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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8836 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 29051/2024 R. Gen. Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentata n.222, presso lo studio Parte_1 ista LA (PEC: ) che Email_1 la rappresenta e difende giusta procura in RICORRENTE E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n°14, in Controparte_1 empore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Primati Sportivi n.21, presso lo studio dell'avv. Enzo Mannino (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 ia Cesare Beccaria, n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti (PEC t) in virtù di procura generale alle liti;
Email_3
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 26.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in questa sede, per proporre formale opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09776202400001797000 fascicolo n.2024/177054, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 05.07.2024, in forza della quale gli veniva intimato il pagamento di una somma pari a
€160.601,36 per Tributi erariali Irpef e previdenziali e Sanzioni amministrative stradali. La ricorrente, nello specifico, contestava l'asserito debito di natura previdenziale per vizi CP_2 formali di notifiche sottese a iscrizione esattoriale e per decorso dei termini d crizione, relativamente agli avvisi di addebito di seguito indicati: avviso di addebito n.3972018000961776000 asseritamente notificato il 18/08/2018 per un importo di €1294,00; avviso di addebito n.39720190012002960000, asseritamente notificato il 26/08/2019 per un importo di €1271,97; avviso di addebito n.39720220015720174000 asseritamente notificato il 29.09.2022 e avviso di addebito n.39720220032543268000 asseritamente notificato il 01/02/2023. La ricorrente, dunque, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, proponeva formale opposizione all'iscrizione ipotecaria per le seguenti ragioni: nullità ed illegittimità della pretesa iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli avvisi di addebito cartelle;
omessa ed irrituale notifica degli avvisi di addebito e decadenza dalla riscossione per violazione dei termini di iscrizione a ruolo dei presunti debiti contributivi - prescrizione del contributo previdenziale nonché degli avvisi di addebito;
nullità del preavviso di iscrizione CP_2 ipotecaria per violazion carenza della indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria e per assoluta genericità dello stesso violazione del diritto di difesa e infine decadenza dell'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali. Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare: a) la nullità ed illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria documento 09776202400001797000 fascicolo n. 2024/177054 per omessa notifica delle sottostanti avvisi di addebito in violazione dell'art. 77 D.P.R. N. 602/1973; b) la inesistenza ed irrituale notifica dei sottostanti avvisi di addebito di pagamento ed anche delle pregresse notifiche: avviso di addebito n.3972018000961776000 notificato il 18/08/2018, IVS 2017 per €1294,00; avviso di addebito n.39720190012002960000 notificato il 26/08/2019, per anno 2018 per €1271,97; avviso di addebito n.39720220015720174000 notificato il 29.09.2022 IVS anno 2020 per €5596,22 e avviso di addebito n.39720220032543268000 notificato il 01/02/2023 IVS anno 2021 per €3292,41 c) Voglia il Tribunale adito e accertare e dichiarare l inefficacia e nullità del preavviso di ipoteca per inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e prescrizione della pretesa previdenziale;
d) la nullità dell'atto impugnato e delle sottostanti avvisi di pagamento per violazione dell'art l. 106/2011 art.7, co.2 del d.l. N.70/11, convertito in l. N.106/11 che ha aggiunto il co.
2-bis all'art.77 del dpr n.602/73- straripamento per carenza della indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria art. art. 7 dello Statuto del contribuente - L. n. 212 del 2000. Difetto di motivazione, nonché per assoluta genericità dello stesso;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
, chiedendo: “- in via preliminare, fissare una nuova udienz
[...]
i dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., nel rispetto del termine a comparire, con rimessione in termini di parte resistente;
- in via subordinata, sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà degli avvisi di addebito opposti, non sussistendone i relativi presupposti di legge;
- nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, non disporre la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di , per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Controparte_3
Con vittoria di s ente giudizio, oltre rimborso forf. 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge.”. Si costituiva altresì chiedendo: “- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile. In via CP_2 subordinata, nel me igettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”. La presente controversia, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le regioni di seguito esposte. Parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito l'intestato Tribunale, per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la dichiarazione di nullità e illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria 09776202400001797000 fascicolo n.2024/177054 notificatogli il 5 luglio 2024. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente, eccepiva la nullità/inesistenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, e conseguentemente l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione. Va premesso che il presente ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata è espressamente limitato e riferito ai soli avvisi di addebito, aventi ad oggetto una pretesa creditoria di carattere previdenziale e in quanto tale di competenza del Giudice del Lavoro. Nello specifico, si riferisce ai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n.3972018000961776000 asseritamente notificato il 18/08/2018 per un importo di €1294,00; avviso di addebito n.39720190012002960000, asseritamente notificato il 26/08/2019 per un importo di €1271,97; avviso di addebito n.39720220015720174000 asseritamente notificato il 29.09.2022 e avviso di addebito n.39720220032543268000 asseritamente notificato il 01/02/2023. Ritenuta assorbita l'istanza di sospensione, nel merito si osserva che, sull'eccepito difetto di notifica, da quanto emerge dagli atti di causa, l ha prodotto prova dell'avvenuta notifica degli CP_2 avvisi di addebito contestata in ricorso, do conseguentemente escludersi sia l'eccepita decadenza del credito previdenziale che la prescrizione della pretesa impositiva per l'iscrizione ipotecaria del Concessionario. Accertata la validità delle notifiche, coincidenti con le date dichiarate dal Concessionario, così come provate dall' , risulta del tutto infondata anche Controparte_2
l'eccepita prescriz al ricorrente in via subordinata, atteso che l' ha altresì prodotto la domanda di Dilazione Amministrativa presentata dal CP_2 ricorrente i 26.05.2021 avente ad oggetto i crediti relativi agli anni 2018,2019 e 2020 prova dell'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai periodi oggetto di domanda. Inoltre, sul punto, appare opportuno precisare che, come correttamente rilevato dall' , il computo del termine prescrizionale deve comunque tenere conto del CP_2
“periodo di ione COVID” contenuto nell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020, secondo il quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; a cui deve aggiungersi il successivo periodo di sospensione previsto dall'art.11, comma 9, del successivo D.L. n.183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, in base al quale: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Dunque, in forza dei suddetti decreti, il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Passando alla disamina dell'ultimo motivo di ricorso, riguardante la presunta nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per assoluta genericità dello stesso e per carenza dell'indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria, va osservato che, l'art. 77
pagina 3 di 4 del D.P.R. n.602/1973 che disciplina l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale, non richiede l'indicazione degli specifici beni oggetto di ipoteca, in quanto il preavviso ha la funzione di informare il debitore sull'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, consentendogli di difendersi entro 30 giorni dal ricevimento, pagando il debito, chiedendo la rateazione o contestando la pretesa. Tale indicazione, invece, deve essere necessariamente indicata in successiva sede di iscrizione di ipoteca. Al fine di garantire il diritto alla difesa, invece, il preavviso deve contenere l'indicazione dell'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, il debito residuo, i dati anagrafici del debitore e i riferimenti alle cartelle esattoriali, e non anche l'indicazione dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria. Pertanto, in forza di quanto rilevato, l'eccezione di parte ricorrente riportata in premessa, non può essere accolta. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio, costituisce giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso presentato da in data 26.07.2024; Parte_1 compensa integralmente le sp Roma, 15.09.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Elvira Galioto
pagina 4 di 4
N. 29051/2024 R. Gen. Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentata n.222, presso lo studio Parte_1 ista LA (PEC: ) che Email_1 la rappresenta e difende giusta procura in RICORRENTE E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n°14, in Controparte_1 empore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Primati Sportivi n.21, presso lo studio dell'avv. Enzo Mannino (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 ia Cesare Beccaria, n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti (PEC t) in virtù di procura generale alle liti;
Email_3
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in Cancelleria il 26.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in questa sede, per proporre formale opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09776202400001797000 fascicolo n.2024/177054, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 05.07.2024, in forza della quale gli veniva intimato il pagamento di una somma pari a
€160.601,36 per Tributi erariali Irpef e previdenziali e Sanzioni amministrative stradali. La ricorrente, nello specifico, contestava l'asserito debito di natura previdenziale per vizi CP_2 formali di notifiche sottese a iscrizione esattoriale e per decorso dei termini d crizione, relativamente agli avvisi di addebito di seguito indicati: avviso di addebito n.3972018000961776000 asseritamente notificato il 18/08/2018 per un importo di €1294,00; avviso di addebito n.39720190012002960000, asseritamente notificato il 26/08/2019 per un importo di €1271,97; avviso di addebito n.39720220015720174000 asseritamente notificato il 29.09.2022 e avviso di addebito n.39720220032543268000 asseritamente notificato il 01/02/2023. La ricorrente, dunque, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, proponeva formale opposizione all'iscrizione ipotecaria per le seguenti ragioni: nullità ed illegittimità della pretesa iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli avvisi di addebito cartelle;
omessa ed irrituale notifica degli avvisi di addebito e decadenza dalla riscossione per violazione dei termini di iscrizione a ruolo dei presunti debiti contributivi - prescrizione del contributo previdenziale nonché degli avvisi di addebito;
nullità del preavviso di iscrizione CP_2 ipotecaria per violazion carenza della indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria e per assoluta genericità dello stesso violazione del diritto di difesa e infine decadenza dell'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali. Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare: a) la nullità ed illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria documento 09776202400001797000 fascicolo n. 2024/177054 per omessa notifica delle sottostanti avvisi di addebito in violazione dell'art. 77 D.P.R. N. 602/1973; b) la inesistenza ed irrituale notifica dei sottostanti avvisi di addebito di pagamento ed anche delle pregresse notifiche: avviso di addebito n.3972018000961776000 notificato il 18/08/2018, IVS 2017 per €1294,00; avviso di addebito n.39720190012002960000 notificato il 26/08/2019, per anno 2018 per €1271,97; avviso di addebito n.39720220015720174000 notificato il 29.09.2022 IVS anno 2020 per €5596,22 e avviso di addebito n.39720220032543268000 notificato il 01/02/2023 IVS anno 2021 per €3292,41 c) Voglia il Tribunale adito e accertare e dichiarare l inefficacia e nullità del preavviso di ipoteca per inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e prescrizione della pretesa previdenziale;
d) la nullità dell'atto impugnato e delle sottostanti avvisi di pagamento per violazione dell'art l. 106/2011 art.7, co.2 del d.l. N.70/11, convertito in l. N.106/11 che ha aggiunto il co.
