Sentenza 9 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03492/2025REG.PROV.COLL.
N. 04842/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4842 del 2022, proposto dai signori ON SC, AR RO, NA RA e LE IA, rappresentati e difesi dall'avvocato ON Cordasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fogliano, 16;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 12773/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per gli appellanti l’avvocato ON Cordasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori NA RA, PO MI, ON SC, CE RG, LE IA, NZ TE, PP FE, EL AC, AR RO hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento del Decreto Dirigenziale del 7 luglio 2017 in quanto indicati nell'elenco nominativo dei Marescialli Maggiori dell'Arma dei Carabinieri - Banda dell'Arma.
2. Gli appellanti sono tutti Marescialli Aiutanti del ruolo dei Musicisti della Banda dei Carabinieri che ritengono non consono il loro inquadramento tenuto conto che il loro diploma di Conservatorio è equivalente al diploma di laurea magistrale.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché il decreto impugnato non è stato altro che l’applicazione della normativa di riferimento che prevede il grado di ufficiale solo per il maestro direttore ed il vice maestro.
Non ha ritenuto il T.a.r. di dar seguito all’incidente di costituzionalità richiesto dai ricorrenti poiché l’asserita equipollenza tra il diploma di Conservatorio e il diploma di laurea era un elemento inadeguato per supportare una simile richiesta.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che reitera la richiesta di sollevare incidente di costituzionalità sulla norma dell’ordinamento militare che inquadra gli appartenenti alla banda musicale diversi dal direttore nel ruolo dei sottufficiali.
La ragione dell’illegittimità della norma deriva dal fatto che il titolo posseduto dagli appellanti è equiparato ad un diploma di laurea e nel pubblico impiego i soggetti muniti di laurea sono inquadrati tenendo conto del particolare livello culturale e scientifico di cui sono in possesso.
Il personale del Ruolo dei Musicisti, destinato a suonare nella Banda dell’Arma dei Carabinieri, deve possedere come titolo di studio, il Diploma di Conservatorio che è conseguibile dopo un ciclo di studi destinati al conseguimento di una formazione, dunque di una conoscenza di livello avanzato/accademico per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambito musicale.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello ha l’esclusiva finalità di far sollevare a questo giudice un incidente di costituzionalità volto a far dichiarare illegittime le norme che prevedono l’inquadramento tra i sottufficiali degli appartenenti alla banda musicale diversi dal direttore.
Il fondamento di tale incostituzionalità trarrebbe la sua origine dalla equiparazione del Diploma di
Conservatorio, di cui sono muniti tutti gli appartenenti alla banda musicale, alla Laurea di secondo livello.
Il Collegio ritiene che la questione sollevata seppur in astratto rilevante, sia manifestamente infondata, per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Invero, tale equiparazione su cui insiste la parte appellante, come già sottolineato dal T.a.r., è riconosciuta al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, sia dall’art. 2, comma 5, l. 508/1999 che dall’art. 1, commi 102 e 103, l. 228/2012.
Ma, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, non esiste un principio generale dell’ordinamento giuridico che stabilisca un’automatica equiparazione tra titolo di studio posseduto ed inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione.
Della aleatorietà della loro pretesa si rendono conto anche gli appellanti laddove affermano di non richiedere “ il riconoscimento di mansioni superiori né una riqualificazione a seguito di riconoscimento del titolo di studio attraverso provvedimenti generali di riordino delle carriere, ma… il riconoscimento di un inquadramento giuridico ed economico/retributivo che consideri e tenga quindi conto del valore legale del titolo di studi posseduto ”.
Ma il riconoscimento di un inquadramento giuridico che valorizzi sul piano economico l’aver conseguito il diploma di conservatorio non può che avvenire attraverso un provvedimento generale di riordino delle carriere.
Peraltro avendo scelto di entrare in un contesto militare le possibilità di inquadramento devono tener conto delle tre categorie che caratterizzano gli appartenenti alle forze armate: ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
Pertanto un inquadramento giuridico che migliori la condizione attuale non potrebbe che verificarsi attribuendo un grado da ufficiali agli orchestrali; ma ad una soluzione del genere osta la circostanza che le mansioni proprie di un ufficiale sono quelle di essere a capo di un reparto o di una struttura amministrativa e comunque di coordinare l’impiego di uomini e mezzi condizione incompatibile con la mansione attribuita agli orchestrali.
Il legislatore ha, pertanto, operato una scelta discrezionale che non sembra irragionevole tenuto conto che l’ufficiale consegue il diploma di laurea dopo la nomina a sottotenente ed in passato completava l’Accademia senza aver conseguito un diploma di laurea, cosicché il grado riconosciuto non era conseguenza del titolo di studio ma dell’attribuzione di funzioni di comando, di direzione, di indirizzo e di coordinamento.
Va, inoltre, osservato che i funzionari che vincono un concorso nell’Amministrazione civile per il quale è richiesto come titolo di accesso la laurea, non hanno un trattamento economico migliore degli appellanti per non parlare degli orchestrali che prestano servizio nelle orchestre sinfoniche.
Appare altresì opportuno il riferimento, fatto dal primo giudice, alla sentenza 239/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità che riguardava questioni analoghe a quella che si vorrebbe sollevare in questa sede. In quell’occasione veniva censurata l’ambiguità della questione sollevata poiché non era chiaro si si puntasse ad un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa.
Infatti nel caso in esame in questa sede la declaratoria di incostituzionalità delle norme oggetto di censura non consentirebbe agli appellanti di conseguire il bene cui aspirano, mentre una pronuncia di natura additiva sarebbe invasiva dello spazio di discrezionalità che appartiene al legislatore e che come dal Giudice delle Leggi in più occasioni sostenuto non potrebbe essere esercitato dalla Corte Costituzionale.
La questione di costituzionalità, in conclusione, non può essere sollevata per la sua manifesta infondatezza.
7. Le spese possono essere compensate in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
CE Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO