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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11406 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 04/12/2025
È presente per parte ricorrente e per delega dell'Avv. Antonella Arpaia, l'Avv. Gabriella
Guglielmi la quale si riporta al ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, ritualmente notificato e depositato nonché esibito in formato cartaceo alla udienza del 14.04 u.s. ed insiste affinchè l'On.le Giudice adito, accertata la qualità di erede della sig.ra Persona_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Voglia dichiarare C.F._1
l'avvenuta accettazione dell'eredità dei deceduti nato a [...] il Persona_2
17.03.1937, nato a [...] il [...] e nata Persona_3 CP_1
a Napoli il 12.06.1938, titolari dell'immobile sito in Pozzuoli alla Via Toiano n. 17 (già
Via Conocchiella n. 5) int. 4, p.lla 321, sub 1 del Foglio 23. Il tutto con vittoria di spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi ha pronunciato al termine della discussione la seguente
Udienza del 04/12/2025
È presente per parte ricorrente e per delega dell'Avv. Antonella Arpaia, l'Avv. Gabriella
Guglielmi la quale si riporta al ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, ritualmente notificato e depositato nonché esibito in formato cartaceo alla udienza del 14.04 u.s. ed insiste affinchè l'On.le Giudice adito, accertata la qualità di erede della sig.ra Persona_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Voglia dichiarare C.F._1
l'avvenuta accettazione dell'eredità dei deceduti nato a [...] il Persona_2
17.03.1937, nato a [...] il [...] e nata Persona_3 CP_1
a Napoli il 12.06.1938, titolari dell'immobile sito in Pozzuoli alla Via Toiano n. 17 (già
Via Conocchiella n. 5) int. 4, p.lla 321, sub 1 del Foglio 23. Il tutto con vittoria di spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 23836/24 R.G. Cont.
TRA
in persona del Consigliere Delegato Dott. Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], C.F. rapp.ta e C.F._2
difesa giusta procura agli atti dall' avv. Antonella Arpaia presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 20
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
14/04/1966 e residente in [...] (già Via
Conocchiella n. 5) int. 4.
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente adiva il Tribunale di Napoli esponendo che:
1) con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con in Controparte_2
data 04.08.2022, aveva acquistato pro soluto ai sensi e per gli Parte_1
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori con effetti a decorrere dal 04.08.2022; 2) per effetto della predetta cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici Parte_1
attivi e passivi già di titolarità della cedente;
3) tra i crediti oggetto di cessione erano compresi quelli vantati dalla CP_2
nei confronti di e , per effetto di una
[...] Parte_3 Persona_1
precedente cessione da parte del Banco BPM S.P.A.;
4) in particolare, il credito sorgeva da un atto del 3/05/2007 Rep. n. 84862 - Racc.
29807 per Notar di Pozzuoli, in virtù del quale la Persona_4 Controparte_3
concedeva ai sigg. e un mutuo
[...] Parte_3 Persona_1
fondiario di €120.000,00 ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. del 1/9/1993 n. 385;
5) a garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca per euro 240,000,00 presso la
Conservatoria RR.II. di Napoli/2 in data 11/5/2007 ai n.ri 35309/11895 relativamente ad un'unità immobiliare sita in Pozzuoli alla Via Toiano n.17 posta al piano primo composta di quattro vani ed accessori, confinante con distacco da restante proprietà e da un viale privato di accesso e con ENEL. Nel Per_1
NCEU al foglio 23, p.lla 321, sub 2 – Via Conocchiella n.5, piano 1, cat. A/7 cl
1, vani 5,5 - RC € 809,55;
6) il credito globale alla data del passaggio a sofferenza 20/06/2018 ammontava ad euro 99.442,12 oltre interessi successivi;
7) rimaste senza esito tutte le intimazioni veniva instaurata procedura di espropriazione immobiliare innanzi al Tribunale di Napoli recante il n.ro
411/2020 limitatamente all'immobile innanzi descritto in Catasto al foglio 23,
p.lla 321 sub 2 piano 1, cat. A/7 cl 1, vani 5,5, RC € 809,55 con pignoramento del 12/10/2020, trascritto presso la Conservatoria RR II di Napoli/2 in data
30/10/2020 ai n.ri 40761/29671 contro e;
Parte_3 Persona_1
8) la interveniva ritualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
111 c.p.c. con atto depositato il 26/10/2022;
9) nel corso delle operazioni peritali aventi ad oggetto l'immobile residenziale in
Toiano n. 17 piano: 1° riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli, foglio. 23, particella 321, sub.2 cat. A/7, classe 1, il nominato CTU verificava l'attualità dello stato dei luoghi e dichiarava: “….l'intero fabbricato insiste su area censita nel Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 23 particella 321 Ente Pt_4
superficie mq 717 (ex particella 239 parte 9) …,all'impianto meccanografico del 30 giugno
1987 l'intero fabbricato risultava censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli al foglio 23 particella 321, piano T-1, categoria A/7 classe 4 consistenza vani 12. A seguito di variazione catastale n. 777.1/2003 del 15/1/2003 pratica n. 23831 per divisione, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione, il fabbricato veniva suddiviso in due unità immobiliari identificate con i seguenti subalterni: sub 1 piano terra cat. A/7 classe 1, vani 6; sub 2 piano primo cat. A/7 classe 1, vani 5,5”;
10) pertanto, al fine di estendere la esecuzione della p.lla 321 sub 2 anche alla descritta particella 321 sub 1 ritualmente veniva richiesta la notifica di precetto avvenuta in data 11/10/2023;
11) rimasta senza esito la intimazione di pagamento come sopra rivolta, la società cessionaria, ritenendo l'atto di mutuo titolo idoneo a tutti gli effetti, procedeva nei confronti della AG con pignoramento notificato in data 31/10/2023 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli/2 il 23/11/2023 ai numeri
56442/43909; la seconda procedura R.E. 568/2023 relativamente alla particella n.ro 321 sub 1 del foglio 23 di proprietà di veniva, così, riunita Persona_1
alla precedente;
12) Senonché, mentre la particella 321 sub 2 risultava effettivamente di proprietà dei coniugi e per acquisto fattone da Persona_1 Parte_3 Per_2
con atto del 3/5/2007 trascritto l'11/5/2007 ai n.ri 35308/17487, per
[...]
quanto concerne, invece, la particella in Catasto al foglio 23 n.ro 321 sub 1 piano terra cat. A/7 classe 1, vani 6 la stessa risultava nella titolarità esclusiva di Per_1
;
[...]
13) in particolare, dalla certificazione di provenienza redatta per la particella 321, sub
1, dal Notaio risultavano i seguenti passaggi: Per_5
“In data 18 settembre 2018 decedeva il signor , sopra generalizzato, senza Persona_2
lasciare testamento e lasciando a sé superstiti il coniuge signora nata a [...] Napoli (NA) il 12 giugno 1938, codice fiscale , e i propri figli CodiceFiscale_4
signori nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1 [...]
e nato a [...] il [...], C.F._5 Persona_3
codice fiscale , e quale bene relitto, tra l'altro, il diritto di piena CodiceFiscale_6
proprietà per la quota pari all'intero della porzione immobiliare in oggetto, che si devolveva per la quota di 1/3 (un terzo) ciascuno agli eredi, come risulta dalla Dichiarazione di Successione presentata all' di Napoli in data 26 marzo 2020 al n. 101335 volume Controparte_4
88888/20, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 2 in data 30 marzo 2020 al n. 9998 di formalità e successiva Dichiarazione di
Successione in rettifica presentata all Registro di Napoli in data 17 marzo 2023 al CP_4
n. 110067 volume 88888/23, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 in data 24 marzo 2023 al n. 11670 di formalità, per le quali non risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità.
In data 20 aprile 2019 decedeva il signor , sopra generalizzato, senza Persona_3
lasciare testamento e lasciando a sé superstiti la propria madre signora CP_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , e la CodiceFiscale_7
propria sorella signora nata a [...] il [...], codice Persona_1
fiscale , quale bene relitto, tra l'altro, il diritto di piena proprietà C.F._1
per la quota pari ad 1/3 (un terzo) indiviso della porzione immobiliare in oggetto che si devolveva per la quota di 1/6 (un sesto) ciascuno alle eredi, come risulta dalla dichiarazione di successione presentata all di Napoli in data 15 aprile 2022 n. 155006 Controparte_4
volume 88888/22, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 in data 20 aprile 2022 al n. 14539 di formalità e successiva successione in rettifica presentata all'Ufficio del Registro di Napoli in data 9 maggio 2023 al
n. 203155 volume 88888/23, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 in data 11 maggio 2023 al n. 18384 di formalità, per le quali non risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità.
In data 8 agosto 2021 decedeva la signora sopra generalizzata, senza CP_1
lasciare testamento e lasciando a sé superstite la propria figlia signora Persona_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , quale CodiceFiscale_5 bene relitto, tra l'altro, il diritto di piena proprietà per la quota pari ad ½ (un mezzo) della porzione immobiliare in oggetto, come risulta dalla dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Napoli in data 10 luglio 2023 n. 287487 volume 88888/23, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità Immobiliare di Napoli 2 in data 12 luglio 2023 al n. 27611 di formalità, per la quale non risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità; in conseguenza del decesso della signora la porzione CP_1
immobiliare diveniva, pertanto, di piena ed esclusiva proprietà della signora Per_1
”;
[...]
14) Pertanto, si appurava che era l'unica a trovarsi nel possesso del Persona_1
bene ipotecato in quanto residente, unitamente al suo nucleo familiare, in
Pozzuoli Via Toiano n. 17 int. 4;
15) il Giudice dell'esecuzione, stante la necessità di munirsi di titolo idoneo alla trascrizione ex art. 2648 c.c. e così colmare tutte le lacune nella continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., comma 2 e sanare la procedura esecutiva R.E.
568/2023, con provvedimento del 9/10/2024, richiedeva pertanto la trascrizione di accettazione di eredità da parte dell'unica erede Persona_1
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva, quindi, che si procedesse all'accertamento della qualità di erede nei confronti della debitrice esecutata nel pieno possesso dell'immobile caduto in successione.
Non si costituiva la resistente, destinataria di notifica ex art. 140 cpc, ragione per cui ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.04.2025.
In premessa, si ricorda come l'odierno ricorrente abbia agito in questa sede giacché, allo stato degli atti, non si rinviene un atto formale di accettazione di eredità che consenta di ritenere erede di , e Persona_1 Persona_2 Controparte_5
. Persona_6
Senonché, affinché si possa procedere ad accertare in sede giudiziale l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte della , è necessario esaminarne la Per_1
posizione per come riportata e documentata nel presente giudizio da parte ricorrente, ricordando che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva.
Infatti, come recentemente ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. ord. del 19/02/2019, n. 4843), ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti a prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell'eredità.
Ebbene, nel caso de quo, sono stati offerti elementi forniti a supporto della domanda di accertamento avanzata che consente di rinvenire un comportamento inequivoco della chiamata in ordine all'accettazione dell'eredità.
In particolare, l'appartamento sito in Pozzuoli alla via Toiano n. 17 (già Via
Conocchiella n. 5), al foglio 23 n.ro 321 sub 1 piano terra cat. A/7 classe 1, vani 6 è indicato come carente di un accesso autonomo e fuso urbanisticamente e fisicamente con il sottostante immobile.
Infatti, la C.T.U. allegata agli atti, redatta dall'Arch. , è espressamente Persona_7
circoscritta al solo appartamento sito in Pozzuoli alla via Toiano n. 17 (già Via
Conocchiella n. 5), al foglio 23 n.ro 321, sub. 2, cointestato alla unitamente Per_1
al marito Tuttavia il consulente precisa che l'unità immobiliare ( dove abita Pt_3
la accatastata come sub 1 costituisce una sola unità abitativa Persona_1
disposta su due livelli da cui, peraltro si diparte la scala di collegamento interna con il piano sovrastante oltretutto privo di cucina. Pertanto, l'occupazione dell'immobile da parte della resistente non costituita è piena espressione dell'avvenuta accettazione tacita delle eredità alla stessa devoluta in linea di successione avendo occupato il piano terra che apparteneva in vita al padre. Nel ricorso introduttivo si chiede che venga accertata la posizione ereditaria della resistente rispetto a plurime successioni;
ossia rispetto a quella paterna di nato a [...] il [...], del Persona_2
fratello nato a [...] il [...] e della madre Persona_3 [...]
nata a [...] il [...] “titolari del descritto immobile nei CP_1
termini di cui alla citata norma”. Ebbene va detto che la posizione della madre e del fratello in alcun modo è precisata, si vuole in sostanza rappresentare che l'occupazione del bene immobile quale sub. 1 in titolarità del padre è Persona_2
di certo espressione della volontà tacita di accettare la sua delazione, mentre nulla può essere affermato rispetto alla madre ed al fratello i cui atti di accettazione tacita sono sempre riferiti all' occupazione di un bene appartenente all'eredità paterna ma di cui alcuna prova dell'accettazione abbiamo in atti. Invero non è esplicitata alcuna attività compiuta tacitamente dal e dalla madre Persona_3 [...]
rispetto alla delazione ab intestato del padre e marito D'altra CP_1 Per_2
parte rispetto alla finalità dell'azione non è ben chiaro quale sarebbe l'interesse della parte ricorrente riguardando, l'eventuale accertamento, un passaggio non idoneo a sanare l'omessa continuità delle trascrizioni . Né è allegata la necessità di fare ricorso all'istituto della trasmissione ( rispetto all'eredità materna) e dell'accrescimento rispetto all'eredità del germano) anzi, nella prospettazione in fatto è precisato che l'eredità del padre si sarebbe devoluta prima nel patrimonio della coniuge e del figlio
( oltre che di ) ed al momento del decesso di quest'ultimo in favore della Per_1
madre e della sorella , senza che come detto sia stato in alcun modo precisato quali sarebbero stati gli atti di accettazione dell'eredità di da parte del figlio e della Per_2
moglie. Le spese di lite si compensano vista la necessità di ottenere il titolo ai fini di agire in via esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda e dichiara nata a [...] il Persona_1
14/04/1966 – C.F: erede per intervenuta accettazione C.F._1
tacita dell'eredità dismessa dal padre nato a [...] il 17 marzo Persona_2
1937 e deceduto in data 18 settembre 2018, rigettando per il resto;
2) compensa le spese di lite.
E' verbale il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio
È presente per parte ricorrente e per delega dell'Avv. Antonella Arpaia, l'Avv. Gabriella
Guglielmi la quale si riporta al ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, ritualmente notificato e depositato nonché esibito in formato cartaceo alla udienza del 14.04 u.s. ed insiste affinchè l'On.le Giudice adito, accertata la qualità di erede della sig.ra Persona_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Voglia dichiarare C.F._1
l'avvenuta accettazione dell'eredità dei deceduti nato a [...] il Persona_2
17.03.1937, nato a [...] il [...] e nata Persona_3 CP_1
a Napoli il 12.06.1938, titolari dell'immobile sito in Pozzuoli alla Via Toiano n. 17 (già
Via Conocchiella n. 5) int. 4, p.lla 321, sub 1 del Foglio 23. Il tutto con vittoria di spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi ha pronunciato al termine della discussione la seguente
Udienza del 04/12/2025
È presente per parte ricorrente e per delega dell'Avv. Antonella Arpaia, l'Avv. Gabriella
Guglielmi la quale si riporta al ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, ritualmente notificato e depositato nonché esibito in formato cartaceo alla udienza del 14.04 u.s. ed insiste affinchè l'On.le Giudice adito, accertata la qualità di erede della sig.ra Persona_1
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Voglia dichiarare C.F._1
l'avvenuta accettazione dell'eredità dei deceduti nato a [...] il Persona_2
17.03.1937, nato a [...] il [...] e nata Persona_3 CP_1
a Napoli il 12.06.1938, titolari dell'immobile sito in Pozzuoli alla Via Toiano n. 17 (già
Via Conocchiella n. 5) int. 4, p.lla 321, sub 1 del Foglio 23. Il tutto con vittoria di spese.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 23836/24 R.G. Cont.
TRA
in persona del Consigliere Delegato Dott. Parte_1 Parte_2
nato ad [...] il [...], C.F. rapp.ta e C.F._2
difesa giusta procura agli atti dall' avv. Antonella Arpaia presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 20
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
14/04/1966 e residente in [...] (già Via
Conocchiella n. 5) int. 4.
