CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Marinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 c.p.c., la seguente: SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 489/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12302/2025, emessa in data 12.02.2025 e pubblicata in data 9.5.2025, nel procedimento R.G.N. 110/2019; avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da: (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e P.IVA_1 quale litisconsorte necessario – ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 448/98 e successive modifiche – della cessionaria di crediti e quale Controparte_1 Pt_1 mandatario della medesima, entrambi rappresentati e difesi, anche CP_1
pag. 1 di 3 disgiuntamente dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliati in Modena, Viale V. Reiter, 72 presso la Sede Provinciale dell;
Controparte_2 appellati/ricorrenti in riassunzione;
contro
Controparte_3
(C.F. / PARTITA IVA: ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nei precedenti gradi del giudizio dall'Avv. Cocciolo Maria Elena, elettivamente domiciliato in Via Cesare Costa n. 29/31, nella sede di Modena (MO); CP_3 appellato/resistente in riassunzione;
(C.F./ PARTITA IVA: Controparte_4
, (C.F. ) e P.IVA_3 CP_5 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi nei CP_6 C.F._2 precedenti gradi del giudizio dagli Avv.ti E. Borsari, M . e in Pt_2 Parte_3 forza di procure in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliati in Modena in Viale Caduti in Guerra n. 62, , presso lo studio dell'Avv. Borsari Eleonora;
appellanti principali/resistenti in riassunzione;
(C.F. ) rappresentato e difeso nei Parte_4 C.F._3 precedenti gradi del giudizio dagli Avv.ti R. Sabbiuni e T. Govoni in forza di procura rilasciata a margine della memoria di costituzione di secondo grado;
appellante in via incidentale/resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato: che le parti in causa non sono comparse, né alla scorda udienza del 23/10/2025, né all'odierna udienza;
considerato: pag. 2 di 3 che tanto comporta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti
che le hanno anticipate”;
che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.10.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Marinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 c.p.c., la seguente: SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 489/2025 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12302/2025, emessa in data 12.02.2025 e pubblicata in data 9.5.2025, nel procedimento R.G.N. 110/2019; avente ad oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da: (C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e P.IVA_1 quale litisconsorte necessario – ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 448/98 e successive modifiche – della cessionaria di crediti e quale Controparte_1 Pt_1 mandatario della medesima, entrambi rappresentati e difesi, anche CP_1
pag. 1 di 3 disgiuntamente dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliati in Modena, Viale V. Reiter, 72 presso la Sede Provinciale dell;
Controparte_2 appellati/ricorrenti in riassunzione;
contro
Controparte_3
(C.F. / PARTITA IVA: ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nei precedenti gradi del giudizio dall'Avv. Cocciolo Maria Elena, elettivamente domiciliato in Via Cesare Costa n. 29/31, nella sede di Modena (MO); CP_3 appellato/resistente in riassunzione;
(C.F./ PARTITA IVA: Controparte_4
, (C.F. ) e P.IVA_3 CP_5 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi nei CP_6 C.F._2 precedenti gradi del giudizio dagli Avv.ti E. Borsari, M . e in Pt_2 Parte_3 forza di procure in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliati in Modena in Viale Caduti in Guerra n. 62, , presso lo studio dell'Avv. Borsari Eleonora;
appellanti principali/resistenti in riassunzione;
(C.F. ) rappresentato e difeso nei Parte_4 C.F._3 precedenti gradi del giudizio dagli Avv.ti R. Sabbiuni e T. Govoni in forza di procura rilasciata a margine della memoria di costituzione di secondo grado;
appellante in via incidentale/resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato: che le parti in causa non sono comparse, né alla scorda udienza del 23/10/2025, né all'odierna udienza;
considerato: pag. 2 di 3 che tanto comporta in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti
che le hanno anticipate”;
che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.10.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 3 di 3