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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
In composizione monocratica, nella persona del consigliere RE MA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 30/5/02 n° 115 iscritta al ruolo generale n.
902/2024 promossa da
Avvocato FRANCESCO BRACCIANI (C.F. – email certificata: C.F._1
fax 0230133124), residente in [...], v. Lavazza Email_1
14, domiciliato in Torino, via G. Giusti 3, presso il proprio studio professionale, in proprio
RICORRENTE
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ; P.IVA_2
– – fax 06/96514020), domiciliataria in via Arsenale, n. 21 Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ricorrente: Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, ordinando il rimborso
a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto a titolo di onorari, della somma indicata nell'originaria proposta di parcella per spese ed indennità di trasferta (rispettivamente € 40,10 e €
40,00) o quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua in corso di causa. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.
Resistente: Pronunciarsi secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'avv. Francesco Bracciani ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/02 avverso il decreto emesso il 20/06/2024 dalla Corte di Appello di Torino, prima sezione penale, con il quale è stata rigettata la sua istanza di integrazione della precedente liquidazione per gli onorari dovutigli per la difesa d'ufficio di IO D'TI nel processo r.g. 1383/24 pendente davanti alla medesima
Corte.
Con il decreto opposto la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta richiesti dal legale per un colloquio svolto con l'assistito il 6/6/2024 nel carcere di Ivrea, ritenendo tale ultima attività non sufficientemente provata dalla documentazione prodotta relativamente al pedaggio autostradale.
L'avv. Bracciani ha proposto opposizione sostenendo che il colloquio in carcere avrebbe dovuto essere presunto vista l'imminenza dell'udienza, tanto più a fronte della documentazione relativa al pedaggio autostradale e che la Corte ben avrebbe potuto chiedergli un'integrazione.
In ogni caso, ha prodotto certificazione proveniente dalla Casa Circondariale attestante lo svolgimento del colloquio.
Il i è costituito in giudizio, rimettendosi a giustizia quanto alla decisione di Controparte_1 merito, ma chiedendo la compensazione delle spese di lite a causa della tardività della prova offerta dal legale relativamente allo svolgimento del colloquio.
***
Alla luce della certificazione proveniente dal carcere di Ivrea, non vi è dubbio che, visti gli artt. 15 e
27 d.m. 55/2014, l'opposizione vada accolta e che all'avv. Bracciani debba essere riconosciuta la somma richiesta di € 40 quale indennità di trasferta (somma del tutto congrua, considerata la durata certificata del colloquio e il tempo necessario per gli spostamenti di andata e ritorno da Torino ad
Ivrea) ed € 40,10 per spese di viaggio (€ 4,10 per il pedaggio autostradale documentato ed € 36 di rimborso chilometrico, calcolato considerando € 0,36 per 100 km).
Non può essere accolta la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di compensazione delle spese di lite, che debbono pertanto seguire la soccombenza.
Se, infatti, diversamente da quanto argomentato dall'avv. Bracciani, il capo IV del d.p.r. 115/02 non prevede alcuna potestà dell'autorità giudiziaria di richiedere integrazioni al soggetto istante (né di acquisire autonomamente informazioni), l'originaria decisione di rigetto della Corte di Appello non era condivisibile, sussistendo ab origine due indizi concordanti, agli effetti dell'art. 2729 c.c., dello svolgimento del colloquio in carcere con l'imputato, costituiti dalla documentazione del pedaggio autostradale (e dunque del relativo viaggio ad Ivrea, dove l'assistito si trovava ristretto) e dalla vicinanza temporale tra tale viaggio, avvenuto il 6/6/2024, e la successiva udienza del 19/06/2024 in cui si sarebbe dovuto discutere l'impugnazione proposta.
Tenuto conto dello scaglione sino ad € 1.100 e dell'assenza di attività istruttoria, applicati i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate, le spese vanno liquidate in € 494, oltre accessori.
2
PQM
La Corte di Appello di Torino, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
in accoglimento dell'opposizione,
ad integrazione del decreto di liquidazione emesso il 19/06/2024 dalla prima sezione penale della
Corte di Appello di Torino nell'ambito del processo r.g. 1383/2024,
liquida a favore dell'avv. Francesco Bracciani la somma di € 40 a titolo di indennità di trasferta e di € 40,10
a titolo di rimborso spese di viaggio.
Condanna il rifondere all'avv. Bracciani le spese di giudizio, liquidate in € Controparte_1
494, oltre rimborso spese generali, iva e cpa e rimborso contributo unificato.
Torino, 16 dicembre 2025.
