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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 109 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 109 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA ( ) CodiceFiscale_2
e
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa Controparte_1
al matrimonio celebrato in data 29.08.2013, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
a) la Sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale, sita in Gemmano (RN), Via Paolo Parte_1
Borsellino nr. 6, di proprietà di entrambi i coniugi ciascuno al 50%, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenuti ed il Sig. si trasferirà altrove in Gemmano (RN), via Controparte_2
Castello Onferno nr. 6;
b) la minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori con collocazione prevalente presso la Sig.ra ove manterrà formalmente la Parte_1
residenza.
c) I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore Per_1
d) per quanto concerne i tempi di permanenza della minore presso il padre, il Sig. Controparte_1
potrà vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici un Per_1
pomeriggio infrasettimanale ed a weekend alterni indicativamente dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
e) le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza annuale mentre le vacanze estive ed invernali saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze di entrambi i coniugi, fermo restando che la minore potrà trascorrere anche quindici giorni (continuativi o frazionati) di vacanze estive con ciascun genitore;
f) il Sig. verserà a titolo di mantenimento per la figlia e comunque sino a quando Controparte_1 non sarà economicamente autosufficiente un contributo mensile di € 400,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese tramite Parte_1
bonifico bancario;
g) il Sig. verserà alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 Parte_1
sostenute per la figlia di natura medica (intese come le cure odontoiatriche e dentistiche, visite Per_1
mediche specialistiche, spese oculistiche) le spese straordinarie di natura scolastica (intese per: tasse,
i libri di testo, ripetizioni, corsi estivi, abbonamento mezzi pubblici, mensa scolastica), sportiva e/o ricreativa, baby sitter nonché l'eventuale acquisto di ciclomotore e/o veicolo;
h) l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
stante la permanenza pressoché prevalente presso l'abitazione coniugale, mentre eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% fra i coniugi.
i) I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale ed entrambi dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro e di rinunciare reciprocamente a diritti e pretese al di fuori di quelli del presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 70 Parte II Serie C Anno 2013 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 109 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA ( ) CodiceFiscale_2
e
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. GIANCRISTOFARO SILVIA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa Controparte_1
al matrimonio celebrato in data 29.08.2013, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
a) la Sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale, sita in Gemmano (RN), Via Paolo Parte_1
Borsellino nr. 6, di proprietà di entrambi i coniugi ciascuno al 50%, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi contenuti ed il Sig. si trasferirà altrove in Gemmano (RN), via Controparte_2
Castello Onferno nr. 6;
b) la minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori con collocazione prevalente presso la Sig.ra ove manterrà formalmente la Parte_1
residenza.
c) I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore Per_1
d) per quanto concerne i tempi di permanenza della minore presso il padre, il Sig. Controparte_1
potrà vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici un Per_1
pomeriggio infrasettimanale ed a weekend alterni indicativamente dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
e) le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza annuale mentre le vacanze estive ed invernali saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze di entrambi i coniugi, fermo restando che la minore potrà trascorrere anche quindici giorni (continuativi o frazionati) di vacanze estive con ciascun genitore;
f) il Sig. verserà a titolo di mantenimento per la figlia e comunque sino a quando Controparte_1 non sarà economicamente autosufficiente un contributo mensile di € 400,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese tramite Parte_1
bonifico bancario;
g) il Sig. verserà alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 Parte_1
sostenute per la figlia di natura medica (intese come le cure odontoiatriche e dentistiche, visite Per_1
mediche specialistiche, spese oculistiche) le spese straordinarie di natura scolastica (intese per: tasse,
i libri di testo, ripetizioni, corsi estivi, abbonamento mezzi pubblici, mensa scolastica), sportiva e/o ricreativa, baby sitter nonché l'eventuale acquisto di ciclomotore e/o veicolo;
h) l'assegno unico universale per la figlia sarà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
stante la permanenza pressoché prevalente presso l'abitazione coniugale, mentre eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% fra i coniugi.
i) I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale ed entrambi dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro e di rinunciare reciprocamente a diritti e pretese al di fuori di quelli del presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 70 Parte II Serie C Anno 2013 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi