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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1371/2020 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Aprile, presso il cui studio sito in Galatone (LE), alla Via Metello n. 13, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
– (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. avv. Riccardo de Florio la Rocca, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
nonché
– (C.F. Controparte_2
); C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
nonché – (C.F. Controparte_3
; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio, ha convenuto Parte_1
, e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
riferendo di aver collaborato con la compagnia di CP_4
assicurazione convenuta a partire dall'anno 2000, svolgendo - nella qualità di investigatore privato, munito di regolare abilitazione - il compito di accertatore.
Nell'anno 2008, tramite lettera raccomandata, la CP_3
comunicava all'attore la decisione di revocare il mandato, adducendo come motivazione “… la riorganizzazione della zona operata in conseguenza delle revisioni degli elenchi e delle valutazioni tecnico gestionali dei collaboratori effettuate dall'Azienda".
Nel frattempo, il veniva a conoscenza del fatto che a Pt_1 seguito di una lettera anonima che accusava di infedeltà lui e altri collaboratori e liquidatori della società assicurativa, la CP_3 aveva incaricato alcune agenzie investigative – tra cui la Capranico
Investigazioni e la K.B. Investigazioni - di raccogliere pag. 2/12 informazioni, utilizzando metodi illegali e profondamente violatori della privacy delle vittime, che infine avevano condotto all'apertura di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con una sentenza di condanna nei confronti dell'investigatore Persona_1
Ricollegando dunque l'interruzione del proprio rapporto di collaborazione a queste vicende giudiziarie, con missiva del
12.12.2009, parte attrice chiedeva chiarimenti al convenuto
– Capo Zona Sinistri in Campania Controparte_2
della all'epoca dei fatti - il quale tuttavia rispondeva, CP_3 rendendo false dichiarazioni in suo pregiudizio, evidenziando l'estraneità della società assicurativa dalle attività di Per_1
e l'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'interruzione
[...] del rapporto fiduciario con l'attore e i fatti dallo stesso riferiti.
Altresì in risposta alla successiva missiva del 17.10.2011
(inviata tra gli altri anche al convenuto ) con la quale il CP_2
Ruta comunicava l'esito del procedimento penale, invitando i vertici della ad intervenire nei confronti CP_3 dell'investigatore , la compagnia assicurativa adduceva Per_1
nuovamente false informazioni, sostenendo che Per_1 non fosse mai stato loro dipendente.
[...]
A questo punto, decideva di sporgere querela Parte_1 nei confronti di aprendo così un Controparte_2
procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Napoli – poi archiviato.
Ebbene, nel corso di questo procedimento penale, in sede di interrogatorio, il convenuto ammetteva di aver sciolto CP_2
pag. 3/12 il rapporto lavorativo con l'attore per una ragione differente da quella inizialmente prospettata, e cioè per il fatto - non vero - che l'attore avrebbe contestualmente rivestito il ruolo di accertatore e quello di dipendente dell'agenzia di Mondragone (CE) della anomalia segnalatagli dall'altro convenuto OP
, nella qualità di Capo Area Sinistri in Campania;
Controparte_1 seguivano altre dichiarazioni mendaci e discordanti tra i due convenuti circa la vicenda del Pt_1
In definitiva, la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione tra la e l'attore era derivata da CP_3 informazioni false e fuorvianti rese dai convenuti
[...]
e , nelle rispettive qualità di Controparte_2 Controparte_1
Capo Zona Sinistri e di Capo Area Sinistri della Campania, ai danni dell'odierno attore, causando un grave pregiudizio alla sfera personale, professionale e quindi economica di quest'ultimo.
Alla luce di quanto esposto, ha quindi Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “in via meramente preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità dolosa o gravemente colposa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2050, 2059 c.c. ,
375 bis, 460 c.p., del Dott. , nato a [...]
