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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2414/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai NOi Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2414 /2024 R.G. promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. RIOLINO FEDERICA, come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, Controparte_1
con l'avv. CARUCCI ENRICO, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
09.09.2025 per l'udienza del 11.09.2025:
“ chiedono che l'intestato Tribunale, previa conversione del rito, voglia omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con il solo obbligo di comunicare all'altro la propria nuova residenza.
1 2) disporsi che la responsabilità genitoriale sui figli minori ER
, nato a [...] in data [...] e
[...] A_
, nato a [...] in data [...], sia esercitata in modo condiviso da entrambi i
[...] genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni e periodi in cui i figli si troveranno presso ciascuno di loro. Invece, con riferimento alla cura ed educazione dei figli, i coniugi si impegnano a condividere le relative decisioni e adotteranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per i medesimi relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
3) disporsi la collocazione dei figli minori in modo prevalente presso la madre, che si è già trasferita a vivere presso l'abitazione dei propri genitori con i minori, i quali potranno trascorrere con il padre, salvo migliore e diverso accordo condiviso fra i genitori: a) fine settimana alterni, dal sabato alle ore
9:30, alla domenica alle ore 18:00; b) una settimana durante il periodo delle festività natalizie, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno;
c) le vacanze di Carnevale oppure le vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
d) almeno una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4) disporsi a carico del NO , l'obbligo Parte_2 di versare alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei due figli minori, entro il giorno 16 di ciascun mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00) per ciascun figlio e così complessivamente la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i criteri e le modalità previste dal Protocollo sulle Spese Straordinarie sottoscritto dall'Ill.mo Tribunale intestato e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data
17/07/2017.
5) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nata il [...] in [...] Parte_1
Lanka), e Controparte_1
, nato il [...] in [...], hanno contratto
[...]
matrimonio il 17/08/2011 in Happawana (Sri Lanka), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte San Nicolò (PD), n. 45, parte II, serie C,
anno 2025.
2 Dalla loro unione sono nati i figli Persona_3
il 27/04/2019 in Padova (PD), e
[...] A_
, il 20/01/2021 in Padova (PD).
[...]
Con ricorso del 15.05.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Padova, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al marito;
l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso di lei;
chiedeva, inoltre, che il marito le corrispondesse, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie ripartite su entrambi i genitori alla metà; infine, modulava il diritto di visita del padre.
In data 19.07.2024, il sig. Controparte_1
si costituiva, aderendo alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, egli chiedeva, nel merito e in via principale, l'affido condiviso dei minori, con collocazione degli stessi, in via prevalente, presso l'abitazione materna;
modulava i tempi di visita e le modalità di incontro con i figli;
inoltre,
chiedeva di porre a suo carico l'assegno di mantenimento dei minori pari ad 200,00
euro mensili, oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie divise nella misura del 50% dai coniugi.
All'udienza del 10.10.2024, comparivano entrambe le parti, le quali dichiaravano di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alle condizioni della separazione e chiedevano, dunque, un termine per formalizzarlo;
il Giudice accoglieva la richiesta delle parti, rinviando alla udienza del 21.11.2024, in modalità cartolare.
Con istanza depositata il 13.11.2024 per la predetta udienza, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, al fine di ottenere l'atto di matrimonio legalizzato e perfezionare, così, l'accordo nel frattempo maturato.
In data 15.11.2024, il Giudice, dunque, rinviava all'udienza cartolare del 10.04.2025,
poi ulteriormente posticipata, su richiesta congiunta delle parti, al 11.09.2025.
3 Con rispettive note scritte depositate il 09.09.2025, in sostituzione della predetta udienza, le parti rappresentavano di aver maturato un accordo in ordine alle condizioni della separazione, come in epigrafe. Il Giudice, dunque, preso atto dell'intervenuta proposta conciliativa, si riservava di riferirne al Collegio.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato in [...] - Sri Lanka, mentre la moglie dichiara di essere nata in [...] - Sri Lanka), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei
coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_3 Parte_4
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
4 Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, la residenza è in Italia, e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
5 Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre,
l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
6 azione”, e, nel caso di specie, pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, la domanda di separazione va accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1 Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte San Nicolò di provvedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. n. 45, parte II, serie
C, anno 2025;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni che omologa;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
7
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai NOi Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2414 /2024 R.G. promosso con ricorso depositato
da
, con l'avv. RIOLINO FEDERICA, come da Parte_1
mandato in atti;
contro
, Controparte_1
con l'avv. CARUCCI ENRICO, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
09.09.2025 per l'udienza del 11.09.2025:
“ chiedono che l'intestato Tribunale, previa conversione del rito, voglia omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con il solo obbligo di comunicare all'altro la propria nuova residenza.
1 2) disporsi che la responsabilità genitoriale sui figli minori ER
, nato a [...] in data [...] e
[...] A_
, nato a [...] in data [...], sia esercitata in modo condiviso da entrambi i
[...] genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni e periodi in cui i figli si troveranno presso ciascuno di loro. Invece, con riferimento alla cura ed educazione dei figli, i coniugi si impegnano a condividere le relative decisioni e adotteranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per i medesimi relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
3) disporsi la collocazione dei figli minori in modo prevalente presso la madre, che si è già trasferita a vivere presso l'abitazione dei propri genitori con i minori, i quali potranno trascorrere con il padre, salvo migliore e diverso accordo condiviso fra i genitori: a) fine settimana alterni, dal sabato alle ore
9:30, alla domenica alle ore 18:00; b) una settimana durante il periodo delle festività natalizie, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno;
c) le vacanze di Carnevale oppure le vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
d) almeno una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4) disporsi a carico del NO , l'obbligo Parte_2 di versare alla NOa a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei due figli minori, entro il giorno 16 di ciascun mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00) per ciascun figlio e così complessivamente la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i criteri e le modalità previste dal Protocollo sulle Spese Straordinarie sottoscritto dall'Ill.mo Tribunale intestato e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data
17/07/2017.
5) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nata il [...] in [...] Parte_1
Lanka), e Controparte_1
, nato il [...] in [...], hanno contratto
[...]
matrimonio il 17/08/2011 in Happawana (Sri Lanka), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte San Nicolò (PD), n. 45, parte II, serie C,
anno 2025.
2 Dalla loro unione sono nati i figli Persona_3
il 27/04/2019 in Padova (PD), e
[...] A_
, il 20/01/2021 in Padova (PD).
[...]
Con ricorso del 15.05.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di Parte_1
Padova, chiedendo che venisse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al marito;
l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente degli stessi presso di lei;
chiedeva, inoltre, che il marito le corrispondesse, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie ripartite su entrambi i genitori alla metà; infine, modulava il diritto di visita del padre.
In data 19.07.2024, il sig. Controparte_1
si costituiva, aderendo alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, egli chiedeva, nel merito e in via principale, l'affido condiviso dei minori, con collocazione degli stessi, in via prevalente, presso l'abitazione materna;
modulava i tempi di visita e le modalità di incontro con i figli;
inoltre,
chiedeva di porre a suo carico l'assegno di mantenimento dei minori pari ad 200,00
euro mensili, oltre rivalutazione annuale, con spese straordinarie divise nella misura del 50% dai coniugi.
All'udienza del 10.10.2024, comparivano entrambe le parti, le quali dichiaravano di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alle condizioni della separazione e chiedevano, dunque, un termine per formalizzarlo;
il Giudice accoglieva la richiesta delle parti, rinviando alla udienza del 21.11.2024, in modalità cartolare.
Con istanza depositata il 13.11.2024 per la predetta udienza, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio, al fine di ottenere l'atto di matrimonio legalizzato e perfezionare, così, l'accordo nel frattempo maturato.
In data 15.11.2024, il Giudice, dunque, rinviava all'udienza cartolare del 10.04.2025,
poi ulteriormente posticipata, su richiesta congiunta delle parti, al 11.09.2025.
3 Con rispettive note scritte depositate il 09.09.2025, in sostituzione della predetta udienza, le parti rappresentavano di aver maturato un accordo in ordine alle condizioni della separazione, come in epigrafe. Il Giudice, dunque, preso atto dell'intervenuta proposta conciliativa, si riservava di riferirne al Collegio.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato in [...] - Sri Lanka, mentre la moglie dichiara di essere nata in [...] - Sri Lanka), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità
giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei
coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_3 Parte_4
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
4 Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e le parti risiedono ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, la residenza è in Italia, e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
5 Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre,
l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
6 azione”, e, nel caso di specie, pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, la domanda di separazione va accolta.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1 Controparte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte San Nicolò di provvedere alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. n. 45, parte II, serie
C, anno 2025;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni che omologa;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
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