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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 119/2024
tra
(C.F. e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistite e difese dall'Avv. GRIFFO DANILO elett. Dom VIA MALTA 6/B C.F._2
BRESCIA appellanti e
(P.IVA , cf che ha incorporato Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la , con l'avv. Pietro Rossi elettivamente Controparte_2
domiciliata nello studio di Cles, via Doss di Pez n.. 21 appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.37/2024
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 25.3.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 13 Piaccia all'On. Corte d'Appello:
In via preliminare:
accogliere l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della gravata sentenza, revocando la propria ordinanza del 16/10/2024.
In via ulteriormente preliminare:
- per i motivi spiegati negli scritti difensivi di parte appellante (Cfr. “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.24”), dichiarare inammissibile ed espungere dal presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., il documento incorporato a pag. 8 della comparsa di costituzione dell'appellata;
- in ogni caso, respingere ogni avversa eccezione di irritualità e decadenza per tardività dell'appello perché, come argomentato in atti, essa si appalesa del tutto pretestuosa, strumentale e azzardata.
In via principale, nel merito:
Riformare la sentenza n. 37/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Giudice Dott.ssa Giuliana Segna, nell'ambito del procedimento RG n. 2895/2021, depositata e pubblicata il 10/01/2024, per tutti i motivi approfonditi negli scritti difensivi di parte appellante e, dunque:
a) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 566/2021 RG n. 2019/2021 emesso dal Tribunale di
Trento, Giudice Dott.ssa Giuliana Segna, promossa dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2 nei confronti della (oggi fusa per incorporazione in
[...] Controparte_2 [...]
) e tutte le domande in essa Controparte_3 formulate e le conclusioni come precisate nel verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10/1/2024, che di seguito si trascrivono:
- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo per cui è causa, accertando la nullità del contratto di fideiussione cd. omnibus sottoscritto dalle odierne opponenti, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), ovvero, tenuto conto della recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021 intervenuta medio tempore sul tema, accertando e dichiarando ex art. 1419 c.c. la nullità parziale del contratto di fideiussione in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale (cd. schema ABI) contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 2, comma 3 l. n. 287/90, e, per l'effetto, liberare le garanti pagina 2 di 13 sigg.re e per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della Parte_1 Parte_2
Banca sul mutuo ipotecario n. 2597 e sull'apertura di credito in conto corrente n. 043815, statuendo che nulla è da loro dovuto.
In subordine, nel merito:
- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo di cui è causa, accertando e dichiarando, ad ogni modo:
- che nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nessuna azione è stata avviata e/o continuata dalla
Banca nei confronti dei fideiussori per il mutuo ipotecario n. 2597 e per l'apertura di credito in conto corrente n. 043815;
- ancora in via gradata, con riferimento al rapporto di mutuo ipotecario n. 2597, ai sensi e per gli effetti degli artt. 115, 116 c.p.c., e 1957 e 2697 c.c., per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi di parte appellante, il mancato raggiungimento della prova, da parte del creditore, della trasmissione e ricezione della missiva del 18/9/2014 ai fideiussori. Per l'effetto dichiarare altresì intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca e, conseguentemente, revocare/annullare/rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. 043815, la maturata decadenza ex art. 1957
c.c. in capo alla Banca nei confronti dei fideiussori, disponendo che nulla è dovuto da questi ultimi in forza di tale titolo;
- che nulla è dovuto dalle odierne appellanti alla Banca.
b) Per i motivi spiegati negli scritti difensivi di parte appellante (Cfr. “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.24”), condannare l'appellata al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per evidente mala fede e colpa grave processuale, consistente nell'avere incorporato il documento a pag. 8 della propria comparsa di costituzione inducendo erroneamente l'On. Giudicante a ritenerlo come già presente tra agli atti del fascicolo di primo grado;
per l'effetto:
c) inviare l'intero carteggio del pendente giudizio (comprese le “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.24”) al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza dell'avvocato dell'appellata, perché si accerti la sussistenza degli estremi di una sua responsabilità disciplinare.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e di quello precedente, da attribuirsi pagina 3 di 13 al sottoscritto Difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c..
PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte di Appello di Trento ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
rigettare l'appello proposto dalle Sig.re e in quanto tardivo e Parte_1 Parte_2 comunque infondato.Con rifusione di spese ed onorari ed accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
e nella qualità di fideiussori della ditta individuale Banner Parte_1 Parte_2
Decorazioni Pubblicitarie di UA ES (ed in particolare quale erede Parte_1
dell'originario fideiussore hanno proposto opposizione avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo n. 566/21 emesso dal Tribunale di Trento su richiesta della e Controparte_2 [...]
per l'importo di euro 113.256,89 (di cui euro 84.000 nei confronti di CP_2 Parte_1
limite della fideiussione prestata) quale credito complessivo nascente da un contratto di mutuo ipotecario e da un contratto di mutuo chirografario.
