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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 31/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2107/2020 R.G. proposta da
– C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Roma, n.1, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Pietro Mancuso (C.F.:
– PEC: del foro di Catanzaro, ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Villirilli (C.F.: – PEC: C.F._3
, in Isola Capo Rizzuto (KR), Via Tesoro, n. 7; Email_2
-attore opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 Controparte_2
C.F.: - P.I. , con sede in Petilia Policastro (KR), Via Nicola C.F._4 P.IVA_1
Cervino, n. 15, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Antonio Bubba (C.F.:
- PEC: ) presso lo studio del quale, in C.F._5 Email_3
Petilia Policastro, Via Arringa n. 60, è domiciliata;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
A seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, pertanto, la causa viene decisa come di seguito:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 658/2020 (R.G.N. 1013/2020), ritualmente notificato, premettendo di essere stata ingiunta per il pagamento, in Parte_1 favore della della complessiva somma di € 5.400,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché delle spese e competenze di lite ed accessori di legge, proponeva formale opposizione allo stesso, emesso per il mancato pagamento di n. 2 fatture (n. 14 del 10.04.2019 e n.
25 del 26.08.2019), derivanti dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti per l'esecuzione da parte della odierna opposta di un impianto di condizionamento estivo – invernale presso l'immobile di proprietà della dr.ssa Parte_1
L'opponente deduceva di avere prontamente pagato alla convenuta il lavoro eseguito a regola d'arte, mentre aveva contestato fermamente la parte dei lavori non egualmente eseguiti, avendo rilevato la non corrispondenza tra quanto commissionato e quanto effettivamente realizzato dalla opposta. Tale discrepanza era stata contestata sia verbalmente che per iscritto, e precisamente veniva evidenziata la non corrispondenza delle opere eseguite, il mancato completamento delle opere commissionate e la cattiva esecuzione nella realizzazione delle opere. Che, pertanto, la convenuta opposta si era resa inadempiente al contratto, cagionando un aggravio di spese per la committente. In ogni caso, secondo l'opponente il decreto ingiuntivo è da ritenersi nullo in quanto emesso solo sulla base di fatture, che non costituiscono valido titolo negoziale.
Concludeva per la dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento della illegittimità della pretesa creditoria, previa sospensione dell'esecutività del decreto. Con condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria chiedeva ammettersi produzione documentale, CTU tecnica e prova testi.
I.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18-03-2021 si costituiva la CP_1
che, nel premettere la corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati dalla
[...] dr.ssa eccepiva l'inadempimento della committente al pagamento delle richiamate Parte_1 fatture e la pretestuosità dell'opposizione, meramente dilatoria. Deduceva che la regolarità dell'esecuzione dell'opera si può desumere dal fatto che la committente non ha prontamente denunciato l'inadeguatezza riscontrata, eccependola soltanto a seguito di messa in mora per il pagamento delle fatture rimaste impagate, nonché dal fatto che lo studio della dr.ssa , allocato Pt_1 nell'immobile oggetto delle opere commissionate, risulta regolarmente aperto ed operante. Deduceva, inoltre, che è stato consegnato alla committente il progetto realizzato dall'Ing. , pur non essendo CP_3 ciò previsto contrattualmente ed a mero titolo gratuito. Infine, contestava la giurisprudenza richiamata da controparte al fine privare di valenza probatoria la fattura elettronica, in quanto superata, perché relativa alla precedente fattura cartacea;
si opponeva alla richiesta di espletamento della procedura di
2 mediazione in quanto la materia non rientra in quelle per cui ne è prevista l'obbligatorietà; chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per genericità dell'opposizione, priva di fondamento probatorio.
Nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
658/2020, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria chiedeva ammettersi produzione documentale, CTU tecnica e prova testi.
I.3 Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., veniva poi espletata la prova testimoniale e disposta CTU tecnica.
All'udienza del 25-09-2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. A seguito della emissione di decreto ingiuntivo per somme rivendicate dalla Controparte_1 per il mancato pagamento da parte dell'odierna opponente di n. 2 fatture (n. 14 del 10.04.2019 e n.
25 del 26.08.2019), derivanti dalla scrittura privata sottoscritta per l'esecuzione di un impianto di condizionamento estivo – invernale presso l'immobile di proprietà della dr.ssa Parte_1 quest'ultima ha promosso l'odierno giudizio di opposizione adducendo che il mancato pagamento è seguito all'inadempimento della alla esatta prestazione dedotta in contratto, non Controparte_1 avendo quest'ultima provveduto a completare l'opera a regola d'arte.
Deve premettersi che l'eccezione di inadempimento per le opere incomplete, fondata sull'art. 1460
c.c., consente al committente di sospendere il pagamento del saldo se i lavori non sono completati a regola d'arte; tale eccezione è legittima solo se l'inadempimento del contraente è proporzionato all'eccezione del committente. Occorre, pertanto, valutare comparativamente i rispettivi inadempimenti delle parti in relazione all'equilibrio complessivo del contratto per determinare se il rifiuto di pagare sia giustificato, proporzionato e conforme a buona fede. È legittimo il rifiuto della propria prestazione, infatti, se controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto (v. di recente Cass. Civ. Ordinanza n. 4134/2025). Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (v. Cass. Civ.
Sez. II, Sentenza n. 13627 del 30-05-2017).
3 Nella fattispecie in esame, pacifico il mancato pagamento delle fatture richiamate e rilevata la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, occorre stabilire la sussistenza o meno dell'inadempimento che avrebbe legittimato (secondo la ricostruzione attorea) il rifiuto del pagamento e, all'eventuale esito positivo di tale riscontro, valutare la proporzionalità fra i due inadempimenti allegati.
Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalla deposizione del teste di parte opponente Testimone_1 titolare dell'impresa esecutrice dei lavori edili nell'immobile de quo (soggetto indifferente rispetto all'oggetto di causa in quanto privo di interesse diretto e presente personalmente alla consegna dell'impianto) è emerso che effettivamente la non ha provveduto alla consegna Controparte_1 della dichiarazione di conformità dell'impianto e del relativo progetto, in quanto proprio il teste avrebbe dovuto ricevere tale documentazione da parte della ditta, necessaria anche per Tes_1
l'esecuzione dei lavori edili. La mancata consegna, secondo la ricostruzione del teste, ha riguardato altresì le schede di accensione dell'impianto, con conseguente possibilità di accensione del medesimo soltanto dal comando del motore posto sul terrazzo dell'immobile. ha confermato, Testimone_1 inoltre, di avere provveduto personalmente alla sostituzione dei tubi dell'impianto posto sul terrazzo, in quanto quelli apposti dalla risultavano inadatti perché flessibili, nonché la Controparte_1 mancanza a tutt'oggi della centralizzazione dell'impianto, potendo questo essere acceso soltanto manualmente;
ha dichiarato inoltre che la Dott.ssa ha prontamente provveduto in sua Pt_1 presenza alla contestazione della inesatta esecuzione dell'opera (v. dichiarazioni rese all'udienza del
7.03.2024).
Le dichiarazioni del teste risultano confermate dal teste OM. , padre Tes_1 Testimone_2 dell'attrice opponente ma a diretta conoscenza dei fatti e con specifiche competenze tecniche, avendo, fra l'altro, il medesimo seguito personalmente l'esecuzione dei lavori nell'immobile; le medesime risultano altresì compatibili con quanto accertato dal consulente d'ufficio nell'espletamento della perizia tecnica: il CTU ha infatti rilevato che il progetto esecutivo e la dichiarazione di conformità dell'impianto non sono stati mai consegnati all'attrice opponente, che in sede di sopralluogo è stato prodotto dal convenuto opposto un documento privo degli elementi essenziali per costituire un progetto esecutivo (essendo mancante delle firme dei tecnici e riportante solo indicazioni di massima). Il CTU ha inoltre accertato che non è stato eseguito il collaudo finale dell'opera e tale circostanza è stata confermata dal consulente di parte della stessa (per come Controparte_1 riportato dal CTU nell'elaborato peritale), il quale ha giustificato tale mancanza quale risposta all'inadempimento della dott.ssa . Pt_1
Gli accertamenti del CTU e le dichiarazioni del consulente di parte della convenuta opposta, rendono sicuramente inattendibile il teste , dipendente della che ha Testimone_3 Controparte_1
4 reso dichiarazioni contrastanti rispetto ai primi (v. dichiarazioni rese all'udienza del 4.03.2022): il teste, infatti, ha dichiarato che è stato consegnato in sua presenza il certificato di collaudo (che in realtà non risulta neppure redatto), nonché il progetto.
Attesa l'inattendibilità del teste e la corrispondenza di quanto dichiarato, invece, dai testi Tes_3 di parte attorea rispetto all'esito dell'accertamento tecnico d'ufficio, può ritenersi provato l'inadempimento da parte della che ha legittimato l'eccezione formulata Controparte_1 dall'attrice opponente, consistente nel rifiuto di pagare le due fatture richiamate.
Accertata la sussistenza degli inadempimenti, occorre valutarne la proporzionalità, e quindi stabilire se il pagamento omesso dall'attrice opponente risulti equilibrato rispetto all'inadempimento dell'opposta.
All'uopo il consulente d'ufficio ha accertato la congruità dell'importo non corrisposto dalla committente rispetto alle carenze nell'esecuzione dell'opera: carenze documentali (mancata consegna di progetto esecutivo, di collaudo finale e conseguentemente della dichiarazione di conformità dell'impianto) e materiali (impianto che va ancora regolato in tutti gli ambienti, non essendo ottimale la temperatura, l'emissione di rumore e il grado di confort, tenuto conto anche dell'assenza di comando d'accensione e spegnimento al piano inferiore, che costringe a recarsi all'ultimo piano dell'edificio).
L'eccezione di inadempimento da parte della committente ed il conseguente rifiuto di pagamento delle fatture per cui è causa risultano, pertanto, legittimi, comportando l'accoglimento dell'opposizione proposta.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii. Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, e più specificamente in applicazione dei valori medi, ridotti del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse.
Spese di CTU – liquidate come da separato decreto – definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 2107/2020 sulla domanda proposta da contro Parte_1 la in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020
(R.G.N. 1013/2020);
5 2) condanna la convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente procedimento in favore della attrice opponente, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, € 327,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta opposta Controparte_1 soccombente.
Così deciso in Crotone, il 31.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de
Santis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2107/2020 R.G. proposta da
– C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Roma, n.1, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Pietro Mancuso (C.F.:
– PEC: del foro di Catanzaro, ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Villirilli (C.F.: – PEC: C.F._3
, in Isola Capo Rizzuto (KR), Via Tesoro, n. 7; Email_2
-attore opponente- contro
in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 Controparte_2
C.F.: - P.I. , con sede in Petilia Policastro (KR), Via Nicola C.F._4 P.IVA_1
Cervino, n. 15, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Antonio Bubba (C.F.:
- PEC: ) presso lo studio del quale, in C.F._5 Email_3
Petilia Policastro, Via Arringa n. 60, è domiciliata;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
A seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, pertanto, la causa viene decisa come di seguito:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 658/2020 (R.G.N. 1013/2020), ritualmente notificato, premettendo di essere stata ingiunta per il pagamento, in Parte_1 favore della della complessiva somma di € 5.400,00, oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché delle spese e competenze di lite ed accessori di legge, proponeva formale opposizione allo stesso, emesso per il mancato pagamento di n. 2 fatture (n. 14 del 10.04.2019 e n.
25 del 26.08.2019), derivanti dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti per l'esecuzione da parte della odierna opposta di un impianto di condizionamento estivo – invernale presso l'immobile di proprietà della dr.ssa Parte_1
L'opponente deduceva di avere prontamente pagato alla convenuta il lavoro eseguito a regola d'arte, mentre aveva contestato fermamente la parte dei lavori non egualmente eseguiti, avendo rilevato la non corrispondenza tra quanto commissionato e quanto effettivamente realizzato dalla opposta. Tale discrepanza era stata contestata sia verbalmente che per iscritto, e precisamente veniva evidenziata la non corrispondenza delle opere eseguite, il mancato completamento delle opere commissionate e la cattiva esecuzione nella realizzazione delle opere. Che, pertanto, la convenuta opposta si era resa inadempiente al contratto, cagionando un aggravio di spese per la committente. In ogni caso, secondo l'opponente il decreto ingiuntivo è da ritenersi nullo in quanto emesso solo sulla base di fatture, che non costituiscono valido titolo negoziale.
