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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 782/2021 R.G., avente ad oggetto “crediti di investimenti comuni, vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. M. G. Buongiorno Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Ostuni in Viale F.co Crispi n. 34 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Pugliese presso il Controparte_1 C.F._2 cui studio a Monopoli in via Vasco n. 4 è elettivamente domiciliato;
resistente
*******
Motivi della decisione
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione a norma dell'art. 702 - bis c.p.c., ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 Controparte_1 in proprio favore della somma di 74.352,00 euro, oltre accessori di legge, spese e compensi di lite.
Premesso di essere coniuge del resistente, con prole, in regime di comunione legale dei beni, l'istante ha assunto, a sostegno delle proprie ragioni, di essere contitolare di conto corrente postale, acceso il 25.05.2011, in cui sarebbero confluiti i risparmi familiari accumulati nei precedenti anni e gli introiti di seguito maturati sia per compensi lavorativi del sia di quanto a questi pervenuto CP_1 per successione materna e per la vendita dell'immobile ereditato, oltre al ricavato di premi assicurativi. Ha precisato che, a seguito della rottura dei rapporti coniugali, il avrebbe CP_1 sottratto dal conto, mediante prelievi ingiustificati di consistenti somme, un totale pari a 112.500,00 euro per il periodo 2011–2017 come dettagliatamente riportato nel ricorso introduttivo, concludendo, a definizione di tutte le operazioni contabili, di essere titolare dell'importo risultante di 74.352,00 euro, quale diritto di credito riveniente dalla comunione legale.
Costituendosi in giudizio, , in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità, Controparte_1 irritualità ed inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendone la relativa declaratoria, atteso che la domanda sarebbe stata formulata dalla controparte prima dello scioglimento della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi;
nel merito, ha contestato le pretese attoree in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e diritto, concludendo per il rigetto della domanda, comunque, per il mutamento del rito in quello ordinario, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di causa.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 31.12.2022 è stata dichiarata inammissibile la domanda di liquidazione della propria quota dei beni in comunione, essendo intervenuta prima dello scioglimento della stessa, sancito dal decreto del Presidente del Tribunale del 19 marzo 2021, ovvero successivamente all'instaurazione del presente giudizio. E' residuata pertanto la sola domanda di accertamento dell'illegittima condotta del , allorchè egli ha provveduto, prima CP_1 dell'instaurazione del giudizio di separazione, a svuotare il conto corrente cointestato ai due coniugi. E' stato disposto durante la causa un primo tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p..c., seguito dalla formulazione di una proposta transattiva ex art. 185-bus c.p.c.; atteso l'esito infruttuoso, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, all'udienza del 24 maggio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di accertamento formulata da parte attrice non merita di essere accolta. L'attrice ha infatti lamentato che l'ex coniuge nell'agosto 2020 avrebbe illegittimamente prelevato le somme presenti sul conto corrente cointestato, lasciando la residua somma di 4.250,00 e più in generale rilevando che anche nel periodo 2011-2017 il avrebbe effettuato prelievi con causali CP_1 sconosciute, per una somma complessiva di 112.500,00 euro;
ha aggiunto che da tale importo avrebbe dovuto essere detratta la somma di 57.000, utilizzata per l'acquisto della casa sita alla Selva di Fasano, indicando pertanto che i prelievi ingiustificati ammonterebbero a 55.500,00 euro. Ha peraltro aggiunto che il denaro depositato sul conto corrente veniva utilizzato dal Sig. anche CP_1 per effettuare compravendita di titoli azionari, come era evincibile dagli estratti conto titoli Banco
Posta, intestato ad entrambi i coniugi, relativo agli anni 2011 – 2020, dal quale si evidenziava il 30.9.2020 aveva venduto tutti i titoli in portafoglio per poi impossessarsi di tutto il Controparte_1 denaro ricavato, per un importo totale di 68.000,00 euro.
Ebbene, si rammenta che ai sensi dell'art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione, oltre agli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, ai frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione ed alle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, anche, ai sensi della lett. c, “i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”: le somme rivenienti dall'attività lavorativa dei coniugi, pertanto, rientrano nella comunione de residuo, di talchè il denaro depositato presso conto correnti bancari nei quali siano confluiti i guadagni dell'attività separata svolta da un coniuge, entra a far parte della comunione al momento dello scioglimento della stessa con la conseguenza che il diritto di credito di uno dei coniugi contitolare del conto potrà avere ad oggetto solo le somme nelle more non consumate dal coniuge percettore delle stesse: rispetto alle altre, può riconoscersi in capo all'altro coniuge non un diritto di credito ma una mera aspettativa di fatto (Cass., ord., 12.02.2021 n. 3767). Si citano, a sostegno, a mero titolo esemplificativo le pronunce Cass.
8.02.2006 n. 2597 e n. 15966 dl 27.07.2020, secondo cui, posto che “la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussista nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi, sono esclusi dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione”. Per tale ragione, non appare rilevante la causale dei prelievi effettuato dal titolare di quelle somme, ben potendo il destinare quegli importi anche al soddisfacimento di bisogni CP_1 personali, pur adempiendo, in ossequio al disposto di cui all'art. 143 c.c., ai suoi doveri di assistenza morale e materiale: nulla parte attrice ha rilevato sul punto, non avendo potuto pertanto evincere dalla documentazione allegata le causali dei prelievi effettuati dalla controparte. Essi potrebbero essere stati destinati infatti in tutto o anche solo in parte al soddisfacimento dei bisogni familiari, anche mediante vendita dei titoli in portafoglio. Il diritto al rimborso della propria quota di beni spetta infatti al coniuge solo con riguardo a quelli caduti in comunione legale (cfr 177 c.c.), non quelli personali fra cui rientrano i proventi della sua attività lavorativa, fino allo scioglimento della comunione. E' la stessa ad Pt_1 affermare sin dall'atto introduttivo che “il conto in realtà è stato movimentato unicamente dal sig.
, il quale nel corso del tempo ha depositato – oltre alle somme percepite come compenso del CP_1 proprio lavoro – anche il capitale a lui rinvenuto per successione materna e la somma ricavata dalla vendita della casa di abitazione della mamma”.
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la circostanza che alcuni dei prelievi siano stati effettuati dal nell'agosto 2020, quindi nel pieno della crisi coniugale (atteso che la richiesta di CP_1 separazione sarebbe poi avvenuta il 4 settembre 2020 e la notifica del ricorso il successivo 8 febbraio 2021), può far ritenere, secondo un criterio di mera verosimiglianza, che il convenuto abbia inteso privare il conto cointestato delle sostanze derivanti dalla propria attività lavorativa, sottraendole così alla disponibilità della moglie cointestataria del conto: tanto non può avere rilievo nel merito, per le ragioni già esplicitate, ma suggerisce la compensazione fra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1857/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda di accertamento dell'illegittima condotta di formulata da Controparte_1
Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, 29 aprile 2025.
IlGiudice
Roberta Marra
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 782/2021 R.G., avente ad oggetto “crediti di investimenti comuni, vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. M. G. Buongiorno Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Ostuni in Viale F.co Crispi n. 34 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Pugliese presso il Controparte_1 C.F._2 cui studio a Monopoli in via Vasco n. 4 è elettivamente domiciliato;
resistente
*******
Motivi della decisione
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione a norma dell'art. 702 - bis c.p.c., ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 Controparte_1 in proprio favore della somma di 74.352,00 euro, oltre accessori di legge, spese e compensi di lite.
Premesso di essere coniuge del resistente, con prole, in regime di comunione legale dei beni, l'istante ha assunto, a sostegno delle proprie ragioni, di essere contitolare di conto corrente postale, acceso il 25.05.2011, in cui sarebbero confluiti i risparmi familiari accumulati nei precedenti anni e gli introiti di seguito maturati sia per compensi lavorativi del sia di quanto a questi pervenuto CP_1 per successione materna e per la vendita dell'immobile ereditato, oltre al ricavato di premi assicurativi. Ha precisato che, a seguito della rottura dei rapporti coniugali, il avrebbe CP_1 sottratto dal conto, mediante prelievi ingiustificati di consistenti somme, un totale pari a 112.500,00 euro per il periodo 2011–2017 come dettagliatamente riportato nel ricorso introduttivo, concludendo, a definizione di tutte le operazioni contabili, di essere titolare dell'importo risultante di 74.352,00 euro, quale diritto di credito riveniente dalla comunione legale.
