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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2634/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CE PA ZO Presidente rel.
SC PI CE
Alex Costanza CE all'esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2634 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CA Ferracane, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Biagio CP_1 C.F._2
Marrone, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta: per parte ricorrente, l'avv. Ferracane ha chiesto: “Reitera la riserva di esperire ogni azione, diritto e pretesa risarcitoria verso il convenuto , già avanzata in ricorso Insiste nella CP_1 ammissione della documentazione allegata in calce al ricorso, nonché nella memoria depositata in data 6.3.2023 e nei documenti ivi allegati attesa la loro rilevanza e conducenza;
Atteso il
Pag. 1 a 12 contenuto e le risultanze istruttorie, chiede accogliersi le conclusioni adottate in calce al ricorso datato 20.12.2022 ed atti ad esso successivi, da intendere qui riportate e trascritte;
In subordine, chiede la conferma delle statuizioni contenute nella ordinanza Presidenziale del 14.3.2023, sempre con addebito della separazione al resistente;
Col favore delle spese e dei CP_1 compensi. Chiede infine l'assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusione e memoria di replica.”; per parte resistente, l'avv. Marrone ha chiesto: “a) preliminarmente, e in linea istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove dirette a supportare la domanda riconvenzionale dell'addebito alla ricorrente , cosi' come dedotte Parte_1 nella memoria n° 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 14.07.2023 ed in atti da pari data, e per
l'effetto rimettere la causa in istruttoria;
b) nel merito, reietta ogni azione ed eccezione avversaria, si conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2023 ed in atti dal
05.05.2023; Vinte le spese. Concedersi i doppi termini ex art. 190 c.p.c..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda delle parti
1.1) Con ricorso depositato il 22/12/22, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 concordatario il 24/6/1991 in Mazara del Vallo, precisando che dall'unione sono nate le figlie
(il 3/11/1993) e (il 25/7/2000) e deducendo, a fondamento della Persona_1 Per_2 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati in ragione della condotta del marito che, palesatasi contraria ai doveri coniugali, aveva reso inevitabile il proprio allontanamento dalla casa familiare.
Parte ricorrente, pertanto, ha chiesto: “Affidare la IG alla madre Per_2 Parte_1
, quale genitore collocatario;
Assegnare alla ricorrente Parte_1 Parte_1
la casa coniugale sita in Mazara nella via Dalla Chiesa Gen. CA LB n. 20,
[...] unitamente alle pertinenze indicate nel titolo di proprietà; Ordinare a di CP_1 corrispondere a la somma mensile non inferiore ad euro Parte_1
1.000,00 = (maggiorata dell'aumento ISTAT annuale) quale concorso nel mantenimento della IG sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, nonché la Persona_3 somma di euro 500,00= in favore della;
Onerare di partecipare, Parte_1 CP_1 in misura non inferiore al 75 %, alle spese extra cui avrà bisogno la IG e nella Per_2 medesima percentuale quelli inerenti la gestione della casa coniugale (costo: energia elettrica e
Pag. 2 a 12 gas, acqua, telefonia, riparazioni beni di consumo, etc) ove la predetta risulta Per_2 residente”.
1.2) Costituitosi in data 23/2/23, contestando quanto asserito da parte ricorrente, CP_1 ha aderito alla domanda di separazione, formulando domanda riconvenzionale di addebito della stessa alla moglie a causa del suo “comportamento irriguardoso, eccessivamente critico, eccessivamente permaloso e sospettoso;
a volte supponente e verbalmente violento e, altre volte, censore del marito con espressioni pungenti e sempre alla ricerca di giustificazioni da parte del marito per il suo operato quotidiano, senza che vi fosse un reale e concreto motivo”.
Parte resistente, dunque, ha chiesto al Tribunale: “Rigettando ogni diversa richiesta di controparte, statuire in sede presidenziale e nella fase di merito: - autorizzare i coniugi de quibus, a vivere separatamente;
- statuire sulla separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
- nulla disporre in termini di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in quanto autonoma economicamente;
- disporre che la IG , oramai maggiorenne, Per_2 possa scegliere con quale genitore abitare, non opponendosi che resti a convivere con la madre presso l'abitazione familiare di via Gen. CA LB Dalla Chiesa n° 20; - assegnare alla ricorrente l'abitazione familiare di via Gen. CA LB Dalla Chiesa n° 20, sino a quando permarrà la convivenza con la IG;
- disporre a carico del resistente, a titolo di Per_2 concorso nel mantenimento della IG , un assegno mensile di € 500,00 da Per_2 corrispondere ex art. 337 septies direttamente alla medesima a mezzo carta di credito già in uso alla IG dal mese di febbraio 2023 alimentata dal conto personale del resistente;
- disporre a carico del resistente a concorrere nelle spese straordinarie, comprese tasse scolastiche ed alloggio scolastico in ragione del 50%. Vinte le spese di lite”.
1.3) All'udienza del 10/3/23, il Presidente ha esperito negativamente il tentativo di conciliazione e con ordinanza resa in data 14/3/23, agendo in via provvisoria e d'urgenza, ha: autorizzato i coniugi a vivere separati;
assegnato la casa familiare a che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente alla IG maggiorenne ma non ancora Persona_3 economicamente autosufficiente;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della IG (maggiorenne Parte_1 Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente), l'importo mensile di € 750,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ricorrente oltre al 75% delle spese straordinarie riguardanti la
Pag. 3 a 12 IG come individuate e regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9/6/2021; posto a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore.
Il Presidente, quindi, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando per la prima comparizione delle parti l'udienza del 18 maggio 2023.
1.4) Con ordinanza del 9/10/23 il giudice istruttore ha formulato proposta conciliativa secondo le statuizioni in via d'urgenza stabilite in sede presidenziale, a cui ha aderito soltanto il CP_1 all'udienza del 26/10/23.
1.5) In data 11/6/25 parte convenuta ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c. alla quale parte ricorrente non ha aderito.
Pertanto, il giudice istruttore, con ordinanza resa in data 23/7/2024, rilevata la mancanza del consenso di tutte le parti, ha rinviato la causa per la prosecuzione dell'attività istruttoria.
1.6) La causa, istruita mediante acquisizione di relazione della UA di Finanza, nonché prova per testi, è stata trattenuta in decisione con decreto del 15/4/25, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Pronuncia di separazione.
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni delle parti emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
3) Addebito della separazione.
3.1) Per quanto riguarda la richiesta di addebito avanzata da entrambi i coniugi, giova premettere quanto segue.
Ai fini della pronuncia dell'addebito in capo ad uno o ad entrambi i coniugi occorre, innanzitutto, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei
Pag. 4 a 12 doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, è necessario valutare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass.
Civ. sez. I, 08/11/2022, n.32837; Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3.2) Nel caso di specie, deve essere accolta la sola domanda di addebito della separazione formulata dalla , la quale ha dedotto che il rapporto coniugale si è deteriorato a Parte_1 causa di condotte del marito caratterizzate da:
a) disinteresse verso i doveri coniugali e verso la famiglia;
b) ripetute ingiurie e denigrazioni;
c) gestione dissipativa delle risorse economiche comuni;
d) indebita ingerenza nella vita familiare di una terza persona, tale collaboratrice Persona_4 di studio del , la cui presenza – su iniziativa dell'odierno convenuto - sarebbe divenuta CP_1 costante, pervasiva e non confinata alla sfera professionale.
3.3) Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso un quadro familiare profondamente deteriorato, nel quale la crisi coniugale non si è manifestata come esito naturale di un progressivo allontanamento tra i coniugi, ma come conseguenza diretta delle violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio poste in essere dal resistente così come allegate dalla ricorrente.
Pag. 5 a 12 3.3.1) Ed invero, all'udienza del 21/12/23 la teste ha dichiarato: “soprattutto Persona_3 durante le feste i miei discutevano perché mio padre voleva che fosse presente la Persona_4 presenza di questa signora era imposta. La signora era sempre presente. Era presente anche i fine settimana […] Dalle conversazioni/discussioni tra mio padre e mia madre, dopo il rientro di mio padre a casa, si capiva che lui per tornare a casa aveva promesso di escludere la sig.ra dal quotidiano familiare […] ricordo che quando discutevano, discutevano animatamente, Per_4 alzando la voce e, posso dire che, pur non presente nella stessa stanza, sentivo quello che si dicevano, gli insulti soprattutto di mio padre nei confronti di mia madre. In quella specifica occasione indicata in articolato, ricordo che i miei genitori hanno litigato e mio padre ha insultato mia madre proferendo le parole indicate in articolato [vale a dire “ancora non l'hai capito ? Tu per me sei un cane e che come tale devi stare a cuccia a casa”; n.d.r.]. Mia madre si lamentava del fatto che prima erano soliti, anche per il ponte di organizzare trasferte Per_5 insieme ad amici e con la sig.ra mentre ora mio padre si rifiutava di partire insieme a Per_4 mia madre, da soli […]in più occasioni, quando vedevamo che la lite era particolarmente animata noi figlie ci mettevano in mezzo cercando di calmare gli animi. Mio padre chiamava mia madre “strega” “maledetta” “mi hai rovinato la vita”. Noi provavamo a fermarli. Confermo le ingiurie e le frasi indicate nell'articolato 6 dell'interrogatorio formale […] noi figlie dovevamo accontentare il volere di mio padre altrimenti vi erano discussioni e litigi, mio padre era fuori tutto il giorno per lavoro. i miei non discutevano perché lui era sempre fuori per lavoro ma perché la era sempre presente insieme a noi. La domenica si pranzava a casa di questa Per_4 signora (io rimanevo a casa mia, preferivo pranzare sola perché mi dava fastidio tutto il contesto) […] mia madre, considerato il forte legame tra mio padre e la sospettava di una Per_4 loro relazione sentimentale, lo ha anche detto apertamente a mio padre. Lui negava. Io non so se mio padre ha mai ammesso una relazione extraconiugale con la Per ammettere le sue Per_4 colpe io intendo dire che mio padre aveva riconosciuto di aver trascurato la famiglia per colpa di questa persona, perché si faceva quello che voleva questa signora e non quello che voleva mia madre. La Fiume era troppo presente […]”.