Concludeva per la dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento della illegittimità della pretesa creditoria, previa sospensione dell'esecutività del decreto. Con condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria chiedeva ammettersi produzione documentale, CTU tecnica e prova testi.
I.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18-03-2021 si costituiva la CP_1
che, nel premettere la corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati dalla
[...] dr.ssa eccepiva l'inadempimento della committente al pagamento delle richiamate Parte_1 fatture e la pretestuosità dell'opposizione, meramente dilatoria. Deduceva che la regolarità dell'esecuzione dell'opera si può desumere dal fatto che la committente non ha prontamente denunciato l'inadeguatezza riscontrata, eccependola soltanto a seguito di messa in mora per il pagamento delle fatture rimaste impagate, nonché dal fatto che lo studio della dr.ssa , allocato Pt_1 nell'immobile oggetto delle opere commissionate, risulta regolarmente aperto ed operante. Deduceva, inoltre, che è stato consegnato alla committente il progetto realizzato dall'Ing. , pur non essendo CP_3 ciò previsto contrattualmente ed a mero titolo gratuito. Infine, contestava la giurisprudenza richiamata da controparte al fine privare di valenza probatoria la fattura elettronica, in quanto superata, perché relativa alla precedente fattura cartacea;
si opponeva alla richiesta di espletamento della procedura di
2 mediazione in quanto la materia non rientra in quelle per cui ne è prevista l'obbligatorietà; chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per genericità dell'opposizione, priva di fondamento probatorio.
Nel merito concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
658/2020, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria chiedeva ammettersi produzione documentale, CTU tecnica e prova testi.
I.3 Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., veniva poi espletata la prova testimoniale e disposta CTU tecnica.
All'udienza del 25-09-2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. A seguito della emissione di decreto ingiuntivo per somme rivendicate dalla Controparte_1 per il mancato pagamento da parte dell'odierna opponente di n. 2 fatture (n. 14 del 10.04.2019 e n.
25 del 26.08.2019), derivanti dalla scrittura privata sottoscritta per l'esecuzione di un impianto di condizionamento estivo – invernale presso l'immobile di proprietà della dr.ssa Parte_1 quest'ultima ha promosso l'odierno giudizio di opposizione adducendo che il mancato pagamento è seguito all'inadempimento della alla esatta prestazione dedotta in contratto, non Controparte_1 avendo quest'ultima provveduto a completare l'opera a regola d'arte.
Deve premettersi che l'eccezione di inadempimento per le opere incomplete, fondata sull'art. 1460
c.c., consente al committente di sospendere il pagamento del saldo se i lavori non sono completati a regola d'arte; tale eccezione è legittima solo se l'inadempimento del contraente è proporzionato all'eccezione del committente. Occorre, pertanto, valutare comparativamente i rispettivi inadempimenti delle parti in relazione all'equilibrio complessivo del contratto per determinare se il rifiuto di pagare sia giustificato, proporzionato e conforme a buona fede. È legittimo il rifiuto della propria prestazione, infatti, se controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto (v. di recente Cass. Civ. Ordinanza n. 4134/2025). Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (v. Cass. Civ.
Sez. II, Sentenza n. 13627 del 30-05-2017).
3 Nella fattispecie in esame, pacifico il mancato pagamento delle fatture richiamate e rilevata la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, occorre stabilire la sussistenza o meno dell'inadempimento che avrebbe legittimato (secondo la ricostruzione attorea) il rifiuto del pagamento e, all'eventuale esito positivo di tale riscontro, valutare la proporzionalità fra i due inadempimenti allegati.
Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalla deposizione del teste di parte opponente Testimone_1 titolare dell'impresa esecutrice dei lavori edili nell'immobile de quo (soggetto indifferente rispetto all'oggetto di causa in quanto privo di interesse diretto e presente personalmente alla consegna dell'impianto) è emerso che effettivamente la non ha provveduto alla consegna Controparte_1 della dichiarazione di conformità dell'impianto e del relativo progetto, in quanto proprio il teste avrebbe dovuto ricevere tale documentazione da parte della ditta, necessaria anche per Tes_1
l'esecuzione dei lavori edili. La mancata consegna, secondo la ricostruzione del teste, ha riguardato altresì le schede di accensione dell'impianto, con conseguente possibilità di accensione del medesimo soltanto dal comando del motore posto sul terrazzo dell'immobile. ha confermato, Testimone_1 inoltre, di avere provveduto personalmente alla sostituzione dei tubi dell'impianto posto sul terrazzo, in quanto quelli apposti dalla risultavano inadatti perché flessibili, nonché la Controparte_1 mancanza a tutt'oggi della centralizzazione dell'impianto, potendo questo essere acceso soltanto manualmente;
ha dichiarato inoltre che la Dott.ssa ha prontamente provveduto in sua Pt_1 presenza alla contestazione della inesatta esecuzione dell'opera (v. dichiarazioni rese all'udienza del
7.03.2024).
Le dichiarazioni del teste risultano confermate dal teste OM. , padre Tes_1 Testimone_2 dell'attrice opponente ma a diretta conoscenza dei fatti e con specifiche competenze tecniche, avendo, fra l'altro, il medesimo seguito personalmente l'esecuzione dei lavori nell'immobile; le medesime risultano altresì compatibili con quanto accertato dal consulente d'ufficio nell'espletamento della perizia tecnica: il CTU ha infatti rilevato che il progetto esecutivo e la dichiarazione di conformità dell'impianto non sono stati mai consegnati all'attrice opponente, che in sede di sopralluogo è stato prodotto dal convenuto opposto un documento privo degli elementi essenziali per costituire un progetto esecutivo (essendo mancante delle firme dei tecnici e riportante solo indicazioni di massima). Il CTU ha inoltre accertato che non è stato eseguito il collaudo finale dell'opera e tale circostanza è stata confermata dal consulente di parte della stessa (per come Controparte_1 riportato dal CTU nell'elaborato peritale), il quale ha giustificato tale mancanza quale risposta all'inadempimento della dott.ssa . Pt_1
Gli accertamenti del CTU e le dichiarazioni del consulente di parte della convenuta opposta, rendono sicuramente inattendibile il teste , dipendente della che ha Testimone_3 Controparte_1
4 reso dichiarazioni contrastanti rispetto ai primi (v. dichiarazioni rese all'udienza del 4.03.2022): il teste, infatti, ha dichiarato che è stato consegnato in sua presenza il certificato di collaudo (che in realtà non risulta neppure redatto), nonché il progetto.
Attesa l'inattendibilità del teste e la corrispondenza di quanto dichiarato, invece, dai testi Tes_3 di parte attorea rispetto all'esito dell'accertamento tecnico d'ufficio, può ritenersi provato l'inadempimento da parte della che ha legittimato l'eccezione formulata Controparte_1 dall'attrice opponente, consistente nel rifiuto di pagare le due fatture richiamate.
Accertata la sussistenza degli inadempimenti, occorre valutarne la proporzionalità, e quindi stabilire se il pagamento omesso dall'attrice opponente risulti equilibrato rispetto all'inadempimento dell'opposta.
All'uopo il consulente d'ufficio ha accertato la congruità dell'importo non corrisposto dalla committente rispetto alle carenze nell'esecuzione dell'opera: carenze documentali (mancata consegna di progetto esecutivo, di collaudo finale e conseguentemente della dichiarazione di conformità dell'impianto) e materiali (impianto che va ancora regolato in tutti gli ambienti, non essendo ottimale la temperatura, l'emissione di rumore e il grado di confort, tenuto conto anche dell'assenza di comando d'accensione e spegnimento al piano inferiore, che costringe a recarsi all'ultimo piano dell'edificio).
L'eccezione di inadempimento da parte della committente ed il conseguente rifiuto di pagamento delle fatture per cui è causa risultano, pertanto, legittimi, comportando l'accoglimento dell'opposizione proposta.
III. Le spese processuali seguono la soccombenza. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 e ss.mm.ii. Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, e più specificamente in applicazione dei valori medi, ridotti del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse.
Spese di CTU – liquidate come da separato decreto – definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. N. 2107/2020 sulla domanda proposta da contro Parte_1 la in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 658/2020
(R.G.N. 1013/2020);
5 2) condanna la convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente procedimento in favore della attrice opponente, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, € 327,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta opposta Controparte_1 soccombente.
Così deciso in Crotone, il 31.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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