Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 13.05.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 196/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1
margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Coppola Michele, Di Palma
NT e Savanelli Francesco
RICORRENTE
E
NT RO in persona del Controparte_1
curatore speciale dott. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2020 il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 di Francesco e Antonio Romano dal 1 dicembre 1988 al 04 Febbraio 2015, sebbene regolarmente inquadrato solo a decorrere dal 18.10.1994 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time ed inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi;
di aver svolto le mansioni di addetto alla vendita presso la società resistente dedita al commercio al dettaglio ed all'ingrosso di alimentari, farina, oli, mangimi, alimenti surgelati;
di aver tuttavia prestato attività lavorativa oltre il normale orario, lavorando per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato secondo il
di aver percepito una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità di lavoro resa, riservandosi autonomo giudizio per il pagamento delle suddette differenze retributive anche a titolo di lavoro straordinario;
di essere stato assunto dai sig.ri NT RO
e Controparte_1 i quali gli impartivano le direttive, stabilivano i giorni e gli orari di lavoro, ed ai quali si rivolgeva per chiedere ferie, permessi ed uscite anticipate, soggiacendo al loro potere gerarchico, organizzativo e disciplinare;
che all'atto della risoluzione del rapporto avvenuta a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non gli veniva corrisposta alcuna somma a titolo di indennità di fine rapporto, retribuzione di febbraio 2015, TFR, indennità mancato preavviso. Impregiudicata ogni altra azione, nel presente giudizio deduceva di aver diritto a percepire a titolo di TFR la somma di euro 31.799,87 così come risultante dal CU 2016
(contestando la voce del Cud relativa ad erogati anticipi per il medesimo importo di euro 31.799,87), nonché la retribuzione del mese di Febbraio 2015 e le indennità di fine rapporto così come indicate nel prospetto di febbraio 2015 pari ad euro 36.837,46 di cui 31.799,87 a titolo di Tfr.
Rappresentava che in data 29.01.2015 decedeva il socio Controparte_1 ed in
10.04.2015 anche il socio RO NT, ed in assenza di cancellazione dalla società dal registro delle imprese e dopo che l'istante aveva rivendicato il pagamento dei propri emolumenti nei confronti degli eredi dei soci della indicata società di persone, in data
27.12.2019 presentava istanza di nomina di curatore speciale interrompendo i termini di prescrizione;
che con provvedimento del 9.1.2020, comunicato il 10.1.2020 il Tribunale di Nola Sezione Civile, in attesa della nomina del liquidatore della società, disponeva di farsi luogo alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. affinchè allo stesso fosse notificato l'atto introduttivo del giudizio che il ricorrente intendeva intraprendere per la tutela delle ragioni prospettate nel ricorso in esame, nominando all'uopo quale curatore speciale l'avv. Controparte_2 con studio in Nola;
che tale ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al curatore speciale in data 10.01.2020 interrompendo nuovamente i termini di prescrizione. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: "accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti secondo i tempi e le modalità esposte in premessa e per l'effetto condannare essa resistente al pagamento della somma complessiva di euro 36.837,46 di cui 31.799,87 a titolo di Tfr e la restante parte a titolo di retribuzione del mese di Febbraio 2015 e di indennità di fine rapporto così come indicate nel prospetto di febbraio 2015 in favore del ricorrente o al diverso importo ritenuto di giustizia, con espressa riserva di richiesta di condanna della convenuta a versare all' CP_3 i contributi previdenziali ed assicurativi sulla base di tutti gli importi già corrisposti e di quelli ancora dovuti;
il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ordinata in data 22.4.2021 ex art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notifica del ricorso alla società convenuta, ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace la in persona del curatore speciale. Controparte_4
,
IL GL dott.ssa Naldi all'udienza del 21.10.2021 rinviava la causa all'udienza del
24.3.2022 per esame delle istanze istruttorie. Ivi ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per discussione all'udienza del 26.01.2023. In tale udienza la causa trattata dal GOP, dott.ssa Per_1, stante il congedo per maternità della dott. ssa Naldi, veniva rinviata per gli stessi incombenti al 09.05.2024. Con decreto fuori udienza del
5.4.2024 la causa veniva differita dalla dott.ssa Naldi per carico di ruolo all'udienza del 7.11.2024 ed ivi veniva nuovamente rinviata al 7.5.2025 per carico di ruolo. In data 16.4.2025 il presente giudizio, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 59/2025 veniva scardinato dal ruolo della dott.ssa Naldi ed assegnato alla scrivente che con decreto del 22.4.2025 fissava nuova udienza di discussione innanzi a sé per il 13.05.2025.