La si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
Con la sentenza n. 37/24 oggetto di impugnazione il tribunale di Trento, accertata la nullità parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni relativamente a quelle conformi al modello predisposto unilateralmente dall' , richiamando sul punto la giurisprudenza di Controparte_4
legittimità formatesi circa la relativa questione, ed affermato che la nullità andava limitata alle clausole in questione, non potendosi la nullità estende all'intero negozio di garanzia, sul presupposto della conseguente invalidità della deroga all'articolo 1957 cc, accoglieva l'opposizione con riguardo ai crediti nascenti dal contratto di mutuo chirografario, posto che non risultava in riferimento a tale rapporto effettuata alcuna iniziativa dell'istituto di credito nei confronti del debitore principale.
pagina 4 di 13 Con riguardo al mutuo ipotecario riteneva il tribunale che con comunicazione di data 17.9.14 inviata nei confronti del debitore principale e comunque con il ricorso per decreto ingiuntivo di data 9.10.14
presentato anche nei confronti di , l'istituto di credito avesse proposto idonee Controparte_5
istanze nei confronti del debitore principale, escludendo pertanto la decadenza dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1957 cc.
Con riguardo al mutuo ipotecario, aderendo alle conclusioni della CTU contabile espletata nel corso del giudizio, riteneva non determinato né determinabile il tasso di interesse indicato nel relativo contratto e, in applicazione del tasso legale, determinava nell'importo di euro 64.341,64 il credito risultante da tale rapporto. Conseguentemente il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le opponenti a corrispondere in favore dell'istituto di credito l'importo di euro 64.341,64,
oltre interessi con decorrenza dal 13/7/21 al saldo. Compensava per due terzi le spese di lite e condannava le opponenti al pagamento dell'ulteriore terzo delle spese di lite, ponendo le spese di CTU
a carico delle parti con la medesima quota.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, articolando Parte_1 Parte_3
unico motivo di impugnazione, come di seguito esaminato.
Si è costituita in giudizio la quale istituto di credito che ha Controparte_1
incorporato la , eccependo la decadenza dall'impugnazione delle Controparte_2
appellanti e che erroneamente con l'atto di appello le sia stato assegnato il termine di 70 giorni prima dell'udienza per la sua costituzione. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.25 e decisa nella camera di consiglio del
25.3.25
* * * *
pagina 5 di 13 La costituendosi in giudizio, quale istituto di credito che ha Controparte_1
incorporato la , ha eccepito la decadenza dall'impugnazione delle Controparte_2
appellanti sul rilievo che l'atto di appello è stato notificato solo nei confronti del legale della
[...]
Avv. P.Rossi, il quale aveva rappresentato e difeso la nel Controparte_2 CP_2
giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Trento, mentre la stessa era stata medio tempore incorporata nella , e pertanto l'appello andava notificato alla società incorporante Controparte_1
e non a quella incorporata.
Tale deduzione risulta infondata in quanto, come correttamente esposto dalle appellanti, risulta documentato che l'appello sia stato notificato in data 28.5.24 non solo nei confronti dell'Avv. Pietro
Rossi, legale della e nel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Controparte_2 CP_2
Trento, ma anche nei confronti della presso l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica indirizzo di posta elettronica della banca incorporante quale Email_1
risultante dall'archivio INI-PEC.
La appellata ha inoltre eccepito che erroneamente con l'atto di appello le era stato assegnato il CP_1
termine di 70 giorni prima della udienza di trattazione per la sua costituzione, termine stabilito esclusivamente per il giudizio di primo grado, ma non per l'appello, in relazione al quale il termine per la costituzione doveva ritenersi di 20 giorni prima dell'udienza, come era possibile argomentare dalla lettera dell'articolo 343 comma 1 c.p.c..
Deve ritenersi che, come correttamente indicato dalla appellata, il termine per la costituzione in CP_1
giudizio in appello sia di 20 giorni, come del resto statuito con D.L.vo n. 164/2024 con il quale è stato modificato l'art. 347 c.p.c., norma applicabile a tutti i procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023.
Deve escludersi tuttavia che l'erronea indicazione dell'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni invece che di 20 abbia determinato la violazione del diritto di difesa di parte appellata, la quale si è
pagina 6 di 13 costituita in giudizio il 2.9.24 rispetto all'udienza del 1.10.24 e non ha subito per effetto della erronea indicazione del termine a costituirsi alcun pregiudizio né alcuna decadenza.
Con unico motivo di impugnazione le appellanti deducono l'erroneità dell'impugnata sentenza con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto che, anche qualora si fosse concluso che la comunicazione di data 17.9.14 non fosse stata inviata e comunque non fosse pervenuta al debitore principale (come dedotto in primo grado dalle odierne appellanti fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), la revoca dei finanziamenti doveva ritenersi intervenuta con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in data 9.10.14.
Infatti il giudice di primo grado, affermata la nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo ipotecario di deroga alla previsione dell'articolo 1957 c.c., ha ritenuto che con lettera di data 17.9.14
diretta al debitore principale (con il quale era stata comunicata al debitore principale la costituzione in mora ed il recesso dell'istituto di credito dal contratto di mutuo) e comunque con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di data 9.10.14, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che la citata lettera non fosse stata ricevuta dal debitore, l'istituto di credito aveva assunto tempestivamente istanze nei confronti del debitore.
Le appellanti insistono in primo luogo sulla circostanza che la lettera di data 17.9.14 non sia stata inviata e comunque non sia stata ricevuta dal debitore principale e deducono la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, sul punto sopra indicato.
Va evidenziato che, costituendosi in giudizio in questo grado di appello, l'istituto di credito ha inserito nel proprio atto introduttivo la comunicazione di data 17.9.14, unitamente alla documentazione relativa all'invio ed alla ricezione da parte delle debitore principale. Al riguardo le appellanti lamentano che tale ultima documentazione sia stata tardivamente prodotta in giudizio solo in questo grado dalla appellata, in quanto il documento 10 depositato in allegato alla richiesta monitoria CP_1
dd. 19.7.21 e prodotto in primo grado era privo degli allegati.
pagina 7 di 13 Tale deduzione difensiva risulta fondata in quanto esaminando il documento 10 allegato alla domanda monitoria in questione (prodotto da parte appellante) risulta che lo stesso era costituito esclusivamente dalla comunicazione di data 17.9.14, senza che fosse stata prodotta la documentazione a prova dell'invio e della ricezione della lettera in questione.
Deve quindi concludersi che difetti la prova che la comunicazione dd. 17.9.14 sia stata ricevuta dal debitore principale, dovendosi comunque ricondurre l'inserimento della prova dell'invio e della ricezione di tale lettera nel testo della comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio all'ipotesi di prova documentale prodotta per la prima volta in grado di appello, in modo tardivo e quindi inammissibile.
Come anticipato, le appellanti contestano che la revoca da parte dell'istituto bancario dei finanziamenti concessi al debitore principale possa essere avvenuta mediante la domanda monitoria dd.
8.10.14. Sostengono infatti che il credito doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile già al momento in cui la nel gennaio del 2012 aveva segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia il CP_2
nominativo di (co-debitrice e co-obbligata insieme al debitore principale, Parte_4
destinataria dal decreto ingiuntivo emesso nel 2014). Sostengono inoltre che la circostanza che avesse stipulato in data 28.8.14 una transazione con l'istituto di credito costituiva Persona_1
prova che il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile già molti mesi prima dell'ottobre 2014. Da
tali circostanze le appellanti deducono che la richiesta monitoria intervenuta nell'ottobre 2014 sia da ritenersi tardiva rispetto al momento in cui il credito era divenuto liquido, certo ed esigibile.
Alternativamente, nell'ipotesi in cui non sia accolta tale prospettazione difensiva, le appellanti deducono che, non essendovi prova che la lettera di data 17.9.14 sia stata inviata e comunque ricevuta dal debitore principale, il decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del debitore principale con ricorso di data 9.10.14 non poteva trovare accoglimento, in quanto a tale epoca il debito non era ancora scaduto pagina 8 di 13 e non era quindi esigibile, con la conseguenza che il ricorso per decreto ingiuntivo era radicalmente inesistente.
Sostengono le appellanti che il creditore avrebbe dovuto inviare al debitore principale una missiva nella forma corrispondente a quella dell'intimazione di pagamento nei sei mesi antecedenti la domanda monitoria, comunicando il giorno esatto in cui l'obbligazione sarebbe scaduta e solo a quel punto,
decorso infruttuosamente il termine assegnato, avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale. Sostengono che solo rispettando tali modalità di messa in mora poteva ritenersi rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; diversamente, la posizione del fideiussore rimaneva indefinitivamente sospesa.
Sostengono al riguardo le appellanti che la missiva di messa in mora avrebbe dovuto essere invitata anche ai fideiussori per renderli edotti della condotta del debitore principale, per informarli se questi avesse adempiuto o meno e far capire loro se la propria responsabilità fosse o meno integrata.
La Cassa Rurale avrebbe violato le disposizioni stabilite a tutela dei fideiussori in quanto paradossalmente il fideiussore veniva chiamato a rispondere solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione del giudizio di primo grado, sfociato nella sentenza oggetto di impugnazione, a distanza di quasi 10 anni dall'iniziativa della banca per un credito vantato contro il debitore principale, senza essere stati prima di allora avvertiti o messi nelle condizioni di conoscere le sorti del credito e soprattutto nelle condizioni di pagare.
Ritengono paradossale le appellanti la conclusione secondo cui il creditore non incorrerebbe mai in decadenza nei confronti del garante poiché il termine di decadenza per promuovere l'azione giudiziaria comincerebbe a decorrere in ogni caso da quando l'azione giudiziaria stessa verrebbe promossa, con conseguente svuotamento del contenuto della norma imperativa di cui all'art. 1957 cc.
pagina 9 di 13 Deducono quindi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'istituto di credito decaduto da ogni pretesa e diritto nei confronti delle appellanti, con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
Quanto alla segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia di quale Controparte_6
fideiussore, effettuata nel 2012 dalla va rilevato che tale segnalazione riguarda il CP_2
debitore inadempiente a prescindere dalla prosecuzione meno del rapporto contrattuale che costituisce titolo del credito;
nella sostanza la segnalazione nasce esclusivamente in conseguenza del mancato pagamento dell'obbligazione nei limiti stabiliti con riferimento alle sole rate già scadute del contratto di mutuo.