Costituendosi in giudizio, , in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità, Controparte_1 irritualità ed inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendone la relativa declaratoria, atteso che la domanda sarebbe stata formulata dalla controparte prima dello scioglimento della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi;
nel merito, ha contestato le pretese attoree in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e diritto, concludendo per il rigetto della domanda, comunque, per il mutamento del rito in quello ordinario, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di causa.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 31.12.2022 è stata dichiarata inammissibile la domanda di liquidazione della propria quota dei beni in comunione, essendo intervenuta prima dello scioglimento della stessa, sancito dal decreto del Presidente del Tribunale del 19 marzo 2021, ovvero successivamente all'instaurazione del presente giudizio. E' residuata pertanto la sola domanda di accertamento dell'illegittima condotta del , allorchè egli ha provveduto, prima CP_1 dell'instaurazione del giudizio di separazione, a svuotare il conto corrente cointestato ai due coniugi. E' stato disposto durante la causa un primo tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p..c., seguito dalla formulazione di una proposta transattiva ex art. 185-bus c.p.c.; atteso l'esito infruttuoso, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e, all'udienza del 24 maggio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di accertamento formulata da parte attrice non merita di essere accolta. L'attrice ha infatti lamentato che l'ex coniuge nell'agosto 2020 avrebbe illegittimamente prelevato le somme presenti sul conto corrente cointestato, lasciando la residua somma di 4.250,00 e più in generale rilevando che anche nel periodo 2011-2017 il avrebbe effettuato prelievi con causali CP_1 sconosciute, per una somma complessiva di 112.500,00 euro;
ha aggiunto che da tale importo avrebbe dovuto essere detratta la somma di 57.000, utilizzata per l'acquisto della casa sita alla Selva di Fasano, indicando pertanto che i prelievi ingiustificati ammonterebbero a 55.500,00 euro. Ha peraltro aggiunto che il denaro depositato sul conto corrente veniva utilizzato dal Sig. anche CP_1 per effettuare compravendita di titoli azionari, come era evincibile dagli estratti conto titoli Banco
Posta, intestato ad entrambi i coniugi, relativo agli anni 2011 – 2020, dal quale si evidenziava il 30.9.2020 aveva venduto tutti i titoli in portafoglio per poi impossessarsi di tutto il Controparte_1 denaro ricavato, per un importo totale di 68.000,00 euro.
Ebbene, si rammenta che ai sensi dell'art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione, oltre agli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, ai frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione ed alle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, anche, ai sensi della lett. c, “i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”: le somme rivenienti dall'attività lavorativa dei coniugi, pertanto, rientrano nella comunione de residuo, di talchè il denaro depositato presso conto correnti bancari nei quali siano confluiti i guadagni dell'attività separata svolta da un coniuge, entra a far parte della comunione al momento dello scioglimento della stessa con la conseguenza che il diritto di credito di uno dei coniugi contitolare del conto potrà avere ad oggetto solo le somme nelle more non consumate dal coniuge percettore delle stesse: rispetto alle altre, può riconoscersi in capo all'altro coniuge non un diritto di credito ma una mera aspettativa di fatto (Cass., ord., 12.02.2021 n. 3767). Si citano, a sostegno, a mero titolo esemplificativo le pronunce Cass.
8.02.2006 n. 2597 e n. 15966 dl 27.07.2020, secondo cui, posto che “la comunione de residuo si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettivamente sussista nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi, sono esclusi dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione”. Per tale ragione, non appare rilevante la causale dei prelievi effettuato dal titolare di quelle somme, ben potendo il destinare quegli importi anche al soddisfacimento di bisogni CP_1 personali, pur adempiendo, in ossequio al disposto di cui all'art. 143 c.c., ai suoi doveri di assistenza morale e materiale: nulla parte attrice ha rilevato sul punto, non avendo potuto pertanto evincere dalla documentazione allegata le causali dei prelievi effettuati dalla controparte. Essi potrebbero essere stati destinati infatti in tutto o anche solo in parte al soddisfacimento dei bisogni familiari, anche mediante vendita dei titoli in portafoglio. Il diritto al rimborso della propria quota di beni spetta infatti al coniuge solo con riguardo a quelli caduti in comunione legale (cfr 177 c.c.), non quelli personali fra cui rientrano i proventi della sua attività lavorativa, fino allo scioglimento della comunione. E' la stessa ad Pt_1 affermare sin dall'atto introduttivo che “il conto in realtà è stato movimentato unicamente dal sig.
, il quale nel corso del tempo ha depositato – oltre alle somme percepite come compenso del CP_1 proprio lavoro – anche il capitale a lui rinvenuto per successione materna e la somma ricavata dalla vendita della casa di abitazione della mamma”.
Sotto il profilo temporale, tuttavia, la circostanza che alcuni dei prelievi siano stati effettuati dal nell'agosto 2020, quindi nel pieno della crisi coniugale (atteso che la richiesta di CP_1 separazione sarebbe poi avvenuta il 4 settembre 2020 e la notifica del ricorso il successivo 8 febbraio 2021), può far ritenere, secondo un criterio di mera verosimiglianza, che il convenuto abbia inteso privare il conto cointestato delle sostanze derivanti dalla propria attività lavorativa, sottraendole così alla disponibilità della moglie cointestataria del conto: tanto non può avere rilievo nel merito, per le ragioni già esplicitate, ma suggerisce la compensazione fra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1857/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda di accertamento dell'illegittima condotta di formulata da Controparte_1
Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, 29 aprile 2025.
IlGiudice
Roberta Marra