Palermo, il 24.02.1966, e del Dott. , nato a [...], Controparte_1
il 14.01.1962, nell'affermazione di dichiarazioni false ed errare informazioni in pregiudizio dell'odierno attore;
2) in via principale,
e per l'effetto, condannare il Dott. , Controparte_2
nato a [...], il [...], ed il Dott. , nato a [...]
Napoli, il 14.01.1962, e la Controparte_5
nella persona del Direttore e legale
[...] rappresentante pro tempore, ciascuno in relazione al proprio titolo
pag. 4/12 di responsabilità, ed in via solidale, al risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante sia dalle false dichiarazioni ed errate informazioni, sia dalla lesione dei diritti della personalità, nella misura che sarà ritenuta, dall'autorità giudiziaria quivi adita, conforme ad equità; 3) sempre in via principale, previo accertamento che le false dichiarazioni ed errate informazioni, trasmesse dal Dott. , nato a [...], Controparte_2
il 24.02.1966, e dal Dott. , nato a [...], il Controparte_1
14.01.1966, hanno costituito la motivazione esclusiva, o comunque la motivazione principale, che ha comportato la Compagnia di
Assicurazioni Fondiaria a revocare il mandato in danno CP_5
dell'odierno attore, condannare il Dott. Controparte_2
, il Dott. , e la
[...] Controparte_1 [...]
in persona del Direttore e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, ciascuno in relazione al proprio titolo di responsabilità, ed in via solidale, al risarcimento del danno patrimoniale arrecato nella sfera soggettiva dell'attore, sig.
, nella misura pari ad € 720.298,10 ovvero nella Parte_1 diversa misura che sarà ritenuta dall'autorità giudiziaria quivi adita conforme ad equità”.
Si è costituito , eccependo l'improponibilità Controparte_1
della domanda per litispendenza con il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, RG n. 874/2014, nonché
l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito. Nel merito, ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie.
Sono rimasti contumaci e la Controparte_2
OP
pag. 5/12 Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 06.03.2025.
*
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Occorre preliminarmente precisare che la presente decisione viene adottata in base al principio della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni, anche preliminari, prospettate dalle parti (cfr. Cass. n. 17219/12; Cass. n.
11356/06), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
2. Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda promossa da parte convenuta, il quale, deducendo la litispendenza di un giudizio del tutto similare, promosso da innanzi a codesto Tribunale nei Parte_1
confronti dei convenuti e – uno tra i numerosi _1 CP_2 procedimenti intentati dall'attore nei confronti della compagnia assicurativa e dai suoi dipendenti, nel corso degli anni - ha sollevato una ipotesi di abusiva frammentazione del credito da parte dell'attore.
Ebbene, la doglianza appare meritevole di accoglimento.
La parcellizzazione del credito viene definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il pag. 6/12 creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale"
(Cass. n. 19898 del 2018; cfr., Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n.
26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n. 17019 del 2018).
In particolare, con la sentenza n. 4090 del 2017, le Sezioni
Unite si sono pronunciate, affermando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano
pag. 7/12 anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr.
Cass., Sez. II, Ord., 19 ottobre 2021, n. 28847; Cass. n. 17893 del
2018; Cass. n. 6591 del 2019)
E ancora, “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, è stato in più occasioni affermato il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (cfr. Cass.25/01/2023 n. 2278;
Cass.02/05/2022 n. 13732).
Ciò detto nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge la (pressoché totale) identità tra la domanda pag. 8/12 proposta da in questo giudizio e quella proposta nel Parte_1 giudizio avente RG n. 874/2014 nei confronti dei convenuti e , conclusosi con la Controparte_1 Controparte_2 sentenza di rigetto n. 3279/2024 emessa dal giudice dott.ssa
Gigante del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Segnatamente, sia le pretese attoree sostenute in questo giudizio, sia quelle estrapolate dall'atto di citazione del procedimento recante RG n. 874/2014, nonché dalla sentenza n.
3279/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risultano volte ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale e danno all'immagine) scaturiti dal medesimo fatto costitutivo
(l'interruzione del rapporto di collaborazione dell'attore con la
UnipolSai legata, secondo la prospettazione attorea, alle false informazioni rese dai due convenuti in suo pregiudizio). Pertanto, sia i soggetti che la causa petendi di questi due giudizi si appalesano sostanzialmente identici, variando soltanto nella sfumatura che l'attore conferisce ai profili di responsabilità attribuita ai convenuti – nella specie, aver dichiarato false/errate informazioni sulla sua persona, nell'ambito del nostro giudizio e aver indebitamente adottato la decisione di interrompere il suo rapporto di collaborazione con la compagnia assicurativa CP_5 sulla scorta di queste mendaci informazioni, per quanto concerne il procedimento RG n. 874/2014.
Le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da pag. 9/12 non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.
E nemmeno può ravvisarsi alcun interesse oggettivamente valutabile che può giustificare una tutela processuale frazionata del credito da parte del danneggiato che, a fronte della specifica eccezione di controparte sul punto, neppure è stato dedotto.
Da ciò discende l'evidente abuso processuale commesso da avendo quest'ultimo moltiplicato Parte_1
ingiustificatamente il numero delle controversie verso il medesimo soggetto, integrando la fattispecie di indebito frazionamento del credito.
In armonia con l'ormai consolidato indirizzo interpretativo sul punto, deve dichiararsi dunque l'improcedibilità della domanda spiegata dal nei confronti dei convenuti e Pt_1 Controparte_1
(cfr. Cass., sez. II, del 24.5.2021, n. Controparte_2
14143; Cass., Sez. VI, n. 19898 del 27.7.2018).
3. Per quanto concerne infine la convenuta OP
fermo restando il cospicuo numero di procedimenti pure
[...]
intentati dal nei confronti della compagnia assicurativa in Pt_1 merito alla stessa vicenda, occorre rilevare che nella prospettiva dei fatti dedotta dall'attore in questo specifico giudizio, non è dato comprendere quali siano in concreto i profili di responsabilità attribuiti alla società assicurativa.
Invero, in ordine all'accusa di aver incaricato e invogliato l'investigatore a condurre indagini sull'attore e Persona_1
altri collaboratori vicini alla compagnia assicurativa, utilizzando pag. 10/12 metodologie abusive ed illegali, si tratta di una domanda già proposta da in altri procedimenti (es. giudizi recanti Parte_1
RG n. 829/2016 e n. 7259/2018 incardinati di fronte al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere), per la quale sicuramente deve rilevarsi un abuso del processo e un indebito frazionamento del credito da parte dell'attore, secondo le coordinate giurisprudenziali già evidenziate sopra.
Negli atti di questo giudizio, l'istante si limita ad eccepire l'erroneità e la mendacità delle informazioni rese dai due convenuti e sul suo conto, attribuendo alla condotta di _1 CP_2 questi ultimi l'interruzione della sua collaborazione con la società assicurativa, senza muovere quindi nessuna specifica eccezione, in fatto o in diritto, verso la compagnia – dall'atto di citazione, ad esempio, “… omissis… ne consegue, quindi, che aveva CP_2
dichiarato il falso, screditando la persona dell'attore, al fine di indurre a sbarazzarsi di lui, a revocargli il Parte_2
mandato… omissis…”.
Stando alla ricostruzione del in definitiva, la decisione Pt_1 dei vertici della appare nient'altro che la OP
conseguenza delle illecite dichiarazioni dei convenuti e _1
, sicché alcuna colpa risulta ascrivibile, sotto questa CP_2
prospettiva, alla società assicurativa.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda nei confronti della convenuta deve ritenersi infondata. OP
4. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di dichiarato pag. 11/12 dall'attore di 1.000.000,00 euro, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, e considerata l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di Parte_1
nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1
OP
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di che liquida Controparte_1
in € 29.193,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I. V. A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 19.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1371/2020 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Aprile, presso il cui studio sito in Galatone (LE), alla Via Metello n. 13, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
– (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. avv. Riccardo de Florio la Rocca, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
nonché
– (C.F. Controparte_2
); C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
nonché – (C.F. Controparte_3
; P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio, ha convenuto Parte_1
, e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
riferendo di aver collaborato con la compagnia di CP_4
assicurazione convenuta a partire dall'anno 2000, svolgendo - nella qualità di investigatore privato, munito di regolare abilitazione - il compito di accertatore.
Nell'anno 2008, tramite lettera raccomandata, la CP_3
comunicava all'attore la decisione di revocare il mandato, adducendo come motivazione “… la riorganizzazione della zona operata in conseguenza delle revisioni degli elenchi e delle valutazioni tecnico gestionali dei collaboratori effettuate dall'Azienda".
Nel frattempo, il veniva a conoscenza del fatto che a Pt_1 seguito di una lettera anonima che accusava di infedeltà lui e altri collaboratori e liquidatori della società assicurativa, la CP_3 aveva incaricato alcune agenzie investigative – tra cui la Capranico
Investigazioni e la K.B. Investigazioni - di raccogliere pag. 2/12 informazioni, utilizzando metodi illegali e profondamente violatori della privacy delle vittime, che infine avevano condotto all'apertura di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con una sentenza di condanna nei confronti dell'investigatore Persona_1
Ricollegando dunque l'interruzione del proprio rapporto di collaborazione a queste vicende giudiziarie, con missiva del
12.12.2009, parte attrice chiedeva chiarimenti al convenuto
– Capo Zona Sinistri in Campania Controparte_2
della all'epoca dei fatti - il quale tuttavia rispondeva, CP_3 rendendo false dichiarazioni in suo pregiudizio, evidenziando l'estraneità della società assicurativa dalle attività di Per_1
e l'assenza di qualsivoglia collegamento tra l'interruzione
[...] del rapporto fiduciario con l'attore e i fatti dallo stesso riferiti.
Altresì in risposta alla successiva missiva del 17.10.2011
(inviata tra gli altri anche al convenuto ) con la quale il CP_2
Ruta comunicava l'esito del procedimento penale, invitando i vertici della ad intervenire nei confronti CP_3 dell'investigatore , la compagnia assicurativa adduceva Per_1
nuovamente false informazioni, sostenendo che Per_1 non fosse mai stato loro dipendente.
[...]
A questo punto, decideva di sporgere querela Parte_1 nei confronti di aprendo così un Controparte_2
procedimento penale a suo carico presso il Tribunale di Napoli – poi archiviato.
Ebbene, nel corso di questo procedimento penale, in sede di interrogatorio, il convenuto ammetteva di aver sciolto CP_2
pag. 3/12 il rapporto lavorativo con l'attore per una ragione differente da quella inizialmente prospettata, e cioè per il fatto - non vero - che l'attore avrebbe contestualmente rivestito il ruolo di accertatore e quello di dipendente dell'agenzia di Mondragone (CE) della anomalia segnalatagli dall'altro convenuto OP
, nella qualità di Capo Area Sinistri in Campania;
Controparte_1 seguivano altre dichiarazioni mendaci e discordanti tra i due convenuti circa la vicenda del Pt_1
In definitiva, la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione tra la e l'attore era derivata da CP_3 informazioni false e fuorvianti rese dai convenuti
[...]
e , nelle rispettive qualità di Controparte_2 Controparte_1
Capo Zona Sinistri e di Capo Area Sinistri della Campania, ai danni dell'odierno attore, causando un grave pregiudizio alla sfera personale, professionale e quindi economica di quest'ultimo.
Alla luce di quanto esposto, ha quindi Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “in via meramente preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità dolosa o gravemente colposa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2050, 2059 c.c. ,
375 bis, 460 c.p., del Dott. , nato a [...]
Palermo, il 24.02.1966, e del Dott. , nato a [...], Controparte_1
il 14.01.1962, nell'affermazione di dichiarazioni false ed errare informazioni in pregiudizio dell'odierno attore;
2) in via principale,
e per l'effetto, condannare il Dott. , Controparte_2
nato a [...], il [...], ed il Dott. , nato a [...]
Napoli, il 14.01.1962, e la Controparte_5
nella persona del Direttore e legale
[...] rappresentante pro tempore, ciascuno in relazione al proprio titolo
pag. 4/12 di responsabilità, ed in via solidale, al risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante sia dalle false dichiarazioni ed errate informazioni, sia dalla lesione dei diritti della personalità, nella misura che sarà ritenuta, dall'autorità giudiziaria quivi adita, conforme ad equità; 3) sempre in via principale, previo accertamento che le false dichiarazioni ed errate informazioni, trasmesse dal Dott. , nato a [...], Controparte_2
il 24.02.1966, e dal Dott. , nato a [...], il Controparte_1
14.01.1966, hanno costituito la motivazione esclusiva, o comunque la motivazione principale, che ha comportato la Compagnia di
Assicurazioni Fondiaria a revocare il mandato in danno CP_5
dell'odierno attore, condannare il Dott. Controparte_2
, il Dott. , e la
[...] Controparte_1 [...]
in persona del Direttore e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, ciascuno in relazione al proprio titolo di responsabilità, ed in via solidale, al risarcimento del danno patrimoniale arrecato nella sfera soggettiva dell'attore, sig.
, nella misura pari ad € 720.298,10 ovvero nella Parte_1 diversa misura che sarà ritenuta dall'autorità giudiziaria quivi adita conforme ad equità”.
Si è costituito , eccependo l'improponibilità Controparte_1
della domanda per litispendenza con il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, RG n. 874/2014, nonché
l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito. Nel merito, ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie.
Sono rimasti contumaci e la Controparte_2
OP
pag. 5/12 Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 06.03.2025.
*
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
1. Occorre preliminarmente precisare che la presente decisione viene adottata in base al principio della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni, anche preliminari, prospettate dalle parti (cfr. Cass. n. 17219/12; Cass. n.
11356/06), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
2. Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda promossa da parte convenuta, il quale, deducendo la litispendenza di un giudizio del tutto similare, promosso da innanzi a codesto Tribunale nei Parte_1
confronti dei convenuti e – uno tra i numerosi _1 CP_2 procedimenti intentati dall'attore nei confronti della compagnia assicurativa e dai suoi dipendenti, nel corso degli anni - ha sollevato una ipotesi di abusiva frammentazione del credito da parte dell'attore.
Ebbene, la doglianza appare meritevole di accoglimento.
La parcellizzazione del credito viene definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il pag. 6/12 creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui "... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale"
(Cass. n. 19898 del 2018; cfr., Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n.
26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n. 17019 del 2018).
In particolare, con la sentenza n. 4090 del 2017, le Sezioni
Unite si sono pronunciate, affermando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano
pag. 7/12 anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr.
Cass., Sez. II, Ord., 19 ottobre 2021, n. 28847; Cass. n. 17893 del
2018; Cass. n. 6591 del 2019)
E ancora, “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, è stato in più occasioni affermato il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (cfr. Cass.25/01/2023 n. 2278;
Cass.02/05/2022 n. 13732).
Ciò detto nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge la (pressoché totale) identità tra la domanda pag. 8/12 proposta da in questo giudizio e quella proposta nel Parte_1 giudizio avente RG n. 874/2014 nei confronti dei convenuti e , conclusosi con la Controparte_1 Controparte_2 sentenza di rigetto n. 3279/2024 emessa dal giudice dott.ssa
Gigante del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Segnatamente, sia le pretese attoree sostenute in questo giudizio, sia quelle estrapolate dall'atto di citazione del procedimento recante RG n. 874/2014, nonché dalla sentenza n.
