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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (1 luglio 2025), celebrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3486 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P. IVA: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_1
con sede a Morro D'Oro (TE), Frazione Pagliare, via Nazionale n. 80,
[...] ed (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati a
Notaresco (TE), in via Dante Alighieri, n. 14, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Giannace, che li rappresenta e difende entrambi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
- appellanti -
e
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede a Verona, in via Lungadige Cangrande, n.16, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea Capuano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata-
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Teramo n.
323/2020, emessa e pubblicata in data 15 maggio 2020, a definizione del giudizio allibrato al R.G. n. 3175/2016, non notificata.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza odierna (1 luglio 2025) di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 323/2020 pubblicata in data 15 maggio 2020, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli avanzata da in qualità Parte_1 di amministratore e legale rappresentante della società Parte_3
e da nei confronti della
[...] Parte_2
Compagnia Assicurativa “ Controparte_2
(di seguito, per comodità, anche solo “ ” o
[...] CP_1
“Compagnia Assicurativa”), convenuta nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005 quale impresa assicuratrice del veicolo FIAT
Scudo targato AX207MP, di proprietà della società allora attrice (odierna appellante) e condotto dalla allora Parte_3 attrice (odierna appellante) in occasione del Parte_2 sinistro occorso in data 25 agosto 2014, gli odierni appellanti hanno interposto gravame avanti l'intestato Tribunale, affidandolo a tre motivo di appello, e specificamente: “ . Inapplicabilità al caso de quo della fattispecie ex art. 2054 CP_3
c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c.”, “II Motivo. Omessa
e/o inesatta valutazione delle risultanze istruttorie”, “III Motivo. Difetto di motivazione. Infondatezza, illegittimità della sentenza impugnata in merito al
QUANTUM debeatur”.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto all'adito Tribunale, in funzione di
Giudice di Appello, “disattesa ogni contraria azione, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in TOTALE riforma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è integralmente a carico del sig. conducente del veicolo FIAT Ducato CP_4 tg. DP 820 SS di proprietà della sig.ra , il quale omettendo le dovute Parte_4 cautele, ne era la causa determinante, unica ed esclusiva, conformemente a quanto già statuito con sentenza nr. 512/2015 del 29/06/2015dal Giudice di Pace di Teramo,
2 dott.ssa Valentina Leccesi, non opposto e dunque passata in giudicato.” e, “Per quanto concerne la posizione della soc. Parte_1
p. iva corrente in Morro d'Oro (TE), F.ne Pagliare, Via
[...] P.IVA_1
Nazionale n.80. - ai sensi degli artt. 149 e 150 D.Lgs. 209/2005, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, all'integrale risarcimento del danno struttura al veicolo di proprietà CP_6 tg. AX 207 MP mediante il pagamento in favore della società attrice della
[...] complessiva somma di €uro 4.000,00 (quattromila/00) pari al valore a relitto del mezzo, oltre alle spese di rottamazione, re-immatricolazione e quant'altro dovuto, ovvero della maggiore e/o minore somma dovuta e determinata dal Giudice. - condannare la in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma
€uro 3.991,56 (tremilanocecentonovantuno/56) a titolo di rimborso delle somme Part esborsate dalla società attrice per la sostituzione del socio/dipendente sig.ra con altro dipendente. Il tutto per la somma complessiva di Parte_2
€uro 7.991,56 (settemilanovecentocinquantuno/56), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo, ed il maggior danno da svalutazione monetaria.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Compagnia Assicurativa, contestando l'interposto gravame per essere “non solo infondato in fatto ed erroneo in diritto (…) ma anche intrinsecamente fuorviante” e chiedendone quindi la reiezione, con conferma integrale, della sentenza di primo grado e instando, in via subordinata, per la riduzione della “pretesa risarcitoria ex adverso vantata sulla scorta delle risultanze delle espletate C.T.U. medico-legale e tecnica (che risultano del tutto omesse nei conteggi svolti da controparte) e in accoglimento delle argomentazioni dianzi svolte in ordine al quantum debeatur;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite.”
A seguito di diversi rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del precedente titolare del procedimento, all'udienza del 25 marzo
2025 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare della causa solo in data 12 marzo 2024 - questa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Senonché, con ordinanza emessa in data 10 maggio 2025 e comunicata in data 12 maggio 2025, lo scrivente magistrato ha ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo, rilevando d'ufficio una questione idonea a definire il procedimento, consistente nella nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata integrazione, in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., del responsabile civile;
quindi, le parti sono state invitate, in ossequio al dettato di cui all'art. 101, co. II c.p.c., a depositare sintetiche memorie contenenti osservazioni in ordine alla predetta questione rilevata ex officio e la causa è stata rinviata all'udienza odierna (1 luglio 2025) per la eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione ex comb. disp. artt.
281-sexies e 354 c.p.c., quest'ultimo nella versione ratione temporis vigente (e quindi nella versione anteriore al d.lgs. n. 149/2022, il quale è invece applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio
2023), secondo cui il giudice d'appello può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c..
Pertanto, all'udienza odierna, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., lette le memorie autorizzate, con le quali è stata condivisa la questione rilevata d'ufficio da entrambe le parti, sia dalle appellanti, che però hanno chiesto la compensazione delle spese di lite, osservando come la pronuncia di legittimità citata nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, ossia Cassazione civile n. 4994 del 16 febbraio
2023, “è intervenuta a distanza di diversi anni (ben otto) dalla proposizione del giudizio di primo grado innanzi il Giudice di Pace di Teramo (ruolo nr. 3175/2016
R.G.) allorquando a tenore letterale dell'art. 149 Cod. Ass., l'azione giudiziale veniva proposta promossa esclusivamente nei confronti del proprio assicuratore. Ed infatti la convenuta nulla eccepiva in merito al difetto di Controparte_7 integrazione nei confronti del responsabile civile;
nulla veniva altresì rilevato d'ufficio dal Giudice di primo grado”, sia dalla parte appellata, la quale ha chiesto la condanna degli appellanti “al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizi”, lette poi le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata decisa come di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, priorità d'esame merita indubbiamente l'eccezione - rilevata ex
4 officio e ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti - di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione, in qualità di litisconsorte necessario, del responsabile civile.
È pacifico ed incontestabile che gli odierni appellanti hanno incardinato il giudizio di primo grado (allibrato al R.G. n. 3175/2016), proponendo domanda di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, nei confronti della odierna parte appellante,
[...]
quale Compagnia Assicuratrice del veicolo FIAT Scudo Controparte_8 targato AX207MP, di proprietà della società appellante Parte_3
e condotto dall'appellante
[...] Parte_2 in occasione del sinistro occorso in data 25 agosto 2014.
Ebbene, osserva il Tribunale come nel caso per cui è processo, che trae origine dalla procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del
Codice delle Assicurazioni Private, debba trovare applicazione l'ormai consolidato e granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto,” (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4994, 16 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 2020, n. 7755; Cassazione civile sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 261; Cassazione civile sez. III, 31 maggio 2019,
n. 14887; Cassazione civile sez. III, 13 aprile 2018, n. 9188; Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896), dunque un orientamento che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti nelle rispettive memorie autorizzate, già esisteva non soltanto al momento della decisione di primo grado (emessa e pubblicata in data 15 maggio 2020), ma persino al momento della introduzione del primo grado di giudizio innanzi al Giudice di Pace.
“Sicché” – prosegue - esemplificativamente - la citata pronuncia di legittimità n. 4994/2023 – “ove il proprietario del veicolo assicurato (n.d.r.: ossia il proprietario del veicolo assicurato antagonista, che ha cagionato il danno) non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e
5 la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.
Come efficacemente spiegato dalla Corte di Cassazione, una simile conclusione, “necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere” l'analogia esistente fra la procedura di indennizzo diretto disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (nella quale il soggetto danneggiato agisce contro la propria compagnia assicurativa) e l'azione diretta ex art. 144
d.lgs. n. 209/2005 (nella quale invece il danneggiato agisce contro l'assicurazione del responsabile), con riferimento alla quale il comma III dell'art. 144 prevede espressamente la necessità di chiamare in causa il responsabile civile del danno, ossia il proprietario del mezzo che ha cagionato il danno (si tratta, come pacifico in giurisprudenza, di una ipotesi di litisconsorzio necessario - cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 22 novembre 2016,
n. 23706).
Infatti, analogamente all'ipotesi di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione del veicolo dal medesimo condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato come la possibilità consentita al danneggiato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 di convenire in giudizio direttamente la propria compagnia di assicurazione “non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire
l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che
6 sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (cfr. già citata
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896).
Inoltre, a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio ex art. 149 Cod. ass. priv. nei confronti del responsabile civile depongono ulteriori considerazioni.
In primo luogo, l'art. 149 comma VI d.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di azione in giudizio da parte del danneggiato nei confronti della propria
Compagnia di Assicurazione, l'impresa assicurativa del responsabile “può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”: è quindi evidente che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa assicuratrice interveniente, dev'essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore.
In secondo luogo, l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 si connota per tre essenziali elementi:, quali: (a) il risarcimento dev'essere contenuto
“entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza” (comma I); (b) per l'intero massimale della polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno
(comma II); (c) nel giudizio, come visto, “è chiamato anche il responsabile del danno” (co. 3). Ebbene, poiché è pacifico che le prime due caratteristiche trovino applicazione anche nel caso di azione di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2009, “non si comprende come mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ. n. 219897/2017 sopra citata).
Infine, dal punto di vista funzionale, è stato evidenziato che l'estensione necessaria del contraddittorio al responsabile civile mira ad evitare che questi possa affermare l'inopponibilità, nei propri confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che, ai sensi dell'art. 149, comma III d.lgs. n. 209/2005, “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime”.
7 Ebbene, nel caso per cui è processo, non essendo stato citato in primo grado il proprietario del veicolo assicurato che ha cagionato il danno, né il suo conducente e non essendo stata rilevata la non integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, che come visto è litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., la sentenza conclusiva del procedimento avanti al Giudice di
Pace deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, essendo tale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 13850/2007).
Al riguardo, infatti, preme al Tribunale evidenziare che alcun rilievo concreto potrebbe, in ipotesi, attribuirsi alla circostanza secondo cui l'odierna parte appellata, ossia la , avrebbe omesso di sollevare Parte_5 una simile eccezione nel giudizio di primo grado, così accettando il contraddittorio formatosi e ritenuto regolare del giudice di prime cure, e ciò in quanto, tale questione, attenendo al rispetto delle regole sul litisconsorzio necessario, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio d'appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della sentenza emessa ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II,
7 luglio 1987, n. 5903; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n. 15643; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2003, n. 1462; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3866).
In definitiva, la rilevata mancata integrazione del contraddittorio impone la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rubricato al
R.G. n. 3175/2016 e della conclusiva sentenza del Giudice di Pace di Teramo
n. 323/2020 e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di Pace competente affinché, previa riassunzione ad opera delle parti nei termini di legge, venga opportunamente integrato il contraddittorio e deciso il merito, non potendosi infatti, in questa sede, decidere nel merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la definizione del procedimento mediante una questione rilevata ex officio, nonché l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto al momento della introduzione del giudizio di primo grado ed in parte del presente giudizio di
8 appello costituiscono motivo idoneo ad integrare la sussistenza di quelle
“gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.
77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese relative al presente giudizio di impugnazione.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado
(cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
R.G. n. 3486/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la nullità del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n.
3175/2016 e della conclusiva sentenza n. 323/2020 del Giudice di Pace di
Teramo, pubblicata in data 15 maggio 2020;
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., RIMETTE la causa dinnanzi al
Giudice di Pace, Ufficio di Teramo, previa riassunzione della stessa ad opera delle parti nei termini di legge;
3) DICHIARA le spese del giudizio di secondo grado integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (1 luglio 2025), celebrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3486 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(P. IVA: Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_1
con sede a Morro D'Oro (TE), Frazione Pagliare, via Nazionale n. 80,
[...] ed (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati a
Notaresco (TE), in via Dante Alighieri, n. 14, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Giannace, che li rappresenta e difende entrambi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
- appellanti -
e
Controparte_1
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede a Verona, in via Lungadige Cangrande, n.16, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Andrea Capuano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata-
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Teramo n.
323/2020, emessa e pubblicata in data 15 maggio 2020, a definizione del giudizio allibrato al R.G. n. 3175/2016, non notificata.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza odierna (1 luglio 2025) di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 323/2020 pubblicata in data 15 maggio 2020, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli avanzata da in qualità Parte_1 di amministratore e legale rappresentante della società Parte_3
e da nei confronti della
[...] Parte_2
Compagnia Assicurativa “ Controparte_2
(di seguito, per comodità, anche solo “ ” o
[...] CP_1
“Compagnia Assicurativa”), convenuta nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005 quale impresa assicuratrice del veicolo FIAT
Scudo targato AX207MP, di proprietà della società allora attrice (odierna appellante) e condotto dalla allora Parte_3 attrice (odierna appellante) in occasione del Parte_2 sinistro occorso in data 25 agosto 2014, gli odierni appellanti hanno interposto gravame avanti l'intestato Tribunale, affidandolo a tre motivo di appello, e specificamente: “ . Inapplicabilità al caso de quo della fattispecie ex art. 2054 CP_3
c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c.”, “II Motivo. Omessa
e/o inesatta valutazione delle risultanze istruttorie”, “III Motivo. Difetto di motivazione. Infondatezza, illegittimità della sentenza impugnata in merito al
QUANTUM debeatur”.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto all'adito Tribunale, in funzione di
Giudice di Appello, “disattesa ogni contraria azione, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in TOTALE riforma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è integralmente a carico del sig. conducente del veicolo FIAT Ducato CP_4 tg. DP 820 SS di proprietà della sig.ra , il quale omettendo le dovute Parte_4 cautele, ne era la causa determinante, unica ed esclusiva, conformemente a quanto già statuito con sentenza nr. 512/2015 del 29/06/2015dal Giudice di Pace di Teramo,
2 dott.ssa Valentina Leccesi, non opposto e dunque passata in giudicato.” e, “Per quanto concerne la posizione della soc. Parte_1
p. iva corrente in Morro d'Oro (TE), F.ne Pagliare, Via
[...] P.IVA_1
Nazionale n.80. - ai sensi degli artt. 149 e 150 D.Lgs. 209/2005, condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, all'integrale risarcimento del danno struttura al veicolo di proprietà CP_6 tg. AX 207 MP mediante il pagamento in favore della società attrice della
[...] complessiva somma di €uro 4.000,00 (quattromila/00) pari al valore a relitto del mezzo, oltre alle spese di rottamazione, re-immatricolazione e quant'altro dovuto, ovvero della maggiore e/o minore somma dovuta e determinata dal Giudice. - condannare la in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma
€uro 3.991,56 (tremilanocecentonovantuno/56) a titolo di rimborso delle somme Part esborsate dalla società attrice per la sostituzione del socio/dipendente sig.ra con altro dipendente. Il tutto per la somma complessiva di Parte_2
€uro 7.991,56 (settemilanovecentocinquantuno/56), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, con gli interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo, ed il maggior danno da svalutazione monetaria.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio la Compagnia Assicurativa, contestando l'interposto gravame per essere “non solo infondato in fatto ed erroneo in diritto (…) ma anche intrinsecamente fuorviante” e chiedendone quindi la reiezione, con conferma integrale, della sentenza di primo grado e instando, in via subordinata, per la riduzione della “pretesa risarcitoria ex adverso vantata sulla scorta delle risultanze delle espletate C.T.U. medico-legale e tecnica (che risultano del tutto omesse nei conteggi svolti da controparte) e in accoglimento delle argomentazioni dianzi svolte in ordine al quantum debeatur;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese di lite.”