3.3.2) All'udienza del 5/9/24, analogamente, la teste , IG delle parti, ha Testimone_1 dichiarato: “Mia madre cercava di ritagliare uno spazio familiare ma normalmente questa persona era sempre presente, oltre che nella vita professionale, anche nella quotidianità ed anche in occasione di festività. La presenza della era obbligatoria da parte di mio padre, Per_4
Pag. 6 a 12 se non era presente il clima a casa non era sereno e noi neppure uscivamo […] si è vero, mio padre ha ammesso le sue colpe durante le discussioni, ammettendo che l'equilibrio del matrimonio era stato compromesso a causa del rapporto “anomalo” con la sig.ra Per_4
Riconosco i messaggi esibitimi ed allegati alla memoria. Ho avuto modo di parlare con entrambi
i miei genitori, con mia madre che mi ha fatto vedere i messaggi, e con mio padre che mi diceva di volere il nostro perdono e che stava cercando una soluzione all'interno dello studio, da concretizzarsi con l'allontanamento della dallo studio […] mia madre proponeva sempre Per_4 gite ed eventi familiari ma non era possibile farle solo noi quattro, dovendosi coinvolgere anche la Solo noi quattro componenti della famiglia non abbiamo mai fatto gite e/o vacanza, Per_4 almeno che io ricordi. Le abbiamo sempre fatte con altri amici di famiglia ma la presenza necessaria era quella della sig.ra Confermo la seconda parte dell'articolato e, dunque, le Per_4 parole proferite da mio padre nei confronti di mia madre [vale a dire "ancora non l'hai capito ?
Tu per me sei un cane e che come tale devi stare a cuccia a casa”, n.d.r.] […] mio padre spesso ha proferito tali parole all'indirizzo di mia madre, addirittura dovevo intervenire io per placare la situazione;
è capitato anche di essere chiamata da mia sorella, quando io non ero a casa, per placare l'animo di mio padre […] si è vero. Da parte di mia madre continuava ad essere la disponibilità a trovare una soluzione, ritagliando momenti familiari. Mentre mio padre non prestava alcun tipo di collaborazione, a casa stava sul divano, in silenzio […] si è vero. Queste frasi venivano quotidianamente e sempre dette a mia madre ogniqualvolta mio padre non veniva accontentato per stare con la sig.ra […] nella maggior parte delle volte io e mia sorella Per_4 non eravamo presenti;
partecipavano alle serate e/o ai week end i miei genitori ed i loro amici;
alle volte partecipavamo anche io e mia sorella ed il mio fidanzato. La presenza costante e garantita era quella della sig.ra […]”. Per_4
3.3.3) Del resto, l'introduzione pervasiva di “ nelle dinamiche familiari non Persona_4 risulta nemmeno smentita dal nel corso dello scambio di messaggi avvenuto con la CP_1
su chat Whatsapp (“Ti chiedo perdono […] per tutte le lacrime che ti ho fatto Parte_1 versare, ho commesso tanti errori e mi scuso di aver ferito il tuo cuore con il mio atteggiamento scorretto ed irriguardoso nei tuoi confronti e tutte le parole ingiuste dette nei tuoi confronti […]
Scusami ancora le mie colpe sono pesanti come un macigno, sono responsabile e consapevole di ciò […] non ho giustificazioni, ne attenuanti, sono colpevole […] Lo so che oramai è un Per_4 problema ma va affrontato con razionalità, lo studio è una cosa seria non posso buttare tutto a
Pag. 7 a 12 rotoli […] lo so che è un problema […] Ammetto le mie responsabilità i miei errore e la Per_4 sofferenze che ti ho dato, scusami, mi dispiace, perdonami […] Lo sappiamo tutti che Per_4 oramai non può più continuare nel mio studio […] ”, cfr. screenshot depositati nel fascicolo di parte ricorrente in data 6/3/23).
L'esame del suddetto documento conferma la piena attendibilità del racconto offerto dalle figlie della coppia e pone in evidenza come già ai primi del 2021 il avesse sostanzialmente CP_1 ammesso al cospetto della moglie le proprie responsabilità nel naufragio della vita familiare, tutte ricollegabili alla presenza di ”, individuata come “problema” da risolvere, sia pure con le Per_4 dovute accortezze connesse all'esigenza di buon funzionamento del proprio studio professionale.
3.3.4) Ebbene, è consolidato l'orientamento secondo cui anche le condotte che, pur non integrando un adulterio compiuto, possano ingenerare nel coniuge un fondato sospetto di infedeltà o comunque risultino idonee a ledere la dignità e il rispetto dovuti, sono sufficienti a costituire causa di addebito (Cass. civ., sez. I, 8929/2013; Cass. Civ. ord.
n. 21657 del 19/09/2017).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi provato il nesso causale tra le gravi violazioni poste in essere dal resistente e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza – certo non mitigata dai gravi insulti riferiti dalle testimoni - con conseguente addebito della separazione a carico del
. CP_1
Resta, pertanto, superflua la restante attività volta ad accertare le dedotte violazioni dei doveri di lealtà “patrimoniale” tra i coniugi
Si tratta, in entrambi i casi e sulla scorta delle stesse allegazioni di parte ricorrente, di circostanze comunque successive allo scambio di messaggi sopra rammentato, attestante la già viva crisi familiare, a tutto concedere soltanto idonee ad aggravarne la portata.
