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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 980/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. GROSSO MONICA, che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio dell'avv. PAGANELLI MICHELA, che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e
Avv. Ilaria BASSO, curatrice speciale della minore , nata il [...] a [...] Parte_2
TERZA INTERVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 11 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. e ed Parte_1 CP_1 autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) dichiarare tenuto il marito a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno, annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT, non inferiore ad €. 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
3) disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il 5 di Parte_2
ogni mese, un importo pari ad €. 500,00, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative, sportive;
4) disporre il versamento dell'assegno unico autorizzando la sig.ra
a richiederli direttamente all'INPS, ed a percepirlo interamente;
5) disporre Parte_1
Per_ l'affidamento “rafforzato” della figlia minore a norma dell'art 337 quater, III comma, c.c., prevedendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la minore possano essere prese dalla ricorrente senza né la previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, e fissando la residenza dello stesso presso l'abitazione della sig.ra con la quale vivrà; 6) valutare gli atti Parte_1
commissivi ed omissivi del sig. e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla CP_1
responsabilità genitoriale del padre ex art. 330 c.c. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad
Iva e CPA.
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e previe le declaratorie meglio viste e ritenute: in via preliminare in rito, ovvero in via principale: dichiarare l'improcedibilità del giudizio di separazione personale incardinato dalla a mezzo deposito di ricorso per separazione giudiziale Parte_1
del 13.01.2023 alla luce della pronuncia straniera emessa dal Tribunale marocchino di Casablanca in data 05.12.2022, con cui è stato è stato definito il rapporto tra le parti;
revocare i provvedimenti provvisori disposti in sede Presidenziale e, per l'effetto, condannare alla refusione Parte_1
delle spese di giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
condannare alla Parte_1
refusione a favore di parte resistente di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art.
96, III comma c.p.c., fatta salva ogni ulteriore determinazione di legge consequenziale.
Nel merito in via subordinata, ovvero soltanto nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta l'eccezione formulata in via preliminare in rito: - previa revoca dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, stante l'intervenuta perdita di lavoro da parte del resistente, - dare atto che il non si oppone alla richiesta di separazione personale proposta dalla moglie, CP_1
pagina 2 di 11 con ogni consequenziale disposizione di legge;
- rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre avanzata dalla siccome inammissibile, Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- dare atto che il non si oppone alla CP_1
assegnazione della casa coniugale alla con obbligo per la stessa di farsi Parte_1
integralmente carico delle spese di gestione e/o amministrazione (a titolo esemplificativo, canone di locazione, spese di luce, acqua e gas); - disporre l'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso della figlia minore richiamandosi, in punto di tempi di permanenza, a quanto indicato nella Pt_2
memoria di cui al 18.09.2023; - quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della figlia minore, per le ragioni esposte, ed in ossequio al principio di proporzionalità, in euro 150 mensili, richiamandosi, in punto di spese concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento e spese straordinarie, quanto indicato nella memoria di cui al
18.09.2023; mandare assolto il da assegno di mantenimento in favore della moglie, CP_1
in difetto dei presupposti di legge;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il curatore speciale
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare rigettare l'eccezione preliminare formulata dal sig.
di improcedibilità del ricorso in quanto infondata. CP_1
Nel merito: 1) Accogliere la domanda di separazione formulata dalla signora nei Parte_1
confronti del sig. ; 2) confermare la collocazione della minore , nata a [...]_2
Torino in data 09.02.2018 presso l'abitazione materna, ove la stessa avrà altresì la sua residenza anagrafica;
3) rigettare la domanda di affidamento “rafforzato” della minore , nata a [...]
Torino in data 09.02.2018, formulata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, in Parte_1
quanto insussistenti i presupposti in fatto ed in diritto per tale pronuncia;
4) disporre l'affidamento condiviso della minore in capo ad ambo i genitori;
5) rigettare la domanda di Parte_2
decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig, nei confronti della figlia minore CP_1
, in quanto non sussistono i presupposti in fatto ed in diritto affinchè questa venga Parte_2
pronunciata; 6) confermare che la minore possa continuare ad incontrare il padre con Parte_2
le attuali modalità monitorate, prevedendo eventuali e futuri ampliamenti e liberalizzazioni ad opera del servizio sociale, nel rispetto del benessere psico fisico della minore;
7) disporre che il sig. CP_1
sia obbligato al versamento di un contributo al mantenimento della minore
[...] Parte_2
pagina 3 di 11 nella misura ritenuta equa e di giustizia;
8) confermare la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19.03.2016 i signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
SA AR (atto trascritto nel 2021 nel Comune di Torino, atto 543, parte 2, serie B) e da tale unione, in data 09.02.2018, nasceva la primogenita . Parte_2
L'allontanamento dalla casa coniugale nel dicembre del 2019, in uno con il disinteressamento affettivo ed economico del nei riguardi della figlia, conducevano la a presentare Pt_2 Pt_1
ricorso per separazione giudiziale (depositato in data 13.01.2023) innanzi a questo Tribunale. La
pertanto, domandava: la pronuncia di separazione personale dal coniuge;
la Pt_1 Pt_2
decadenza del dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e l'affidamento Pt_2 Pt_2
super-esclusivo della minore alla stessa con l'autorizzazione alla percezione in misura integrale dell'assegno unico;
il versamento di un contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento di un contributo al mantenimento della nella misura non inferiore a € 300,00. Pt_1
Si costituiva il convenuto, mediante comparsa di costituzione e risposta del 11.04.2023, con la quale il contestava la prospettazione in fatto di parte ricorrente. Chiedeva, in primo luogo, che fosse Pt_2
disposta la separazione personale dalla il rigetto della domanda di decadenza dalla Pt_1
responsabilità genitoriale con l'applicazione dell'affido condiviso della minore;
la quantificazione del contributo di mantenimento in favore della figlia in euro 150 e il mancato riconoscimento del contributo in favore della moglie, con assegnazione, però, alla stessa della casa familiare.