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente adiva il Tribunale di Napoli esponendo che:
1) con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con in Controparte_2
data 04.08.2022, aveva acquistato pro soluto ai sensi e per gli Parte_1
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori con effetti a decorrere dal 04.08.2022; 2) per effetto della predetta cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, succedeva, a titolo particolare, nei rapporti giuridici Parte_1
attivi e passivi già di titolarità della cedente;
3) tra i crediti oggetto di cessione erano compresi quelli vantati dalla CP_2
nei confronti di e , per effetto di una
[...] Parte_3 Persona_1
precedente cessione da parte del Banco BPM S.P.A.;
4) in particolare, il credito sorgeva da un atto del 3/05/2007 Rep. n. 84862 - Racc.
29807 per Notar di Pozzuoli, in virtù del quale la Persona_4 Controparte_3
concedeva ai sigg. e un mutuo
[...] Parte_3 Persona_1
fondiario di €120.000,00 ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. del 1/9/1993 n. 385;
5) a garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca per euro 240,000,00 presso la
Conservatoria RR.II. di Napoli/2 in data 11/5/2007 ai n.ri 35309/11895 relativamente ad un'unità immobiliare sita in Pozzuoli alla Via Toiano n.17 posta al piano primo composta di quattro vani ed accessori, confinante con distacco da restante proprietà e da un viale privato di accesso e con ENEL. Nel Per_1
NCEU al foglio 23, p.lla 321, sub 2 – Via Conocchiella n.5, piano 1, cat. A/7 cl
1, vani 5,5 - RC € 809,55;
6) il credito globale alla data del passaggio a sofferenza 20/06/2018 ammontava ad euro 99.442,12 oltre interessi successivi;
7) rimaste senza esito tutte le intimazioni veniva instaurata procedura di espropriazione immobiliare innanzi al Tribunale di Napoli recante il n.ro
411/2020 limitatamente all'immobile innanzi descritto in Catasto al foglio 23,
p.lla 321 sub 2 piano 1, cat. A/7 cl 1, vani 5,5, RC € 809,55 con pignoramento del 12/10/2020, trascritto presso la Conservatoria RR II di Napoli/2 in data
30/10/2020 ai n.ri 40761/29671 contro e;
Parte_3 Persona_1
8) la interveniva ritualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
111 c.p.c. con atto depositato il 26/10/2022;
9) nel corso delle operazioni peritali aventi ad oggetto l'immobile residenziale in
Toiano n. 17 piano: 1° riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli, foglio. 23, particella 321, sub.2 cat. A/7, classe 1, il nominato CTU verificava l'attualità dello stato dei luoghi e dichiarava: “….l'intero fabbricato insiste su area censita nel Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 23 particella 321 Ente Pt_4
superficie mq 717 (ex particella 239 parte 9) …,all'impianto meccanografico del 30 giugno
1987 l'intero fabbricato risultava censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli al foglio 23 particella 321, piano T-1, categoria A/7 classe 4 consistenza vani 12. A seguito di variazione catastale n. 777.1/2003 del 15/1/2003 pratica n. 23831 per divisione, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione, il fabbricato veniva suddiviso in due unità immobiliari identificate con i seguenti subalterni: sub 1 piano terra cat. A/7 classe 1, vani 6; sub 2 piano primo cat. A/7 classe 1, vani 5,5”;
10) pertanto, al fine di estendere la esecuzione della p.lla 321 sub 2 anche alla descritta particella 321 sub 1 ritualmente veniva richiesta la notifica di precetto avvenuta in data 11/10/2023;
11) rimasta senza esito la intimazione di pagamento come sopra rivolta, la società cessionaria, ritenendo l'atto di mutuo titolo idoneo a tutti gli effetti, procedeva nei confronti della AG con pignoramento notificato in data 31/10/2023 e trascritto presso la Conservatoria di Napoli/2 il 23/11/2023 ai numeri
56442/43909; la seconda procedura R.E. 568/2023 relativamente alla particella n.ro 321 sub 1 del foglio 23 di proprietà di veniva, così, riunita Persona_1
alla precedente;
12) Senonché, mentre la particella 321 sub 2 risultava effettivamente di proprietà dei coniugi e per acquisto fattone da Persona_1 Parte_3 Per_2
con atto del 3/5/2007 trascritto l'11/5/2007 ai n.ri 35308/17487, per
[...]
quanto concerne, invece, la particella in Catasto al foglio 23 n.ro 321 sub 1 piano terra cat. A/7 classe 1, vani 6 la stessa risultava nella titolarità esclusiva di Per_1
;
[...]
13) in particolare, dalla certificazione di provenienza redatta per la particella 321, sub
1, dal Notaio risultavano i seguenti passaggi: Per_5
“In data 18 settembre 2018 decedeva il signor , sopra generalizzato, senza Persona_2
lasciare testamento e lasciando a sé superstiti il coniuge signora nata a [...] Napoli (NA) il 12 giugno 1938, codice fiscale , e i propri figli CodiceFiscale_4
signori nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1 [...]
e nato a [...] il [...], C.F._5 Persona_3
codice fiscale , e quale bene relitto, tra l'altro, il diritto di piena CodiceFiscale_6
proprietà per la quota pari all'intero della porzione immobiliare in oggetto, che si devolveva per la quota di 1/3 (un terzo) ciascuno agli eredi, come risulta dalla Dichiarazione di Successione presentata all' di Napoli in data 26 marzo 2020 al n. 101335 volume Controparte_4
88888/20, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Napoli 2 in data 30 marzo 2020 al n. 9998 di formalità e successiva Dichiarazione di
Successione in rettifica presentata all Registro di Napoli in data 17 marzo 2023 al CP_4
n. 110067 volume 88888/23, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 in data 24 marzo 2023 al n. 11670 di formalità, per le quali non risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità.
In data 20 aprile 2019 decedeva il signor , sopra generalizzato, senza Persona_3
lasciare testamento e lasciando a sé superstiti la propria madre signora CP_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , e la CodiceFiscale_7
propria sorella signora nata a [...] il [...], codice Persona_1
fiscale , quale bene relitto, tra l'altro, il diritto di piena proprietà C.F._1
per la quota pari ad 1/3 (un terzo) indiviso della porzione immobiliare in oggetto che si devolveva per la quota di 1/6 (un sesto) ciascuno alle eredi, come risulta dalla dichiarazione di successione presentata all di Napoli in data 15 aprile 2022 n. 155006 Controparte_4
volume 88888/22, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 in data 20 aprile 2022 al n. 14539 di formalità e successiva successione in rettifica presentata all'Ufficio del Registro di Napoli in data 9 maggio 2023 al
n. 203155 volume 88888/23, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 in data 11 maggio 2023 al n. 18384 di formalità, per le quali non risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità.
In data 8 agosto 2021 decedeva la signora sopra generalizzata, senza CP_1
lasciare testamento e lasciando a sé superstite la propria figlia signora Persona_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , quale CodiceFiscale_5 bene relitto, tra l'altro, il diritto di piena proprietà per la quota pari ad ½ (un mezzo) della porzione immobiliare in oggetto, come risulta dalla dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Napoli in data 10 luglio 2023 n. 287487 volume 88888/23, trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità Immobiliare di Napoli 2 in data 12 luglio 2023 al n. 27611 di formalità, per la quale non risulta trascritta l'accettazione tacita dell'eredità; in conseguenza del decesso della signora la porzione CP_1
immobiliare diveniva, pertanto, di piena ed esclusiva proprietà della signora Per_1
”;
[...]
14) Pertanto, si appurava che era l'unica a trovarsi nel possesso del Persona_1
bene ipotecato in quanto residente, unitamente al suo nucleo familiare, in
Pozzuoli Via Toiano n. 17 int. 4;
15) il Giudice dell'esecuzione, stante la necessità di munirsi di titolo idoneo alla trascrizione ex art. 2648 c.c. e così colmare tutte le lacune nella continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., comma 2 e sanare la procedura esecutiva R.E.
568/2023, con provvedimento del 9/10/2024, richiedeva pertanto la trascrizione di accettazione di eredità da parte dell'unica erede Persona_1
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva, quindi, che si procedesse all'accertamento della qualità di erede nei confronti della debitrice esecutata nel pieno possesso dell'immobile caduto in successione.
Non si costituiva la resistente, destinataria di notifica ex art. 140 cpc, ragione per cui ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.04.2025.