A seguito di diversi rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del precedente titolare del procedimento, all'udienza del 25 marzo
2025 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare della causa solo in data 12 marzo 2024 - questa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 Senonché, con ordinanza emessa in data 10 maggio 2025 e comunicata in data 12 maggio 2025, lo scrivente magistrato ha ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo, rilevando d'ufficio una questione idonea a definire il procedimento, consistente nella nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata integrazione, in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., del responsabile civile;
quindi, le parti sono state invitate, in ossequio al dettato di cui all'art. 101, co. II c.p.c., a depositare sintetiche memorie contenenti osservazioni in ordine alla predetta questione rilevata ex officio e la causa è stata rinviata all'udienza odierna (1 luglio 2025) per la eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione ex comb. disp. artt.
281-sexies e 354 c.p.c., quest'ultimo nella versione ratione temporis vigente (e quindi nella versione anteriore al d.lgs. n. 149/2022, il quale è invece applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio
2023), secondo cui il giudice d'appello può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c..
Pertanto, all'udienza odierna, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., lette le memorie autorizzate, con le quali è stata condivisa la questione rilevata d'ufficio da entrambe le parti, sia dalle appellanti, che però hanno chiesto la compensazione delle spese di lite, osservando come la pronuncia di legittimità citata nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, ossia Cassazione civile n. 4994 del 16 febbraio
2023, “è intervenuta a distanza di diversi anni (ben otto) dalla proposizione del giudizio di primo grado innanzi il Giudice di Pace di Teramo (ruolo nr. 3175/2016
R.G.) allorquando a tenore letterale dell'art. 149 Cod. Ass., l'azione giudiziale veniva proposta promossa esclusivamente nei confronti del proprio assicuratore. Ed infatti la convenuta nulla eccepiva in merito al difetto di Controparte_7 integrazione nei confronti del responsabile civile;
nulla veniva altresì rilevato d'ufficio dal Giudice di primo grado”, sia dalla parte appellata, la quale ha chiesto la condanna degli appellanti “al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizi”, lette poi le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata decisa come di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, priorità d'esame merita indubbiamente l'eccezione - rilevata ex
4 officio e ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti - di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione, in qualità di litisconsorte necessario, del responsabile civile.
È pacifico ed incontestabile che gli odierni appellanti hanno incardinato il giudizio di primo grado (allibrato al R.G. n. 3175/2016), proponendo domanda di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, nei confronti della odierna parte appellante,
[...]
quale Compagnia Assicuratrice del veicolo FIAT Scudo Controparte_8 targato AX207MP, di proprietà della società appellante Parte_3
e condotto dall'appellante
[...] Parte_2 in occasione del sinistro occorso in data 25 agosto 2014.
Ebbene, osserva il Tribunale come nel caso per cui è processo, che trae origine dalla procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del
Codice delle Assicurazioni Private, debba trovare applicazione l'ormai consolidato e granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto,” (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4994, 16 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 2020, n. 7755; Cassazione civile sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 261; Cassazione civile sez. III, 31 maggio 2019,
n. 14887; Cassazione civile sez. III, 13 aprile 2018, n. 9188; Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896), dunque un orientamento che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti nelle rispettive memorie autorizzate, già esisteva non soltanto al momento della decisione di primo grado (emessa e pubblicata in data 15 maggio 2020), ma persino al momento della introduzione del primo grado di giudizio innanzi al Giudice di Pace.
“Sicché” – prosegue - esemplificativamente - la citata pronuncia di legittimità n. 4994/2023 – “ove il proprietario del veicolo assicurato (n.d.r.: ossia il proprietario del veicolo assicurato antagonista, che ha cagionato il danno) non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e
5 la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.
Come efficacemente spiegato dalla Corte di Cassazione, una simile conclusione, “necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere” l'analogia esistente fra la procedura di indennizzo diretto disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (nella quale il soggetto danneggiato agisce contro la propria compagnia assicurativa) e l'azione diretta ex art. 144
d.lgs. n. 209/2005 (nella quale invece il danneggiato agisce contro l'assicurazione del responsabile), con riferimento alla quale il comma III dell'art. 144 prevede espressamente la necessità di chiamare in causa il responsabile civile del danno, ossia il proprietario del mezzo che ha cagionato il danno (si tratta, come pacifico in giurisprudenza, di una ipotesi di litisconsorzio necessario - cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 22 novembre 2016,
n. 23706).
Infatti, analogamente all'ipotesi di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione del veicolo dal medesimo condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato come la possibilità consentita al danneggiato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 di convenire in giudizio direttamente la propria compagnia di assicurazione “non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire
l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che
6 sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (cfr. già citata
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896).
Inoltre, a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio ex art. 149 Cod. ass. priv. nei confronti del responsabile civile depongono ulteriori considerazioni.
In primo luogo, l'art. 149 comma VI d.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di azione in giudizio da parte del danneggiato nei confronti della propria
Compagnia di Assicurazione, l'impresa assicurativa del responsabile “può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”: è quindi evidente che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa assicuratrice interveniente, dev'essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore.
In secondo luogo, l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 si connota per tre essenziali elementi:, quali: (a) il risarcimento dev'essere contenuto
“entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza” (comma I); (b) per l'intero massimale della polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno
(comma II); (c) nel giudizio, come visto, “è chiamato anche il responsabile del danno” (co. 3). Ebbene, poiché è pacifico che le prime due caratteristiche trovino applicazione anche nel caso di azione di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2009, “non si comprende come mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ. n. 219897/2017 sopra citata).
Infine, dal punto di vista funzionale, è stato evidenziato che l'estensione necessaria del contraddittorio al responsabile civile mira ad evitare che questi possa affermare l'inopponibilità, nei propri confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che, ai sensi dell'art. 149, comma III d.lgs. n. 209/2005, “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime”.
7 Ebbene, nel caso per cui è processo, non essendo stato citato in primo grado il proprietario del veicolo assicurato che ha cagionato il danno, né il suo conducente e non essendo stata rilevata la non integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, che come visto è litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., la sentenza conclusiva del procedimento avanti al Giudice di
Pace deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, essendo tale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 13850/2007).
Al riguardo, infatti, preme al Tribunale evidenziare che alcun rilievo concreto potrebbe, in ipotesi, attribuirsi alla circostanza secondo cui l'odierna parte appellata, ossia la , avrebbe omesso di sollevare Parte_5 una simile eccezione nel giudizio di primo grado, così accettando il contraddittorio formatosi e ritenuto regolare del giudice di prime cure, e ciò in quanto, tale questione, attenendo al rispetto delle regole sul litisconsorzio necessario, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio d'appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della sentenza emessa ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II,
7 luglio 1987, n. 5903; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n. 15643; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2003, n. 1462; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3866).
In definitiva, la rilevata mancata integrazione del contraddittorio impone la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rubricato al
R.G. n. 3175/2016 e della conclusiva sentenza del Giudice di Pace di Teramo
n. 323/2020 e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di Pace competente affinché, previa riassunzione ad opera delle parti nei termini di legge, venga opportunamente integrato il contraddittorio e deciso il merito, non potendosi infatti, in questa sede, decidere nel merito.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la definizione del procedimento mediante una questione rilevata ex officio, nonché l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto al momento della introduzione del giudizio di primo grado ed in parte del presente giudizio di
8 appello costituiscono motivo idoneo ad integrare la sussistenza di quelle
“gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.
77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese relative al presente giudizio di impugnazione.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado
(cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
R.G. n. 3486/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la nullità del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n.
3175/2016 e della conclusiva sentenza n. 323/2020 del Giudice di Pace di
Teramo, pubblicata in data 15 maggio 2020;
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., RIMETTE la causa dinnanzi al
Giudice di Pace, Ufficio di Teramo, previa riassunzione della stessa ad opera delle parti nei termini di legge;
3) DICHIARA le spese del giudizio di secondo grado integralmente compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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