio, a scioglimento della riserva incamerata all'udienza suddetta, ha ritenuto necessario disporre un'indagine socio-familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo familiare e sui rapporti tra il minore ed i genitori, al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e sentire il minore. I Servizi incaricati hanno depositato la relazione in data 29.09.2023 ed il minore è stato sentito dal Giudice all'udienza del 10.10.2023.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2023 si è costituita nel giudizio la quale ha contestato tutte le deduzioni, affermazioni e richieste, Controparte_1
anche istruttorie, formulate nel ricorso introduttivo per essere infondate in fatto e in diritto. Ha dedotto che la causa delle asserite difficoltà del padre nell'avere un costante e regolare rapporto con il figlio AN, sarebbe da attribuirsi all'atteggiamento negativo ed autoritario che avrebbe il ricorrente nei confronti del figlio, atteggiamento che creerebbe nel minore un senso di disagio soprattutto quando si trova da solo con il padre. Ha aggiunto, poi, che il padre non avrebbe mai partecipato alle attività ordinarie che competono ad ogni genitore, anche non collocatario, e non avrebbe mai corrisposto le somme dovute a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT del contributo di mantenimento. La resistente ha quindi concluso, fermo l'affidamento condiviso del minore AN ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre in Reggello (FI), via F. Turati
n. 6/G, una frequentazione padre-figlio diversa da quella proposta dal ricorrente, e di porre a carico del il versamento della somma di € 450,00 mensili, per il Pt_1
mantenimento ordinario del figlio AN, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 5. All'udienza del 29.11.2023 le parti hanno raggiunto un accordo sul diritto di visita padre-figlio ed il Giudice ha disposto in conformità ad esso, ovvero che il padre frequenti il figlio per ogni fine settimana alternato dal sabato sino alla domenica alle ore 21.00 a partire dal 02.12.2023 e due pomeriggi alla settimana da individuarsi nei giorni di mercoledì e di lunedì e che il padre starà con il figlio durante le vacanze natalizie dal 25 dicembre 2023 sino al 28 dicembre 2023 (compreso).
6. Il procedimento è quindi proseguito in primo luogo per consentire la frequentazione padre-figlio così come disposta all'udienza del 29.11.2023, al fine di permettere al
Giudice di valutarne l'esito, e poi per fare in modo che i Servizi Sociali incaricati proseguissero nell'attività di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare al fine di depositare nei termini concessi la relazione sull'attività espletata.
7. Nelle more del giudizio le parti hanno evidenziato la conflittualità tra loro esistente tanto che il padre, asserendo di avere difficoltà a frequentare il figlio, ha depositato istanza con cui ha chiesto al Tribunale l'affidamento del minore AN ai SS del
Comune di Reggello, affinché gli stessi dispongano ed organizzino le visite del figlio al padre.
8. All'udienza del 07.02.2024, su concorde richiesta delle parti, il Giudice ha disposto l'acquisizione da parte dell' territorialmente competente in ordine alla CP_2
valutazione delle capacità genitoriali dei genitori e delle condizioni psico-fisiche del minore, invitando detto Ente a trasmettere la relazione nel termine assegnato. Le parti, successivamente, si sono dichiarate concordi nel proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso . CP_2
9. Con ordinanza del 05.06.204, depositata il 21.06.2024, il Tribunale, sulla scorta di quanto rilevato dall' nella relazione del 25.03.2024, elaborata all'esito dei CP_2
colloqui individuali effettuati, ha disposto che fosse assicurato un rapporto equilibrato e continuativo con il padre (all'uopo prevedendo che il minore trascorra nel periodo estivo due settimane anche non consecutive con il padre) e, oltre all'avvio di un servizio di educativa domiciliare, ha previsto un ulteriore periodo di monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con la collaborazione dell' competente per territorio per CP_2
pagina 4 di 9 valutare la frequentazione padre-figlio e per acquisire una relazione finale da parte sulla capacità genitoriale delle parti.
