TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 610/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, so-no comparsi via collegamento l'avv. Gentili, per parte ricorrente e l'Avv. Andreozzi in sostituzione dell'avv. Roveda per la resistente.
È altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Gentili si riporta ai propri scritti e segnala che la prova testimoniale ha confermato il fatto storico, segnalando che quanto dichiarato dai testi in sede di escussione testimoniale è in contrasto con quanto precedentemente da loro attestato nelle dichiarazioni rese all'azienda. Evidenzia che la pila di casse era di certo più alta rispetto ad altezza uomo, altrimenti non sarebbe stato possibile che la caduta lo colpisse sul Pt_2
naso come è successo. Segnala che un testimone ha dichiarato che c'erano pile di 5 casse ed evidenzia che è stato confermato che il ricorrente era un po' un jolly per cui, sebbene forse ci sia stata dell'inesperienza, era compito dell'azienda formare e mettere in sicurezza i dipendenti. Ribadisce, infine, che anche se il ricorrente avesse agito con un gesto di pagina 1 di 9 stizza, la ditta avrebbe dovuto attuare tutte le misure di sicurezza per far sì che dal comportamento tenuto non derivassero dei danni. Insiste pertanto nella ctu richiesta od in subordina alla valutazione del danno in via equitativa.
Parte resistente si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni evidenziando che il danno è derivato solo da una condotta esorbitante ed arbitraria tenuta dal ricorrente.
Pertanto, si oppone alla ctu richiesta da controparte.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 610/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GENTILI EMANUELE
RICORRENTE contro
AVI. (c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROVEDA GIOVANNI
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente ha proposto ricorso contro al fine di ottenere Parte_1 Controparte_3
il risarcimento del danno differenziale subito a causa dell'infortunio lavorativo avvenuto il pagina 3 di 9 9.2.2021 dal quale gli erano derivate lesioni personali;
segnatamente, il ricorrente ha esposto che durante il suo turno di lavoro e nello svolgimento delle sue mansioni stava movimentando con un transpallet manuale un bancale carico di cesti impilati (vuoti e da lavare in apposito macchinario) che a causa del loro numero eccessivo si erano rovesciati a terra e, cadendo, uno di questi lo aveva colpito al volto ed in particolare al setto nasale, provocandone la frattura.
Il ricorrente ha riferito di aver precedentemente segnalato l'eccessivo carico del bancale al collega che glielo aveva affidato, ma questi l'aveva ignorato, ragion per cui non aveva potuto far altro che movimentare comunque il pallet. Una volta infortunatosi, era stato aiutato solo da uno dei colleghi, mentre altri si erano disinteressati delle sue condizioni e anzi lo avevano diffidato dal denunciare l'infortunio.
Il ricorrente quindi si era fatto visitare dal proprio medico di base, il quale aveva aperto la pratica d'infortunio lavorativo, e si era sottoposto ad accertamenti medici che avevano riscontrato la frattura delle ossa nasali. Nel frattempo, l'azienda aveva invitato il ricorrente a riprendere immediatamente il lavoro e a non denunciare l'infortunio lavorativo, pena il licenziamento. Alcuni giorni dopo il sinistro, l'azienda aveva poi contestato l'accadimento al lavoratore e successivamente lo aveva licenziato in tronco, nonostante il lavoratore fosse in malattia.
Il ricorrente ha riferito che ha riconosciuto la sola inabilità temporanea, mentre CP_4
nulla è stato riconosciuto a titolo di invalidità permanente e di danni ulteriori, patrimoniali e non.
Il ricorrente, deducendo la responsabilità dell'azienda in ordine al sinistro, ai sensi degli artt. 2087, 2043 e 2049 c.c. per non avere adottato le necessarie misure di sicurezza, generiche e specifiche, ne ha chiesta la condanna al risarcimento del danno differenziale biologico e temporaneo, del danno morale ed esistenziale e al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, quantificando la somma pretesa in complessivi € pagina 4 di 9 14.523,29. Contr
Il datore di lavoro si è costituito in giudizio, contestando integralmente CP_3
la pretesa del ricorrente tanto in fatto quanto in diritto. In particolare, il datore di lavoro ha evidenziato che il ricorrente, durante lo svolgimento delle sue mansioni, richiesto da un collega di caricare nell'apposita macchina lavatrice i cesti impilati su di un transpallet, si era rifiutato ed aveva reagito con rabbia, spingendo con violenza il transpallet carico contro un banco di acciaio nelle vicinanze, facendo così rovesciare i cesti, uno nei quali aveva colpito il ricorrente al naso.
L'azienda quindi, per quanto accaduto, aveva mosso al ricorrente una contestazione disciplinare e, all'esito del relativo procedimento, ne aveva disposto il licenziamento per giusta causa, in ragione della gravità del comportamento tenuto nel frangente.
Deducendo quindi l'esclusiva responsabilità del lavoratore in ordine all'infortunio e alle conseguenti lesioni, evidenziando così la ricorrenza del rischio elettivo, ed evidenziando di aver adempiuto a tutti gli obblighi prescritti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi compresa la formazione del lavoratore e la fornitura dei D.P.I., producendo la relativa documentazione, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale ed all'udienza del 11.02.2025, all'esito della discussione delle parti, è stata posta in decisione.
2.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, la pretesa di parte ricorrente non risulta fondata in punto di fatto, prima che in diritto.
Quanto alla ricostruzione del fatto storico, teste comune ad entrambe Testimone_1
le parti, ha dichiarato (udienza del 10.04.24): “Lavoro per da 5/6 anni. Conosco il CP_5
ricorrente, era un mio collega… il ricorrente lavorava con me ai cesti. Il 9.2.2021 mentre stavamo Per_ Per_ lavorando il ricorrente ha avuto un diverbio con il sig. e il ricorrente non accettando quello che gli aveva detto ha preso le casse/i cesti di plastica che erano sul transpallet di acciaio le ha scaraventate pagina 5 di 9 contro un banco di acciaio e queste sono tornate indietro andando a sbattergli sul naso…Non sono cadute da sole le casse, una di quelle che sono cadute l'ha colpito sul naso…La pila di cesti non era troppo alta, era normalissima. L'altezza era normale, come era sempre, ad altezza uomo…A me non sono mai caduti addosso, che io sappia non è mai successo. Non penso ci sia un rischio che cadano, dipende poi da uno come li muove. Ci hanno insegnato a movimentarli. (…) Vicino al ricorrente c'ero solo io, a 50 cm più o meno. Lui quando si è fatto male è andato subito in infermeria. Non so cosa sia successo dopo.
(…)”.
Il fatto così descritto risulta sostanzialmente coerente con quanto il teste aveva già riferito all'azienda, come risulta dal verbale interno datato 12.02.21 (doc. 4 di parte resistente).
La dinamica della vicenda così come descritta dal collega è stata confermata Tes_1
anche dal collega sentito come teste all'udienza del 10.04.24: “Lavoro da Tes_2
. Sono capo del settore lavaggio. Lavoro lì da 14 anni. Conosco il ricorrente, lavoravamo insieme. CP_5
L'infortunio è successo davanti a me. C'era il ragazzo che è appena uscito, ( , che era Tes_1 Tes_1
sulla linea che caricava le casse o cesti. Il ricorrente faceva il jolly, dava una mano per allungare le pedane con le casse da caricare. In quel momento, non so cosa gli è passato per la testa perché veniva a lavorare sempre nervoso, invece di allungare la pedana piano l'ha sbattuta contro la linea e le casse stavano cadendo, ha cercato di prenderle con le braccia ma una gli è caduta addosso. Ha fatto tutto da solo. Io lo stavo guardando mentre lavorava. In quel momento avevo appena portato dei bancali da lavare e guardavo come stavano lavorando. Lui stava lavorando con un altro bancale in quel momento, non con quello portato da me. È lui che ha spinto la pedana, era bancale con 5 file, in altezza al massimo devono essere
22. Il bancale che ha spinto era basso. Il muletto non era stato abbassato, era un transpallet a mano quindi non si alza tanto. Gli sono cascate in faccia perché lui ha provato a trattenerle per non farle cadere.” Le dichiarazioni rese in giudizio dal collega risultano coerenti con quanto Per_2
Cont già riferito dal lavoratore ad nel corso di un'audizione interna, cfr. doc. 3 CP_2
resistente.
I testimoni escussi in giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in pagina 6 di 9 quanto gli stessi hanno fornito dichiarazioni precise e complete dei fatti di causa, prive di contraddizioni e tra loro concordanti, e risultano privi di interesse all'esito della lite, in assenza di altre ragioni di carattere soggettivo che ne possano minare la credibilità portano ad affermare che il sinistro denunciato dal ricorrente è da attribuire in via esclusiva alla sua condotta imprevedibile – avendo egli posto in essere un comportamento del tutto ingiustificato, non rientrante e non richiesto dalle sue mansioni – ed illecita, in quanto contraria alle regole di prudenza e potenzialmente foriera di pregiudizio anche ai danni di altri lavoratori.
Utilizzando un transpallet, il lavoratore ha scagliato un bancale su cui si trovavano impilate delle ceste/casse da lavare, contro un mobile del lavoro (un banco in acciaio/la macchina lavatrice delle casse), con ciò provocando la caduta e il rimbalzo delle casse, una delle quali lo ha colpito al volto, provocandogli le lesioni. Tale gesto, per quanto riferito in particolare dal teste indotto dallo stesso ricorrente, risulterebbe dettato Tes_1
unicamente dal sentimento di rabbia di verso il collega il quale – Pt_1 Tes_2
come era nei suoi compiti – aveva chiesto al ricorrente di eseguire determinate operazioni
(caricare le casse da lavare nella macchina lavatrice).
Risulta quindi completamente smentita la versione fattuale riferita dal ricorrente, secondo cui, egli sarebbe stato vittima del crollo della pila di casse, impilate male, durante una normale operazione di movimentazione delle stesse.
Il datore di lavoro ha poi documentato, e non vi è stata specifica contestazione al riguardo, di aver fornito al lavoratore i d.p.i. necessari nonché la formazione in punto di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul posto di lavoro (cfr. doc. 7 resistente, ove fra i punti oggetto della formazione si evince, fra l'altro, quello relativo alla
“movimentazione merci”), ragione per cui il comportamento del lavoratore appare ancora più ingiustificato.
È poi opportuno evidenziare che, per il comportamento de quo, il lavoratore è stato pagina 7 di 9 sottoposto ad un procedimento disciplinare, allegato da entrambe le parti ma documentato dalla sola parte resistente (cfr. docc. 5, 6 resistente), all'esito del quale il lavoratore è stato licenziato per giusta causa. Il ricorrente non ha preso particolare posizione rispetto a tale provvedimento datoriale né ha dimostrato di aver impugnato il licenziamento né, comunque, di aver contestato, tantomeno nell'immediatezza dei fatti, quanto rilevato dal datore di lavoro. Tale contegno extra-processuale del ricorrente depone ulteriormente nel senso della infondatezza della versione riferita da in Pt_1
sede di ricorso.
Posto che l'art. 2087 c.c. invocato dal ricorrente quale titolo di responsabilità della resistente non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento occorre tenere presente che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
(Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 24742/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito sia stata la conseguenza dell'attività svolta in favore il datore di lavoro o della nocività dell'ambiente di lavoro.
Al contrario, è emerso con evidenza che il danno da lui subito è stato la conseguenza diretta ed immediata di una sua condotta abnorme, ingiustificata, imprevedibile ed irresponsabile.
La condotta del ricorrente e la sua esclusiva responsabilità nella verificazione del fatto pagina 8 di 9 escludono in radice che il datore possa essere ritenuto responsabile dell'infortunio e delle conseguenze sia ai sensi dell'art. 2087 c.c. che ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., norme tutte che presuppongono la sussistenza di una condotta colposa attribuibile al datore di lavoro.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la pretesa del ricorrente nei confronti del datore di lavoro deve essere integralmente respinta.
3.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di parte ricorrente ed a favore della parte resistente, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022
(valori minimi in ragione della non complessità della causa), considerato il valore della controversia in base alla domanda di parte ricorrente quantificata in € 14.523,29.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere ad AVI. Parte_1 Controparte_2
le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 2.695,00 per
[...]
compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/02/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 610/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, so-no comparsi via collegamento l'avv. Gentili, per parte ricorrente e l'Avv. Andreozzi in sostituzione dell'avv. Roveda per la resistente.
È altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Gentili si riporta ai propri scritti e segnala che la prova testimoniale ha confermato il fatto storico, segnalando che quanto dichiarato dai testi in sede di escussione testimoniale è in contrasto con quanto precedentemente da loro attestato nelle dichiarazioni rese all'azienda. Evidenzia che la pila di casse era di certo più alta rispetto ad altezza uomo, altrimenti non sarebbe stato possibile che la caduta lo colpisse sul Pt_2
naso come è successo. Segnala che un testimone ha dichiarato che c'erano pile di 5 casse ed evidenzia che è stato confermato che il ricorrente era un po' un jolly per cui, sebbene forse ci sia stata dell'inesperienza, era compito dell'azienda formare e mettere in sicurezza i dipendenti. Ribadisce, infine, che anche se il ricorrente avesse agito con un gesto di pagina 1 di 9 stizza, la ditta avrebbe dovuto attuare tutte le misure di sicurezza per far sì che dal comportamento tenuto non derivassero dei danni. Insiste pertanto nella ctu richiesta od in subordina alla valutazione del danno in via equitativa.
Parte resistente si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni evidenziando che il danno è derivato solo da una condotta esorbitante ed arbitraria tenuta dal ricorrente.
Pertanto, si oppone alla ctu richiesta da controparte.
Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 610/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GENTILI EMANUELE
RICORRENTE contro
AVI. (c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROVEDA GIOVANNI
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente ha proposto ricorso contro al fine di ottenere Parte_1 Controparte_3
il risarcimento del danno differenziale subito a causa dell'infortunio lavorativo avvenuto il pagina 3 di 9 9.2.2021 dal quale gli erano derivate lesioni personali;
segnatamente, il ricorrente ha esposto che durante il suo turno di lavoro e nello svolgimento delle sue mansioni stava movimentando con un transpallet manuale un bancale carico di cesti impilati (vuoti e da lavare in apposito macchinario) che a causa del loro numero eccessivo si erano rovesciati a terra e, cadendo, uno di questi lo aveva colpito al volto ed in particolare al setto nasale, provocandone la frattura.
Il ricorrente ha riferito di aver precedentemente segnalato l'eccessivo carico del bancale al collega che glielo aveva affidato, ma questi l'aveva ignorato, ragion per cui non aveva potuto far altro che movimentare comunque il pallet. Una volta infortunatosi, era stato aiutato solo da uno dei colleghi, mentre altri si erano disinteressati delle sue condizioni e anzi lo avevano diffidato dal denunciare l'infortunio.
Il ricorrente quindi si era fatto visitare dal proprio medico di base, il quale aveva aperto la pratica d'infortunio lavorativo, e si era sottoposto ad accertamenti medici che avevano riscontrato la frattura delle ossa nasali. Nel frattempo, l'azienda aveva invitato il ricorrente a riprendere immediatamente il lavoro e a non denunciare l'infortunio lavorativo, pena il licenziamento. Alcuni giorni dopo il sinistro, l'azienda aveva poi contestato l'accadimento al lavoratore e successivamente lo aveva licenziato in tronco, nonostante il lavoratore fosse in malattia.
Il ricorrente ha riferito che ha riconosciuto la sola inabilità temporanea, mentre CP_4
nulla è stato riconosciuto a titolo di invalidità permanente e di danni ulteriori, patrimoniali e non.
Il ricorrente, deducendo la responsabilità dell'azienda in ordine al sinistro, ai sensi degli artt. 2087, 2043 e 2049 c.c. per non avere adottato le necessarie misure di sicurezza, generiche e specifiche, ne ha chiesta la condanna al risarcimento del danno differenziale biologico e temporaneo, del danno morale ed esistenziale e al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, quantificando la somma pretesa in complessivi € pagina 4 di 9 14.523,29. Contr
Il datore di lavoro si è costituito in giudizio, contestando integralmente CP_3
la pretesa del ricorrente tanto in fatto quanto in diritto. In particolare, il datore di lavoro ha evidenziato che il ricorrente, durante lo svolgimento delle sue mansioni, richiesto da un collega di caricare nell'apposita macchina lavatrice i cesti impilati su di un transpallet, si era rifiutato ed aveva reagito con rabbia, spingendo con violenza il transpallet carico contro un banco di acciaio nelle vicinanze, facendo così rovesciare i cesti, uno nei quali aveva colpito il ricorrente al naso.