In premessa, si ricorda come l'odierno ricorrente abbia agito in questa sede giacché, allo stato degli atti, non si rinviene un atto formale di accettazione di eredità che consenta di ritenere erede di , e Persona_1 Persona_2 Controparte_5
. Persona_6
Senonché, affinché si possa procedere ad accertare in sede giudiziale l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte della , è necessario esaminarne la Per_1
posizione per come riportata e documentata nel presente giudizio da parte ricorrente, ricordando che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva.
Infatti, come recentemente ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. ord. del 19/02/2019, n. 4843), ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti a prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell'eredità.
Ebbene, nel caso de quo, sono stati offerti elementi forniti a supporto della domanda di accertamento avanzata che consente di rinvenire un comportamento inequivoco della chiamata in ordine all'accettazione dell'eredità.
In particolare, l'appartamento sito in Pozzuoli alla via Toiano n. 17 (già Via
Conocchiella n. 5), al foglio 23 n.ro 321 sub 1 piano terra cat. A/7 classe 1, vani 6 è indicato come carente di un accesso autonomo e fuso urbanisticamente e fisicamente con il sottostante immobile.
Infatti, la C.T.U. allegata agli atti, redatta dall'Arch. , è espressamente Persona_7
circoscritta al solo appartamento sito in Pozzuoli alla via Toiano n. 17 (già Via
Conocchiella n. 5), al foglio 23 n.ro 321, sub. 2, cointestato alla unitamente Per_1
al marito Tuttavia il consulente precisa che l'unità immobiliare ( dove abita Pt_3
la accatastata come sub 1 costituisce una sola unità abitativa Persona_1
disposta su due livelli da cui, peraltro si diparte la scala di collegamento interna con il piano sovrastante oltretutto privo di cucina. Pertanto, l'occupazione dell'immobile da parte della resistente non costituita è piena espressione dell'avvenuta accettazione tacita delle eredità alla stessa devoluta in linea di successione avendo occupato il piano terra che apparteneva in vita al padre. Nel ricorso introduttivo si chiede che venga accertata la posizione ereditaria della resistente rispetto a plurime successioni;
ossia rispetto a quella paterna di nato a [...] il [...], del Persona_2
fratello nato a [...] il [...] e della madre Persona_3 [...]
nata a [...] il [...] “titolari del descritto immobile nei CP_1
termini di cui alla citata norma”. Ebbene va detto che la posizione della madre e del fratello in alcun modo è precisata, si vuole in sostanza rappresentare che l'occupazione del bene immobile quale sub. 1 in titolarità del padre è Persona_2
di certo espressione della volontà tacita di accettare la sua delazione, mentre nulla può essere affermato rispetto alla madre ed al fratello i cui atti di accettazione tacita sono sempre riferiti all' occupazione di un bene appartenente all'eredità paterna ma di cui alcuna prova dell'accettazione abbiamo in atti. Invero non è esplicitata alcuna attività compiuta tacitamente dal e dalla madre Persona_3 [...]
rispetto alla delazione ab intestato del padre e marito D'altra CP_1 Per_2
parte rispetto alla finalità dell'azione non è ben chiaro quale sarebbe l'interesse della parte ricorrente riguardando, l'eventuale accertamento, un passaggio non idoneo a sanare l'omessa continuità delle trascrizioni . Né è allegata la necessità di fare ricorso all'istituto della trasmissione ( rispetto all'eredità materna) e dell'accrescimento rispetto all'eredità del germano) anzi, nella prospettazione in fatto è precisato che l'eredità del padre si sarebbe devoluta prima nel patrimonio della coniuge e del figlio
( oltre che di ) ed al momento del decesso di quest'ultimo in favore della Per_1
madre e della sorella , senza che come detto sia stato in alcun modo precisato quali sarebbero stati gli atti di accettazione dell'eredità di da parte del figlio e della Per_2
moglie. Le spese di lite si compensano vista la necessità di ottenere il titolo ai fini di agire in via esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda e dichiara nata a [...] il Persona_1
14/04/1966 – C.F: erede per intervenuta accettazione C.F._1
tacita dell'eredità dismessa dal padre nato a [...] il 17 marzo Persona_2
1937 e deceduto in data 18 settembre 2018, rigettando per il resto;
2) compensa le spese di lite.
E' verbale il Giudice
dott.ssa Claudia Colicchio