In tale udienza, trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società
[...]
convenuta in giudizio in persona del curatore speciale Controparte_5
nominato dal Tribunale di Nola Sezione Volontaria dott. Controparte_2
Giurisdizione in data 09.01.2020 ed al quale è stata ritualmente notificato a mezzo pec il ricorso, il decreto di fissazione dell'udienza e il provvedimento del GL di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. in data 6.5.2021.
In ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio si osserva che come evincibile anche dall'ordinanza resa dal Tribunale di Nola Sezione Civile del 09.01.2020, al fine di consentire al ricorrente di poter agire in giudizio per la tutela dei diritti esposti in ricorso, si è proceduto alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c..
Infatti, è noto che la società, che agisce a mezzo del suo rappresentante legale, non può essere convenuta in giudizio, qualora manchi il soggetto che ricopre tale carica, per essere lo stesso deceduto e non sostituito, occorrendo a tal fine la nomina di un curatore speciale. In questo senso dispone l'articolo 78 c.p.c. che, al fine di superare l'empasse costituito dalla mancanza del rappresentante legale dell'ente, prevede la nomina in questa ipotesi di un curatore speciale ad processum.
Controparte_1 illimitatamenteNel caso in esame, i due soci RO NT e responsabile sono deceduti e la società convenuta non risulta cancellata dal registro delle imprese né si è proceduto alla nomina di un liquidatore. (cfr. visura camerale depositata dalla parte ricorrente per l'udienza del 22.4.2021)
Tanto chiarito, nel merito, dall'esame della documentazione in atti (comunicazione unilav di cessazione del rapporto di lavoro in data 4.2.2015 per licenziamento per gmo, ultima busta paga, CU anno 2015), appare provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa per il periodo dal 18.10.1994 al 4.2.2015 con inquadramento nel livello IV del CCNL Aziende Terziario
Distribuzione e Servizi.
Nel presente giudizio la parte ricorrente ha rivendicato il pagamento di somme a titolo di TFR ed indennità di fine rapporto così come risultanti dall'ultima busta paga di febbraio 2015 allegando il mancato pagamento da parte della società datrice. Stante la natura documentale del giudizio non si è dato corso ad attività istruttoria
Vale, infatti, rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass.
n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
-Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive poc'anzi indicate incombeva sul convenuto (asserito) debitore la prova dell'esattezza
-
dell'adempimento. Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dal datore di lavoro stante la sua contumacia.
Dunque, ai fini della quantificazione della somme dovute si è fatto riferimento alla busta paga di febbraio 2015, non quietenziata, dalla quale risulta dovuta la somma complessiva di euro 36.837,46 di cui euro 31.799,87 a titolo di TFR ( in linea quest'ultimo importo con quello riportato anche nel CU 2015 come maturato fino all'anno 2014 pari ad euro 31.413,95 cui è stata aggiunta la quota annua di euro 368,82
(euro 326,08 più rivalutazione).
Ne discende che la società resistente in persona del curatore speciale va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma lorda complessiva a titolo di differenze retributive di euro 36.837,46 di cui euro 31.799,87 a titolo di
TFR. Sulle suddette spettanze vanno altresì riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, in base al combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Controparte_4
in persona del curatore speciale al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente a titolo di differenze retributive della somma complessiva lorda di euro
36.837,46 di cui euro 31.799,87 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo.
b. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 4629,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 12,5% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.
Così deciso in Nola il 13.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Ammendola