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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4350/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassano alla Ionio - Lauropoli, Via Parte_1
Giulio Variboba n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rocco Guarino che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Luciano Rociola - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
[...]
CP_ in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv.
RI NI OR - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 18, presso lo studio dell'Avv. Claudio Larussa che la rappresenta e difende- resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420120051964625000 presuntivamente
notificata in data 12/05/2015 per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Con
1 vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell “… si conclude per l'inammissibilità del ricorso, nonché in ogni caso
per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese;
in via gradata, ove statuita
un'intervenuta prescrizione, affinché l'eventuale condanna alle spese gravi esclusivamente
sulla stessa - ora . …”. CP_3 CP_4
Conclusioni di : “… 1. Rigettare ogni domanda avversaria Controparte_2
formulata siccome infondata non essendo maturata alcuna prescrizione;
Con vittoria di
spese e competenze da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239000472841000 in relazione alla cartella di pagamento n.
CP_ 03420120051964625000 afferente a crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando l'insussistenza della prescrizione. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
, in merito alla prescrizione eccepita, ha dato Controparte_2
dimostrazione solo della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420169008984690000,
con effetti interruttivi della prescrizione, in data 3.2.2017, mentre non sussiste prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229003285203000, in modo tale che -
2 considerato il termine di prescrizione quinquennale e richiamato il principio affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza
del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” - il termine prescrizionale deve considerarsi decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall si aggiunge, non poteva essere ammessa perché “ad explorandum” a fronte della carenza di allegazioni e produzioni documentali di
, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di Controparte_2
esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420120051964625000 deve dunque dichiararsi estinto per prescrizione e, conseguentemente, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per tale credito.
Le spese di lite si pongono interamente a carico di sulla Controparte_2
base del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di
3 pagamento oggetto di giudizio contenente anche credito prescritto, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420120051964625000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4350/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassano alla Ionio - Lauropoli, Via Parte_1
Giulio Variboba n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rocco Guarino che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Luciano Rociola - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
[...]
CP_ in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv.
RI NI OR - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 18, presso lo studio dell'Avv. Claudio Larussa che la rappresenta e difende- resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420120051964625000 presuntivamente
notificata in data 12/05/2015 per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Con
1 vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell “… si conclude per l'inammissibilità del ricorso, nonché in ogni caso
per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese;
in via gradata, ove statuita
un'intervenuta prescrizione, affinché l'eventuale condanna alle spese gravi esclusivamente
sulla stessa - ora . …”. CP_3 CP_4
Conclusioni di : “… 1. Rigettare ogni domanda avversaria Controparte_2
formulata siccome infondata non essendo maturata alcuna prescrizione;
Con vittoria di
spese e competenze da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239000472841000 in relazione alla cartella di pagamento n.
CP_ 03420120051964625000 afferente a crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando l'insussistenza della prescrizione. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
, in merito alla prescrizione eccepita, ha dato Controparte_2
dimostrazione solo della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420169008984690000,
con effetti interruttivi della prescrizione, in data 3.2.2017, mentre non sussiste prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420229003285203000, in modo tale che -
2 considerato il termine di prescrizione quinquennale e richiamato il principio affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016 secondo cui: “La scadenza
del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” - il termine prescrizionale deve considerarsi decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021.
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall si aggiunge, non poteva essere ammessa perché “ad explorandum” a fronte della carenza di allegazioni e produzioni documentali di
, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di Controparte_2
esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420120051964625000 deve dunque dichiararsi estinto per prescrizione e, conseguentemente, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per tale credito.
Le spese di lite si pongono interamente a carico di sulla Controparte_2
base del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di
3 pagamento oggetto di giudizio contenente anche credito prescritto, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420120051964625000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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