La tesi difensiva di parte appellante secondo cui la stipula di un atto di transazione in data 29.8.14 tra l'istituto di credito ed il fideiussore costituirebbe prova del fatto che il credito ora Persona_1
divenuto certo, liquido ed esigibile già molti mesi prima della domanda monitoria dell'ottobre 2014
risulta infondata. Al riguardo è sufficiente osservare che con la transazione in questione il fideiussore definiva con la esclusivamente i rapporti nascenti da un'apertura di Persona_1 CP_2
credito in conto corrente (mediante il pagamento dell'importo di euro 50.216,51) e le sorti del mutuo chirografario (mediante pagamento dell'importo di euro 25.292,13 ed il pagamento di ulteriori rate per complessivi euro 13.812,11). Nessun accordo transattivo interveniva con riferimento al mutuo ipotecario in relazione al quale la si riservava di procedere con tutti gli atti legali ed CP_2
esecutivi necessari alla tutela di tale credito.
E' vero che nelle premesse della transazione veniva esposto che il credito nascente del mutuo ipotecario al momento della transazione ammontava ad euro 93.917,45 di cui euro 63.395,57 quale debito residuo, euro 28.561,52 per rate scadute e non pagate, oltre interessi di mora. Tuttavia in pagina 10 di 13 mancanza di altre specificazioni, nessun elemento consente di concludere che il credito nascente del mutuo ipotecario fosse scaduto mesi prima dell'accordo transattivo..
Deve ritenersi infondata anche l'argomentazione dell'appellante secondo cui il decreto ingiuntivo emesso in data 25.10.14 non avrebbe potuto essere pronunciato in quanto il credito non era ancora scaduto in conseguenza della mancata ricezione della lettera di data 17.9.14 da parte del debitore principale, e ciò sul presupposto che la domanda monitoria non poteva costituire messa in mora per il pagamento dell'intero credito, essendo necessaria una preventiva intimazione di pagamento stragiudiziale.
Risulta chiaramente dal contenuto del ricorso di data 9.10.14 della Controparte_2
che la richiesta di pagamento riguardava non solo le rate già scadute ma anche le rate a
[...]
scadere (indicate rispettivamente nell'importo di euro 30.140,31 ed euro 62.259,22), richiesta che necessariamente presupponeva la volontà di considerare scaduto l'intero credito nascente dal contratto di mutuo, conclusione rafforzata dal fatto che veniva esposto nella domanda monitoria l'invio di lettere di messa in mora.
È possibile pertanto ritenere che la domanda monitoria costituiva non sono un'istanza diretta ad ottenere decreto ingiuntivo, ma anche manifestazione della volontà dell'istituto di credito di recedere dal contratto di finanziamento, ovvero considerare il creditore decaduto dal beneficio del termine ovvero risolto il contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario. Il ricorso di data 9.10.14 è stato notificato al debitore principale in data 5.11.14 e tale notifica vale anche come conoscenza da parte del debitore dell'atto ricettizio costituito della volontà della banca di considerare scaduto l'intero credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario.
Risulta pertanto rispettato il disposto dell'articolo 1957 c.c. posto che contemporaneamente la CP_2
ha comunicato la scadenza dell'obbligazione principale ed ha subito proposto le sue istanze nei
[...]
confronti del debitore (per completezza va rilevato che successivamente la ha he CP_2
pagina 11 di 13 notificato precetto, essendo il decreto ingiuntivo divenuto definitivo in mancanza di opposizione, ed è
intervenuta dell'esecuzione immobiliare promossa da altro creditore nei confronti del debitore principale, ed ha quindi coltivato le proprie istanze con diligenza).
La tesi difensiva di parte appellante secondo cui il creditore dovrebbe inviare, a pena di decadenza,
anche ai fideiussori comunicazione per renderli edotti della condotta del debitore principale, per informarvi se questi abbiano meno adempiuto e per far loro comprendere se la propria responsabilità
sia integrata meno non trova supporto normativo sul disposto del richiamato art. 1957 c.c..
Segue a rigetto dell'appello la condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo nei valori ricompresi tra i parametri minimi e medi.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
dall'appellante, accoglimento che presuppone una pronuncia di condanna nei confronti della controparte.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da e Parte_1 Parte_2
l'accertamento nei loro confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte delle stesse dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.37/2024 pronunciata in data 10/1/24 dal Tribunale di Trento;
2) condanna e in solido al rimborso in favore della Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante, delle spese del presente Controparte_1
pagina 12 di 13 grado di appello, liquidate in € 2.233,00 per la fase di studio, € 1.433,00 per la fase introduttiva, € 3.827,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 25.3.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 119/2024
tra
(C.F. e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistite e difese dall'Avv. GRIFFO DANILO elett. Dom VIA MALTA 6/B C.F._2
BRESCIA appellanti e
(P.IVA , cf che ha incorporato Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 la , con l'avv. Pietro Rossi elettivamente Controparte_2
domiciliata nello studio di Cles, via Doss di Pez n.. 21 appellata
Avente ad oggetto: fideiussione
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.37/2024
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 25.3.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 13 Piaccia all'On. Corte d'Appello:
In via preliminare:
accogliere l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della gravata sentenza, revocando la propria ordinanza del 16/10/2024.
In via ulteriormente preliminare:
- per i motivi spiegati negli scritti difensivi di parte appellante (Cfr. “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.24”), dichiarare inammissibile ed espungere dal presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., il documento incorporato a pag. 8 della comparsa di costituzione dell'appellata;
- in ogni caso, respingere ogni avversa eccezione di irritualità e decadenza per tardività dell'appello perché, come argomentato in atti, essa si appalesa del tutto pretestuosa, strumentale e azzardata.
In via principale, nel merito:
Riformare la sentenza n. 37/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Giudice Dott.ssa Giuliana Segna, nell'ambito del procedimento RG n. 2895/2021, depositata e pubblicata il 10/01/2024, per tutti i motivi approfonditi negli scritti difensivi di parte appellante e, dunque:
a) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 566/2021 RG n. 2019/2021 emesso dal Tribunale di
Trento, Giudice Dott.ssa Giuliana Segna, promossa dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2 nei confronti della (oggi fusa per incorporazione in
[...] Controparte_2 [...]
) e tutte le domande in essa Controparte_3 formulate e le conclusioni come precisate nel verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10/1/2024, che di seguito si trascrivono:
- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo per cui è causa, accertando la nullità del contratto di fideiussione cd. omnibus sottoscritto dalle odierne opponenti, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), ovvero, tenuto conto della recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021 intervenuta medio tempore sul tema, accertando e dichiarando ex art. 1419 c.c. la nullità parziale del contratto di fideiussione in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale (cd. schema ABI) contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 2, comma 3 l. n. 287/90, e, per l'effetto, liberare le garanti pagina 2 di 13 sigg.re e per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della Parte_1 Parte_2
Banca sul mutuo ipotecario n. 2597 e sull'apertura di credito in conto corrente n. 043815, statuendo che nulla è da loro dovuto.
In subordine, nel merito:
- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo di cui è causa, accertando e dichiarando, ad ogni modo:
- che nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. nessuna azione è stata avviata e/o continuata dalla
Banca nei confronti dei fideiussori per il mutuo ipotecario n. 2597 e per l'apertura di credito in conto corrente n. 043815;
- ancora in via gradata, con riferimento al rapporto di mutuo ipotecario n. 2597, ai sensi e per gli effetti degli artt. 115, 116 c.p.c., e 1957 e 2697 c.c., per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi di parte appellante, il mancato raggiungimento della prova, da parte del creditore, della trasmissione e ricezione della missiva del 18/9/2014 ai fideiussori. Per l'effetto dichiarare altresì intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c. della Banca e, conseguentemente, revocare/annullare/rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- con riferimento all'apertura di credito in conto corrente n. 043815, la maturata decadenza ex art. 1957
c.c. in capo alla Banca nei confronti dei fideiussori, disponendo che nulla è dovuto da questi ultimi in forza di tale titolo;
- che nulla è dovuto dalle odierne appellanti alla Banca.
b) Per i motivi spiegati negli scritti difensivi di parte appellante (Cfr. “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.24”), condannare l'appellata al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per evidente mala fede e colpa grave processuale, consistente nell'avere incorporato il documento a pag. 8 della propria comparsa di costituzione inducendo erroneamente l'On. Giudicante a ritenerlo come già presente tra agli atti del fascicolo di primo grado;
per l'effetto:
c) inviare l'intero carteggio del pendente giudizio (comprese le “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1.10.24”) al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza dell'avvocato dell'appellata, perché si accerti la sussistenza degli estremi di una sua responsabilità disciplinare.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e di quello precedente, da attribuirsi pagina 3 di 13 al sottoscritto Difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c..
PARTE APPELLATA:
Voglia la Corte di Appello di Trento ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
rigettare l'appello proposto dalle Sig.re e in quanto tardivo e Parte_1 Parte_2 comunque infondato.Con rifusione di spese ed onorari ed accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
e nella qualità di fideiussori della ditta individuale Banner Parte_1 Parte_2
Decorazioni Pubblicitarie di UA ES (ed in particolare quale erede Parte_1
dell'originario fideiussore hanno proposto opposizione avverso il decreto Persona_1
ingiuntivo n. 566/21 emesso dal Tribunale di Trento su richiesta della e Controparte_2 [...]
per l'importo di euro 113.256,89 (di cui euro 84.000 nei confronti di CP_2 Parte_1
limite della fideiussione prestata) quale credito complessivo nascente da un contratto di mutuo ipotecario e da un contratto di mutuo chirografario.