Al contempo, appaiono superflue le istanze istruttorie articolate dal convenuto, stante la netta eziologia della crisi coniugale dallo stesso riconosciuta nei ridetti messaggi whatsapp del 2021, ove mai si accenna a violazione dei doveri coniugali o, comunque, a condotte intollerabili ascrivibili alla . Parte_1
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dal . CP_1
4) Sul contributo di mantenimento in favore della IG maggiorenne.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della IG (n. il Per_2
25/7/2000), maggiorenne e non economicamente autosufficiente, si osserva che l'obbligo di
Pag. 8 a 12 mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. Civile sez. I, 14/12/2018, n.32529).
Ebbene, occorre tenere conto che da un lato il diritto del figlio al mantenimento, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi o nella formazione professionale ed attivandosi poi per il reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie capacità ed alla propria specializzazione, nonché compatibile con le opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, e che, dall'altro, è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate (Cass. n. 23318/2021 del 23/8/2021).
Risulta pacifico tra le parti che ancora residente presso il domicilio materno, Persona_3 sia, allo stato, impegnata nel proprio percorso universitario, sì che appaiono sussistere i presupposti dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento.
Da quanto sopra consegue che, in virtù di una cospicua disponibilità reddituale del CP_1
(titolare di un reddito pari ad € 77.863,00 nel 2019, pari ad € 78.589,00 nel 2021 ed € 52.459,00 nel 2022), appare congruo gravare il convenuto di un contributo mensile in favore della IG
pari ad € 750,00 mensili, oltre al 75 % delle spese straordinarie documentate. Per_2
In difetto di una domanda proveniente dalla IG maggiorenne, unica legittimata al riguardo, non può essere accolta la richiesta di versamento diretto avanzata dal convenuto (Cass. Civ. sez. I,
12/11/2021, n.34100).
L'immobile già adibito a casa coniugale sito in Mazara del Vallo nella via Dalla Chiesa Gen.
CA LB n. 20 di proprietà esclusiva della , resta assegnato a quest'ultima Parte_1 che ivi dimorerà unitamente alla IG maggiorenne non autosufficiente.
5) Sul mantenimento della . Parte_1
5.1) La domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore deve essere accolta.
Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
Pag. 9 a 12 dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati», cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 с.с., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del
19/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024, tutte richiamate da Cass. Civ.
11611/25).
Ovviamente l'accertamento del tenore di vita coniugale ed anche delle condizioni economiche dei coniugi successivamente alla separazione può derivare da elementi presuntivi, ma deve essere effettuato in concreto.
5.2) Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di avere redditi di lavoro dipendente di circa €
33.000,00 annui (cfr. allegati redditi 2019, 2020, 2021 depositati in data 5/1/23) mentre il CP_1
Pag. 10 a 12 è percettore di reddito sia di lavoro dipendente (docente) sia di lavoro autonomo (avvocato) il cui ammontare è stato di € 78.589,00 nel 2021 e di € 52.459,00 nel 2022 (cfr. relazione depositata dalla UA di Finanza in data1/10/24).
Applicando i principi di diritto sopra richiamati e tenuto conto che con la separazione permane ancora il vincolo di solidarietà coniugale tra i coniugi, considerata, la durata del matrimonio
(contratto nell'anno 1991), valutata la sproporzione reddituale esistente tra le odierne parti in causa e, al contempo, le capacità patrimoniali immobiliari (proprietà della casa adibita ad abitazione familiare) e liquide in capo alla ricorrente emergenti dagli accertamenti della UA di Finanza (saldo pari ad € 38.969,53 alla data del 31/12/21 sul conto corrente intestato ad entrambe le parti, acceso presso Monte dei Paschi di Siena), il deve essere dichiarato CP_1 tenuto a corrispondere alla , a titolo di contributo per il suo mantenimento, Parte_1
l'importo mensile di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore.
6) Risulta inammissibile, per ultimo, la domanda di restituzione della somma di € 20.000,00
“destinata a ristrutturare la casa di civile abitazione sita in Mazara nella via Castelvetrano n. 45
A, di proprietà del ” formulata dalla nel ricorso introduttivo. CP_1 Parte_1
Si rammenta, invero, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
7) Spese di lite.
In ragione della parziale reciproca soccombenza (la in ordine alla domanda Parte_1 restitutoria alla misura dell'assegno di mantenimento;
il in ordine alla domanda di CP_1 addebito, all'an dell'assegno di mantenimento in favore della e al quantum Parte_1
Pag. 11 a 12 dell'assegno di mantenimento per la IG) appare congruo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, con residuo liquidato a carico del come da dispositivo, secondo CP_1
i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Mazara il 3/11/1964 e nato a [...] il [...], con addebito in capo al CP_1
; CP_1
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Mazara del Vallo (n. 101, parte II, serie 1, anno 1991);
3) determina in € 750,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente autosufficiente, da pagare entro i primi 5 giorni di ciascun mese direttamente alla IG, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre il
75 % delle spese straordinarie;
4) assegna la casa familiare a che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente alla IG maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_3 autosufficiente;
5) pone a carico del un assegno di mantenimento dell'importo di € 400,00 da pagare entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente presso il domicilio di Parte_1 quest'ultima;
6) rigetta le ulteriori domande;
7) condanna il a rifondere la delle spese di lite che, previa compensazione CP_1 Parte_1 nella misura di 1/2, liquida in complessivi € 2.300,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
CE PA ZO
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CE PA ZO Presidente rel.
SC PI CE
Alex Costanza CE all'esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2634 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CA Ferracane, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Biagio CP_1 C.F._2
Marrone, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta: per parte ricorrente, l'avv. Ferracane ha chiesto: “Reitera la riserva di esperire ogni azione, diritto e pretesa risarcitoria verso il convenuto , già avanzata in ricorso Insiste nella CP_1 ammissione della documentazione allegata in calce al ricorso, nonché nella memoria depositata in data 6.3.2023 e nei documenti ivi allegati attesa la loro rilevanza e conducenza;
Atteso il
Pag. 1 a 12 contenuto e le risultanze istruttorie, chiede accogliersi le conclusioni adottate in calce al ricorso datato 20.12.2022 ed atti ad esso successivi, da intendere qui riportate e trascritte;
In subordine, chiede la conferma delle statuizioni contenute nella ordinanza Presidenziale del 14.3.2023, sempre con addebito della separazione al resistente;
Col favore delle spese e dei CP_1 compensi. Chiede infine l'assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusione e memoria di replica.”; per parte resistente, l'avv. Marrone ha chiesto: “a) preliminarmente, e in linea istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove dirette a supportare la domanda riconvenzionale dell'addebito alla ricorrente , cosi' come dedotte Parte_1 nella memoria n° 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 14.07.2023 ed in atti da pari data, e per
l'effetto rimettere la causa in istruttoria;
b) nel merito, reietta ogni azione ed eccezione avversaria, si conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 03.05.2023 ed in atti dal
05.05.2023; Vinte le spese. Concedersi i doppi termini ex art. 190 c.p.c..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda delle parti
1.1) Con ricorso depositato il 22/12/22, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 concordatario il 24/6/1991 in Mazara del Vallo, precisando che dall'unione sono nate le figlie
(il 3/11/1993) e (il 25/7/2000) e deducendo, a fondamento della Persona_1 Per_2 domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati in ragione della condotta del marito che, palesatasi contraria ai doveri coniugali, aveva reso inevitabile il proprio allontanamento dalla casa familiare.
Parte ricorrente, pertanto, ha chiesto: “Affidare la IG alla madre Per_2 Parte_1
, quale genitore collocatario;
Assegnare alla ricorrente Parte_1 Parte_1
la casa coniugale sita in Mazara nella via Dalla Chiesa Gen. CA LB n. 20,
[...] unitamente alle pertinenze indicate nel titolo di proprietà; Ordinare a di CP_1 corrispondere a la somma mensile non inferiore ad euro Parte_1
1.000,00 = (maggiorata dell'aumento ISTAT annuale) quale concorso nel mantenimento della IG sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, nonché la Persona_3 somma di euro 500,00= in favore della;
Onerare di partecipare, Parte_1 CP_1 in misura non inferiore al 75 %, alle spese extra cui avrà bisogno la IG e nella Per_2 medesima percentuale quelli inerenti la gestione della casa coniugale (costo: energia elettrica e
Pag. 2 a 12 gas, acqua, telefonia, riparazioni beni di consumo, etc) ove la predetta risulta Per_2 residente”.
1.2) Costituitosi in data 23/2/23, contestando quanto asserito da parte ricorrente, CP_1 ha aderito alla domanda di separazione, formulando domanda riconvenzionale di addebito della stessa alla moglie a causa del suo “comportamento irriguardoso, eccessivamente critico, eccessivamente permaloso e sospettoso;
a volte supponente e verbalmente violento e, altre volte, censore del marito con espressioni pungenti e sempre alla ricerca di giustificazioni da parte del marito per il suo operato quotidiano, senza che vi fosse un reale e concreto motivo”.
Parte resistente, dunque, ha chiesto al Tribunale: “Rigettando ogni diversa richiesta di controparte, statuire in sede presidenziale e nella fase di merito: - autorizzare i coniugi de quibus, a vivere separatamente;
- statuire sulla separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
- nulla disporre in termini di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, in quanto autonoma economicamente;
- disporre che la IG , oramai maggiorenne, Per_2 possa scegliere con quale genitore abitare, non opponendosi che resti a convivere con la madre presso l'abitazione familiare di via Gen. CA LB Dalla Chiesa n° 20; - assegnare alla ricorrente l'abitazione familiare di via Gen. CA LB Dalla Chiesa n° 20, sino a quando permarrà la convivenza con la IG;
- disporre a carico del resistente, a titolo di Per_2 concorso nel mantenimento della IG , un assegno mensile di € 500,00 da Per_2 corrispondere ex art. 337 septies direttamente alla medesima a mezzo carta di credito già in uso alla IG dal mese di febbraio 2023 alimentata dal conto personale del resistente;
- disporre a carico del resistente a concorrere nelle spese straordinarie, comprese tasse scolastiche ed alloggio scolastico in ragione del 50%. Vinte le spese di lite”.
1.3) All'udienza del 10/3/23, il Presidente ha esperito negativamente il tentativo di conciliazione e con ordinanza resa in data 14/3/23, agendo in via provvisoria e d'urgenza, ha: autorizzato i coniugi a vivere separati;
assegnato la casa familiare a che Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente alla IG maggiorenne ma non ancora Persona_3 economicamente autosufficiente;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della IG (maggiorenne Parte_1 Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente), l'importo mensile di € 750,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ricorrente oltre al 75% delle spese straordinarie riguardanti la
Pag. 3 a 12 IG come individuate e regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9/6/2021; posto a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore.
Il Presidente, quindi, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando per la prima comparizione delle parti l'udienza del 18 maggio 2023.
1.4) Con ordinanza del 9/10/23 il giudice istruttore ha formulato proposta conciliativa secondo le statuizioni in via d'urgenza stabilite in sede presidenziale, a cui ha aderito soltanto il CP_1 all'udienza del 26/10/23.
1.5) In data 11/6/25 parte convenuta ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c. alla quale parte ricorrente non ha aderito.
Pertanto, il giudice istruttore, con ordinanza resa in data 23/7/2024, rilevata la mancanza del consenso di tutte le parti, ha rinviato la causa per la prosecuzione dell'attività istruttoria.
1.6) La causa, istruita mediante acquisizione di relazione della UA di Finanza, nonché prova per testi, è stata trattenuta in decisione con decreto del 15/4/25, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Pronuncia di separazione.
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni delle parti emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
3) Addebito della separazione.
3.1) Per quanto riguarda la richiesta di addebito avanzata da entrambi i coniugi, giova premettere quanto segue.
Ai fini della pronuncia dell'addebito in capo ad uno o ad entrambi i coniugi occorre, innanzitutto, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei
Pag. 4 a 12 doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, è necessario valutare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass.
Civ. sez. I, 08/11/2022, n.32837; Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n.
12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
3.2) Nel caso di specie, deve essere accolta la sola domanda di addebito della separazione formulata dalla , la quale ha dedotto che il rapporto coniugale si è deteriorato a Parte_1 causa di condotte del marito caratterizzate da:
a) disinteresse verso i doveri coniugali e verso la famiglia;
b) ripetute ingiurie e denigrazioni;
c) gestione dissipativa delle risorse economiche comuni;
d) indebita ingerenza nella vita familiare di una terza persona, tale collaboratrice Persona_4 di studio del , la cui presenza – su iniziativa dell'odierno convenuto - sarebbe divenuta CP_1 costante, pervasiva e non confinata alla sfera professionale.
3.3) Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso un quadro familiare profondamente deteriorato, nel quale la crisi coniugale non si è manifestata come esito naturale di un progressivo allontanamento tra i coniugi, ma come conseguenza diretta delle violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio poste in essere dal resistente così come allegate dalla ricorrente.
Pag. 5 a 12 3.3.1) Ed invero, all'udienza del 21/12/23 la teste ha dichiarato: “soprattutto Persona_3 durante le feste i miei discutevano perché mio padre voleva che fosse presente la Persona_4 presenza di questa signora era imposta. La signora era sempre presente. Era presente anche i fine settimana […] Dalle conversazioni/discussioni tra mio padre e mia madre, dopo il rientro di mio padre a casa, si capiva che lui per tornare a casa aveva promesso di escludere la sig.ra dal quotidiano familiare […] ricordo che quando discutevano, discutevano animatamente, Per_4 alzando la voce e, posso dire che, pur non presente nella stessa stanza, sentivo quello che si dicevano, gli insulti soprattutto di mio padre nei confronti di mia madre. In quella specifica occasione indicata in articolato, ricordo che i miei genitori hanno litigato e mio padre ha insultato mia madre proferendo le parole indicate in articolato [vale a dire “ancora non l'hai capito ? Tu per me sei un cane e che come tale devi stare a cuccia a casa”; n.d.r.]. Mia madre si lamentava del fatto che prima erano soliti, anche per il ponte di organizzare trasferte Per_5 insieme ad amici e con la sig.ra mentre ora mio padre si rifiutava di partire insieme a Per_4 mia madre, da soli […]in più occasioni, quando vedevamo che la lite era particolarmente animata noi figlie ci mettevano in mezzo cercando di calmare gli animi. Mio padre chiamava mia madre “strega” “maledetta” “mi hai rovinato la vita”. Noi provavamo a fermarli. Confermo le ingiurie e le frasi indicate nell'articolato 6 dell'interrogatorio formale […] noi figlie dovevamo accontentare il volere di mio padre altrimenti vi erano discussioni e litigi, mio padre era fuori tutto il giorno per lavoro. i miei non discutevano perché lui era sempre fuori per lavoro ma perché la era sempre presente insieme a noi. La domenica si pranzava a casa di questa Per_4 signora (io rimanevo a casa mia, preferivo pranzare sola perché mi dava fastidio tutto il contesto) […] mia madre, considerato il forte legame tra mio padre e la sospettava di una Per_4 loro relazione sentimentale, lo ha anche detto apertamente a mio padre. Lui negava. Io non so se mio padre ha mai ammesso una relazione extraconiugale con la Per ammettere le sue Per_4 colpe io intendo dire che mio padre aveva riconosciuto di aver trascurato la famiglia per colpa di questa persona, perché si faceva quello che voleva questa signora e non quello che voleva mia madre. La Fiume era troppo presente […]”.
3.3.2) All'udienza del 5/9/24, analogamente, la teste , IG delle parti, ha Testimone_1 dichiarato: “Mia madre cercava di ritagliare uno spazio familiare ma normalmente questa persona era sempre presente, oltre che nella vita professionale, anche nella quotidianità ed anche in occasione di festività. La presenza della era obbligatoria da parte di mio padre, Per_4
Pag. 6 a 12 se non era presente il clima a casa non era sereno e noi neppure uscivamo […] si è vero, mio padre ha ammesso le sue colpe durante le discussioni, ammettendo che l'equilibrio del matrimonio era stato compromesso a causa del rapporto “anomalo” con la sig.ra Per_4
Riconosco i messaggi esibitimi ed allegati alla memoria. Ho avuto modo di parlare con entrambi
i miei genitori, con mia madre che mi ha fatto vedere i messaggi, e con mio padre che mi diceva di volere il nostro perdono e che stava cercando una soluzione all'interno dello studio, da concretizzarsi con l'allontanamento della dallo studio […] mia madre proponeva sempre Per_4 gite ed eventi familiari ma non era possibile farle solo noi quattro, dovendosi coinvolgere anche la Solo noi quattro componenti della famiglia non abbiamo mai fatto gite e/o vacanza, Per_4 almeno che io ricordi. Le abbiamo sempre fatte con altri amici di famiglia ma la presenza necessaria era quella della sig.ra Confermo la seconda parte dell'articolato e, dunque, le Per_4 parole proferite da mio padre nei confronti di mia madre [vale a dire "ancora non l'hai capito ?
Tu per me sei un cane e che come tale devi stare a cuccia a casa”, n.d.r.] […] mio padre spesso ha proferito tali parole all'indirizzo di mia madre, addirittura dovevo intervenire io per placare la situazione;
è capitato anche di essere chiamata da mia sorella, quando io non ero a casa, per placare l'animo di mio padre […] si è vero. Da parte di mia madre continuava ad essere la disponibilità a trovare una soluzione, ritagliando momenti familiari. Mentre mio padre non prestava alcun tipo di collaborazione, a casa stava sul divano, in silenzio […] si è vero. Queste frasi venivano quotidianamente e sempre dette a mia madre ogniqualvolta mio padre non veniva accontentato per stare con la sig.ra […] nella maggior parte delle volte io e mia sorella Per_4 non eravamo presenti;
partecipavano alle serate e/o ai week end i miei genitori ed i loro amici;
alle volte partecipavamo anche io e mia sorella ed il mio fidanzato. La presenza costante e garantita era quella della sig.ra […]”. Per_4
3.3.3) Del resto, l'introduzione pervasiva di “ nelle dinamiche familiari non Persona_4 risulta nemmeno smentita dal nel corso dello scambio di messaggi avvenuto con la CP_1
su chat Whatsapp (“Ti chiedo perdono […] per tutte le lacrime che ti ho fatto Parte_1 versare, ho commesso tanti errori e mi scuso di aver ferito il tuo cuore con il mio atteggiamento scorretto ed irriguardoso nei tuoi confronti e tutte le parole ingiuste dette nei tuoi confronti […]
Scusami ancora le mie colpe sono pesanti come un macigno, sono responsabile e consapevole di ciò […] non ho giustificazioni, ne attenuanti, sono colpevole […] Lo so che oramai è un Per_4 problema ma va affrontato con razionalità, lo studio è una cosa seria non posso buttare tutto a
Pag. 7 a 12 rotoli […] lo so che è un problema […] Ammetto le mie responsabilità i miei errore e la Per_4 sofferenze che ti ho dato, scusami, mi dispiace, perdonami […] Lo sappiamo tutti che Per_4 oramai non può più continuare nel mio studio […] ”, cfr. screenshot depositati nel fascicolo di parte ricorrente in data 6/3/23).
L'esame del suddetto documento conferma la piena attendibilità del racconto offerto dalle figlie della coppia e pone in evidenza come già ai primi del 2021 il avesse sostanzialmente CP_1 ammesso al cospetto della moglie le proprie responsabilità nel naufragio della vita familiare, tutte ricollegabili alla presenza di ”, individuata come “problema” da risolvere, sia pure con le Per_4 dovute accortezze connesse all'esigenza di buon funzionamento del proprio studio professionale.
3.3.4) Ebbene, è consolidato l'orientamento secondo cui anche le condotte che, pur non integrando un adulterio compiuto, possano ingenerare nel coniuge un fondato sospetto di infedeltà o comunque risultino idonee a ledere la dignità e il rispetto dovuti, sono sufficienti a costituire causa di addebito (Cass. civ., sez. I, 8929/2013; Cass. Civ. ord.
n. 21657 del 19/09/2017).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi provato il nesso causale tra le gravi violazioni poste in essere dal resistente e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza – certo non mitigata dai gravi insulti riferiti dalle testimoni - con conseguente addebito della separazione a carico del
. CP_1
Resta, pertanto, superflua la restante attività volta ad accertare le dedotte violazioni dei doveri di lealtà “patrimoniale” tra i coniugi
Si tratta, in entrambi i casi e sulla scorta delle stesse allegazioni di parte ricorrente, di circostanze comunque successive allo scambio di messaggi sopra rammentato, attestante la già viva crisi familiare, a tutto concedere soltanto idonee ad aggravarne la portata.
Al contempo, appaiono superflue le istanze istruttorie articolate dal convenuto, stante la netta eziologia della crisi coniugale dallo stesso riconosciuta nei ridetti messaggi whatsapp del 2021, ove mai si accenna a violazione dei doveri coniugali o, comunque, a condotte intollerabili ascrivibili alla . Parte_1
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dal . CP_1
4) Sul contributo di mantenimento in favore della IG maggiorenne.
Quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della IG (n. il Per_2
25/7/2000), maggiorenne e non economicamente autosufficiente, si osserva che l'obbligo di
Pag. 8 a 12 mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. Civile sez. I, 14/12/2018, n.32529).
Ebbene, occorre tenere conto che da un lato il diritto del figlio al mantenimento, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi o nella formazione professionale ed attivandosi poi per il reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie capacità ed alla propria specializzazione, nonché compatibile con le opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, e che, dall'altro, è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate (Cass. n. 23318/2021 del 23/8/2021).
Risulta pacifico tra le parti che ancora residente presso il domicilio materno, Persona_3 sia, allo stato, impegnata nel proprio percorso universitario, sì che appaiono sussistere i presupposti dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento.
Da quanto sopra consegue che, in virtù di una cospicua disponibilità reddituale del CP_1
(titolare di un reddito pari ad € 77.863,00 nel 2019, pari ad € 78.589,00 nel 2021 ed € 52.459,00 nel 2022), appare congruo gravare il convenuto di un contributo mensile in favore della IG
pari ad € 750,00 mensili, oltre al 75 % delle spese straordinarie documentate. Per_2
In difetto di una domanda proveniente dalla IG maggiorenne, unica legittimata al riguardo, non può essere accolta la richiesta di versamento diretto avanzata dal convenuto (Cass. Civ. sez. I,
12/11/2021, n.34100).
L'immobile già adibito a casa coniugale sito in Mazara del Vallo nella via Dalla Chiesa Gen.
CA LB n. 20 di proprietà esclusiva della , resta assegnato a quest'ultima Parte_1 che ivi dimorerà unitamente alla IG maggiorenne non autosufficiente.
5) Sul mantenimento della . Parte_1
5.1) La domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore deve essere accolta.
Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere
Pag. 9 a 12 dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati», cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 с.с., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del
19/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024, tutte richiamate da Cass. Civ.
11611/25).
Ovviamente l'accertamento del tenore di vita coniugale ed anche delle condizioni economiche dei coniugi successivamente alla separazione può derivare da elementi presuntivi, ma deve essere effettuato in concreto.
5.2) Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di avere redditi di lavoro dipendente di circa €
33.000,00 annui (cfr. allegati redditi 2019, 2020, 2021 depositati in data 5/1/23) mentre il CP_1
Pag. 10 a 12 è percettore di reddito sia di lavoro dipendente (docente) sia di lavoro autonomo (avvocato) il cui ammontare è stato di € 78.589,00 nel 2021 e di € 52.459,00 nel 2022 (cfr. relazione depositata dalla UA di Finanza in data1/10/24).
Applicando i principi di diritto sopra richiamati e tenuto conto che con la separazione permane ancora il vincolo di solidarietà coniugale tra i coniugi, considerata, la durata del matrimonio
(contratto nell'anno 1991), valutata la sproporzione reddituale esistente tra le odierne parti in causa e, al contempo, le capacità patrimoniali immobiliari (proprietà della casa adibita ad abitazione familiare) e liquide in capo alla ricorrente emergenti dagli accertamenti della UA di Finanza (saldo pari ad € 38.969,53 alla data del 31/12/21 sul conto corrente intestato ad entrambe le parti, acceso presso Monte dei Paschi di Siena), il deve essere dichiarato CP_1 tenuto a corrispondere alla , a titolo di contributo per il suo mantenimento, Parte_1
l'importo mensile di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi, con decorrenza immediata, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore.
6) Risulta inammissibile, per ultimo, la domanda di restituzione della somma di € 20.000,00
“destinata a ristrutturare la casa di civile abitazione sita in Mazara nella via Castelvetrano n. 45
A, di proprietà del ” formulata dalla nel ricorso introduttivo. CP_1 Parte_1
Si rammenta, invero, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
7) Spese di lite.
In ragione della parziale reciproca soccombenza (la in ordine alla domanda Parte_1 restitutoria alla misura dell'assegno di mantenimento;
il in ordine alla domanda di CP_1 addebito, all'an dell'assegno di mantenimento in favore della e al quantum Parte_1
Pag. 11 a 12 dell'assegno di mantenimento per la IG) appare congruo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2, con residuo liquidato a carico del come da dispositivo, secondo CP_1
i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della effettiva estensione dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Mazara il 3/11/1964 e nato a [...] il [...], con addebito in capo al CP_1
; CP_1
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Mazara del Vallo (n. 101, parte II, serie 1, anno 1991);
3) determina in € 750,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente autosufficiente, da pagare entro i primi 5 giorni di ciascun mese direttamente alla IG, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre il
75 % delle spese straordinarie;
4) assegna la casa familiare a che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente alla IG maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_3 autosufficiente;
5) pone a carico del un assegno di mantenimento dell'importo di € 400,00 da pagare entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente presso il domicilio di Parte_1 quest'ultima;
6) rigetta le ulteriori domande;
7) condanna il a rifondere la delle spese di lite che, previa compensazione CP_1 Parte_1 nella misura di 1/2, liquida in complessivi € 2.300,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
CE PA ZO
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