2-bis all'art.77 del dpr n.602/73- straripamento per carenza della indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria art. art. 7 dello Statuto del contribuente - L. n. 212 del 2000. Difetto di motivazione, nonché per assoluta genericità dello stesso;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
, chiedendo: “- in via preliminare, fissare una nuova udienz
[...]
i dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., nel rispetto del termine a comparire, con rimessione in termini di parte resistente;
- in via subordinata, sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà degli avvisi di addebito opposti, non sussistendone i relativi presupposti di legge;
- nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, non disporre la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di , per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Controparte_3
Con vittoria di s ente giudizio, oltre rimborso forf. 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge.”. Si costituiva altresì chiedendo: “- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile. In via CP_2 subordinata, nel me igettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”. La presente controversia, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato per le regioni di seguito esposte. Parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito l'intestato Tribunale, per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la dichiarazione di nullità e illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria 09776202400001797000 fascicolo n.2024/177054 notificatogli il 5 luglio 2024. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente, eccepiva la nullità/inesistenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, e conseguentemente l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione. Va premesso che il presente ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata è espressamente limitato e riferito ai soli avvisi di addebito, aventi ad oggetto una pretesa creditoria di carattere previdenziale e in quanto tale di competenza del Giudice del Lavoro. Nello specifico, si riferisce ai seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n.3972018000961776000 asseritamente notificato il 18/08/2018 per un importo di €1294,00; avviso di addebito n.39720190012002960000, asseritamente notificato il 26/08/2019 per un importo di €1271,97; avviso di addebito n.39720220015720174000 asseritamente notificato il 29.09.2022 e avviso di addebito n.39720220032543268000 asseritamente notificato il 01/02/2023. Ritenuta assorbita l'istanza di sospensione, nel merito si osserva che, sull'eccepito difetto di notifica, da quanto emerge dagli atti di causa, l ha prodotto prova dell'avvenuta notifica degli CP_2 avvisi di addebito contestata in ricorso, do conseguentemente escludersi sia l'eccepita decadenza del credito previdenziale che la prescrizione della pretesa impositiva per l'iscrizione ipotecaria del Concessionario. Accertata la validità delle notifiche, coincidenti con le date dichiarate dal Concessionario, così come provate dall' , risulta del tutto infondata anche Controparte_2
l'eccepita prescriz al ricorrente in via subordinata, atteso che l' ha altresì prodotto la domanda di Dilazione Amministrativa presentata dal CP_2 ricorrente i 26.05.2021 avente ad oggetto i crediti relativi agli anni 2018,2019 e 2020 prova dell'intervenuta interruzione dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai periodi oggetto di domanda. Inoltre, sul punto, appare opportuno precisare che, come correttamente rilevato dall' , il computo del termine prescrizionale deve comunque tenere conto del CP_2
“periodo di ione COVID” contenuto nell'art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020, secondo il quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; a cui deve aggiungersi il successivo periodo di sospensione previsto dall'art.11, comma 9, del successivo D.L. n.183/2020, entrato in vigore il 31.12.2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, in base al quale: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Dunque, in forza dei suddetti decreti, il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto normativamente sospeso per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni. Passando alla disamina dell'ultimo motivo di ricorso, riguardante la presunta nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per assoluta genericità dello stesso e per carenza dell'indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria, va osservato che, l'art. 77
pagina 3 di 4 del D.P.R. n.602/1973 che disciplina l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale, non richiede l'indicazione degli specifici beni oggetto di ipoteca, in quanto il preavviso ha la funzione di informare il debitore sull'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, consentendogli di difendersi entro 30 giorni dal ricevimento, pagando il debito, chiedendo la rateazione o contestando la pretesa. Tale indicazione, invece, deve essere necessariamente indicata in successiva sede di iscrizione di ipoteca. Al fine di garantire il diritto alla difesa, invece, il preavviso deve contenere l'indicazione dell'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria, il debito residuo, i dati anagrafici del debitore e i riferimenti alle cartelle esattoriali, e non anche l'indicazione dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria. Pertanto, in forza di quanto rilevato, l'eccezione di parte ricorrente riportata in premessa, non può essere accolta. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio, costituisce giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta il ricorso presentato da in data 26.07.2024; Parte_1 compensa integralmente le sp Roma, 15.09.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Elvira Galioto
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