La si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
Con la sentenza n. 37/24 oggetto di impugnazione il tribunale di Trento, accertata la nullità parziale delle clausole contenute nelle fideiussioni relativamente a quelle conformi al modello predisposto unilateralmente dall' , richiamando sul punto la giurisprudenza di Controparte_4
legittimità formatesi circa la relativa questione, ed affermato che la nullità andava limitata alle clausole in questione, non potendosi la nullità estende all'intero negozio di garanzia, sul presupposto della conseguente invalidità della deroga all'articolo 1957 cc, accoglieva l'opposizione con riguardo ai crediti nascenti dal contratto di mutuo chirografario, posto che non risultava in riferimento a tale rapporto effettuata alcuna iniziativa dell'istituto di credito nei confronti del debitore principale.
pagina 4 di 13 Con riguardo al mutuo ipotecario riteneva il tribunale che con comunicazione di data 17.9.14 inviata nei confronti del debitore principale e comunque con il ricorso per decreto ingiuntivo di data 9.10.14
presentato anche nei confronti di , l'istituto di credito avesse proposto idonee Controparte_5
istanze nei confronti del debitore principale, escludendo pertanto la decadenza dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1957 cc.
Con riguardo al mutuo ipotecario, aderendo alle conclusioni della CTU contabile espletata nel corso del giudizio, riteneva non determinato né determinabile il tasso di interesse indicato nel relativo contratto e, in applicazione del tasso legale, determinava nell'importo di euro 64.341,64 il credito risultante da tale rapporto. Conseguentemente il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le opponenti a corrispondere in favore dell'istituto di credito l'importo di euro 64.341,64,
oltre interessi con decorrenza dal 13/7/21 al saldo. Compensava per due terzi le spese di lite e condannava le opponenti al pagamento dell'ulteriore terzo delle spese di lite, ponendo le spese di CTU
a carico delle parti con la medesima quota.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, articolando Parte_1 Parte_3
unico motivo di impugnazione, come di seguito esaminato.
Si è costituita in giudizio la quale istituto di credito che ha Controparte_1
incorporato la , eccependo la decadenza dall'impugnazione delle Controparte_2
appellanti e che erroneamente con l'atto di appello le sia stato assegnato il termine di 70 giorni prima dell'udienza per la sua costituzione. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.25 e decisa nella camera di consiglio del
25.3.25
* * * *
pagina 5 di 13 La costituendosi in giudizio, quale istituto di credito che ha Controparte_1
incorporato la , ha eccepito la decadenza dall'impugnazione delle Controparte_2
appellanti sul rilievo che l'atto di appello è stato notificato solo nei confronti del legale della
[...]
Avv. P.Rossi, il quale aveva rappresentato e difeso la nel Controparte_2 CP_2
giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Trento, mentre la stessa era stata medio tempore incorporata nella , e pertanto l'appello andava notificato alla società incorporante Controparte_1
e non a quella incorporata.
Tale deduzione risulta infondata in quanto, come correttamente esposto dalle appellanti, risulta documentato che l'appello sia stato notificato in data 28.5.24 non solo nei confronti dell'Avv. Pietro
Rossi, legale della e nel giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Controparte_2 CP_2
Trento, ma anche nei confronti della presso l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica indirizzo di posta elettronica della banca incorporante quale Email_1
risultante dall'archivio INI-PEC.
La appellata ha inoltre eccepito che erroneamente con l'atto di appello le era stato assegnato il CP_1
termine di 70 giorni prima della udienza di trattazione per la sua costituzione, termine stabilito esclusivamente per il giudizio di primo grado, ma non per l'appello, in relazione al quale il termine per la costituzione doveva ritenersi di 20 giorni prima dell'udienza, come era possibile argomentare dalla lettera dell'articolo 343 comma 1 c.p.c..
Deve ritenersi che, come correttamente indicato dalla appellata, il termine per la costituzione in CP_1
giudizio in appello sia di 20 giorni, come del resto statuito con D.L.vo n. 164/2024 con il quale è stato modificato l'art. 347 c.p.c., norma applicabile a tutti i procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023.
Deve escludersi tuttavia che l'erronea indicazione dell'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni invece che di 20 abbia determinato la violazione del diritto di difesa di parte appellata, la quale si è
pagina 6 di 13 costituita in giudizio il 2.9.24 rispetto all'udienza del 1.10.24 e non ha subito per effetto della erronea indicazione del termine a costituirsi alcun pregiudizio né alcuna decadenza.
Con unico motivo di impugnazione le appellanti deducono l'erroneità dell'impugnata sentenza con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto che, anche qualora si fosse concluso che la comunicazione di data 17.9.14 non fosse stata inviata e comunque non fosse pervenuta al debitore principale (come dedotto in primo grado dalle odierne appellanti fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), la revoca dei finanziamenti doveva ritenersi intervenuta con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in data 9.10.14.
Infatti il giudice di primo grado, affermata la nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo ipotecario di deroga alla previsione dell'articolo 1957 c.c., ha ritenuto che con lettera di data 17.9.14
diretta al debitore principale (con il quale era stata comunicata al debitore principale la costituzione in mora ed il recesso dell'istituto di credito dal contratto di mutuo) e comunque con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di data 9.10.14, nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che la citata lettera non fosse stata ricevuta dal debitore, l'istituto di credito aveva assunto tempestivamente istanze nei confronti del debitore.
Le appellanti insistono in primo luogo sulla circostanza che la lettera di data 17.9.14 non sia stata inviata e comunque non sia stata ricevuta dal debitore principale e deducono la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, sul punto sopra indicato.
Va evidenziato che, costituendosi in giudizio in questo grado di appello, l'istituto di credito ha inserito nel proprio atto introduttivo la comunicazione di data 17.9.14, unitamente alla documentazione relativa all'invio ed alla ricezione da parte delle debitore principale. Al riguardo le appellanti lamentano che tale ultima documentazione sia stata tardivamente prodotta in giudizio solo in questo grado dalla appellata, in quanto il documento 10 depositato in allegato alla richiesta monitoria CP_1
dd. 19.7.21 e prodotto in primo grado era privo degli allegati.
pagina 7 di 13 Tale deduzione difensiva risulta fondata in quanto esaminando il documento 10 allegato alla domanda monitoria in questione (prodotto da parte appellante) risulta che lo stesso era costituito esclusivamente dalla comunicazione di data 17.9.14, senza che fosse stata prodotta la documentazione a prova dell'invio e della ricezione della lettera in questione.
Deve quindi concludersi che difetti la prova che la comunicazione dd. 17.9.14 sia stata ricevuta dal debitore principale, dovendosi comunque ricondurre l'inserimento della prova dell'invio e della ricezione di tale lettera nel testo della comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio all'ipotesi di prova documentale prodotta per la prima volta in grado di appello, in modo tardivo e quindi inammissibile.
Come anticipato, le appellanti contestano che la revoca da parte dell'istituto bancario dei finanziamenti concessi al debitore principale possa essere avvenuta mediante la domanda monitoria dd.
8.10.14. Sostengono infatti che il credito doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile già al momento in cui la nel gennaio del 2012 aveva segnalato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia il CP_2
nominativo di (co-debitrice e co-obbligata insieme al debitore principale, Parte_4
destinataria dal decreto ingiuntivo emesso nel 2014). Sostengono inoltre che la circostanza che avesse stipulato in data 28.8.14 una transazione con l'istituto di credito costituiva Persona_1
prova che il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile già molti mesi prima dell'ottobre 2014. Da
tali circostanze le appellanti deducono che la richiesta monitoria intervenuta nell'ottobre 2014 sia da ritenersi tardiva rispetto al momento in cui il credito era divenuto liquido, certo ed esigibile.
Alternativamente, nell'ipotesi in cui non sia accolta tale prospettazione difensiva, le appellanti deducono che, non essendovi prova che la lettera di data 17.9.14 sia stata inviata e comunque ricevuta dal debitore principale, il decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del debitore principale con ricorso di data 9.10.14 non poteva trovare accoglimento, in quanto a tale epoca il debito non era ancora scaduto pagina 8 di 13 e non era quindi esigibile, con la conseguenza che il ricorso per decreto ingiuntivo era radicalmente inesistente.
Sostengono le appellanti che il creditore avrebbe dovuto inviare al debitore principale una missiva nella forma corrispondente a quella dell'intimazione di pagamento nei sei mesi antecedenti la domanda monitoria, comunicando il giorno esatto in cui l'obbligazione sarebbe scaduta e solo a quel punto,
decorso infruttuosamente il termine assegnato, avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale. Sostengono che solo rispettando tali modalità di messa in mora poteva ritenersi rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.; diversamente, la posizione del fideiussore rimaneva indefinitivamente sospesa.
Sostengono al riguardo le appellanti che la missiva di messa in mora avrebbe dovuto essere invitata anche ai fideiussori per renderli edotti della condotta del debitore principale, per informarli se questi avesse adempiuto o meno e far capire loro se la propria responsabilità fosse o meno integrata.
La Cassa Rurale avrebbe violato le disposizioni stabilite a tutela dei fideiussori in quanto paradossalmente il fideiussore veniva chiamato a rispondere solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione del giudizio di primo grado, sfociato nella sentenza oggetto di impugnazione, a distanza di quasi 10 anni dall'iniziativa della banca per un credito vantato contro il debitore principale, senza essere stati prima di allora avvertiti o messi nelle condizioni di conoscere le sorti del credito e soprattutto nelle condizioni di pagare.
Ritengono paradossale le appellanti la conclusione secondo cui il creditore non incorrerebbe mai in decadenza nei confronti del garante poiché il termine di decadenza per promuovere l'azione giudiziaria comincerebbe a decorrere in ogni caso da quando l'azione giudiziaria stessa verrebbe promossa, con conseguente svuotamento del contenuto della norma imperativa di cui all'art. 1957 cc.
pagina 9 di 13 Deducono quindi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'istituto di credito decaduto da ogni pretesa e diritto nei confronti delle appellanti, con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo di appello in esame deve essere rigettato.
Quanto alla segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia di quale Controparte_6
fideiussore, effettuata nel 2012 dalla va rilevato che tale segnalazione riguarda il CP_2
debitore inadempiente a prescindere dalla prosecuzione meno del rapporto contrattuale che costituisce titolo del credito;
nella sostanza la segnalazione nasce esclusivamente in conseguenza del mancato pagamento dell'obbligazione nei limiti stabiliti con riferimento alle sole rate già scadute del contratto di mutuo.
La tesi difensiva di parte appellante secondo cui la stipula di un atto di transazione in data 29.8.14 tra l'istituto di credito ed il fideiussore costituirebbe prova del fatto che il credito ora Persona_1
divenuto certo, liquido ed esigibile già molti mesi prima della domanda monitoria dell'ottobre 2014
risulta infondata. Al riguardo è sufficiente osservare che con la transazione in questione il fideiussore definiva con la esclusivamente i rapporti nascenti da un'apertura di Persona_1 CP_2
credito in conto corrente (mediante il pagamento dell'importo di euro 50.216,51) e le sorti del mutuo chirografario (mediante pagamento dell'importo di euro 25.292,13 ed il pagamento di ulteriori rate per complessivi euro 13.812,11). Nessun accordo transattivo interveniva con riferimento al mutuo ipotecario in relazione al quale la si riservava di procedere con tutti gli atti legali ed CP_2
esecutivi necessari alla tutela di tale credito.
E' vero che nelle premesse della transazione veniva esposto che il credito nascente del mutuo ipotecario al momento della transazione ammontava ad euro 93.917,45 di cui euro 63.395,57 quale debito residuo, euro 28.561,52 per rate scadute e non pagate, oltre interessi di mora. Tuttavia in pagina 10 di 13 mancanza di altre specificazioni, nessun elemento consente di concludere che il credito nascente del mutuo ipotecario fosse scaduto mesi prima dell'accordo transattivo..
Deve ritenersi infondata anche l'argomentazione dell'appellante secondo cui il decreto ingiuntivo emesso in data 25.10.14 non avrebbe potuto essere pronunciato in quanto il credito non era ancora scaduto in conseguenza della mancata ricezione della lettera di data 17.9.14 da parte del debitore principale, e ciò sul presupposto che la domanda monitoria non poteva costituire messa in mora per il pagamento dell'intero credito, essendo necessaria una preventiva intimazione di pagamento stragiudiziale.
Risulta chiaramente dal contenuto del ricorso di data 9.10.14 della Controparte_2
che la richiesta di pagamento riguardava non solo le rate già scadute ma anche le rate a
[...]
scadere (indicate rispettivamente nell'importo di euro 30.140,31 ed euro 62.259,22), richiesta che necessariamente presupponeva la volontà di considerare scaduto l'intero credito nascente dal contratto di mutuo, conclusione rafforzata dal fatto che veniva esposto nella domanda monitoria l'invio di lettere di messa in mora.
È possibile pertanto ritenere che la domanda monitoria costituiva non sono un'istanza diretta ad ottenere decreto ingiuntivo, ma anche manifestazione della volontà dell'istituto di credito di recedere dal contratto di finanziamento, ovvero considerare il creditore decaduto dal beneficio del termine ovvero risolto il contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario. Il ricorso di data 9.10.14 è stato notificato al debitore principale in data 5.11.14 e tale notifica vale anche come conoscenza da parte del debitore dell'atto ricettizio costituito della volontà della banca di considerare scaduto l'intero credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario.
Risulta pertanto rispettato il disposto dell'articolo 1957 c.c. posto che contemporaneamente la CP_2
ha comunicato la scadenza dell'obbligazione principale ed ha subito proposto le sue istanze nei
[...]
confronti del debitore (per completezza va rilevato che successivamente la ha he CP_2
pagina 11 di 13 notificato precetto, essendo il decreto ingiuntivo divenuto definitivo in mancanza di opposizione, ed è
intervenuta dell'esecuzione immobiliare promossa da altro creditore nei confronti del debitore principale, ed ha quindi coltivato le proprie istanze con diligenza).
La tesi difensiva di parte appellante secondo cui il creditore dovrebbe inviare, a pena di decadenza,
anche ai fideiussori comunicazione per renderli edotti della condotta del debitore principale, per informarvi se questi abbiano meno adempiuto e per far loro comprendere se la propria responsabilità
sia integrata meno non trova supporto normativo sul disposto del richiamato art. 1957 c.c..
Segue a rigetto dell'appello la condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo nei valori ricompresi tra i parametri minimi e medi.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
dall'appellante, accoglimento che presuppone una pronuncia di condanna nei confronti della controparte.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da e Parte_1 Parte_2
l'accertamento nei loro confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte delle stesse dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.37/2024 pronunciata in data 10/1/24 dal Tribunale di Trento;
2) condanna e in solido al rimborso in favore della Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante, delle spese del presente Controparte_1
pagina 12 di 13 grado di appello, liquidate in € 2.233,00 per la fase di studio, € 1.433,00 per la fase introduttiva, € 3.827,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 25.3.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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