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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1017/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Controparte_1
Giovanni Baranello e Caterina Gaetano Domenico;
(parte attrice)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti CP_2
Antonio Maria Sabato e Edoardo Lombardi;
(parte convenuta)
Oggetto: azione di adempimento;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, – premesso che Controparte_1
l'odierna controversia era già stata regolata, dall'intestato Tribunale, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa, in data
25/02/2022, nell'ambito del procedimento R.G. n. 167/2022 celebratosi, su ricorso dell'odierna attrice, nella contumacia della controparte, odierna convenuta, ma a contraddittorio non regolarmente instaurato e che, per tale ragione, le odierne parti del giudizio si erano, sostanzialmente, accordate nel senso della rinuncia, da parte dell'odierna attrice, vittoriosa nell'ambito di quel giudizio, ad avvalersi di quell'ordinanza quale titolo esecutivo, con riserva, però, da parte della medesima odierna attrice, ad esercitare nuovamente l'azione – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, chiedendone – previo accertamento dell'inadempimento, da parte di quest'ultima, CP_2
dell'obbligazione, dalla stessa su di sé assunta con la scrittura privata stipulata inter partes in data 13/14 dicembre 2016
e avente ad oggetto il pagamento, in favore di , di “tutte le somme da questi Parte_1 asseritamente vantate nei confronti di nessuna esclusa, compresi i contributi e ogni altro onere, Controparte_1 relativamente alle pretese tutte avanzate dal verso in forza della sentenza della Corte di Parte_1 Controparte_1 appello di Campobasso n. 382/2010 del 12/11/2010” che aveva condannato la al pagamento delle retribuzioni CP_1 globali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei ratei al soddisfo ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – la condanna al pagamento della somma pari ad € 42.941,84, ossia pari all'importo versato, in esecuzione della citata sentenza della
Corte d'appello, dalla stessa in favore dell' a titolo di contributi assistenziali e CP_1 CP_3
previdenziali nell'interesse del così come quantificati dallo stesso istituto Parte_1
previdenziale, già detratte le maggiori somme corrisposte dalla in favore dell' per CP_1 CP_3
mero errore e oggetto di richiesta di sgravio da parte dell'istituto.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese, in quanto infondate. CP_2
L'odierna convenuta, in particolare, ha dedotto che, dal tenore letterale della scrittura privata stipulata inter partes, l'obbligazione dalla stessa assunta doveva intendersi limitata alle sole pretese già azionate dal lla data dell'accordo e già riferibili ad un quantum predeterminato, pena, Parte_1
in mancanza, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (con conseguente nullità della scrittura privata ex artt. 1325, co. 1, n. 3, e 1346 c.c.), atteso che, all'epoca dell'accordo, la voce “contributi ed ogni altro onere” non solo non era determinata ma non era nemmeno determinabile.
La convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e concessi i termini di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c., la causa è stata, quindi, istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 novembre 2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, è opportuno premettere che l'odierna azione – benché già precedentemente esercitata in altro giudizio, conclusosi con l'accoglimento della domanda – è da ritenersi, in questa sede, ammissibile, nonostante l'accertamento contenuto nell'ordinanza terminativa di quel giudizio, da ritenersi, infatti, ormai superata, in virtù del sostanziale accordo delle parti in base al quale l'odierna attrice si sarebbe impegnata a non mettere in esecuzione quel titolo esecutivo (pactum de non exequendo), riservandosi, tuttavia, la facoltà di riproporre l'azione in caso di mancato componimento bonario della controversia sottesa alla formazione del titolo. Ciò premesso, e venendo al merito della domanda, si osserva che, dalla documentazione in atti, non vi è alcun dubbio circa il fatto che l'odierna convenuta si sia effettivamente obbligata, in forza dell'art. 5 della scrittura privata stipulata inter partes, al pagamento, in favore del di tutte le Parte_1
somme da questi vantate nei confronti di S.A.T.I. in forza della sentenza n. 328/2010 della Corte
d'appello di Campobasso.