10. Il giudizio è quindi ulteriormente proseguito mediante il deposito, oltre che di documenti, anche di reciproche istanze sostanzialmente tese a chiedere al Tribunale, stante la criticità nella gestione degli incontri, di convocare con urgenza le parti per prendere decisioni anche provvisorie ma necessarie ed indifferibili nell'interesse di
AN, nonché con il deposito di memorie con cui le parti hanno preso posizione a seguito della relazione dei servizi sociali.
11. Con Ordinanza del 06.11.2024 il Collegio, prendendo atto della distanza tra le posizioni dei genitori, ha disposto una CTU, nominando la dott.ssa tesa Persona_1
ad esaminare la capacità genitoriale delle parti e la loro relazione con il minore ed a proporre il migliore regime di affidamento del minore AN. Invero, con decreto del 18.12.2024 il Giudice, rilevato che le parti hanno concordemente chiesto la sospensione delle operazioni peritali, avendo esse nelle more trovato un accordo provvisorio per la regolamentazione del diritto di visita del minore da parte del padre come da verbale di udienza del 29.11.2023, ha disposto la sospensione delle operazioni peritali.
12. All'udienza del 29.01.2025 il difensore della madre ha fatto presente che l'accordo riportato nell'istanza congiunta di sospensione delle operazioni peritali al momento
è attuato regolarmente a parte il pernottamento e che la madre riceve visite dell'educatore domiciliare ogni mercoledì. Il Giudice, quindi, su richiesta delle parti, ha conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di concerto con l' di effettuare ulteriore monitoraggio sul nucleo familiare e CP_2 sull'andamento dell'attuazione dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
29.11.2023 con particolare riferimento ai previsti pernottamenti del minore a casa del padre, nonché di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore e di sostegno alla genitorialità per i genitori. I Servizi Sociali e l' hanno CP_2
trasmesso la relazione in data 10.04.2025.
13. All'udienza del 16.04.2025 sono comparse le parti ed i loro procuratori che hanno precisato le conclusioni come sopra riportato. Il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 14. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ritiene di dover tener conto di quanto rilevato dai Servizi Sociali nella relazione del 17.10.2024 laddove viene evidenziato che “in considerazione dei contenuti sopra riportati e della perdurante conflittualità tra le figure genitoriali il servizio scrivente rappresenta che, un eventuale valutazione di codesta spett.le A.G. di affido al servizio del minore potrebbe configurarsi come non funzionale alle esigenze dello stesso. Nell'ottica di una risoluzione del conflitto per favorire il benessere di AN il servizio scrivente nella misura dell'affido, non potendosi sostituire alle responsabilità genitoriali, non può garantire un cambiamento nell'evoluzione del percorso del minore in quanto lo stesso è sotteso alla collaborazione e volontà di cambiamento e riequilibrio vicendevole del nucleo genitoriale. Tali aspetti potrebbero essere sostenuti solo in un percorso di supporto e sostegno alla genitorialità purtroppo di fatto non andato a buon fine ma che, potrebbe rappresentare per i genitori una reale risorsa. Inoltre, considerate le caratteristiche proprie di introversione del minore AN e della sua difficoltà nella manifestazione del bisogno, si rischierebbe una maggiore chiusura non solo per il rifiuto di figure esterne al nucleo familiare come già in precedenza dimostrato durante i suoi silenzi nei colloqui ma, anche nei confronti delle figure genitoriali che tendono ad alimentare la conflittualità mettendolo al centro di interventi non voluti né richiesti da lui.” Per tali motivi, il Tribunale ritiene che, nonostante l'alta conflittualità tra i genitori, l'affidamento condiviso sia la soluzione più idonea per il benessere del minore AN, con collocamento prevalente presso la madre. La conflittualità tra i genitori, sebbene significativa, non deve infatti pregiudicare il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi. Pertanto, il Tribunale invita i genitori a collaborare nell'interesse superiore del minore, garantendo un ambiente sereno e stabile per la sua crescita.
