Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1120/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1120/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Parte_1 C.F._1
Baraccani e Mara Ossani presso i cui studi è elettivamente domiciliata rispettivamente in Faenza (Ra),
c.so Garibaldi n. 9 e Faenza (Ra), C.so A. Saffi 27, in virtù di procura allegata al ricorso e
), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Baldrati, presso Parte_2 C.F._2
il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Imola (Bo) via S. Grisologo, 26 (Bo), in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. i genitori convengono per l'affidamento condiviso dei figli , ed , con Per_1 Per_2 Persona_3
collocazione e residenza presso la madre, la quale nel termine di 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del presente atto trasferirà la propria residenza unitamente a quella dei figli, a ciò fin da ora autorizzata dal padre, in un Comune limitrofo a quello di Castelbolognese (Ra) e comunque nel raggio di 30 km;
2. la casa famigliare di proprietà del signor , fratello di , rimarrà invece Parte_3 Parte_2 nella disponibilità di quest'ultimo, unitamente agli arredi mentre la signora è Parte_1
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3. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori cui competeranno congiuntamente ex art. 337 ter c.c. le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute dei minori, mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta;
4. Disciplinare i tempi di permanenza dei figli , ed presso ciascun genitore Per_1 Per_2 Persona_3
stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, salvi diversi accordi tra i genitori, i quali sin d'ora si danno reciproca disponibilità all'elasticità e comunque a preferire l'altro genitore in caso fosse necessario affidare i figli ad estranei (baby sitter):
a. a weekend alternati al mese , dal sabato mattina alle 9,00 (o dall'uscita dalla scuola), ovvero alle 9 in periodo extrascolastico, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, curando il padre
(ovvero i parenti paterni) di andarli a prendere e riportarli;
b. un pomeriggio infrasettimanale nella settimana con weekend di competenza del padre, indicativamente il giovedi il padre (ovvero i parenti paterni) andranno a prendere i minori all'uscita da scuola, ovvero alle 9 in periodo extrascolastico presso la casa della madre, riaccompagnandoli la mattina successiva in orario utile per l'inizio delle lezioni;
c. Due giorni infrasettimanali, entrambi con pernottamento, indicativamente il martedì ed il giovedì, nella settimana con weekend di competenza della madre;
il padre (ovvero i parenti paterni) andranno a prendere i minori a scuola, ovvero alle 9 in periodo extrascolastico presso la casa della madre, riaccompagnandoli la mattina successiva in orario utile per l'inizio delle lezioni;
Stabilire che i minori trascorrano con ciascuno dei genitori i seguenti periodi di vacanza, precisando che durante i medesimi debba intendersi sospeso il diritto di vista dell'altro genitore, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici con i bambini:
a. Due settimane, anche consecutive, nel corso delle vacanze estive, scelti un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori, da comunicarsi entro il mese di aprile di ciascun anno, ed una vacanza nel periodo scolastico (al di fuori delle festività ad es. “settimana bianca”) della durata di giorni 7 consecutivi;
b. metà delle vacanze di Natale che saranno trascorse con il padre ad anni alterni dal 24 (mattina) fino al 30 (sera) di dicembre e l'anno successivo dal 31 mattina sino alla sera del 6 gennaio;
c. metà delle vacanze di Pasqua (tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro dei genitori, alternando il giorno di Pasqua di anno in anno);
pagina 2 di 4 5. Il sig. dall'uscita di casa della contribuirà al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli minori , ed mediante il versamento dell'importo mensile di € 900,00 Per_1 Per_2 Persona_3 complessivi (pari ad € 300,00 per ciascun figlio) sul conto corrente presso BCC Romagna Occidentale sede di Castel Bolognese IBAN [...] intestato alla sig.ra Parte_1
, in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da intendersi a titolo esemplificativo mediche non coperte da SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative e comunque come meglio identificate nel Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e il Tribunale di Ravenna in data 16/07/20157, e comunque comprensive di spese del Cree estivo, costi del dopo scuola, costi di logopedia per la piccola (da documentare) che non richiedono il preventivo Persona_3
accordo.
I genitori collaboreranno per consegnarsi reciprocamente le ricevute delle spese rimborsabili, al fine di operare tra le medesime le dovute compensazioni.
Le spese relative al servizio mensa scolastica per i tre figli saranno integralmente a carico della madre, il padre però si impegna a garantire almeno due pasti scolastici settimanali, provvedendo direttamente alla somministrazione del pasto oppure sostenendo il costo del servizio mensa per tali occasioni.
6. L'assegno Unico verrà diviso in parti uguali tra i genitori.
7. Le parti danno atto che a seguito dell'integrale esecuzione dei presenti accordi deve intendersi compiuta la divisione dei beni comuni, con rinuncia a far valere ogni ulteriore diritto e/o pretesa
8. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/3/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 7/5/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di pagina 3 di 4 affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1120/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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