Il consigliere
RE MA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
In composizione monocratica, nella persona del consigliere RE MA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 30/5/02 n° 115 iscritta al ruolo generale n.
902/2024 promossa da
Avvocato FRANCESCO BRACCIANI (C.F. – email certificata: C.F._1
fax 0230133124), residente in [...], v. Lavazza Email_1
14, domiciliato in Torino, via G. Giusti 3, presso il proprio studio professionale, in proprio
RICORRENTE
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ; P.IVA_2
– – fax 06/96514020), domiciliataria in via Arsenale, n. 21 Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ricorrente: Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, ordinando il rimborso
a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto a titolo di onorari, della somma indicata nell'originaria proposta di parcella per spese ed indennità di trasferta (rispettivamente € 40,10 e €
40,00) o quella maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua in corso di causa. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.
Resistente: Pronunciarsi secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'avv. Francesco Bracciani ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/02 avverso il decreto emesso il 20/06/2024 dalla Corte di Appello di Torino, prima sezione penale, con il quale è stata rigettata la sua istanza di integrazione della precedente liquidazione per gli onorari dovutigli per la difesa d'ufficio di IO D'TI nel processo r.g. 1383/24 pendente davanti alla medesima
Corte.
Con il decreto opposto la Corte ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e dell'indennità di trasferta richiesti dal legale per un colloquio svolto con l'assistito il 6/6/2024 nel carcere di Ivrea, ritenendo tale ultima attività non sufficientemente provata dalla documentazione prodotta relativamente al pedaggio autostradale.
L'avv. Bracciani ha proposto opposizione sostenendo che il colloquio in carcere avrebbe dovuto essere presunto vista l'imminenza dell'udienza, tanto più a fronte della documentazione relativa al pedaggio autostradale e che la Corte ben avrebbe potuto chiedergli un'integrazione.
In ogni caso, ha prodotto certificazione proveniente dalla Casa Circondariale attestante lo svolgimento del colloquio.
Il i è costituito in giudizio, rimettendosi a giustizia quanto alla decisione di Controparte_1 merito, ma chiedendo la compensazione delle spese di lite a causa della tardività della prova offerta dal legale relativamente allo svolgimento del colloquio.
***
Alla luce della certificazione proveniente dal carcere di Ivrea, non vi è dubbio che, visti gli artt. 15 e
27 d.m. 55/2014, l'opposizione vada accolta e che all'avv. Bracciani debba essere riconosciuta la somma richiesta di € 40 quale indennità di trasferta (somma del tutto congrua, considerata la durata certificata del colloquio e il tempo necessario per gli spostamenti di andata e ritorno da Torino ad
Ivrea) ed € 40,10 per spese di viaggio (€ 4,10 per il pedaggio autostradale documentato ed € 36 di rimborso chilometrico, calcolato considerando € 0,36 per 100 km).
Non può essere accolta la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di compensazione delle spese di lite, che debbono pertanto seguire la soccombenza.
Se, infatti, diversamente da quanto argomentato dall'avv. Bracciani, il capo IV del d.p.r. 115/02 non prevede alcuna potestà dell'autorità giudiziaria di richiedere integrazioni al soggetto istante (né di acquisire autonomamente informazioni), l'originaria decisione di rigetto della Corte di Appello non era condivisibile, sussistendo ab origine due indizi concordanti, agli effetti dell'art. 2729 c.c., dello svolgimento del colloquio in carcere con l'imputato, costituiti dalla documentazione del pedaggio autostradale (e dunque del relativo viaggio ad Ivrea, dove l'assistito si trovava ristretto) e dalla vicinanza temporale tra tale viaggio, avvenuto il 6/6/2024, e la successiva udienza del 19/06/2024 in cui si sarebbe dovuto discutere l'impugnazione proposta.
Tenuto conto dello scaglione sino ad € 1.100 e dell'assenza di attività istruttoria, applicati i minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate, le spese vanno liquidate in € 494, oltre accessori.
2
PQM
La Corte di Appello di Torino, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
in accoglimento dell'opposizione,
ad integrazione del decreto di liquidazione emesso il 19/06/2024 dalla prima sezione penale della
Corte di Appello di Torino nell'ambito del processo r.g. 1383/2024,
liquida a favore dell'avv. Francesco Bracciani la somma di € 40 a titolo di indennità di trasferta e di € 40,10
a titolo di rimborso spese di viaggio.
Condanna il rifondere all'avv. Bracciani le spese di giudizio, liquidate in € Controparte_1
494, oltre rimborso spese generali, iva e cpa e rimborso contributo unificato.
Torino, 16 dicembre 2025.
Il consigliere
RE MA
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