3279/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, risultano volte ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale e danno all'immagine) scaturiti dal medesimo fatto costitutivo
(l'interruzione del rapporto di collaborazione dell'attore con la
UnipolSai legata, secondo la prospettazione attorea, alle false informazioni rese dai due convenuti in suo pregiudizio). Pertanto, sia i soggetti che la causa petendi di questi due giudizi si appalesano sostanzialmente identici, variando soltanto nella sfumatura che l'attore conferisce ai profili di responsabilità attribuita ai convenuti – nella specie, aver dichiarato false/errate informazioni sulla sua persona, nell'ambito del nostro giudizio e aver indebitamente adottato la decisione di interrompere il suo rapporto di collaborazione con la compagnia assicurativa CP_5 sulla scorta di queste mendaci informazioni, per quanto concerne il procedimento RG n. 874/2014.
Le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da pag. 9/12 non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.
E nemmeno può ravvisarsi alcun interesse oggettivamente valutabile che può giustificare una tutela processuale frazionata del credito da parte del danneggiato che, a fronte della specifica eccezione di controparte sul punto, neppure è stato dedotto.
Da ciò discende l'evidente abuso processuale commesso da avendo quest'ultimo moltiplicato Parte_1
ingiustificatamente il numero delle controversie verso il medesimo soggetto, integrando la fattispecie di indebito frazionamento del credito.
In armonia con l'ormai consolidato indirizzo interpretativo sul punto, deve dichiararsi dunque l'improcedibilità della domanda spiegata dal nei confronti dei convenuti e Pt_1 Controparte_1
(cfr. Cass., sez. II, del 24.5.2021, n. Controparte_2
14143; Cass., Sez. VI, n. 19898 del 27.7.2018).
3. Per quanto concerne infine la convenuta OP
fermo restando il cospicuo numero di procedimenti pure
[...]
intentati dal nei confronti della compagnia assicurativa in Pt_1 merito alla stessa vicenda, occorre rilevare che nella prospettiva dei fatti dedotta dall'attore in questo specifico giudizio, non è dato comprendere quali siano in concreto i profili di responsabilità attribuiti alla società assicurativa.
Invero, in ordine all'accusa di aver incaricato e invogliato l'investigatore a condurre indagini sull'attore e Persona_1
altri collaboratori vicini alla compagnia assicurativa, utilizzando pag. 10/12 metodologie abusive ed illegali, si tratta di una domanda già proposta da in altri procedimenti (es. giudizi recanti Parte_1
RG n. 829/2016 e n. 7259/2018 incardinati di fronte al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere), per la quale sicuramente deve rilevarsi un abuso del processo e un indebito frazionamento del credito da parte dell'attore, secondo le coordinate giurisprudenziali già evidenziate sopra.
Negli atti di questo giudizio, l'istante si limita ad eccepire l'erroneità e la mendacità delle informazioni rese dai due convenuti e sul suo conto, attribuendo alla condotta di _1 CP_2 questi ultimi l'interruzione della sua collaborazione con la società assicurativa, senza muovere quindi nessuna specifica eccezione, in fatto o in diritto, verso la compagnia – dall'atto di citazione, ad esempio, “… omissis… ne consegue, quindi, che aveva CP_2
dichiarato il falso, screditando la persona dell'attore, al fine di indurre a sbarazzarsi di lui, a revocargli il Parte_2
mandato… omissis…”.
Stando alla ricostruzione del in definitiva, la decisione Pt_1 dei vertici della appare nient'altro che la OP
conseguenza delle illecite dichiarazioni dei convenuti e _1
, sicché alcuna colpa risulta ascrivibile, sotto questa CP_2
prospettiva, alla società assicurativa.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda nei confronti della convenuta deve ritenersi infondata. OP
4. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di dichiarato pag. 11/12 dall'attore di 1.000.000,00 euro, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, e considerata l'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di Parte_1
nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1
OP
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di che liquida Controparte_1
in € 29.193,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I. V. A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 19.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12