L'azienda quindi, per quanto accaduto, aveva mosso al ricorrente una contestazione disciplinare e, all'esito del relativo procedimento, ne aveva disposto il licenziamento per giusta causa, in ragione della gravità del comportamento tenuto nel frangente.
Deducendo quindi l'esclusiva responsabilità del lavoratore in ordine all'infortunio e alle conseguenti lesioni, evidenziando così la ricorrenza del rischio elettivo, ed evidenziando di aver adempiuto a tutti gli obblighi prescritti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi compresa la formazione del lavoratore e la fornitura dei D.P.I., producendo la relativa documentazione, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale ed all'udienza del 11.02.2025, all'esito della discussione delle parti, è stata posta in decisione.
2.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, la pretesa di parte ricorrente non risulta fondata in punto di fatto, prima che in diritto.
Quanto alla ricostruzione del fatto storico, teste comune ad entrambe Testimone_1
le parti, ha dichiarato (udienza del 10.04.24): “Lavoro per da 5/6 anni. Conosco il CP_5
ricorrente, era un mio collega… il ricorrente lavorava con me ai cesti. Il 9.2.2021 mentre stavamo Per_ Per_ lavorando il ricorrente ha avuto un diverbio con il sig. e il ricorrente non accettando quello che gli aveva detto ha preso le casse/i cesti di plastica che erano sul transpallet di acciaio le ha scaraventate pagina 5 di 9 contro un banco di acciaio e queste sono tornate indietro andando a sbattergli sul naso…Non sono cadute da sole le casse, una di quelle che sono cadute l'ha colpito sul naso…La pila di cesti non era troppo alta, era normalissima. L'altezza era normale, come era sempre, ad altezza uomo…A me non sono mai caduti addosso, che io sappia non è mai successo. Non penso ci sia un rischio che cadano, dipende poi da uno come li muove. Ci hanno insegnato a movimentarli. (…) Vicino al ricorrente c'ero solo io, a 50 cm più o meno. Lui quando si è fatto male è andato subito in infermeria. Non so cosa sia successo dopo.
(…)”.
Il fatto così descritto risulta sostanzialmente coerente con quanto il teste aveva già riferito all'azienda, come risulta dal verbale interno datato 12.02.21 (doc. 4 di parte resistente).
La dinamica della vicenda così come descritta dal collega è stata confermata Tes_1
anche dal collega sentito come teste all'udienza del 10.04.24: “Lavoro da Tes_2
. Sono capo del settore lavaggio. Lavoro lì da 14 anni. Conosco il ricorrente, lavoravamo insieme. CP_5
L'infortunio è successo davanti a me. C'era il ragazzo che è appena uscito, ( , che era Tes_1 Tes_1
sulla linea che caricava le casse o cesti. Il ricorrente faceva il jolly, dava una mano per allungare le pedane con le casse da caricare. In quel momento, non so cosa gli è passato per la testa perché veniva a lavorare sempre nervoso, invece di allungare la pedana piano l'ha sbattuta contro la linea e le casse stavano cadendo, ha cercato di prenderle con le braccia ma una gli è caduta addosso. Ha fatto tutto da solo. Io lo stavo guardando mentre lavorava. In quel momento avevo appena portato dei bancali da lavare e guardavo come stavano lavorando. Lui stava lavorando con un altro bancale in quel momento, non con quello portato da me. È lui che ha spinto la pedana, era bancale con 5 file, in altezza al massimo devono essere
22. Il bancale che ha spinto era basso. Il muletto non era stato abbassato, era un transpallet a mano quindi non si alza tanto. Gli sono cascate in faccia perché lui ha provato a trattenerle per non farle cadere.” Le dichiarazioni rese in giudizio dal collega risultano coerenti con quanto Per_2
Cont già riferito dal lavoratore ad nel corso di un'audizione interna, cfr. doc. 3 CP_2
resistente.
I testimoni escussi in giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in pagina 6 di 9 quanto gli stessi hanno fornito dichiarazioni precise e complete dei fatti di causa, prive di contraddizioni e tra loro concordanti, e risultano privi di interesse all'esito della lite, in assenza di altre ragioni di carattere soggettivo che ne possano minare la credibilità portano ad affermare che il sinistro denunciato dal ricorrente è da attribuire in via esclusiva alla sua condotta imprevedibile – avendo egli posto in essere un comportamento del tutto ingiustificato, non rientrante e non richiesto dalle sue mansioni – ed illecita, in quanto contraria alle regole di prudenza e potenzialmente foriera di pregiudizio anche ai danni di altri lavoratori.
Utilizzando un transpallet, il lavoratore ha scagliato un bancale su cui si trovavano impilate delle ceste/casse da lavare, contro un mobile del lavoro (un banco in acciaio/la macchina lavatrice delle casse), con ciò provocando la caduta e il rimbalzo delle casse, una delle quali lo ha colpito al volto, provocandogli le lesioni. Tale gesto, per quanto riferito in particolare dal teste indotto dallo stesso ricorrente, risulterebbe dettato Tes_1
unicamente dal sentimento di rabbia di verso il collega il quale – Pt_1 Tes_2
come era nei suoi compiti – aveva chiesto al ricorrente di eseguire determinate operazioni
(caricare le casse da lavare nella macchina lavatrice).
Risulta quindi completamente smentita la versione fattuale riferita dal ricorrente, secondo cui, egli sarebbe stato vittima del crollo della pila di casse, impilate male, durante una normale operazione di movimentazione delle stesse.
Il datore di lavoro ha poi documentato, e non vi è stata specifica contestazione al riguardo, di aver fornito al lavoratore i d.p.i. necessari nonché la formazione in punto di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul posto di lavoro (cfr. doc. 7 resistente, ove fra i punti oggetto della formazione si evince, fra l'altro, quello relativo alla
“movimentazione merci”), ragione per cui il comportamento del lavoratore appare ancora più ingiustificato.
È poi opportuno evidenziare che, per il comportamento de quo, il lavoratore è stato pagina 7 di 9 sottoposto ad un procedimento disciplinare, allegato da entrambe le parti ma documentato dalla sola parte resistente (cfr. docc. 5, 6 resistente), all'esito del quale il lavoratore è stato licenziato per giusta causa. Il ricorrente non ha preso particolare posizione rispetto a tale provvedimento datoriale né ha dimostrato di aver impugnato il licenziamento né, comunque, di aver contestato, tantomeno nell'immediatezza dei fatti, quanto rilevato dal datore di lavoro. Tale contegno extra-processuale del ricorrente depone ulteriormente nel senso della infondatezza della versione riferita da in Pt_1
sede di ricorso.
Posto che l'art. 2087 c.c. invocato dal ricorrente quale titolo di responsabilità della resistente non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento occorre tenere presente che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
(Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 24742/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito sia stata la conseguenza dell'attività svolta in favore il datore di lavoro o della nocività dell'ambiente di lavoro.
Al contrario, è emerso con evidenza che il danno da lui subito è stato la conseguenza diretta ed immediata di una sua condotta abnorme, ingiustificata, imprevedibile ed irresponsabile.
La condotta del ricorrente e la sua esclusiva responsabilità nella verificazione del fatto pagina 8 di 9 escludono in radice che il datore possa essere ritenuto responsabile dell'infortunio e delle conseguenze sia ai sensi dell'art. 2087 c.c. che ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., norme tutte che presuppongono la sussistenza di una condotta colposa attribuibile al datore di lavoro.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la pretesa del ricorrente nei confronti del datore di lavoro deve essere integralmente respinta.
3.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico di parte ricorrente ed a favore della parte resistente, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022
(valori minimi in ragione della non complessità della causa), considerato il valore della controversia in base alla domanda di parte ricorrente quantificata in € 14.523,29.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna a rifondere ad AVI. Parte_1 Controparte_2
le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 2.695,00 per
[...]
compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/02/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9