Nell'udienza presidenziale veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione. Pertanto, veniva emanata l'ordinanza del 10.05.2023 con la quale il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Stabiliva, inoltre, l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
il versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 270,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un assegno di € 60,00 in favore della coniuge. Nominava, infine, un curatore speciale per la minore e disponeva l'attivazione degli pagina 4 di 11 interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi sociali (con incontri padre-figlia dapprima in luogo neutro e alla presenza di un educatore).
Avanti al G.I. nominato si costituiva il convenuto, il quale integrava in parte qua le proprie difese, e la curatrice speciale. In particolare, il convenuto chiedeva, in via preliminare, rispetto alle precedenti conclusioni rassegnate, dichiararsi l'improcedibilità della separazione giudiziale incardinata, stante la pronuncia del Tribunale marocchino di Casablanca del 05.12.2022 con la quale sarebbe stato definito il rapporto tra le parti.
Si costituiva, altresì, in giudizio la curatrice speciale, avv. Ilaria Basso, con memoria del 20.09.2023. La curatrice chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre con collocamento della stessa presso la genitrice;
il versamento di un contributo di mantenimento di €
270,00 mensili a carico del padre in favore della figlia, oltre il 50% per le spese straordinarie;
lo svolgimento degli incontri padre-figlia, dapprima in luogo neutro, con possibilità di successiva liberalizzazione;
e, si riservava, all'esito dell'istruttoria, sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 4.10.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Il G.I., con ordinanza del 16.03.2024, rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ordinando il deposito della documentazione reddituale richiesta e l'inoltro ad opera dei Servizi del territorio, con cadenza quadrimestrale, delle relazioni di aggiornamento sugli interventi attuati.
Dopo l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali di Torino (distretto nord-est), all'udienza del 13.05.2025, svolta tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate.
Con ordinanza del 13.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Improcedibilità del giudizio di separazione personale
Parte convenuta, con memoria antecedente all'udienza presidenziale del 02.05.2023 e sin dalla memoria ex artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c. del 18.09.2023, sollevava la questione dell'improcedibilità dell'attuale procedura di separazione incardinata da parte ricorrente. Tale improcedibilità era argomentata sulla base dell'emesso provvedimento da parte del Tribunale di prima istanza di pagina 5 di 11 – Sezione affari di famiglia- in data 05.12.2022 (sentenza 7226 – pratica 6514/1610/2022) Parte_3
che avrebbe, a detta di parte convenuta, già disciplinato il rapporto tra le parti. Tale provvedimento, però, secondo quanto previsto dalla legge marocchina, ed in particolare dal “the moroccan family code (moudawana) of february 5, 2004”, statuisce in ordine ai doveri disattesi dalle parti in costanza di matrimonio, nulla prevedendo con riguardo alla fase patologica del rapporto coniugale di cui alla presente separazione personale. Infatti, la legge marocchina consente alle parti di adire l'autorità giudiziaria, ex artt. 51,52, 194 e 198 del in caso di mancato assolvimento dei doveri Per_2
coniugali e genitoriali ad opera delle parti (nel caso di specie, mancato assolvimento del mantenimento ad opera del convenuto in favore della ricorrente e della loro figlia e l'asserito allontanamento dal tetto coniugale della ricorrente). Si tratta, pertanto, di provvedimento eterogeneo rispetto alla causa de qua che non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del presente procedimento per emessa statuizione sulla materia del contendere e, conseguente, necessario riconoscimento ex art. 64 della legge 218/1995 della pronuncia straniera.
Non sussistono, inoltre, dubbi circa la giurisdizione del giudice italiano secondo quanto previsto dal
Regolamento Bruxelles II-bis, art. 3, stante il criterio di collegamento della residenza abituale delle parti in Italia e, dal punto di vista sostanziale, dell'applicabilità della relativa disciplina codicistica.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le stesse sin dalla nascita della loro primogenita, tali da ritenere provato il venire meno dell'affectio coniugalis
e dell'impossibilità, allo stato, della sua ricostituzione. I coniugi, infatti, vivono ormai separati dal dicembre del 2019 e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di decadenza, ex art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale del convenuto
La ricorrente, sin dall'atto introduttivo del 13.01.2023, insiste sulla pronuncia da parte di questo
Tribunale circa la decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto. Ella, tuttavia, non ha specificato le motivazioni sulla cui base dovrebbe sorreggersi la pronuncia di questo Tribunale, demandando allo stesso la valutazione di generici, e non individuati, atti commissivi ed omissivi posti in essere dal resistente.
pagina 6 di 11 Secondo quanto previsto dall'art. 330 c.c., affinché il Tribunale possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessaria la sussistenza di determinati requisiti normativamente esplicitati. In particolare, la violazione/trascuratezza/abuso dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale con conseguente grave pregiudizio per il figlio. Come sostenuto, infatti, dalla recente giurisprudenza di Cassazione, n. 3578/2024, il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori
è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: non costituisce, pertanto, una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, infatti, in mancanza evidenze probatorie, e in presenza di un allegato generico disinteressamento del padre nella cura e nella educazione della figlia, non si può addivenire alla pronuncia ablativa in merito.
Si aggiunga, inoltre, che nonostante l'allontanamento del padre dalla casa coniugale dal dicembre del
2019, con conseguente rarefazione degli incontri con la minore, dalle relazioni dei servizi sociali emerge un progressivo attaccamento del padre nei confronti della figlia e la mancanza di qualsiasi potenziale indicatore di pregiudizio per la minore. Emerge altresì l'assolvimento, ad opera di parte convenuta, del mantenimento, sebbene in parte qua, nei confronti della figlia.
Sul regime di affidamento della minore
All'esito del giudizio, della disamina delle relazioni del servizio sociale e dell'andamento degli incontri padre-figlia, ritiene il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della minore , ex art. Parte_2
337 quater c.c., in favore della madre ricorrente, con collocamento, residenza anagrafica e dimora prevalente presso la stessa. Sin dalla nascita, infatti, la minore ha risieduto con la madre in Torino e la stessa, soprattutto dal dicembre del 2019, data in cui ha avuto inizio l'allontanamento del padre dalla casa familiare, si è sempre occupata della gestione quotidiana della figlia. Il padre risiede in Umbria e,
a far data dal 2019, ha avuto soltanto sporadici incontri, soprattutto telematici, con la minore. Deve tuttavia rilevarsi come, nel corso degli anni, vi sia stata una progressione in melius nel rapporto padre- figlia: l'atteggiamento di distacco del nei confronti della minore (che, in sede presidenziale, ha Pt_2
giustificato l'affidamento super esclusivo in capo alla madre) si è evoluto nel senso di una presenza, sebbene non costante, comunque proattiva e affettiva, nei confronti della figlia. Le relazioni del servizio sociale, infatti, evidenziano un progressivo attaccamento della minore nei confronti della - ormai riconosciuta- figura genitoriale paterna. In un'ottica di valorizzazione della proattività del pagina 7 di 11 e dell'instaurando rapporto con la figlia, il mantenimento dell'affidamento super-esclusivo, in Pt_2
considerazione altresì della lontananza fisica del convenuto potrebbe comportare una regressione del rapporto tra le parti. Rapporto la cui evoluzione deve certamente essere incentivata e sostenuta.
Occorre, tuttavia, in un'ottica di semplificazione della gestione della minore e di miglior interesse della stessa, anche avuto riguardo ai tempi ancora limitati di permanenza della minore con il padre, prevedere che le decisioni quotidiane, di ordinaria amministrazione, siano affrontate in autonomia dalla madre, con la quale la minore ha un contatto costante e quotidiano.
In ordine al regime di visita, come emerge dalla disamina delle relazioni dei Servizi sociali, si rende necessario proseguire con le modalità di incontro monitorate in luogo neutro e alla presenza degli educatori, al fine di consolidare, anche con l'ausilio di una figura specializzata, il rapporto fra le parti, monitorandone la relazione e la sua evoluzione. Ad avviso di questo Collegio, e ove possibile e compatibile con gli impegni dei soggetti coinvolti, deve tuttavia procedersi a un aumento degli incontri in presenza tra padre e figlia, nell'ottica di un successivo ampliamento e liberalizzazioni degli stessi.
Sul contributo al mantenimento della figlia
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato sia in considerazione dei criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c., sia in considerazione delle capacità reddituali delle parti.
Rispetto all'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, a seguito della disamina della documentazione in atti, la situazione economica del convenuto appare progressivamente migliorata, nonostante vi sia una costante mutevolezza della stessa, con la periodica alternanza di momenti di occupazione e di disoccupazione. Attenzionando infatti la situazione economica del , emerge come il resistente, Pt_2
sebbene nel 2023 abbia subito un'improvvisa perdita dell'attività lavorativa, abbia progressivamente incrementato la sua capacità economica negli anni successivi (dalle dichiarazioni dei redditi 2024, emergono redditi complessivi pari a € 15.471,00; nei mesi di gennaio e febbraio 2025, gli introiti sono pari, rispettivamente, a € 1.490,00 e a € 1.219,00).
Per contro, la situazione economica della ricorrente, alla luce degli estratti conto in atti, non risulta mutata in melius rispetto all'ordinanza presidenziale. Dall'analisi degli stessi, emergono degli introiti decisamente modesti, nei quali, peraltro, sono già computate le somme versate dal a titolo di Pt_2
mantenimento in favore della figlia e della moglie. Risulta inoltre che la ricorrente assolva regolarmente al pagamento del canone di locazione e che, in mancanza di introiti, si sia più volte rivolta ad amici, parenti, e all'associazione AccoMazzi per l'adempimento di tale onere.
pagina 8 di 11 Alla luce, pertanto, del complessivo miglioramento del quadro economico del convenuto, immutato quello della ricorrente, tenuto conto che la minore è collocata presso la madre, la quale si occupa, in via pressoché esclusiva, di tutti gli oneri di mantenimento della stessa, avuto riguardo al progressivo accrescimento, in ragione dell'età, delle esigenze della figlia, occorre provvedere all'aumento del quantum dovuto dal convenuto in favore della figlia, ora da rideterminarsi in complessivi euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di deposito della presente sentenza.
Sul contributo al mantenimento della ricorrente
I presupposti, ex art. 156 c.c., per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, odierna ricorrente, sono duplici: la non addebitabilità della separazione alla stessa e la mancanza di adeguati redditi propri per il mantenimento del pregresso tenore di vita.
In relazione al secondo aspetto sopra indicato, risulta con evidenza come la ricorrente sia priva di una stabile attività lavorativa e, inoltre, usufruisca per il proprio mantenimento e per quello della figlia di contributi statali (quali il precedente reddito di cittadinanza e l'attuale assegno di inclusione). Risulta, inoltre, come la stessa abbia ricevuto generi alimentari dall'associazione AccoMazzi nel corso dell'anno 2024 e un aiuto da parte della stessa nel pagamento di due mensilità del canone di locazione, nonché da parte di amici e parenti per l'assolvimento del debito locatizio.
Ne deriva pertanto che, attualmente, parte ricorrente necessita di aiuti esterni per garantire la sua sopravvivenza e quella della figlia minore (ricorrendo a prestiti di soggetti terzi).
Sussiste pertanto una sperequazione reddituale tra le parti in causa che, nel rispetto del principio di solidarietà materiale e morale nascente dal matrimonio, e che continua a permanere in sede di separazione personale, importa il versamento, ad opera di parte convenuta in favore di parte attrice, della somma di euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, e a far data dal mese di deposito della presente sentenza. Somma annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT.
Spese del procedimento
Le spese del procedimento devono essere compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza (parte ricorrente: sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte convenuta;
parte convenuta: sull'asserita improcedibilità del giudizio de quo; entrambe le parti: sul regime di affidamento della minore, sulla quantificazione del contributo al mantenimento di moglie e figlia).
pagina 9 di 11 Tuttavia, nei rapporti con la curatrice, tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del le spese ad essa relativa CP_1
devono essere per metà compensate tra le parti e per metà poste a carico di parte ricorrente.
Esse vengono di seguito liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della complessità della fattispecie, dei provvedimenti interinali assunti e dell'istruttoria svolta a mezzo di indagini dei servizi territoriali:
€ 900,00 per fase studio
€ 602,00 per fase introduttiva
€ 903,00 per fase istruttoria
€ 1.500,00 per fase decisoria
€ 3.905,00 totali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 comma 1 c.c.
Rigetta l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità del presente giudizio di separazione alla luce della sentenza emessa da parte del Tribunale marocchino di Casablanca e datata 05.12.2022 con cui sarebbe stato definito il rapporto tra le parti.
Rigetta la domanda di parte ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte convenuta, . CP_1
Affida la figlia minore in via esclusiva alla signora con collocazione, residenza Parte_1
anagrafica e dimora abituale della minore presso la stessa.
Dispone che il padre possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei
Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti
Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare.
Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante e compatibile con l'interesse della figlia.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
pagina 10 di 11 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese ed a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali fino a quando ritenuto necessario nell'interesse della minore.
Raccomanda ai genitori di collaborare con gli interventi proposti.
Dichiara, nei rapporti tra le parti, le spese compensate.
Compensa, nei rapporti con la curatrice speciale, le spese di lite nella misura della metà e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla curatrice speciale della minore Parte_1
la restante parte di dette spese che liquida nella quota di € 1.952,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi ai servizi incaricati per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dalla dott.ssa Alessandra Viale, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 980/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. GROSSO MONICA, che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio dell'avv. PAGANELLI MICHELA, che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e
Avv. Ilaria BASSO, curatrice speciale della minore , nata il [...] a [...] Parte_2
TERZA INTERVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente pagina 1 di 11 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg. e ed Parte_1 CP_1 autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
2) dichiarare tenuto il marito a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno, annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT, non inferiore ad €. 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
3) disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il 5 di Parte_2
ogni mese, un importo pari ad €. 500,00, rivalutato annualmente secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative, sportive;
4) disporre il versamento dell'assegno unico autorizzando la sig.ra
a richiederli direttamente all'INPS, ed a percepirlo interamente;
5) disporre Parte_1
Per_ l'affidamento “rafforzato” della figlia minore a norma dell'art 337 quater, III comma, c.c., prevedendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la minore possano essere prese dalla ricorrente senza né la previa consultazione né condivisione con l'altro genitore, e fissando la residenza dello stesso presso l'abitazione della sig.ra con la quale vivrà; 6) valutare gli atti Parte_1
commissivi ed omissivi del sig. e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla CP_1
responsabilità genitoriale del padre ex art. 330 c.c. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad
Iva e CPA.
Per parte resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e previe le declaratorie meglio viste e ritenute: in via preliminare in rito, ovvero in via principale: dichiarare l'improcedibilità del giudizio di separazione personale incardinato dalla a mezzo deposito di ricorso per separazione giudiziale Parte_1
del 13.01.2023 alla luce della pronuncia straniera emessa dal Tribunale marocchino di Casablanca in data 05.12.2022, con cui è stato è stato definito il rapporto tra le parti;
revocare i provvedimenti provvisori disposti in sede Presidenziale e, per l'effetto, condannare alla refusione Parte_1
delle spese di giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
condannare alla Parte_1
refusione a favore di parte resistente di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art.
96, III comma c.p.c., fatta salva ogni ulteriore determinazione di legge consequenziale.
Nel merito in via subordinata, ovvero soltanto nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta l'eccezione formulata in via preliminare in rito: - previa revoca dell'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, stante l'intervenuta perdita di lavoro da parte del resistente, - dare atto che il non si oppone alla richiesta di separazione personale proposta dalla moglie, CP_1
pagina 2 di 11 con ogni consequenziale disposizione di legge;
- rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre avanzata dalla siccome inammissibile, Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- dare atto che il non si oppone alla CP_1
assegnazione della casa coniugale alla con obbligo per la stessa di farsi Parte_1
integralmente carico delle spese di gestione e/o amministrazione (a titolo esemplificativo, canone di locazione, spese di luce, acqua e gas); - disporre l'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso della figlia minore richiamandosi, in punto di tempi di permanenza, a quanto indicato nella Pt_2
memoria di cui al 18.09.2023; - quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della figlia minore, per le ragioni esposte, ed in ossequio al principio di proporzionalità, in euro 150 mensili, richiamandosi, in punto di spese concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento e spese straordinarie, quanto indicato nella memoria di cui al
18.09.2023; mandare assolto il da assegno di mantenimento in favore della moglie, CP_1
in difetto dei presupposti di legge;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il curatore speciale
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare rigettare l'eccezione preliminare formulata dal sig.
di improcedibilità del ricorso in quanto infondata. CP_1
Nel merito: 1) Accogliere la domanda di separazione formulata dalla signora nei Parte_1
confronti del sig. ; 2) confermare la collocazione della minore , nata a [...]_2
Torino in data 09.02.2018 presso l'abitazione materna, ove la stessa avrà altresì la sua residenza anagrafica;
3) rigettare la domanda di affidamento “rafforzato” della minore , nata a [...]
Torino in data 09.02.2018, formulata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, in Parte_1
quanto insussistenti i presupposti in fatto ed in diritto per tale pronuncia;
4) disporre l'affidamento condiviso della minore in capo ad ambo i genitori;
5) rigettare la domanda di Parte_2
decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig, nei confronti della figlia minore CP_1
, in quanto non sussistono i presupposti in fatto ed in diritto affinchè questa venga Parte_2
pronunciata; 6) confermare che la minore possa continuare ad incontrare il padre con Parte_2
le attuali modalità monitorate, prevedendo eventuali e futuri ampliamenti e liberalizzazioni ad opera del servizio sociale, nel rispetto del benessere psico fisico della minore;
7) disporre che il sig. CP_1
sia obbligato al versamento di un contributo al mantenimento della minore
[...] Parte_2
pagina 3 di 11 nella misura ritenuta equa e di giustizia;
8) confermare la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19.03.2016 i signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
SA AR (atto trascritto nel 2021 nel Comune di Torino, atto 543, parte 2, serie B) e da tale unione, in data 09.02.2018, nasceva la primogenita . Parte_2
L'allontanamento dalla casa coniugale nel dicembre del 2019, in uno con il disinteressamento affettivo ed economico del nei riguardi della figlia, conducevano la a presentare Pt_2 Pt_1
ricorso per separazione giudiziale (depositato in data 13.01.2023) innanzi a questo Tribunale. La
pertanto, domandava: la pronuncia di separazione personale dal coniuge;
la Pt_1 Pt_2
decadenza del dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e l'affidamento Pt_2 Pt_2
super-esclusivo della minore alla stessa con l'autorizzazione alla percezione in misura integrale dell'assegno unico;
il versamento di un contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il versamento di un contributo al mantenimento della nella misura non inferiore a € 300,00. Pt_1
Si costituiva il convenuto, mediante comparsa di costituzione e risposta del 11.04.2023, con la quale il contestava la prospettazione in fatto di parte ricorrente. Chiedeva, in primo luogo, che fosse Pt_2
disposta la separazione personale dalla il rigetto della domanda di decadenza dalla Pt_1
responsabilità genitoriale con l'applicazione dell'affido condiviso della minore;
la quantificazione del contributo di mantenimento in favore della figlia in euro 150 e il mancato riconoscimento del contributo in favore della moglie, con assegnazione, però, alla stessa della casa familiare.
Nell'udienza presidenziale veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione. Pertanto, veniva emanata l'ordinanza del 10.05.2023 con la quale il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Stabiliva, inoltre, l'affidamento super esclusivo della minore alla madre;
il versamento di un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 270,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un assegno di € 60,00 in favore della coniuge. Nominava, infine, un curatore speciale per la minore e disponeva l'attivazione degli pagina 4 di 11 interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi sociali (con incontri padre-figlia dapprima in luogo neutro e alla presenza di un educatore).
Avanti al G.I. nominato si costituiva il convenuto, il quale integrava in parte qua le proprie difese, e la curatrice speciale. In particolare, il convenuto chiedeva, in via preliminare, rispetto alle precedenti conclusioni rassegnate, dichiararsi l'improcedibilità della separazione giudiziale incardinata, stante la pronuncia del Tribunale marocchino di Casablanca del 05.12.2022 con la quale sarebbe stato definito il rapporto tra le parti.
Si costituiva, altresì, in giudizio la curatrice speciale, avv. Ilaria Basso, con memoria del 20.09.2023. La curatrice chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre con collocamento della stessa presso la genitrice;
il versamento di un contributo di mantenimento di €
270,00 mensili a carico del padre in favore della figlia, oltre il 50% per le spese straordinarie;
lo svolgimento degli incontri padre-figlia, dapprima in luogo neutro, con possibilità di successiva liberalizzazione;
e, si riservava, all'esito dell'istruttoria, sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
All'udienza del 4.10.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Il G.I., con ordinanza del 16.03.2024, rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, ordinando il deposito della documentazione reddituale richiesta e l'inoltro ad opera dei Servizi del territorio, con cadenza quadrimestrale, delle relazioni di aggiornamento sugli interventi attuati.
Dopo l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali di Torino (distretto nord-est), all'udienza del 13.05.2025, svolta tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate.
Con ordinanza del 13.05.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Improcedibilità del giudizio di separazione personale
Parte convenuta, con memoria antecedente all'udienza presidenziale del 02.05.2023 e sin dalla memoria ex artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c. del 18.09.2023, sollevava la questione dell'improcedibilità dell'attuale procedura di separazione incardinata da parte ricorrente. Tale improcedibilità era argomentata sulla base dell'emesso provvedimento da parte del Tribunale di prima istanza di pagina 5 di 11 – Sezione affari di famiglia- in data 05.12.2022 (sentenza 7226 – pratica 6514/1610/2022) Parte_3
che avrebbe, a detta di parte convenuta, già disciplinato il rapporto tra le parti. Tale provvedimento, però, secondo quanto previsto dalla legge marocchina, ed in particolare dal “the moroccan family code (moudawana) of february 5, 2004”, statuisce in ordine ai doveri disattesi dalle parti in costanza di matrimonio, nulla prevedendo con riguardo alla fase patologica del rapporto coniugale di cui alla presente separazione personale. Infatti, la legge marocchina consente alle parti di adire l'autorità giudiziaria, ex artt. 51,52, 194 e 198 del in caso di mancato assolvimento dei doveri Per_2
coniugali e genitoriali ad opera delle parti (nel caso di specie, mancato assolvimento del mantenimento ad opera del convenuto in favore della ricorrente e della loro figlia e l'asserito allontanamento dal tetto coniugale della ricorrente). Si tratta, pertanto, di provvedimento eterogeneo rispetto alla causa de qua che non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del presente procedimento per emessa statuizione sulla materia del contendere e, conseguente, necessario riconoscimento ex art. 64 della legge 218/1995 della pronuncia straniera.
Non sussistono, inoltre, dubbi circa la giurisdizione del giudice italiano secondo quanto previsto dal
Regolamento Bruxelles II-bis, art. 3, stante il criterio di collegamento della residenza abituale delle parti in Italia e, dal punto di vista sostanziale, dell'applicabilità della relativa disciplina codicistica.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le stesse sin dalla nascita della loro primogenita, tali da ritenere provato il venire meno dell'affectio coniugalis
e dell'impossibilità, allo stato, della sua ricostituzione. I coniugi, infatti, vivono ormai separati dal dicembre del 2019 e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di decadenza, ex art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale del convenuto
La ricorrente, sin dall'atto introduttivo del 13.01.2023, insiste sulla pronuncia da parte di questo
Tribunale circa la decadenza dalla responsabilità genitoriale del convenuto. Ella, tuttavia, non ha specificato le motivazioni sulla cui base dovrebbe sorreggersi la pronuncia di questo Tribunale, demandando allo stesso la valutazione di generici, e non individuati, atti commissivi ed omissivi posti in essere dal resistente.
pagina 6 di 11 Secondo quanto previsto dall'art. 330 c.c., affinché il Tribunale possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, è necessaria la sussistenza di determinati requisiti normativamente esplicitati. In particolare, la violazione/trascuratezza/abuso dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale con conseguente grave pregiudizio per il figlio. Come sostenuto, infatti, dalla recente giurisprudenza di Cassazione, n. 3578/2024, il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori
è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: non costituisce, pertanto, una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, infatti, in mancanza evidenze probatorie, e in presenza di un allegato generico disinteressamento del padre nella cura e nella educazione della figlia, non si può addivenire alla pronuncia ablativa in merito.
Si aggiunga, inoltre, che nonostante l'allontanamento del padre dalla casa coniugale dal dicembre del
2019, con conseguente rarefazione degli incontri con la minore, dalle relazioni dei servizi sociali emerge un progressivo attaccamento del padre nei confronti della figlia e la mancanza di qualsiasi potenziale indicatore di pregiudizio per la minore. Emerge altresì l'assolvimento, ad opera di parte convenuta, del mantenimento, sebbene in parte qua, nei confronti della figlia.
Sul regime di affidamento della minore
All'esito del giudizio, della disamina delle relazioni del servizio sociale e dell'andamento degli incontri padre-figlia, ritiene il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della minore , ex art. Parte_2
337 quater c.c., in favore della madre ricorrente, con collocamento, residenza anagrafica e dimora prevalente presso la stessa. Sin dalla nascita, infatti, la minore ha risieduto con la madre in Torino e la stessa, soprattutto dal dicembre del 2019, data in cui ha avuto inizio l'allontanamento del padre dalla casa familiare, si è sempre occupata della gestione quotidiana della figlia. Il padre risiede in Umbria e,
a far data dal 2019, ha avuto soltanto sporadici incontri, soprattutto telematici, con la minore. Deve tuttavia rilevarsi come, nel corso degli anni, vi sia stata una progressione in melius nel rapporto padre- figlia: l'atteggiamento di distacco del nei confronti della minore (che, in sede presidenziale, ha Pt_2
giustificato l'affidamento super esclusivo in capo alla madre) si è evoluto nel senso di una presenza, sebbene non costante, comunque proattiva e affettiva, nei confronti della figlia. Le relazioni del servizio sociale, infatti, evidenziano un progressivo attaccamento della minore nei confronti della - ormai riconosciuta- figura genitoriale paterna. In un'ottica di valorizzazione della proattività del pagina 7 di 11 e dell'instaurando rapporto con la figlia, il mantenimento dell'affidamento super-esclusivo, in Pt_2
considerazione altresì della lontananza fisica del convenuto potrebbe comportare una regressione del rapporto tra le parti. Rapporto la cui evoluzione deve certamente essere incentivata e sostenuta.
Occorre, tuttavia, in un'ottica di semplificazione della gestione della minore e di miglior interesse della stessa, anche avuto riguardo ai tempi ancora limitati di permanenza della minore con il padre, prevedere che le decisioni quotidiane, di ordinaria amministrazione, siano affrontate in autonomia dalla madre, con la quale la minore ha un contatto costante e quotidiano.
In ordine al regime di visita, come emerge dalla disamina delle relazioni dei Servizi sociali, si rende necessario proseguire con le modalità di incontro monitorate in luogo neutro e alla presenza degli educatori, al fine di consolidare, anche con l'ausilio di una figura specializzata, il rapporto fra le parti, monitorandone la relazione e la sua evoluzione. Ad avviso di questo Collegio, e ove possibile e compatibile con gli impegni dei soggetti coinvolti, deve tuttavia procedersi a un aumento degli incontri in presenza tra padre e figlia, nell'ottica di un successivo ampliamento e liberalizzazioni degli stessi.
Sul contributo al mantenimento della figlia
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato sia in considerazione dei criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c., sia in considerazione delle capacità reddituali delle parti.
Rispetto all'ordinanza presidenziale del 10.05.2023, a seguito della disamina della documentazione in atti, la situazione economica del convenuto appare progressivamente migliorata, nonostante vi sia una costante mutevolezza della stessa, con la periodica alternanza di momenti di occupazione e di disoccupazione. Attenzionando infatti la situazione economica del , emerge come il resistente, Pt_2
sebbene nel 2023 abbia subito un'improvvisa perdita dell'attività lavorativa, abbia progressivamente incrementato la sua capacità economica negli anni successivi (dalle dichiarazioni dei redditi 2024, emergono redditi complessivi pari a € 15.471,00; nei mesi di gennaio e febbraio 2025, gli introiti sono pari, rispettivamente, a € 1.490,00 e a € 1.219,00).
Per contro, la situazione economica della ricorrente, alla luce degli estratti conto in atti, non risulta mutata in melius rispetto all'ordinanza presidenziale. Dall'analisi degli stessi, emergono degli introiti decisamente modesti, nei quali, peraltro, sono già computate le somme versate dal a titolo di Pt_2
mantenimento in favore della figlia e della moglie. Risulta inoltre che la ricorrente assolva regolarmente al pagamento del canone di locazione e che, in mancanza di introiti, si sia più volte rivolta ad amici, parenti, e all'associazione AccoMazzi per l'adempimento di tale onere.
pagina 8 di 11 Alla luce, pertanto, del complessivo miglioramento del quadro economico del convenuto, immutato quello della ricorrente, tenuto conto che la minore è collocata presso la madre, la quale si occupa, in via pressoché esclusiva, di tutti gli oneri di mantenimento della stessa, avuto riguardo al progressivo accrescimento, in ragione dell'età, delle esigenze della figlia, occorre provvedere all'aumento del quantum dovuto dal convenuto in favore della figlia, ora da rideterminarsi in complessivi euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di deposito della presente sentenza.
Sul contributo al mantenimento della ricorrente
I presupposti, ex art. 156 c.c., per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, odierna ricorrente, sono duplici: la non addebitabilità della separazione alla stessa e la mancanza di adeguati redditi propri per il mantenimento del pregresso tenore di vita.
In relazione al secondo aspetto sopra indicato, risulta con evidenza come la ricorrente sia priva di una stabile attività lavorativa e, inoltre, usufruisca per il proprio mantenimento e per quello della figlia di contributi statali (quali il precedente reddito di cittadinanza e l'attuale assegno di inclusione). Risulta, inoltre, come la stessa abbia ricevuto generi alimentari dall'associazione AccoMazzi nel corso dell'anno 2024 e un aiuto da parte della stessa nel pagamento di due mensilità del canone di locazione, nonché da parte di amici e parenti per l'assolvimento del debito locatizio.
Ne deriva pertanto che, attualmente, parte ricorrente necessita di aiuti esterni per garantire la sua sopravvivenza e quella della figlia minore (ricorrendo a prestiti di soggetti terzi).
Sussiste pertanto una sperequazione reddituale tra le parti in causa che, nel rispetto del principio di solidarietà materiale e morale nascente dal matrimonio, e che continua a permanere in sede di separazione personale, importa il versamento, ad opera di parte convenuta in favore di parte attrice, della somma di euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, e a far data dal mese di deposito della presente sentenza. Somma annualmente rivalutabile in base all'indice ISTAT.
Spese del procedimento
Le spese del procedimento devono essere compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza (parte ricorrente: sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte convenuta;
parte convenuta: sull'asserita improcedibilità del giudizio de quo; entrambe le parti: sul regime di affidamento della minore, sulla quantificazione del contributo al mantenimento di moglie e figlia).
pagina 9 di 11 Tuttavia, nei rapporti con la curatrice, tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del le spese ad essa relativa CP_1
devono essere per metà compensate tra le parti e per metà poste a carico di parte ricorrente.
Esse vengono di seguito liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della complessità della fattispecie, dei provvedimenti interinali assunti e dell'istruttoria svolta a mezzo di indagini dei servizi territoriali:
€ 900,00 per fase studio
€ 602,00 per fase introduttiva
€ 903,00 per fase istruttoria
€ 1.500,00 per fase decisoria
€ 3.905,00 totali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 151 comma 1 c.c.
Rigetta l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità del presente giudizio di separazione alla luce della sentenza emessa da parte del Tribunale marocchino di Casablanca e datata 05.12.2022 con cui sarebbe stato definito il rapporto tra le parti.
Rigetta la domanda di parte ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale di parte convenuta, . CP_1
Affida la figlia minore in via esclusiva alla signora con collocazione, residenza Parte_1
anagrafica e dimora abituale della minore presso la stessa.
Dispone che il padre possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei
Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti
Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare.
Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante e compatibile con l'interesse della figlia.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
pagina 10 di 11 mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese ed a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese ed a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 100,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali fino a quando ritenuto necessario nell'interesse della minore.
Raccomanda ai genitori di collaborare con gli interventi proposti.
Dichiara, nei rapporti tra le parti, le spese compensate.
Compensa, nei rapporti con la curatrice speciale, le spese di lite nella misura della metà e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla curatrice speciale della minore Parte_1
la restante parte di dette spese che liquida nella quota di € 1.952,50, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi ai servizi incaricati per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dalla dott.ssa Alessandra Viale, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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