Dalla lettura della scrittura privata, si evince, anzi, come l'obbligazione assunta da ia stata CP_2
congegnata dalle parti secondo una dicitura ampia e omnicomprensiva, che espressamente includeva anche “i contributi e ogni altro onere” (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Del pari, dall'esame dell'ulteriore documentazione in atti, è possibile concludere che alcun dubbio deve ritenersi sussistente nemmeno in ordine al fatto:
- che la sentenza d'appello n. 328/2010 abbia condannato la al pagamento, in favore CP_1 del tra le altre voci, anche “dei contributi previdenziali ed assistenziali” (cfr. Parte_1
doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- che l'ammontare finale di tali contributi e degli interessi legali – detratte, per effetto della vertenza previdenziale originatasi tra e le sole sanzioni civili – è pari ad € CP_1 CP_3
37.428,00 (a titolo di contributi) e ad € 5.513,84 (a titolo di interessi), per un totale di €
42.941,84 (cfr. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione);
- che tale importo è stato concretamente corrisposto – anche in eccedenza, salva successiva richiesta di sgravio – da S.A.T.I. in favore dell' in data 05/08/2020 (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto CP_3
di citazione).
Ebbene, così provata la fonte e l'ammontare del proprio diritto di credito da parte dell'odierna attrice, la società odierna convenuta, dal canto suo, non ha allegato né tantomeno provato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto di credito, né, del resto, ha allegato e provato di aver adempiuto.
È evidente, dunque, alla luce di quanto osservato, la sussistenza dell'obbligazione, in capo a CP_2
di rimborsare alla quanto da quest'ultima corrisposto in favore dell'
[...] CP_1 CP_3
nell'interesse del in quanto esborso destinato a gravare, in definitiva, in forza della Parte_1
richiamata previsione pattizia, sull'odierna convenuta.
Priva di pregio è, infatti, l'interpretazione della clausola contrattuale da quest'ultima proposta, nella parte in cui vorrebbe limitare l'obbligazione dalla stessa contratta alle sole somme già determinate nel quantum alla data dell'accordo e/o riferite a pretese già azionate alla data dell'accordo, trattandosi di interpretazione che contrasta con il tenore letterale della clausola, che è, al contrario, chiara nel porre, a carico dell'odierna convenuta, “tutte le somme” vantate dal ei confronti della Parte_1
S.A.T.I. in forza della richiamata sentenza di appello, “nessuna esclusa, compresi i contributi e ogni altro onere”, con una dizione, dunque, ampia e omnicomprensiva, che non lascia spazio a possibili diverse interpretazioni (in claris non fit interpretatio).
Né, del resto, può ritenersi – come, invece, erroneamente sostenuto dalla società convenuta – nullo il contratto concluso tra le odierne parti del presente giudizio e/o nulla la clausola in questione per l'asserita indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione di cui all'art. 5 relativamente ai contributi, atteso che i contributi spettanti al lavoratore costituiscono una voce, sempre, quantomeno, determinabile attraverso criteri prestabiliti, dovendo intendersi, infatti, che oggetto dell'obbligazione che viene oggi in considerazione fossero tutti i contributi e gli ulteriori oneri accertati come dovuti in virtù della sentenza d'appello richiamata e che sarebbero stati, concretamente, quantificati alla luce dei conteggi poi effettuati dall'istituto previdenziale sulla base della posizione contributiva del senza che a nulla rilevi il fatto che tale quantificazione sia stata oggetto di Parte_1
accertamento da parte del giudice del lavoro, trattandosi di evenienza che non incide sulla determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione secondo indici prevedibili ex ante, quali sono, appunto,
i criteri che regolano la posizione contributiva di un lavoratore.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna di al pagamento, in CP_2 favore di della somma pari ad € 42.941,84, oltre interessi legali, da computarsi al Controparte_1
tasso legale, dal giorno della messa in mora (03/09/2020), e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal giorno della domanda introduttiva del presente giudizio (14/07/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al petitum e al decisum, nel caso di specie coincidenti), con riferimento a tutte le fasi.
Le spese di lite devono, infine, essere distratte in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c., attesa la richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Condanna al pagamento, in favore di della somma pari ad € CP_2 Controparte_1
42.941,84, oltre interessi legali al tasso e con decorrenza indicati in parte motiva;
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_2 Controparte_1 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella somma pari di € 3.809,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A., I.V.A. (se dovuta) come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Baranello e Caterina Gaetano Domenico, antistatari.
Così deciso in Campobasso, 11/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Controparte_1
Giovanni Baranello e Caterina Gaetano Domenico;
(parte attrice)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti CP_2
Antonio Maria Sabato e Edoardo Lombardi;
(parte convenuta)
Oggetto: azione di adempimento;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato, – premesso che Controparte_1
l'odierna controversia era già stata regolata, dall'intestato Tribunale, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., emessa, in data
25/02/2022, nell'ambito del procedimento R.G. n. 167/2022 celebratosi, su ricorso dell'odierna attrice, nella contumacia della controparte, odierna convenuta, ma a contraddittorio non regolarmente instaurato e che, per tale ragione, le odierne parti del giudizio si erano, sostanzialmente, accordate nel senso della rinuncia, da parte dell'odierna attrice, vittoriosa nell'ambito di quel giudizio, ad avvalersi di quell'ordinanza quale titolo esecutivo, con riserva, però, da parte della medesima odierna attrice, ad esercitare nuovamente l'azione – ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, chiedendone – previo accertamento dell'inadempimento, da parte di quest'ultima, CP_2
dell'obbligazione, dalla stessa su di sé assunta con la scrittura privata stipulata inter partes in data 13/14 dicembre 2016
e avente ad oggetto il pagamento, in favore di , di “tutte le somme da questi Parte_1 asseritamente vantate nei confronti di nessuna esclusa, compresi i contributi e ogni altro onere, Controparte_1 relativamente alle pretese tutte avanzate dal verso in forza della sentenza della Corte di Parte_1 Controparte_1 appello di Campobasso n. 382/2010 del 12/11/2010” che aveva condannato la al pagamento delle retribuzioni CP_1 globali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei ratei al soddisfo ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – la condanna al pagamento della somma pari ad € 42.941,84, ossia pari all'importo versato, in esecuzione della citata sentenza della
Corte d'appello, dalla stessa in favore dell' a titolo di contributi assistenziali e CP_1 CP_3
previdenziali nell'interesse del così come quantificati dallo stesso istituto Parte_1
previdenziale, già detratte le maggiori somme corrisposte dalla in favore dell' per CP_1 CP_3
mero errore e oggetto di richiesta di sgravio da parte dell'istituto.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse pretese, in quanto infondate. CP_2
L'odierna convenuta, in particolare, ha dedotto che, dal tenore letterale della scrittura privata stipulata inter partes, l'obbligazione dalla stessa assunta doveva intendersi limitata alle sole pretese già azionate dal lla data dell'accordo e già riferibili ad un quantum predeterminato, pena, Parte_1
in mancanza, il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (con conseguente nullità della scrittura privata ex artt. 1325, co. 1, n. 3, e 1346 c.c.), atteso che, all'epoca dell'accordo, la voce “contributi ed ogni altro onere” non solo non era determinata ma non era nemmeno determinabile.
La convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e concessi i termini di cui all'art. 183, co.
6, c.p.c., la causa è stata, quindi, istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 novembre 2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Preliminarmente, è opportuno premettere che l'odierna azione – benché già precedentemente esercitata in altro giudizio, conclusosi con l'accoglimento della domanda – è da ritenersi, in questa sede, ammissibile, nonostante l'accertamento contenuto nell'ordinanza terminativa di quel giudizio, da ritenersi, infatti, ormai superata, in virtù del sostanziale accordo delle parti in base al quale l'odierna attrice si sarebbe impegnata a non mettere in esecuzione quel titolo esecutivo (pactum de non exequendo), riservandosi, tuttavia, la facoltà di riproporre l'azione in caso di mancato componimento bonario della controversia sottesa alla formazione del titolo. Ciò premesso, e venendo al merito della domanda, si osserva che, dalla documentazione in atti, non vi è alcun dubbio circa il fatto che l'odierna convenuta si sia effettivamente obbligata, in forza dell'art. 5 della scrittura privata stipulata inter partes, al pagamento, in favore del di tutte le Parte_1
somme da questi vantate nei confronti di S.A.T.I. in forza della sentenza n. 328/2010 della Corte
d'appello di Campobasso.
