Trib. Marsala, sentenza 21/12/2025, n. 682
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Deterioramento dei rapporti coniugali

    La prova del deterioramento dei rapporti e dell'incompatibilità tra i coniugi è emersa dagli atti processuali e dalle allegazioni delle parti.

  • Rigettato
    Comportamento irriguardoso e violento della moglie

    La domanda di addebito è stata rigettata poiché il giudice ha ritenuto provato il nesso causale tra le gravi violazioni poste in essere dal resistente (marito) e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non mitigata dai gravi insulti riferiti dalle testimoni. Le istanze istruttorie del convenuto sono state ritenute superflue alla luce del suo stesso riconoscimento delle responsabilità nei messaggi whatsapp.

  • Accolto
    Disinteresse, ingiurie, gestione dissipativa e ingerenza di terza persona

    Dall'istruttoria è emerso un quadro familiare deteriorato, con la crisi coniugale come conseguenza diretta delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte del resistente. Le testimonianze delle figlie e i messaggi whatsapp del marito confermano il disinteresse, le ingiurie, la presenza pervasiva della collaboratrice e l'ammissione delle sue responsabilità da parte del marito, tali da rendere intollerabile la convivenza.

  • Accolto
    Affidamento alla madre e collocamento presso la madre

    La casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente

    La casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.

  • Accolto
    Mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente

    Il contributo paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente e impegnata nel percorso universitario, è stato determinato in € 750,00 mensili, oltre il 75% delle spese straordinarie documentate, tenuto conto della cospicua disponibilità reddituale del padre.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno di mantenimento ridotto per la figlia maggiorenne

    La richiesta del convenuto è stata rigettata in quanto il giudice ha determinato un contributo maggiore (€ 750,00) per la figlia maggiorenne, tenendo conto della disponibilità reddituale del padre e della non autosufficienza economica della figlia. Inoltre, la richiesta di versamento diretto alla figlia è stata ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione attiva della figlia.

  • Accolto
    Richiesta di assegno di mantenimento per la moglie

    La domanda è stata accolta, determinando un assegno mensile di € 400,00 in favore della ricorrente, tenuto conto della durata del matrimonio, della sproporzione reddituale e delle capacità patrimoniali di entrambe le parti.

  • Rigettato
    Richiesta di esclusione dell'assegno di mantenimento per la moglie

    La richiesta del convenuto è stata rigettata poiché il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a un assegno di mantenimento, determinandolo in € 400,00 mensili.

  • Inammissibile
    Domanda di restituzione di somma destinata a ristrutturazione

    La domanda è stata dichiarata inammissibile poiché non è consentito il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi (rito della camera di consiglio per la separazione vs. rito ordinario per la restituzione di somme), in assenza di ipotesi qualificate di connessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Marsala, sentenza 21/12/2025, n. 682
    Giurisdizione : Trib. Marsala
    Numero : 682
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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