Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4819/2024 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO;
e
(C.F. ), nata il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: ““2. Affidamento della prole
2.1) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale sita ad Ancona, frazione Varano n. 134/f, assegnata in godimento alla GN , in favore della quale il NO Controparte_1 Parte_1 trasferisce la piena proprietà dell'immobile, in conformità al punto n. 5 e seguenti;
[...]
2.2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su entrambi i figli, fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura e educazione e partecipando alle attività sociali, ludiche e sportive dei predetti. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore Persona_1
- 1 -
utilizzarli. Al sig. viene in ogni caso consegnata una copia di tutti i predetti documenti. I Pt_1
genitori danno il reciproco consenso alla creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per il figlio minorenne ed avranno entrambi l'accesso allo stesso.
3. Tempi di frequentazione dei figli con i genitori
3.1) Il figlio minorenne trascorrerà con la madre le giornate del lunedì e martedì e Persona_1
mercoledì mentre trascorrerà con il padre le giornate dal giovedì, venerdì, sabato e domenica curandone la cena e [sarà riaccompagnato] presso l'abitazione coniugale per il pernotto. La settimana successiva il minore trascorrerà [con il padre] la sola giornata del mercoledì dall'uscita di scuola e fino all'indomani [quando] il padre lo accompagnerà [a scuola o a casa della madre] e così a settimane alterne, come da piano genitoriale che si allega (All. n. 4). Nei giorni di competenza della madre, qualora la stessa sia impegnata con il lavoro i figli rimarranno con il padre.
3.2) La figlia maggiorenne, studentessa universitaria fuori sede, non ancora indipendente economicamente, deciderà liberamente i tempi ed i modi di frequentazione dei genitori rispettando le richieste degli stessi;
3.3) I genitori concorderanno le giornate delle festività (periodo natalizio, pasquale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, compleanni), di volta in volta rispettando la volontà dei figli;
3.4) I genitori danno atto che in caso di impossibilità (per esigenze lavorative o di salute) di uno di essi a tenere con sé i figli nei giorni di propria competenza, l'altro genitore sarà da preferire rispetto alle altre figure vicariali di riferimento dei figli;
3.5) Nel corso del periodo estivo (da intendersi in corrispondenza alle vacanze scolastiche), il NO potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con Pt_1
la GN entro il 30 maggio di ogni anno;
CP_1
4. Contributo al mantenimento dei figli
4.1) I genitori contribuiranno al mantenimento dei propri figli direttamente, nei periodi di rispettiva competenza, ed indirettamente il sig. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Pt_1 CP_1
- 2 - contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per un totale mensile di € 500,00 (cinquecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione e che sarà versata entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A. intestato alla IG.ra il cui IBAN Controparte_1
[...]. Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere. Le parti danno atto e convengono che qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità
o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, WhatsApp, e-mail, pec o racc. A/R) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore. Diversamente, il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta. I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico universale spetti al IG. Parte_1
5. Casa coniugale e trasferimento dell'immobile
5.1) Le parti danno atto che la casa coniugale è costituita da una villetta a schiera sita nel comune di Ancona alla Via Frazione Varano n. 134/f di esclusiva proprietà del sig. Parte_1
pervenuto in forza di atto di compravendita a firma del OT del 05/11/2014 Persona_2
Repertorio n. 4098, Raccolta n. 2678, registrato a GA (AN) il 07/11/2014 al n. 2627 serie 1T
e trascritto alla Conservatoria dei RRII di Ancona il 07/11/2014 al n. 12630 Registro generale e n.
17220 Registro particolare.
Per l'acquisto dell'immobile in parola il IG. ha sottoscritto con l'istituto di credito Parte_1
“ un contratto di mutuo ipotecario con atto del 05/11/2014 a rogito Parte_2
del OT Dott.ssa , Repertorio n. 4099, Raccolta n. 2679, registrato a GA Persona_2
(AN) il 07/11/2014 al n. 2629 serie 1T e trascritto alla Conservatoria dei RRII di Ancona il
- 3 - 07/11/2014 al n. 2638 Registro generale e n. 17223 Registro particolare, stipulando in data
30/08/2018 con la banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." un contratto di mutuo e surrogazione, con atto a rogito del dottor OT , Repertorio n. 3212, Raccolta n. 2509, annotato alla Persona_3
Conservatoria dei RRII di Ancona il 31/08/2018 al n. 6509 serie 1T, per l'importo di € 199.897,28.
5.2) La casa coniugale è distinta al Catasto Fabbricati del comune di Ancona, località Varano, via
Frazione Varano n.134/f censito al N.C.E.U. al Foglio 100 mappale 346, sub. 37, catg. A/2 (civile abitazione) con annessa corte esclusiva censita al mappale 346 sub. 19 e foglio 100, mappale 346 sub. 55, catg. C/6 (garage) ubicati nel Comune di Ancona, località Varano, via Frazione Varano civico n. 134/f.
5.3) I NOi e , dandosi reciprocamente atto che l'accordo Parte_1 Controparte_1
patrimoniale raggiunto e di seguito esplicitato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi familiari insorti tra coniugi ex art. 19, L. 74/1987, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa familiare:
5.4) Il NO cede alla GN , che acquista, la quota di 1/1 in piena proprietà Pt_1 CP_1 dell'immobile sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati al prezzo di € 217.213,89 (Duecentodiciassettemiladuecentotredici/89). A fronte di tale trasferimento la IG.ra ha corrisposto la somma totale di € 50.000 Controparte_1
(cinquantamila/00) con due bonifici bancari, € 30.000,00 (trentamila/00) con bonifico del
16/11/2024 ed € 20.000,00 con bonifico bancario del 17/11/2024 e la residua somma verrà corrisposta con l'accollo del mutuo in surrogazione sottoscritto dal IG. con atto a Parte_1
rogito del dottor OT , Repertorio n. 3212, Raccolta n. 2509, annotato alla Persona_3
Conservatoria dei RRII di Ancona il 31/08/2018 al n. 6509 serie 1T, che alla data odierna corrisponde alla somma totale di € 144.713,89 (centoquarantaquattromilasettecentotredici/89.
5.5) Tanto dichiarano i NOi e in via sostitutiva di atto di Controparte_1 Parte_1
notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati;
5.6) La parte cedente, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma. Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta
- 4 - nel D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica redatto dal tecnico abilitato in data 27/06/2018. Ad ogni effetto di legge le parti Testimone_1
dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c. La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del dpr 6 giugno 2001 N. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico,
[...]
nato ad [...] il [...] con studio ad Ancona in via XXV Aprile n. 7, iscritto al Persona_4
Collegio dei Geometri della Provincia di Ancona al n. 1332 che si allega. I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e Corte
Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni prima casa, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo. Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il [presente giudizio di separazione] la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio;
5.7) La GN si accollerà il contratto di mutuo e surrogazione datato con atto Controparte_1
a rogito del dottor OT , Repertorio n. 3212, Raccolta n. 2509, annotato alla Persona_3
Conservatoria dei RRII di Ancona il 31/08/2018 al n. 6509 serie 1T, e si impegna a fornire al sig. la dichiarazione liberatoria dalla Banca circa il suddetto finanziamento entro 15 Parte_1
- 5 - giorni dal suo rilascio. Qualora per qualsiasi causa l'accollo esclusivo e liberatorio non fosse possibile in ogni caso la sig.ra si impegna a pagare in via esclusiva l'intera rata del CP_1
mutuo rinunciando sin da ora a chiedere alcuna somma al sig. ed anzi con il presente atto Pt_1
dichiara di manlevarlo da qualsiasi onere e/o obbligazione successiva alla vendita della quota di proprietà;
5.8) le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo assunto dall'accollante deve intendersi di tipo privativo con liberazione degli impegni del debitore accollato;
l'accollante dichiara di accettare tutte le condizioni, e gli obblighi relativi al mutuo accollato, così come rivenienti dall'originario contratto di mutuo;
le parti dichiarano espressamente di confermare e mantenere, ai sensi dell'art. 1275 cod. civ., la garanzia ipotecaria prestata a favore della Banca [Intesa San Paolo
S.p.a.] così come a suo tempo iscritta;
6. Beni mobili registrati
La IG.ra aliena il proprio autoveicolo Hyundai Tucson tg. FD138CC al prezzo che verrà CP_1
concordato tra le parti al IG. il quale provvederà al trasferimento della proprietà Parte_1 presso il registro automobilistico, a proprie spese, entro 90 giorni dall'omologa;
7. Definizione degli interessi familiari
Le parti dichiarano di aver definito gli interessi familiari insorti, danno atto reciprocamente che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra relativamente a qualsivoglia rapporto bancario intrattenuto ovvero alle somme tutte negli stessi versate e dagli stessi prelevate ed al saldo dagli stessi portato al momento della loro estinzione.
8. Autosufficienza economica
Le parti dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica e depositano gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e le rispettive dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente il 21/11/2024 e , che Parte_1 Controparte_1
si sono sposati ad Ancona il 28/08/2003, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 10.12.2004), maggiorenne studentessa Per_5
universitaria e (in data 16/05/2008) e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è Per_1
venuta meno e non vi è possibilità di ricostituzione.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/01/2025.
- 6 - 3. All'udienza del 28/01/2025 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e chiedendo la omologazione della loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso congiunto presentato, così come integrate e precisate nelle note conclusive depositate il
28/01/2025, e sopra trascritte.
Le parti hanno dichiarato inoltre che “successivamente alla visura ipotecaria allegata al contratto di mutuo e surrogazione del 2018 risulta iscritta nuova e diversa ipoteca in favore della Banca Intesa
San Paolo S.p.a. e si impegnano a depositare la relativa visura aggiornata entro il 29 gennaio p.v. con deposito telematico”, ed hanno depositato le ispezioni ipotecarie aggiornate nella stessa data del
28/01/2025.
Il NO ha dichiarato infine di rinunciare espressamente all'iscrizione di ipoteca legale Pt_1 sull'immobile alienato in relazione all'adempimento delle obbligazioni relative all'odierno trasferimento.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, corrispondenti agli interessi dei figli e non contrastano con l'ordine pubblico.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del figlio minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Va rilevato che, tra le condizioni dell'accordo, le parti hanno previsto il trasferimento di diritti reali, precisando che esso rientra nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Sotto tale profilo, si rammenta il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21761/2021, secondo cui “Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di
- 7 - ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Ciò posto, tenuto conto che l'accordo è stato inserito nel verbale dell'udienza del 28/01/2025, redatto dall'ausiliario del giudice e che le parti, così come certificato dalla Cancelleria, hanno prodotto gli atti e le relative dichiarazioni di cui alla Legge n.52 del 1985, art.29 c.
1-bis, nonché i documenti e le dichiarazioni previsti dal vigente “Protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli”, il Collegio può recepire l'accordo raggiunto.
6. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio ad Ancona il 28/08/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Ancona al n. 88, parte 1, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni, così come indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 28/01/2025, sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -