Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da
AR EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro n. 399/2024, pubblicata in data 15.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. GU AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 399 del 15 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 4/2024 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha emanato il seguente dispositivo: “ - accerta e dichiara il diritto di EN AR ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di euro 500,00 annui;
- condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di EN AR detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; … ”.
1.2 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con il favore delle spese di lite da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 399 del 15 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 21 maggio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Livorno del 27 gennaio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU AB | RO IA CH |
IL SEGRETARIO