Sentenza 27 luglio 2010
Sentenza 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 29/10/2021, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01303/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02966/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2966 del 2003, proposto da
Facchinello F.Lli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, Maria Goffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura – A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- della comunicazione A.G.E.A. prot. n. 6273, datata 30 luglio 2003 avente ad oggetto: Regime quote latte – Compensazione nazionale 2002/2003. Nota informativa, codice azienda n. 151497, ricevuta il 13 agosto 2003;
- nonché, nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ed in particolare:
a) del provvedimento A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003, citato nell’atto sub 1;
b) della nota A.G.E.A. 30 luglio 2003, n. 6275.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea - (Rm);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 il dott. Alberto Pasi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è un’azienda agricola sottoposta al regime delle quote latte in qualità di produttore.
Con il ricorso in epigrafe impugna la nota con la quale A.G.E.A. le ha comunicato gli esiti dell’attività di compensazione nazionale per il periodo 2002/2003, con l’indicazione del quantitativo di latte in esubero prodotto e non compensato per il medesimo periodo, nonché il presupposto provvedimento di A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003 e altri atti connessi indicati in epigrafe, nella parte in cui incidono nella propria sfera giuridica.
Il ricorso è articolato in tredici motivi che la stessa ricorrente ha raggruppato in tre gruppi.
Con i motivi del primo gruppo, dal primo al settimo, contesta la legittimità della comunicazione per vizi propri.
Con i motivi del secondo gruppo, dall’ottavo all’undicesimo, contesta la legittimità della stessa per illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti.
Con i motivi del terzo gruppo, il dodicesimo ed il tredicesimo, contesta gli atti impugnati deducendo vizi di ordine generale.
L’Amministrazione resistente, si è ritualmente costituita in giudizio.
La stessa parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio promosso avanti al Tar Lazio, Roma avverso i provvedimenti della
Regione Veneto di assegnazione dei QRI (quantitativi di riferimento individuali, ovvero le quote latte) per il periodo 2002/2003 perché, in caso di annullamento dei provvedimenti di assegnazione delle quote latte, dovrebbero essere conseguentemente annullati anche gli atti di imputazione del prelievo supplementare per lo stesso periodo.
A seguito della pubblica udienza del 4 giugno 2010, è stata pronunciata la sentenza non definitiva con la quale, in ragione della scindibilità delle censure proposte avverso i provvedimenti oggetto
di lite per vizi loro propri, sono stati esaminati e respinti tutti i motivi del primo e del terzo gruppo e, in accoglimento dell’apposita istanza formulata dalla parte ricorrente, è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., solo con riguardo alle censure del secondo gruppo, in attesa della pronuncia del Tar Lazio, Roma, perché il giudizio ivi instaurato verteva sulla legittimità della determinazione della quota individuale di riferimento assegnata alla ricorrente all’inizio della campagna lattiera, quota che rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto all’operazione di compensazione, oggetto del ricorso in epigrafe, la cui soluzione ne è pertanto, per tale parte, incisa.
La predetta sentenza parziale di Questo TAR, sezione II, non è stata impugnata, ma rispetto alla stessa è stata proposta riserva di appello.
Successivamente relativamente al ricorso pregiudiziale, è stata pronunciata la sentenza Tar Lazio, Roma, 6467/2014, con la quale sono state respinte tutte le censure proposte.
Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Ciò premesso, al Collegio non resta che dichiarare infondate anche le censure di cui al secondo gruppo, con le quali la ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti impugnati nel presente giudizio, derivata dall’illegittimità degli atti presupposti impugnati con il ricorso definito dal Tar Lazio.
Per chiarezza espositiva, si richiamano testualmente in merito le motivazioni espresse dal Tar Lazio, Roma:
“Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui
conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n.
4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio
2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.
D’altra parte, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza novembre 2013, n. 5322, nel respingere l’appello proposto per la riforma della sentenza di questa Sezione n. 4784 del 2012, ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacché le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.
Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.
Né, le censure proposte con gli ulteriori motivi in cui è articolata l’azione di annullamento sono idonee a dare conto dell’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto volte, come d’altra parte le precedenti censure, a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale della parte ricorrente e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.
In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.
Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.
Ad ogni buon conto, il Collegio rappresenta in particolare che:
- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem, mentre, come detto, sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;
- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;
- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;
- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione
amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.
In definitiva, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.”
Ciò premesso, il Collegio rileva che non possono esplicare effetti su questo giudizio le recenti sentenze con cui la Corte di Giustizia Europea ha chiarito le corrette modalità di rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare, ovvero le sentenze CGE Sez. II, dell’11 settembre 2019, resa in Causa C- 46/18, e CGE, Sez. VII, del 26 giugno 2019, resa in Causa C-348/18.
Infatti l’esito di quei giudizi non è idoneo ad influire su questo giudizio, perché tutte le questioni proposte con il ricorso in esame, anche quelle con le quali la ricorrente lamentava l’erronea applicazione della normativa comunitaria da parte dello Stato italiano, sono state definite e respinte con sentenze che non possono essere rimesse in discussione in questa sede e in questo grado, neanche se la Corte di Giustizia ha affermato la sussistenza di un contrasto tra la normativa comunitaria e quella nazionale (sulla portata delle sopra citate sentenze della Corte di Giustizia rispetto a giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 6996).
Il tema specifico e puntuale della citata sentenza eurounitaria riguarda in maniera esclusiva le modalità di riassegnazione delle quote-latte in eccesso, potendo quindi solo a questo proposito assumere in astratto una qualche rilevanza nel caso concreto.
Nel processo odierno, tuttavia, ciò non può essere. Infatti questo processo ha visto l’emissione di sentenza non definitiva, depositata in data 27/07/2010 (n. 3183, sub R.G. 2966/2003).
Con questa sentenza, l’adito Tribunale Amministrativo ha sospeso ex art. 295 c.p.c. la propria decisione rispetto ad una parte (secondo gruppo) dei vizi proposti, decidendo invece i restanti motivi rigettandoli.
Per quanto qui rileva, il motivo di ricorso n. 2, incentrato sulla lamentata illegittimità delle modalità di riassegnazione – compensazione delle quote latte in eccesso è già stato oggetto di decisione di rigetto, la quale ha già quindi smentito il motivo che parte ricorrente ripropone ora sulla scorta della sopravvenuta sentenza eurocomunitaria.
Ma la questione di cui al motivo n. 2 è già stata risolta nella sentenza non definitiva e non potrà essere oggetto di questa ulteriore fase né della relativa sentenza definitiva.
Con ciò il Giudice di primo grado si è spogliato in maniera definitiva del potere di decidere questo tema, non potendo ora esercitare nuovamente la propria cognizione sul punto.
La già assunta decisione rispetto a questo vizio determina la preclusione della questione, che non potrà essere riesaminata all’interno di questo grado, senza che a nulla rilevi la sopravvenuta
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cui non può essere riconosciuta alcuna portata assorbente, a dispetto delle argomentazioni di parte ricorrente.
“D'altronde, con riferimento all'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., si è più volte affermato che, nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia
(come è avvenuto nel caso che qui ci occupa), il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita ( Cass. civ., Sez. VI, 3 maggio 2012 n. 6689 e Sez. I, 8 giugno 2007 n. 13513 nonché Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016 n. 4863)”. cfr Cons. Stato 13.6.2019, n. 3984.
E ancora “Questa Corte ha, peraltro, precisato che, anche nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il Giudice del gravame resta da questa vincolato (sebbene non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il Giudice di legittimità può rilevare d'ufficio anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita ( Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 25/02/1986; id. Sez. L, Sentenza n. 4821 del 18/05/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 18510 del 14/09/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 13513 del 08/06/2007; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 13621 del 16/06/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 11/08/2016)”. cfr Cass. Civ. III 31.10.2019, n. 28009.
Quindi il già avvenuto esercizio della cognizione di questo Giudice Amministrativo in merito al preteso vizio legato al sistema di riassegnazione-compensazione delle quote-latte in eccesso esclude che lo stesso possa essere nuovamente trattato e deciso in questo grado. La questione potrà essere rimessa in discussione soltanto mediante gli strumenti rimediali.
Ma il difetto della stabilità del giudicato non osta in alcun modo alla preclusione cui si è fatto riferimento, come chiaramente emerge dai precedenti giurisprudenziali citati.
A nulla può valere il richiamo ricorrente a Cons. Stato, sent. n. 149/2020 ove la questione esaminata è la rilevabilità officiosa del contrasto con il diritto dell’UE, non anche la possibilità di invocare tale questione in presenza di una previa decisione dello stesso giudice sullo stesso vizio.
Quanto sopra vale, evidentemente, anche per gli altri motivi del primo e del terzo gruppo, tutti esaminati e respinti dalla sentenza non definitiva di questa sezione, e riproposti da parte ricorrente con l’ultima memoria, ancorchè non interessati dalla sopravvenuta decisione eurocomunitaria.
Quanto ai motivi del secondo gruppo – illegittimità derivata da quella degli atti presupposti, di assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali – in relazione ai quali era stata disposta la sospensione del processo ex art. 295 C.p.c., la preclusione al loro riesame alla luce delle sopravvenienze comunitarie è imposta dalla intangibilità del giudicato formatosi sulla citata sentenza ( T.A.R. Lazio 6467//2014) di rigetto del ricorso pregiudiziale.
Sul punto devono essere richiamati i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, 10 luglio 2014, resa in Causa C. 213/13, la quale ha chiarito che:
- “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell'intangibilità del giudicato rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, ai sensi del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza Fallimento Olimpiclub, C-2/08, U:C:2009:506, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr.punto 54);
- “va ricordata l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'intangibilità del giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, punto 20;
Commissione/Lussemburgo, C-526/08, EU:C:2010:379, punto 26, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123)” (punto 58);
- “il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (v., in tal senso, sentenze Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, punti 46 e 47; Kapferer, EU:C:2006:178, punti 20 e 21; Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punti 22 e 23; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti da 35 a 37, nonché Commissione/Slovacchia, C-507/08, EU:C:2010:802, punti 59 e 60)” (cfr. punto 59);
- “il diritto dell'Unione non esige, dunque, che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo
giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest'ultimo ritorni necessariamente su tale decisione” (cfr. punto 60).
Ciò premesso, e considerato anche che le norme processuali interne non consentono al Giudice nazionale in un giudizio avente ad oggetto un ricorso ordinario di ritornare su una propria precedente sentenza non definitiva, le sopracitate sentenze della Corte di Giustizia devono essere dichiarate non rilevanti nel caso in esame.
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.
Ritenuto dover compensare le spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO