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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sulla figlia minore ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'Avv. Carlo Rossi ( ) ed elettivamente domiciliati in Via C.F._4
Rigopiano n° 133 presso lo studio del medesimo ( – fax: Email_1
085.84.22.840)
RICORRENTI contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in , alla Via Renato Paolini, 47; contumace CP_1
CONVENUTA
Oggetto: azione risarcitoria da responsabilità medica
Conclusioni: come rassegnate dal solo procuratore di parte ricorrente all'udienza di discussione e pc del 23/5/25
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della causa per accertamento di responsabilità medica proposta nei confronti della nelle forme del rito semplificato da ed Parte_3 Parte_2 Parte_1
anche nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
[...]
Il ricorso richiamava quanto già esposto nella precedente procedura ex art 696 bis cpc.
“ … …… In data 28 maggio 2023, a seguito di un infortunio occorso in bici
(schiacciamento piede caviglia sx), la piccola (di anni 4 all'epoca) ….i Persona_1 sanitari le riscontravano “trauma da schiacciamento piede caviglia sx”, con tumefazione ed escoriazione sul tallone e sulla caviglia, ovvero abrasione superficiale (ALLEGATO 2- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.). Nonostante l'assenza di lesioni/fratture ossee (ALLEGATO
3- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), i sanitari del reparto di ortopedia del nosocomio di CP_1 optavano per il posizionamento di un'ingessatura rigida del piede e della caviglia (sino ad appena sotto il ginocchio), in luogo di un tutore o una fasciatura. Il grossolano errore medico si è purtroppo palesato alla rimozione del gesso, dopo circa 15 giorni (ALLEGATO
4- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.). Sotto tale profilo la lieve abrasione superficiale, a seguito del persistente contatto col gesso che impediva altresì il passaggio di aria e luce (inutile sotto il profilo curativo stante l'assenza di rotture ossee), si era trasformata in ampia e profonda ferita ulcerosa/infetta sul tallone sinistro. La ferita (divenuta nel frattempo di competenza della Chirurgia Plastica del medesimo presidio ospedaliero ALLEGATO 4- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), nonostante le terapie prescritte (ALLEGATO 5- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) e nonostante il trascorrere di circa tre mesi non è ancora guarita e anzi, dall'ultimo certificato medico che si produce (ALLEGATO 6- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), richiede ulteriori cure per i successivi tre mesi. Tutto ciò ha causato alla piccola e di riflesso ai suoi genitori danni di natura patrimoniale per le terapie a Per_1
pagamento (ALLEGATO 7- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), ma soprattutto pregiudizi di carattere non patrimoniale in ragione dell'impossibilità di completare l'ultimo mese di scuola dell'infanzia e per non aver potuto svolgere alcuna attività con fine ludico-ricreativo notoriamente svolta durante il periodo di pausa estiva (camposcuola, mare, piscina, pagina 2 di 15 montagna). In conseguenza del grave e banale errore commesso dai sanitari - oltre al danno morale, dinamico-relazionale e biologico permanente (distinti e autonomi fra loro, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, n.15733 dell'anno2022) - la minore suo malgrado ha subito e sta subendo ancora le conseguenze negative della lunga invalidità temporanea (totale e parziale), poiché la ferita ulcerosa/infetta e le conseguenti cure quotidiane sono risultate incompatibili con qualsivoglia tipologia di attività educativa e/o ricreativa a cui normalmente una bambina di 4 anni può essere coinvolta nel periodo estivo. Le conseguenze dannose, come descritte, appaiono palesemente imputabili all'esclusiva responsabilità dell' la quale ha Controparte_2
commesso un errore grossolano. ''
All'esito di quella procedura, la ctu collegiale concludeva, all'esito di una dettagliata e fedele ricostruzione della vicenda (con analisi delle allegazioni e produzioni, anche di natura fotografica) per il grave inadempimento dei sanitari (PRIMO ERRORE), poi aggravato dalla successiva assenza di controllo (SECONDO ERRORE). L'inadeguato management professionale oltre ad aver comportato un'invalidità temporanea parziale al
25% per giorni 45, ha causato un danno biologico permanente nella misura dell'1% (pag.
17 relazione). Le spese sanitarie, come allegate e giustificate per via documentale, sono apparse congrue e stimate nella misura di €. 275,29 (pag. 18 relazione).
In punto di diritto rilevavano i ricorrenti che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della disciplina dell'inadempimento ex art. 1218 e ss. del Codice Civile, atteso che per il fatto Parte commesso del medico dipendente (o personale ivi operante anche solo in via di fatto) risponde a titolo contrattuale (art. 1228 c.c.) la struttura sanitaria (anche in forza del c.d.
“contatto sociale”) ferma l'ulteriore responsabilità ex art. 2043 c.c. che potrà essere imputata all'esercente per l'errore commesso in ambito medico. Consegue che i regimi della ripartizione dell'onere probatorio, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale/professionale. Nel caso de quo è provato per documenti l'errore commesso dai medici, l'evento dannoso, la sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta – commissiva od omissiva – dei sanitari. In tal senso il nesso eziologico tra la condotta e la lesione subita emerge pagina 3 di 15 chiaramente già dalla mera visione delle fotografie scattate, sia appena dopo la rimozione del gesso, sia nel corso delle medicazioni (in ospedale e dalla pediatra); le foto consegnano ictu oculi il lento e difficile processo di guarigione (ALLEGATO 8- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.). Venendo agli aspetti più squisitamente probatori, come noto, il paradigma della responsabilità contrattuale prevede una presunzione di colpa della quale il debitore potrà liberarsi fornendo la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ovvero provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (principi noti confermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7044, depositata in data 21 Marzo
2018). Ovviamente è principio noto che l'applicazione del gesso su ferita sanguinante certamente provocherà infezioni, ulcere, piaghe, etc. Sorprende, pertanto, che un'azienda ospedaliera possa commettere tali ingenuità. Il danno subito – come sopra puntualizzato in termini di danno patrimoniale e non (morale, dinamico-relazionale, invalidità permanente, invalidità temporanea totale e parziale) – appare indiscutibilmente essere una conseguenza diretta e immediata/scontata del grossolano errore, ovvero il frutto della violazione di elementari regole di capacità e cautelari, nonché dei più comuni protocolli di intervento
Ferme le allegazioni, deduzioni, difese, produzioni ed eccezioni, come sopra richiamate anche per relationem alla precedente fase ante causam, assumevano i ricorrenti la sussistenza delle seguenti voci risarcibili: A) danno biologico permanente: pari a € 939,78
(1%); B) invalidità temporanea parziale al 25%per 45 giorni:pari a €. 616,60; C) spese sanitarie sostenute: €. 275,20; D) danno morale ed esistenziale: €. 700,00 o somma ritenuta di giustizia.
In particolare la ferita avrebbe inciso su specifici aspetti morali e dinamico-relazionali della bambina (impossibilità di: terminare l'anno scolastico 2023, andare al mare o in piscina nell'anno 2023, fare passeggiate in montagna nell'anno 2023, seguire camposcuola e altre tipiche attività estive per l'anno 2023). Tali conseguenze, secondo i ricorrenti, non potranno essere erroneamente ricomprese e assorbite nella liquidazione del danno biologico, dovendo viceversa tenersi conto dei pregiudizi subiti dalla minore danneggiata nella sua pagina 4 di 15 sfera morale e nella sua sfera dinamico-relazionale (procedendo infine a quantificazione economica). D'altronde le dedotte conseguenze dannose, attesa la loro peculiarità ed eccezionalità, avrebbero inciso considerevolmente sull'elemento dinamico relazionale della bambina, causandole altresì sofferenza interiore che dovrà essere valutata in modo distinto e autonomo rispetto al puro e semplice danno biologico permanete. In particolare: - il danno esistenziale è tangibile ed esso si è concretizzato nell'impossibilità di terminare l'anno scolastico e svolgere le attività estive tipiche e abituali;
- il danno morale, parimenti rilevante ed effettivo, s'individua con la sofferenza interiore alla quale è stata esposta la bambina. Non essendo il danno morale assorbito in quello esistenziale (e viceversa), trattandosi di due voci autonome, non sovrapponibili fra loro, essi andranno considerati distintamente ai fini risarcitori (Cass., III Sezione Civile, sentenza 2788/2019) e quantificati nella misura di €. 350,00 ciascuno (per un totale di €. 700,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia secondo i principi giurisprudenziali elaborati in tema d'integralità del ristoro del danno non patrimoniale che impone la differente e autonoma valutazione di tutti gli elementi. Si sottolineava in proposito come il danno morale, quello dinamico- relazionale e quello biologico hanno natura e presupposti differenti (come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione n.15733 dell'anno 2022).
Rilevavo inoltre i ricorrenti di aver sopportato spese legali ed esenti (c.u. e diritti) per la fase ante causam e rappresentavano come la consulenza tecnica preventiva finalizzata al componimento della lite (obbligatoria in subiecta materia) non dia luogo a un'autonoma liquidazione delle spese da parte del giudice, sicché esse andranno considerate di tipo stragiudiziale (anticipate dalla parte istante) e poi regolate secondo il principio di soccombenza nella successiva ed eventuale fase di merito in conformità ai parametri forensi. Parimenti si chiedeva il riconoscimento delle spese per i CC.TT.UU. sempre relative alla fase ante causam pari ad €.4.205,04. Specificavano inoltre che le voci sub A,
B e D rappresentano debiti di valore, gli altri importi debiti di valuta. Per tutte le voci decorreranno gli interessi nella misura di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Inoltre le dette somme di cui alle lettere A, B
e D costituiscono voci risarcitorie da erogare in favore della minore Per Persona_1
le altre somme andrà disposto il rimborso direttamente in favore del genitore anticipatario pagina 5 di 15 Avv. costituendo tali esborsi una voce di danno patrimoniale emergente. Per_1
Si chiedeva anche che all'accoglimento della domanda conseguisse la condanna della resistente all'integrale refusione delle spese e competenze di causa, secondo il generale principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui le spese legali andranno addossate a colui che con il proprio comportamento ha dato causa al processo. Considerando che controparte, all'uopo sollecitata con comunicazione pec del 25 marzo 2024 (ALLEGATO
9), non ha inteso dare alcun seguito ai propositi di bonario componimento, omettendo finanche di proporre una minima offerta, anche le spese legali della fase di merito e le relative spese vive già anticipate, in applicazione dei generali principi di causazione e
Parte responsabilità sanciti dall'art. 91 c.p.c. dovranno essere poste a carico della non essendovi circostanze eccezionali che potrebbero giustificare una compensazione anche solo parziale .
Dunque i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni:
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento della resistente Parte
per tutte le azioni e omissioni dettagliatamente allegate e provate, in seguito confermate dai CCTTUU nella predetta consulenza medico-legale collegiale dal valore
Percipiente; in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la conseguente responsabilità giuridica della struttura ospedaliera;
in via principale e nel merito: condannare la struttura ospedaliera ai risarcimenti, ai rimborsi e alle restituzioni, come sopra schematicamente illustrati e differenziati, ritenendo ognuna di tali voci dotate di autonomia e indipendenza rispetto alle altre, nella misura complessiva di €. 11.139,25 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in conformità alle considerazione sopra svolte in tema di titolarità.
Ebbene, la causa che ci occupa, svoltasi nella contumacia della convenuta, regolarmente citata in giudizio, va definita tenendo presente quanto segue in punto di diritto.
Anzitutto, è pacifico che il paziente che intende ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per responsabilità medica, deve dimostrare il nesso causale tra la pagina 6 di 15 condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria. Questo onere ricade sulla struttura sanitaria o sul professionista, che devono contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile. In particolare, questo principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922, nella quale è stata sottolineata l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria. In particolare, è stato evidenziato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito.
Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l'inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prova di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità. La
Cassazione chiarisce anche la differenza tra nesso causale e inadempimento. Il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto relazionale che identifica l'azione del sanitario come causa diretta del danno.
L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito della struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili alla struttura stessa. Secondo
l'insegnamento della Corte, pertanto, in ambito di responsabilità sanitaria, il nesso causale non è una mera circostanza di fatto, ma un concetto relazionale che identifica una relazione tra due eventi, dove uno è la conseguenza dell'altro. Si utilizza il criterio della preponderanza dell'evidenza ("del più probabile che non"), distinto dalla prova "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta nel giudizio penale. La regola probatoria per l'accertamento pagina 7 di 15 del nesso causale, si specifica poi in due criteri distinti, quella del "più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no,
l'altra del criterio della prevalenza relativa, secondo cui il giudice valuta se la probabilità che una condotta sia la causa di un evento dannoso prevale sulle probabilità delle altre cause alternative o concause esistenti. Conseguentemente, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, in applicazione progressiva dei due criteri, il giudice di merito deve prima eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare quelle rimanenti più probabili e scegliere quella con il maggior grado di conferma, basandosi su un ragionamento inferenziale. Inoltre, il giudice, in applicazione di entrambi i criteri, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili per determinare il grado di conferma necessario per ritenere provati i fatti allegati e formulare un giudizio La decisione chiarisce che la mancata dimostrazione, da parte del paziente, di elementi fattuali facilmente provabili non pregiudica necessariamente l'esito del giudizio. Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l'errore medico;
questo compito ricade interamente sull'ente ospedaliero. Quanto sopra si raccorda anche alla considerazione che sul paziente-danneggiato incombe l'onere probatorio alla stregua del primo comma dell'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Chi lamenta il danno deve dunque provare il fatto lamentato, le conseguenze che ne sono derivate e anche il nesso causale tra fatto e pregiudizio. Non solo quindi il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore provare;
quand'anche si discuta di responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva infatti il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui pagina 8 di 15 essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001), ma tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il già richiamato principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. Anche nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pertanto, è onere del paziente danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Su questo aspetto, va rammentato che una delle teorie del nesso causale che si riscontra nell'ordinamento giuridico è quella della “regolarità causale”, per la quale un danno è conseguenza di un fatto qualora ne costituisca un effetto normale. Va però anche ricordato che, almeno a partire dal 2008, è stata accolta con favore la teoria della
“preponderanza dell'evidenza”, altrimenti detta del “è più probabile che non”. La
Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha affermato che in assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto causale, occorre fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: un evento, quindi, è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cosiddetta teoria della condicio sine qua non) (Cass. Sez. Un. 11.01.2008, n. 581). Deve essere però chiaro che l'analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta («oltre ogni ragionevole dubbio», come in sede penale) né di mera possibilità, quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità, nel senso cioè che l'azione o l'omissione del medico deve avere causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di fattori concomitanti o addirittura assorbenti.
Tenuto conto di questi principi si perviene all'accertamento della responsabilità della convenuta per le dirimenti risultanze della ctu, Infatti ai fini della decisione, risulta imprescindibile riportarsi alla ricostruzione ed alle valutazioni espresse in sede di CTU dal collegio incaricato dalle quali non è motivo di dissentire.
Il caso in esame riguarda la piccola nata il [...], la quale, a Persona_1
seguito di trauma da schiacciamento di piede-caviglia sinistra del 28.05.2023, fu
pagina 9 di 15 sottoposta in pari data ad accertamenti presso il P.S. del Presidio Ospedaliero Santo
Spirito di Pescara. In tale sede fu eseguita Rx del piede sinistro e della caviglia, che escluse fratture del distretto;
a visita ortopedica si descrisse “edema retropiede e perimalleolare esterno con ecchimosi ed abrasione superficiale. ROM caviglia completo”. Medicata la ferita, venne applicato un gambaletto gessato a valva. La P. fu dimessa lo stesso giorno con diagnosi di “trauma da schiacciamento piede caviglia sx” e prescrizioni. In data 07.06.2023, alla rimozione della valva gessata, fu prescritta visita di chirurgia plastica, facendo quindi seguito controlli specialistici in data 09.06, 07.07 e
22.08.2023 quando furono prescritte cure topiche. Emerge altresì la prescrizione di un tampone cutaneo per colturale e antibiogramma del 30.06.2023. Ripercorsa in sintesi la vicenda clinica del caso in esame, appare opportuno innanzitutto sottolineare che la piccola fu costantemente seguita presso la struttura resistente ( ) Per_1 Parte_3
e come in tutta la documentazione sanitaria non emerge in alcun punto, dal momento della rimozione della valva gessata, la descrizione della soluzione di continuo che richiese la prescrizione di visita da parte del chirurgo plastico, oltre a plurime prescrizioni topiche. Ad ogni modo, venendo all'analisi epicritica - ortopedica della vicenda, il 28.05.2023 si procurava un trauma del piede e della caviglia Persona_1
sinistra. Trasportata in ospedale veniva riscontrata abrasione superficiale e tumefazione posteriormente sul calcagno sinistro. Le radiografie eseguite non mostravano lesioni ossee pertanto in seguito a consulenza ortopedica veniva medicata e successivamente confezionato stivaletto gessato. La paziente veniva dimessa con indicazione a non caricare
e tornare a controllo ambulatoriale dopo 10 giorni. Al controllo programmato del
07.06.2023 fu rimosso lo stivaletto e venne consigliata consulenza di chirurgia plastica, vista la presenza verosimilmente di un'importante escoriazione. Tale consulenza fu eseguita il 09.06.2023 ed in tale occasione furono consigliate medicazioni con Iruxol pomata. L'escoriazione necessitò successivamente di antibiogramma, che escluse uno stato infettivo, e di ripetute medicazioni che portarono a guarigione nella seconda metà di agosto 2023. L'analisi della vicenda permette di sostenere che in presenza di edema posttraumatico della caviglia e del piede usualmente è indicato, per ridurre rapidamente
l'edema, immobilizzare la caviglia ed il piede con tutore amovibile tipo Walker o pagina 10 di 15 inamovibile in gesso e non concedere il carico sull'arto traumatizzato. Differente deve essere l'atteggiamento quando vi è associata una lesione cutanea (abrasione, escoriazione o ferita): l'edema deve passare in secondo piano essendo più importante seguire visivamente con controlli ravvicinati l'andamento della lesione cutanea. Visto quanto desumibile dalla documentazione in atti, la scelta terapeutica corretta sarebbe stata quella di medicare la ferita e non concedere il carico ma senza applicare alcuna costrizione quale un tutore o un apparecchio gessato. La regione posteriore del calcagno
è notoriamente sottile e contraddistinta da ridotto apporto ematico: tutte le ferite chirurgiche e a maggior ragione quelle traumatiche, per l'insulto ai tessuti provocato dal trauma, spesso risultano di difficoltosa guarigione.
Nel caso in questione non solo è stato confezionato uno stivaletto gessato, che per quanto imbottito di cotone certamente ha svolto un effetto compressivo e quindi deleterio sulla soluzione di continuo favorendone l'aggravamento, ma perdipiù il primo controllo è stato eseguito a ben dieci giorni dall'evento traumatico. Al controllo eseguito in data
7/6/2023 si è pertanto evidenziata un'importante e profonda lesione cutanea che ha richiesto oltre due mesi di cure per guarire. Pertanto, appare chiaro che l'assenza di controlli clinici nei giorni successivi al trauma, oltre al confezionamento di stivaletto gessato, sono all'origine dell'inattesa prolungata convalescenza e degli attuali esiti clinici differenti da quanto atteso in seguito ad una lesione cutanea superficiale di tale regione anatomica. Sulla scorta di tali considerazioni, è possibile quindi passare alle problematiche valutative del danno.
Non vi è dubbio che l'inadeguato management professionale ha comportato un prolungamento del periodo di malattia;
alla luce di quanto solitamente si registra in simili fattispecie appare riconoscibile un danno biologico temporaneo stimabile come inabilità temporanea parziale al 25% per circa 45 giorni. Venendo alla stima del danno biologico permanente, stante le risultanze peritali e quanto previsto dai comuni baremes di riferimento, tra cui le Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni (2016), appare individuabile un danno biologico permanente pari ad 1%
pagina 11 di 15 (uno percento).
Le spese sanitarie congrue e giustificate ammontano a complessivi € 275,29. Si precisa che il quadro clinico appare stabilizzato e non sono prevedibili ulteriori spese future per terapie.
Alla luce di quanto sopra appare indubbio che nel caso di specie la parte convenuta debba essere dichiarata responsabile delle conseguenze di una condotta medica incongrua, nell'ambito peraltro di attività di carattere routinario e non certo in presenza di prestazione di particolare difficoltà. Risulta sussistente il nesso causale con i riscontrati postumi dell'1% e la maggiore durata della temporanea in applicazione dei principi in tema di responsabilità sanitaria come sopra scrutinati.
Da parte sua la convenuta, rimasta contumace, non si è in alcun modo premunita di addurre argomentazioni volte a contestare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria o a provare che l'inadempimento sia dovuto a una causa non imputabile alla struttura.
Solo in sede di procedimento per ATP la aveva dichiarato di respingere le -ritenute- Pt_3
generiche censure rivoltele evidenziando che, contrariamente a quanto riferito da controparte, la storia clinica della minore e la documentazione in atti escluderebbero la fondatezza delle avverse censure atteso che alla paziente presso il P.O. di è stata CP_1 riservata un'attenta assistenza ed il rispetto delle Linee Guida e dei Protocolli previsti per le problematiche manifestate. Riteneva anche di dover evidenziare che nel caso che ci occupa non risulta documentata alcuna correlazione causale certa, prevalente o, comunque, verosimile tra le ipotesi di danno riferite dai ricorrenti e le criticità che si attribuiscono alla resistente. Rilievi che per quanto approfondito in sede medico legale sono da ritenere destituiti di fondamento
Passando alla quantificazione e liquidazione del danno, vi è da dire che gli interessati hanno fatto richiesta di un danno non patrimoniale complessivo subito dalla minore quantificato nella misura di euro 2.256,38 derivante dalla sommatoria di euro € 939,78 richiesta per invalidità permanente (1%), 616,60 per n 45 giorni di invalidità temporanea parziale al pagina 12 di 15 25% ed euro 700,00 per componente morale e danno esistenziale.
Ebbene, vi è da considerare che i richiedenti correttamente prendono come punto di partenza i criteri di liquidazione di cui al codice delle Assicurazioni con quantificazione di euro 939,78 per invalidità permanente ed euro 616,60 per la temporanea.
Reputa la scrivente di poter far applicazione di un aumento complessivo del 20% come previsto dall'art 139 codice assicurazioni, in ragione dell'apprezzamento di specifici aspetti dinamico relazionali, quali quelli congruamente messi in rilievo dagli interessati, pervenendosi ad un aumento di euro 311,76.
Si reputa di poter applicare un ulteriore aumento calcolato nella stessa misura per la componente del cd danno morale.
Gli aumenti di che trattasi non sono di carattere automatico, posto che secondo la giurisprudenza il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento ( danno morale ). Si ritiene altresì che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno ( cd danno morale ) quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana ( danno dinamico relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso.
Pur tenuto conto di ciò si rileva che la parte ha adeguatamente motivato gli aspetti legati alla tenera età del soggetto danneggiato ed a tutte le circostanze del caso che rendono ragione del riconoscimento delle componenti di che trattasi, che il giudice quantifica nei termini precisati.
pagina 13 di 15 Pertanto il danno non patrimoniale da riconoscere alla piccola danneggiata si calcola in complessivi euro 2.178,532.
Va fatta applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010). Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici
Istat F.O.I., a decorrere dalla data dell'evento (Cass. civ. 5671/2010; Cass. civ. 18028/2010
), sull'intero dovuto fino ad oggi.
Spetta poi ai genitori della danneggiata il rimborso delle spese mediche, di euro 275,29 come richieste in quanto ritenute congrue in sede di Ctu oltre interessi a far data dalla domanda. Spetta analogamente il rimborso delle spese di Ctu relative alla fase di atp.
Sulla somma finale spettante dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ. 11594/2004; Cass. civ. 9711/2004)
Per il principio di soccombenza la parte ricorrente va tenuta indenne delle spese legali della fase di atp da parte della danneggiante.
La convenuta va dunque condannata al pagamento delle spese giudiziali di quella fase liquidate coma da dispositivo.Va altresì condannata al pagamento delle spese giudiziali della fase di merito in favore dei ricorrenti parimenti liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Parte Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta, per le ragioni di cui in parte motiva, relativamente alle prestazioni sanitarie per cui è causa, condannandola, conseguentemente al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, ovvero al pagina 14 di 15 rimborso di euro 275,29 per spese mediche, ed al rimborso delle spese di CTU in sede di atp, nonché al pagamento della somma di euro 2.178,532 a titolo di complessivo danno non patrimoniale patito dalla minore oltre interessi e rivalutazione nei Persona_1
termini specificati in parte motiva.
Part Condanna la l pagamento delle spese del giudizio di merito in favore di parte ricorrete, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori, nonché al pagamento delle spese giudiziali della fase di atp che liquida in euro 2.200,00 per compensi oltre accessori ed euro 286 per spese di contributo unificato.
Pronuncia immediatamente esecutiva.
Pescara, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
genitoriale sulla figlia minore ), rappresentati e Persona_1 C.F._3 difesi dall'Avv. Carlo Rossi ( ) ed elettivamente domiciliati in Via C.F._4
Rigopiano n° 133 presso lo studio del medesimo ( – fax: Email_1
085.84.22.840)
RICORRENTI contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in , alla Via Renato Paolini, 47; contumace CP_1
CONVENUTA
Oggetto: azione risarcitoria da responsabilità medica
Conclusioni: come rassegnate dal solo procuratore di parte ricorrente all'udienza di discussione e pc del 23/5/25
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della causa per accertamento di responsabilità medica proposta nei confronti della nelle forme del rito semplificato da ed Parte_3 Parte_2 Parte_1
anche nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
[...]
Il ricorso richiamava quanto già esposto nella precedente procedura ex art 696 bis cpc.
“ … …… In data 28 maggio 2023, a seguito di un infortunio occorso in bici
(schiacciamento piede caviglia sx), la piccola (di anni 4 all'epoca) ….i Persona_1 sanitari le riscontravano “trauma da schiacciamento piede caviglia sx”, con tumefazione ed escoriazione sul tallone e sulla caviglia, ovvero abrasione superficiale (ALLEGATO 2- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.). Nonostante l'assenza di lesioni/fratture ossee (ALLEGATO
3- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), i sanitari del reparto di ortopedia del nosocomio di CP_1 optavano per il posizionamento di un'ingessatura rigida del piede e della caviglia (sino ad appena sotto il ginocchio), in luogo di un tutore o una fasciatura. Il grossolano errore medico si è purtroppo palesato alla rimozione del gesso, dopo circa 15 giorni (ALLEGATO
4- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.). Sotto tale profilo la lieve abrasione superficiale, a seguito del persistente contatto col gesso che impediva altresì il passaggio di aria e luce (inutile sotto il profilo curativo stante l'assenza di rotture ossee), si era trasformata in ampia e profonda ferita ulcerosa/infetta sul tallone sinistro. La ferita (divenuta nel frattempo di competenza della Chirurgia Plastica del medesimo presidio ospedaliero ALLEGATO 4- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), nonostante le terapie prescritte (ALLEGATO 5- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) e nonostante il trascorrere di circa tre mesi non è ancora guarita e anzi, dall'ultimo certificato medico che si produce (ALLEGATO 6- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), richiede ulteriori cure per i successivi tre mesi. Tutto ciò ha causato alla piccola e di riflesso ai suoi genitori danni di natura patrimoniale per le terapie a Per_1
pagamento (ALLEGATO 7- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), ma soprattutto pregiudizi di carattere non patrimoniale in ragione dell'impossibilità di completare l'ultimo mese di scuola dell'infanzia e per non aver potuto svolgere alcuna attività con fine ludico-ricreativo notoriamente svolta durante il periodo di pausa estiva (camposcuola, mare, piscina, pagina 2 di 15 montagna). In conseguenza del grave e banale errore commesso dai sanitari - oltre al danno morale, dinamico-relazionale e biologico permanente (distinti e autonomi fra loro, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, n.15733 dell'anno2022) - la minore suo malgrado ha subito e sta subendo ancora le conseguenze negative della lunga invalidità temporanea (totale e parziale), poiché la ferita ulcerosa/infetta e le conseguenti cure quotidiane sono risultate incompatibili con qualsivoglia tipologia di attività educativa e/o ricreativa a cui normalmente una bambina di 4 anni può essere coinvolta nel periodo estivo. Le conseguenze dannose, come descritte, appaiono palesemente imputabili all'esclusiva responsabilità dell' la quale ha Controparte_2
commesso un errore grossolano. ''
All'esito di quella procedura, la ctu collegiale concludeva, all'esito di una dettagliata e fedele ricostruzione della vicenda (con analisi delle allegazioni e produzioni, anche di natura fotografica) per il grave inadempimento dei sanitari (PRIMO ERRORE), poi aggravato dalla successiva assenza di controllo (SECONDO ERRORE). L'inadeguato management professionale oltre ad aver comportato un'invalidità temporanea parziale al
25% per giorni 45, ha causato un danno biologico permanente nella misura dell'1% (pag.
17 relazione). Le spese sanitarie, come allegate e giustificate per via documentale, sono apparse congrue e stimate nella misura di €. 275,29 (pag. 18 relazione).
In punto di diritto rilevavano i ricorrenti che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della disciplina dell'inadempimento ex art. 1218 e ss. del Codice Civile, atteso che per il fatto Parte commesso del medico dipendente (o personale ivi operante anche solo in via di fatto) risponde a titolo contrattuale (art. 1228 c.c.) la struttura sanitaria (anche in forza del c.d.
“contatto sociale”) ferma l'ulteriore responsabilità ex art. 2043 c.c. che potrà essere imputata all'esercente per l'errore commesso in ambito medico. Consegue che i regimi della ripartizione dell'onere probatorio, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale/professionale. Nel caso de quo è provato per documenti l'errore commesso dai medici, l'evento dannoso, la sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta – commissiva od omissiva – dei sanitari. In tal senso il nesso eziologico tra la condotta e la lesione subita emerge pagina 3 di 15 chiaramente già dalla mera visione delle fotografie scattate, sia appena dopo la rimozione del gesso, sia nel corso delle medicazioni (in ospedale e dalla pediatra); le foto consegnano ictu oculi il lento e difficile processo di guarigione (ALLEGATO 8- ricorso ex art. 696 bis c.p.c.). Venendo agli aspetti più squisitamente probatori, come noto, il paradigma della responsabilità contrattuale prevede una presunzione di colpa della quale il debitore potrà liberarsi fornendo la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ovvero provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (principi noti confermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7044, depositata in data 21 Marzo
2018). Ovviamente è principio noto che l'applicazione del gesso su ferita sanguinante certamente provocherà infezioni, ulcere, piaghe, etc. Sorprende, pertanto, che un'azienda ospedaliera possa commettere tali ingenuità. Il danno subito – come sopra puntualizzato in termini di danno patrimoniale e non (morale, dinamico-relazionale, invalidità permanente, invalidità temporanea totale e parziale) – appare indiscutibilmente essere una conseguenza diretta e immediata/scontata del grossolano errore, ovvero il frutto della violazione di elementari regole di capacità e cautelari, nonché dei più comuni protocolli di intervento
Ferme le allegazioni, deduzioni, difese, produzioni ed eccezioni, come sopra richiamate anche per relationem alla precedente fase ante causam, assumevano i ricorrenti la sussistenza delle seguenti voci risarcibili: A) danno biologico permanente: pari a € 939,78
(1%); B) invalidità temporanea parziale al 25%per 45 giorni:pari a €. 616,60; C) spese sanitarie sostenute: €. 275,20; D) danno morale ed esistenziale: €. 700,00 o somma ritenuta di giustizia.
In particolare la ferita avrebbe inciso su specifici aspetti morali e dinamico-relazionali della bambina (impossibilità di: terminare l'anno scolastico 2023, andare al mare o in piscina nell'anno 2023, fare passeggiate in montagna nell'anno 2023, seguire camposcuola e altre tipiche attività estive per l'anno 2023). Tali conseguenze, secondo i ricorrenti, non potranno essere erroneamente ricomprese e assorbite nella liquidazione del danno biologico, dovendo viceversa tenersi conto dei pregiudizi subiti dalla minore danneggiata nella sua pagina 4 di 15 sfera morale e nella sua sfera dinamico-relazionale (procedendo infine a quantificazione economica). D'altronde le dedotte conseguenze dannose, attesa la loro peculiarità ed eccezionalità, avrebbero inciso considerevolmente sull'elemento dinamico relazionale della bambina, causandole altresì sofferenza interiore che dovrà essere valutata in modo distinto e autonomo rispetto al puro e semplice danno biologico permanete. In particolare: - il danno esistenziale è tangibile ed esso si è concretizzato nell'impossibilità di terminare l'anno scolastico e svolgere le attività estive tipiche e abituali;
- il danno morale, parimenti rilevante ed effettivo, s'individua con la sofferenza interiore alla quale è stata esposta la bambina. Non essendo il danno morale assorbito in quello esistenziale (e viceversa), trattandosi di due voci autonome, non sovrapponibili fra loro, essi andranno considerati distintamente ai fini risarcitori (Cass., III Sezione Civile, sentenza 2788/2019) e quantificati nella misura di €. 350,00 ciascuno (per un totale di €. 700,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia secondo i principi giurisprudenziali elaborati in tema d'integralità del ristoro del danno non patrimoniale che impone la differente e autonoma valutazione di tutti gli elementi. Si sottolineava in proposito come il danno morale, quello dinamico- relazionale e quello biologico hanno natura e presupposti differenti (come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione n.15733 dell'anno 2022).
Rilevavo inoltre i ricorrenti di aver sopportato spese legali ed esenti (c.u. e diritti) per la fase ante causam e rappresentavano come la consulenza tecnica preventiva finalizzata al componimento della lite (obbligatoria in subiecta materia) non dia luogo a un'autonoma liquidazione delle spese da parte del giudice, sicché esse andranno considerate di tipo stragiudiziale (anticipate dalla parte istante) e poi regolate secondo il principio di soccombenza nella successiva ed eventuale fase di merito in conformità ai parametri forensi. Parimenti si chiedeva il riconoscimento delle spese per i CC.TT.UU. sempre relative alla fase ante causam pari ad €.4.205,04. Specificavano inoltre che le voci sub A,
B e D rappresentano debiti di valore, gli altri importi debiti di valuta. Per tutte le voci decorreranno gli interessi nella misura di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Inoltre le dette somme di cui alle lettere A, B
e D costituiscono voci risarcitorie da erogare in favore della minore Per Persona_1
le altre somme andrà disposto il rimborso direttamente in favore del genitore anticipatario pagina 5 di 15 Avv. costituendo tali esborsi una voce di danno patrimoniale emergente. Per_1
Si chiedeva anche che all'accoglimento della domanda conseguisse la condanna della resistente all'integrale refusione delle spese e competenze di causa, secondo il generale principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui le spese legali andranno addossate a colui che con il proprio comportamento ha dato causa al processo. Considerando che controparte, all'uopo sollecitata con comunicazione pec del 25 marzo 2024 (ALLEGATO
9), non ha inteso dare alcun seguito ai propositi di bonario componimento, omettendo finanche di proporre una minima offerta, anche le spese legali della fase di merito e le relative spese vive già anticipate, in applicazione dei generali principi di causazione e
Parte responsabilità sanciti dall'art. 91 c.p.c. dovranno essere poste a carico della non essendovi circostanze eccezionali che potrebbero giustificare una compensazione anche solo parziale .
Dunque i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni:
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento della resistente Parte
per tutte le azioni e omissioni dettagliatamente allegate e provate, in seguito confermate dai CCTTUU nella predetta consulenza medico-legale collegiale dal valore
Percipiente; in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la conseguente responsabilità giuridica della struttura ospedaliera;
in via principale e nel merito: condannare la struttura ospedaliera ai risarcimenti, ai rimborsi e alle restituzioni, come sopra schematicamente illustrati e differenziati, ritenendo ognuna di tali voci dotate di autonomia e indipendenza rispetto alle altre, nella misura complessiva di €. 11.139,25 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in conformità alle considerazione sopra svolte in tema di titolarità.
Ebbene, la causa che ci occupa, svoltasi nella contumacia della convenuta, regolarmente citata in giudizio, va definita tenendo presente quanto segue in punto di diritto.
Anzitutto, è pacifico che il paziente che intende ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per responsabilità medica, deve dimostrare il nesso causale tra la pagina 6 di 15 condotta del sanitario e l'evento dannoso subito. Non è invece tenuto a provare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria. Questo onere ricade sulla struttura sanitaria o sul professionista, che devono contestare la domanda di risarcimento dimostrando la correttezza della prestazione o che l'inadempimento è dovuto a una causa non imputabile. In particolare, questo principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza 5 marzo 2024, n. 5922, nella quale è stata sottolineata l'importanza della corretta ripartizione dell'onere della prova tra paziente e struttura sanitaria. In particolare, è stato evidenziato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito.
Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente ha dimostrato il nesso causale, l'onere di provare l'esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l'inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prova di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità. La
Cassazione chiarisce anche la differenza tra nesso causale e inadempimento. Il nesso causale è la relazione tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente. È un concetto relazionale che identifica l'azione del sanitario come causa diretta del danno.
L'inadempimento, invece, si riferisce alla mancata esecuzione o all'errata esecuzione della prestazione sanitaria secondo le regole della buona pratica medica. Mentre il paziente deve dimostrare il nesso causale, è compito della struttura sanitaria dimostrare che non vi è stato inadempimento o che questo è dovuto a cause non imputabili alla struttura stessa. Secondo
l'insegnamento della Corte, pertanto, in ambito di responsabilità sanitaria, il nesso causale non è una mera circostanza di fatto, ma un concetto relazionale che identifica una relazione tra due eventi, dove uno è la conseguenza dell'altro. Si utilizza il criterio della preponderanza dell'evidenza ("del più probabile che non"), distinto dalla prova "oltre ogni ragionevole dubbio" richiesta nel giudizio penale. La regola probatoria per l'accertamento pagina 7 di 15 del nesso causale, si specifica poi in due criteri distinti, quella del "più probabile che non" secondo cui il giudice valuta se una certa condotta è causa di un evento dannoso basandosi sulla probabilità maggiore che l'evento sia conseguenza della condotta piuttosto che no,
l'altra del criterio della prevalenza relativa, secondo cui il giudice valuta se la probabilità che una condotta sia la causa di un evento dannoso prevale sulle probabilità delle altre cause alternative o concause esistenti. Conseguentemente, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, in applicazione progressiva dei due criteri, il giudice di merito deve prima eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare quelle rimanenti più probabili e scegliere quella con il maggior grado di conferma, basandosi su un ragionamento inferenziale. Inoltre, il giudice, in applicazione di entrambi i criteri, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili per determinare il grado di conferma necessario per ritenere provati i fatti allegati e formulare un giudizio La decisione chiarisce che la mancata dimostrazione, da parte del paziente, di elementi fattuali facilmente provabili non pregiudica necessariamente l'esito del giudizio. Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l'errore medico;
questo compito ricade interamente sull'ente ospedaliero. Quanto sopra si raccorda anche alla considerazione che sul paziente-danneggiato incombe l'onere probatorio alla stregua del primo comma dell'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Chi lamenta il danno deve dunque provare il fatto lamentato, le conseguenze che ne sono derivate e anche il nesso causale tra fatto e pregiudizio. Non solo quindi il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore provare;
quand'anche si discuta di responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva infatti il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui pagina 8 di 15 essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001), ma tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il già richiamato principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. Anche nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pertanto, è onere del paziente danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Su questo aspetto, va rammentato che una delle teorie del nesso causale che si riscontra nell'ordinamento giuridico è quella della “regolarità causale”, per la quale un danno è conseguenza di un fatto qualora ne costituisca un effetto normale. Va però anche ricordato che, almeno a partire dal 2008, è stata accolta con favore la teoria della
“preponderanza dell'evidenza”, altrimenti detta del “è più probabile che non”. La
Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha affermato che in assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto causale, occorre fare riferimento ai principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: un evento, quindi, è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cosiddetta teoria della condicio sine qua non) (Cass. Sez. Un. 11.01.2008, n. 581). Deve essere però chiaro che l'analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta («oltre ogni ragionevole dubbio», come in sede penale) né di mera possibilità, quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità, nel senso cioè che l'azione o l'omissione del medico deve avere causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l'esclusione di fattori concomitanti o addirittura assorbenti.
Tenuto conto di questi principi si perviene all'accertamento della responsabilità della convenuta per le dirimenti risultanze della ctu, Infatti ai fini della decisione, risulta imprescindibile riportarsi alla ricostruzione ed alle valutazioni espresse in sede di CTU dal collegio incaricato dalle quali non è motivo di dissentire.
Il caso in esame riguarda la piccola nata il [...], la quale, a Persona_1
seguito di trauma da schiacciamento di piede-caviglia sinistra del 28.05.2023, fu
pagina 9 di 15 sottoposta in pari data ad accertamenti presso il P.S. del Presidio Ospedaliero Santo
Spirito di Pescara. In tale sede fu eseguita Rx del piede sinistro e della caviglia, che escluse fratture del distretto;
a visita ortopedica si descrisse “edema retropiede e perimalleolare esterno con ecchimosi ed abrasione superficiale. ROM caviglia completo”. Medicata la ferita, venne applicato un gambaletto gessato a valva. La P. fu dimessa lo stesso giorno con diagnosi di “trauma da schiacciamento piede caviglia sx” e prescrizioni. In data 07.06.2023, alla rimozione della valva gessata, fu prescritta visita di chirurgia plastica, facendo quindi seguito controlli specialistici in data 09.06, 07.07 e
22.08.2023 quando furono prescritte cure topiche. Emerge altresì la prescrizione di un tampone cutaneo per colturale e antibiogramma del 30.06.2023. Ripercorsa in sintesi la vicenda clinica del caso in esame, appare opportuno innanzitutto sottolineare che la piccola fu costantemente seguita presso la struttura resistente ( ) Per_1 Parte_3
e come in tutta la documentazione sanitaria non emerge in alcun punto, dal momento della rimozione della valva gessata, la descrizione della soluzione di continuo che richiese la prescrizione di visita da parte del chirurgo plastico, oltre a plurime prescrizioni topiche. Ad ogni modo, venendo all'analisi epicritica - ortopedica della vicenda, il 28.05.2023 si procurava un trauma del piede e della caviglia Persona_1
sinistra. Trasportata in ospedale veniva riscontrata abrasione superficiale e tumefazione posteriormente sul calcagno sinistro. Le radiografie eseguite non mostravano lesioni ossee pertanto in seguito a consulenza ortopedica veniva medicata e successivamente confezionato stivaletto gessato. La paziente veniva dimessa con indicazione a non caricare
e tornare a controllo ambulatoriale dopo 10 giorni. Al controllo programmato del
07.06.2023 fu rimosso lo stivaletto e venne consigliata consulenza di chirurgia plastica, vista la presenza verosimilmente di un'importante escoriazione. Tale consulenza fu eseguita il 09.06.2023 ed in tale occasione furono consigliate medicazioni con Iruxol pomata. L'escoriazione necessitò successivamente di antibiogramma, che escluse uno stato infettivo, e di ripetute medicazioni che portarono a guarigione nella seconda metà di agosto 2023. L'analisi della vicenda permette di sostenere che in presenza di edema posttraumatico della caviglia e del piede usualmente è indicato, per ridurre rapidamente
l'edema, immobilizzare la caviglia ed il piede con tutore amovibile tipo Walker o pagina 10 di 15 inamovibile in gesso e non concedere il carico sull'arto traumatizzato. Differente deve essere l'atteggiamento quando vi è associata una lesione cutanea (abrasione, escoriazione o ferita): l'edema deve passare in secondo piano essendo più importante seguire visivamente con controlli ravvicinati l'andamento della lesione cutanea. Visto quanto desumibile dalla documentazione in atti, la scelta terapeutica corretta sarebbe stata quella di medicare la ferita e non concedere il carico ma senza applicare alcuna costrizione quale un tutore o un apparecchio gessato. La regione posteriore del calcagno
è notoriamente sottile e contraddistinta da ridotto apporto ematico: tutte le ferite chirurgiche e a maggior ragione quelle traumatiche, per l'insulto ai tessuti provocato dal trauma, spesso risultano di difficoltosa guarigione.
Nel caso in questione non solo è stato confezionato uno stivaletto gessato, che per quanto imbottito di cotone certamente ha svolto un effetto compressivo e quindi deleterio sulla soluzione di continuo favorendone l'aggravamento, ma perdipiù il primo controllo è stato eseguito a ben dieci giorni dall'evento traumatico. Al controllo eseguito in data
7/6/2023 si è pertanto evidenziata un'importante e profonda lesione cutanea che ha richiesto oltre due mesi di cure per guarire. Pertanto, appare chiaro che l'assenza di controlli clinici nei giorni successivi al trauma, oltre al confezionamento di stivaletto gessato, sono all'origine dell'inattesa prolungata convalescenza e degli attuali esiti clinici differenti da quanto atteso in seguito ad una lesione cutanea superficiale di tale regione anatomica. Sulla scorta di tali considerazioni, è possibile quindi passare alle problematiche valutative del danno.
Non vi è dubbio che l'inadeguato management professionale ha comportato un prolungamento del periodo di malattia;
alla luce di quanto solitamente si registra in simili fattispecie appare riconoscibile un danno biologico temporaneo stimabile come inabilità temporanea parziale al 25% per circa 45 giorni. Venendo alla stima del danno biologico permanente, stante le risultanze peritali e quanto previsto dai comuni baremes di riferimento, tra cui le Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni (2016), appare individuabile un danno biologico permanente pari ad 1%
pagina 11 di 15 (uno percento).
Le spese sanitarie congrue e giustificate ammontano a complessivi € 275,29. Si precisa che il quadro clinico appare stabilizzato e non sono prevedibili ulteriori spese future per terapie.
Alla luce di quanto sopra appare indubbio che nel caso di specie la parte convenuta debba essere dichiarata responsabile delle conseguenze di una condotta medica incongrua, nell'ambito peraltro di attività di carattere routinario e non certo in presenza di prestazione di particolare difficoltà. Risulta sussistente il nesso causale con i riscontrati postumi dell'1% e la maggiore durata della temporanea in applicazione dei principi in tema di responsabilità sanitaria come sopra scrutinati.
Da parte sua la convenuta, rimasta contumace, non si è in alcun modo premunita di addurre argomentazioni volte a contestare la violazione delle leges artis durante l'esecuzione della prestazione sanitaria o a provare che l'inadempimento sia dovuto a una causa non imputabile alla struttura.
Solo in sede di procedimento per ATP la aveva dichiarato di respingere le -ritenute- Pt_3
generiche censure rivoltele evidenziando che, contrariamente a quanto riferito da controparte, la storia clinica della minore e la documentazione in atti escluderebbero la fondatezza delle avverse censure atteso che alla paziente presso il P.O. di è stata CP_1 riservata un'attenta assistenza ed il rispetto delle Linee Guida e dei Protocolli previsti per le problematiche manifestate. Riteneva anche di dover evidenziare che nel caso che ci occupa non risulta documentata alcuna correlazione causale certa, prevalente o, comunque, verosimile tra le ipotesi di danno riferite dai ricorrenti e le criticità che si attribuiscono alla resistente. Rilievi che per quanto approfondito in sede medico legale sono da ritenere destituiti di fondamento
Passando alla quantificazione e liquidazione del danno, vi è da dire che gli interessati hanno fatto richiesta di un danno non patrimoniale complessivo subito dalla minore quantificato nella misura di euro 2.256,38 derivante dalla sommatoria di euro € 939,78 richiesta per invalidità permanente (1%), 616,60 per n 45 giorni di invalidità temporanea parziale al pagina 12 di 15 25% ed euro 700,00 per componente morale e danno esistenziale.
Ebbene, vi è da considerare che i richiedenti correttamente prendono come punto di partenza i criteri di liquidazione di cui al codice delle Assicurazioni con quantificazione di euro 939,78 per invalidità permanente ed euro 616,60 per la temporanea.
Reputa la scrivente di poter far applicazione di un aumento complessivo del 20% come previsto dall'art 139 codice assicurazioni, in ragione dell'apprezzamento di specifici aspetti dinamico relazionali, quali quelli congruamente messi in rilievo dagli interessati, pervenendosi ad un aumento di euro 311,76.
Si reputa di poter applicare un ulteriore aumento calcolato nella stessa misura per la componente del cd danno morale.
Gli aumenti di che trattasi non sono di carattere automatico, posto che secondo la giurisprudenza il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento ( danno morale ). Si ritiene altresì che il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno ( cd danno morale ) quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana ( danno dinamico relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso.
Pur tenuto conto di ciò si rileva che la parte ha adeguatamente motivato gli aspetti legati alla tenera età del soggetto danneggiato ed a tutte le circostanze del caso che rendono ragione del riconoscimento delle componenti di che trattasi, che il giudice quantifica nei termini precisati.
pagina 13 di 15 Pertanto il danno non patrimoniale da riconoscere alla piccola danneggiata si calcola in complessivi euro 2.178,532.
Va fatta applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010). Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici
Istat F.O.I., a decorrere dalla data dell'evento (Cass. civ. 5671/2010; Cass. civ. 18028/2010
), sull'intero dovuto fino ad oggi.
Spetta poi ai genitori della danneggiata il rimborso delle spese mediche, di euro 275,29 come richieste in quanto ritenute congrue in sede di Ctu oltre interessi a far data dalla domanda. Spetta analogamente il rimborso delle spese di Ctu relative alla fase di atp.
Sulla somma finale spettante dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ. 11594/2004; Cass. civ. 9711/2004)
Per il principio di soccombenza la parte ricorrente va tenuta indenne delle spese legali della fase di atp da parte della danneggiante.
La convenuta va dunque condannata al pagamento delle spese giudiziali di quella fase liquidate coma da dispositivo.Va altresì condannata al pagamento delle spese giudiziali della fase di merito in favore dei ricorrenti parimenti liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Parte Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta, per le ragioni di cui in parte motiva, relativamente alle prestazioni sanitarie per cui è causa, condannandola, conseguentemente al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente, ovvero al pagina 14 di 15 rimborso di euro 275,29 per spese mediche, ed al rimborso delle spese di CTU in sede di atp, nonché al pagamento della somma di euro 2.178,532 a titolo di complessivo danno non patrimoniale patito dalla minore oltre interessi e rivalutazione nei Persona_1
termini specificati in parte motiva.
Part Condanna la l pagamento delle spese del giudizio di merito in favore di parte ricorrete, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori, nonché al pagamento delle spese giudiziali della fase di atp che liquida in euro 2.200,00 per compensi oltre accessori ed euro 286 per spese di contributo unificato.
Pronuncia immediatamente esecutiva.
Pescara, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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