15. Quanto agli incontri padre figlio il Collegio, sulla scorta delle valutazioni espresse in sede di monitoraggio dai Servizi Sociali e dall' , dispone che la CP_2
frequentazione padre – figlio sia quella già in esecuzione, concordata all'udienza del
29.11.2023, ovvero che il padre frequenti il figlio per ogni fine settimana alternato pagina 6 di 9 dal sabato sino alla domenica alle ore 21.00 e due pomeriggi alla settimana da individuarsi nei giorni di mercoledì e di lunedì e che il padre starà con il figlio durante le vacanze natalizie dal 25 dicembre sino al 28 dicembre (compreso);
16. Considerate le criticità emerse riguardo al benessere psicofisico del minore il
Collegio ritiene necessario attivare un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul nucleo familiare per garantire un ambiente adeguato alla crescita del minore, con predisposizione di un servizio di educativa domiciliare per supportare il nucleo nella gestione delle criticità e favorire un ambiente sereno e stabile per AN, e conferire mandato all''UFSMIA territorialmente competente di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore AN, volto a migliorare il suo benessere emotivo e psicologico, prevedendo che sarà la madre ad accompagnare il figlio presso l' . Il Collegio dispone la vigilanza del CP_2
Giudice Tutelare territorialmente competente sul nucleo familiare e in particolare sul minore disponendo che e Servizi Sociali Persona_2 CP_2
territorialmente competenti trasmettano le loro relazioni al Giudice Tutelare ogni 6 mesi.
17. Quanto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento del figlio AN
a carico del padre avanzata dalla madre, il Tribunale ritiene che tale domanda sia da accogliere parzialmente, atteso che la stessa resistente non ha adeguatamente documentato la propria situazione patrimoniale e reddituale mediante il deposito degli estratti conto dell'ultimo triennio, rendendo impossibile la valutazione della sua complessiva situazione economica. Pertanto, in assenza di tale documentazione, il Tribunale aumenta il contributo di mantenimento ad euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio minore a carico del padre, tenuto conto delle esigenze del figlio e del minore tempo di frequentazione padre-figlio.
18. Stante l'esito del giudizio le relative spese dovranno essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva, respinta ogni diversa istanza, domanda e eccezione:
pagina 7 di 9 1. dispone l'affidamento condiviso del minore nato il [...], ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre frequenti il figlio per ogni fine settimana alternato dal sabato sino alla domenica alle ore 21.00 e due pomeriggi alla settimana da individuarsi nei giorni di mercoledì e di lunedì e che il padre starà con il figlio durante le vacanze natalizie dal 25 dicembre sino al 28 dicembre (compreso);
3. conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare il monitoraggio sul nucleo familiare per garantire un ambiente adeguato alla crescita del minore, con predisposizione di un servizio di educativa domiciliare sia presso la madre che presso il padre per supportare il nucleo nella gestione delle criticità e favorire un ambiente sereno e stabile per AN;
4. conferisce mandato all''UFSMIA territorialmente competente di predisporre un percorso di sostegno psicologico per il minore AN, volto a migliorare il suo benessere emotivo e psicologico, e sarà la madre ad accompagnare il figlio presso l' ; CP_2
5. dispone la vigilanza del Giudice Tutelare territorialmente competente sul nucleo familiare e in particolare sul minore disponendo che e Persona_2 CP_2
Servizi Sociali territorialmente competenti trasmettano le loro relazioni al Giudice
Tutelare ogni 6 mesi;
6. aumenta il contributo mensile al mantenimento per il figlio AN a carico del padre e a favore della madre ad euro 400,00;
7. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali ed all' territorialmente CP_2
competenti nonché al Giudice Tutelare territorialmente competente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 9 di 9