Dalla lettura della scrittura privata, si evince, anzi, come l'obbligazione assunta da ia stata CP_2
congegnata dalle parti secondo una dicitura ampia e omnicomprensiva, che espressamente includeva anche “i contributi e ogni altro onere” (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Del pari, dall'esame dell'ulteriore documentazione in atti, è possibile concludere che alcun dubbio deve ritenersi sussistente nemmeno in ordine al fatto:
- che la sentenza d'appello n. 328/2010 abbia condannato la al pagamento, in favore CP_1 del tra le altre voci, anche “dei contributi previdenziali ed assistenziali” (cfr. Parte_1
doc. n. 2 allegato all'atto di citazione);
- che l'ammontare finale di tali contributi e degli interessi legali – detratte, per effetto della vertenza previdenziale originatasi tra e le sole sanzioni civili – è pari ad € CP_1 CP_3
37.428,00 (a titolo di contributi) e ad € 5.513,84 (a titolo di interessi), per un totale di €
42.941,84 (cfr. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione);
- che tale importo è stato concretamente corrisposto – anche in eccedenza, salva successiva richiesta di sgravio – da S.A.T.I. in favore dell' in data 05/08/2020 (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto CP_3
di citazione).
Ebbene, così provata la fonte e l'ammontare del proprio diritto di credito da parte dell'odierna attrice, la società odierna convenuta, dal canto suo, non ha allegato né tantomeno provato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto di credito, né, del resto, ha allegato e provato di aver adempiuto.
È evidente, dunque, alla luce di quanto osservato, la sussistenza dell'obbligazione, in capo a CP_2
di rimborsare alla quanto da quest'ultima corrisposto in favore dell'
[...] CP_1 CP_3
nell'interesse del in quanto esborso destinato a gravare, in definitiva, in forza della Parte_1
richiamata previsione pattizia, sull'odierna convenuta.
Priva di pregio è, infatti, l'interpretazione della clausola contrattuale da quest'ultima proposta, nella parte in cui vorrebbe limitare l'obbligazione dalla stessa contratta alle sole somme già determinate nel quantum alla data dell'accordo e/o riferite a pretese già azionate alla data dell'accordo, trattandosi di interpretazione che contrasta con il tenore letterale della clausola, che è, al contrario, chiara nel porre, a carico dell'odierna convenuta, “tutte le somme” vantate dal ei confronti della Parte_1
S.A.T.I. in forza della richiamata sentenza di appello, “nessuna esclusa, compresi i contributi e ogni altro onere”, con una dizione, dunque, ampia e omnicomprensiva, che non lascia spazio a possibili diverse interpretazioni (in claris non fit interpretatio).
Né, del resto, può ritenersi – come, invece, erroneamente sostenuto dalla società convenuta – nullo il contratto concluso tra le odierne parti del presente giudizio e/o nulla la clausola in questione per l'asserita indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione di cui all'art. 5 relativamente ai contributi, atteso che i contributi spettanti al lavoratore costituiscono una voce, sempre, quantomeno, determinabile attraverso criteri prestabiliti, dovendo intendersi, infatti, che oggetto dell'obbligazione che viene oggi in considerazione fossero tutti i contributi e gli ulteriori oneri accertati come dovuti in virtù della sentenza d'appello richiamata e che sarebbero stati, concretamente, quantificati alla luce dei conteggi poi effettuati dall'istituto previdenziale sulla base della posizione contributiva del senza che a nulla rilevi il fatto che tale quantificazione sia stata oggetto di Parte_1
accertamento da parte del giudice del lavoro, trattandosi di evenienza che non incide sulla determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione secondo indici prevedibili ex ante, quali sono, appunto,
i criteri che regolano la posizione contributiva di un lavoratore.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna di al pagamento, in CP_2 favore di della somma pari ad € 42.941,84, oltre interessi legali, da computarsi al Controparte_1
tasso legale, dal giorno della messa in mora (03/09/2020), e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal giorno della domanda introduttiva del presente giudizio (14/07/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al petitum e al decisum, nel caso di specie coincidenti), con riferimento a tutte le fasi.
Le spese di lite devono, infine, essere distratte in favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c., attesa la richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Condanna al pagamento, in favore di della somma pari ad € CP_2 Controparte_1
42.941,84, oltre interessi legali al tasso e con decorrenza indicati in parte motiva;
• Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_2 Controparte_1 sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella somma pari di € 3.809,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A., I.V.A. (se dovuta) come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Baranello e Caterina Gaetano Domenico, antistatari.
Così deciso in Campobasso, 11/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo