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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3213/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente estensore dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3213/2018
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Martino Cilestri n. 41, 95127, Catania, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato RUSSO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA MILANO n. 31, CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
ALDISIO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/02/2018 ha esposto di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 29.03.1978, che dall'unione coniugale sono nati Controparte_1
Per_ due figli nel 1978 e nel 1981, ormai autosufficienti economicamente, e che con sentenza Per_1
n. 3849/2005 emessa dal Tribunale di Catania in data 28.10.2005 era stata pronunciata la separazione tra i coniugi.
Decorso ampiamente il termine richiesto dalla legge, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla dovendosi statuire sui figli maggiorenni entrambi autosufficienti economicamente;
sotto il profilo economico, ha chiesto di dichiarare che lo stesso non è tenuto a versare l'assegno divorzile alla controparte e, in estremo subordine, di determinare tale assegno in misura considerevolmente inferiore rispetto all'importo previsto per il mantenimento in separazione per euro 258,23.
Si è costituita nel procedimento aderendo alla domanda di cessazione di effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo per se stessa un assegno divorzile di euro 500,00; in subordine, di confermare la misura dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale pari ad euro 258,00, rigettando in ogni caso le avverse istanze.
All'udienza presidenziale del 16.01.2019 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo ed il procedimento è proseguito innanzi al giudice istruttore.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. il procedimento è proseguito con l'assunzione della prova orale e all'esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni per essere posto in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi.
Il Pubblico ministero nelle sue conclusioni si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del Tribunale di Catania n. 3849/2005, depositata il 3/11/2005, passata in cosa giudicata) e la
2 ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
La domanda di assegno divorzile proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
Con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di equiordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, della durata del matrimonio, nonché delle effettive esperienze professionali.
In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale.
Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia
3 questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve verificare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve accertare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Tanto premesso in ordine ai criteri di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda, venendo al caso concreto, si osserva che sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi atteso che dall'ultima dichiarazione di lo stesso espone circa 43.000,00 euro lordi nell'anno di Parte_1 imposta 2023 (comunque ridotti rispetto ai redditi precedenti che si aggiravano su 80.000,00-90.000,00 euro annui); la convenuta ha versato in atti una autocertificazione dichiarando di non avere depositato dichiarazione dei redditi dal 2002 al 2022.
Poiché i coniugi erano comproprietari di due immobili, l'assetto familiare successivo alla separazione ha determinato ciascuno dei due ad occuparne uno come stabile abitazione, sicché ha Controparte_1 così fatto fronte alle proprie esigenze abitative.
Muovendo dalla componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile si osserva che la convenuta non ha allegato né provato in modo specifico il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie
4 aspettative professionali e reddituali, non potendosi ritenere sufficiente a questo fine la deduzione di un generico concorso alla vita familiare e all'accudimento della prole.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente
e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. civ. n. 11/12/2023, n.34374).
Dunque, ciò che occorre valutare nel caso di specie è la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente c.d. assistenziale, nei termini sopra precisati.
Invero, come già evidenziato, la convenuta ha goduto in via esclusiva di una casa in CP_1 comproprietà con il coniuge senza dunque dover far fronte a spese ulteriori per reperire una casa di abitazione. Da ultimo, le parti sono addivenute ad una ripartizione degli immobili in modo da poterne godere ciascuno in via esclusiva.
A seguito di ordine del giudice istruttore, si è appurato che la stessa ha percepito nel periodo dal 2020 al 2022 il reddito di cittadinanza per circa euro 500,00 mensili, idoneo a far fronte alle esigenze primarie, anche tenuto conto dell'assenza di spese per locazione.
Nel periodo antecedente al 2019, inoltre, la convenuta aveva stabilmente convissuto con un compagno
(tale ) con il quale aveva una relazione sentimentale. Persona_3
Tale circostanza, documentata anche dalle risultanze anagrafiche (cfr. allegato 4 al ricorso che indicano questo soggetto come residente nel medesimo immobile della in Catania), dal profilo CP_1 facebook della convenuta (estratto da Facebook del 21.11.17 nel quale si definisce “Impegnata con
. Impegnati dal 20 ottobre 2015”; all.11 al ricorso) è stata confermata dalla figlia Persona_3 delle parti in causa ed invero neanche efficacemente contestata dalla convenuta, che ha dedotto di avere ospitato il compagno perché senza casa, manifestando persino la capacità economica di farsi carico di un soggetto convivente estraneo al nucleo familiare.
5 Giova rammentare che la instaurazione di una convivenza more uxorio incide sulla spettanza dell'assegno divorzile escludendo il riconoscimento della c.d. componente assistenziale: “Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa” (Cass. civ., Sez. unite, 05/11/2021, n.
32198).
La condivisione di interessi con il nuovo compagno, anche sotto il profilo economico, ha portato entrambi ad un investimento immobiliare congiunto consistito nell'acquisto di un immobile ad uso laboratorio, come da atto notarile del 10/06/2019 prodotto nel fascicolo telematico, per il prezzo complessivo di euro 17.000,00.
Alla luce di tutti gli elementi finora evidenziati, deve quindi escludersi il riconoscimento dell'assegno divorzile anche nella sola componente assistenziale, dovendosi ritenere di per sé sola insufficiente al riconoscimento del beneficio la sperequazione reddituale tra i coniugi che vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6 (Cass. civ. n. 9061/2023) in difetto dei quali tuttavia l'assegno non può essere riconosciuto.
Quanto, infine, alla documentazione medica prodotta dalla convenuta, si osserva che la stessa evidenzia patologie risalenti nel tempo (certificazione medica ed esami diagnostici degli anni dal 2017 al 2019 nel periodo della convivenza more uxorio ed un intervento del 2024), senza prova delle eventuali conseguenze connesse stabili nel tempo o di limiti allo svolgimento di attività lavorativa o maggiori spese sostenute.
Considerata la natura del procedimento e i diversi orientamenti giurisprudenziali nel tempo con riferimento alla spettanza dell'assegno divorzile e ai relativi presupposti, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3213/2018 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 23.03.1978, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Catania al n. 498, parte II, serie A, anno 1978;
6 RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 4/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente estensore dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3213/2018
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Martino Cilestri n. 41, 95127, Catania, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato RUSSO MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA MILANO n. 31, CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
ALDISIO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14/02/2018 ha esposto di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 29.03.1978, che dall'unione coniugale sono nati Controparte_1
Per_ due figli nel 1978 e nel 1981, ormai autosufficienti economicamente, e che con sentenza Per_1
n. 3849/2005 emessa dal Tribunale di Catania in data 28.10.2005 era stata pronunciata la separazione tra i coniugi.
Decorso ampiamente il termine richiesto dalla legge, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla dovendosi statuire sui figli maggiorenni entrambi autosufficienti economicamente;
sotto il profilo economico, ha chiesto di dichiarare che lo stesso non è tenuto a versare l'assegno divorzile alla controparte e, in estremo subordine, di determinare tale assegno in misura considerevolmente inferiore rispetto all'importo previsto per il mantenimento in separazione per euro 258,23.
Si è costituita nel procedimento aderendo alla domanda di cessazione di effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo per se stessa un assegno divorzile di euro 500,00; in subordine, di confermare la misura dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale pari ad euro 258,00, rigettando in ogni caso le avverse istanze.
All'udienza presidenziale del 16.01.2019 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo ed il procedimento è proseguito innanzi al giudice istruttore.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. il procedimento è proseguito con l'assunzione della prova orale e all'esito è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni per essere posto in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi.
Il Pubblico ministero nelle sue conclusioni si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza del Tribunale di Catania n. 3849/2005, depositata il 3/11/2005, passata in cosa giudicata) e la
2 ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
La domanda di assegno divorzile proposta da deve essere rigettata. Controparte_1
Con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di equiordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, della durata del matrimonio, nonché delle effettive esperienze professionali.
In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale.
Secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia
3 questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve verificare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve accertare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Tanto premesso in ordine ai criteri di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda, venendo al caso concreto, si osserva che sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi atteso che dall'ultima dichiarazione di lo stesso espone circa 43.000,00 euro lordi nell'anno di Parte_1 imposta 2023 (comunque ridotti rispetto ai redditi precedenti che si aggiravano su 80.000,00-90.000,00 euro annui); la convenuta ha versato in atti una autocertificazione dichiarando di non avere depositato dichiarazione dei redditi dal 2002 al 2022.
Poiché i coniugi erano comproprietari di due immobili, l'assetto familiare successivo alla separazione ha determinato ciascuno dei due ad occuparne uno come stabile abitazione, sicché ha Controparte_1 così fatto fronte alle proprie esigenze abitative.
Muovendo dalla componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile si osserva che la convenuta non ha allegato né provato in modo specifico il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie
4 aspettative professionali e reddituali, non potendosi ritenere sufficiente a questo fine la deduzione di un generico concorso alla vita familiare e all'accudimento della prole.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente
e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Cass. civ. n. 11/12/2023, n.34374).
Dunque, ciò che occorre valutare nel caso di specie è la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente c.d. assistenziale, nei termini sopra precisati.
Invero, come già evidenziato, la convenuta ha goduto in via esclusiva di una casa in CP_1 comproprietà con il coniuge senza dunque dover far fronte a spese ulteriori per reperire una casa di abitazione. Da ultimo, le parti sono addivenute ad una ripartizione degli immobili in modo da poterne godere ciascuno in via esclusiva.
A seguito di ordine del giudice istruttore, si è appurato che la stessa ha percepito nel periodo dal 2020 al 2022 il reddito di cittadinanza per circa euro 500,00 mensili, idoneo a far fronte alle esigenze primarie, anche tenuto conto dell'assenza di spese per locazione.
Nel periodo antecedente al 2019, inoltre, la convenuta aveva stabilmente convissuto con un compagno
(tale ) con il quale aveva una relazione sentimentale. Persona_3
Tale circostanza, documentata anche dalle risultanze anagrafiche (cfr. allegato 4 al ricorso che indicano questo soggetto come residente nel medesimo immobile della in Catania), dal profilo CP_1 facebook della convenuta (estratto da Facebook del 21.11.17 nel quale si definisce “Impegnata con
. Impegnati dal 20 ottobre 2015”; all.11 al ricorso) è stata confermata dalla figlia Persona_3 delle parti in causa ed invero neanche efficacemente contestata dalla convenuta, che ha dedotto di avere ospitato il compagno perché senza casa, manifestando persino la capacità economica di farsi carico di un soggetto convivente estraneo al nucleo familiare.
5 Giova rammentare che la instaurazione di una convivenza more uxorio incide sulla spettanza dell'assegno divorzile escludendo il riconoscimento della c.d. componente assistenziale: “Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa” (Cass. civ., Sez. unite, 05/11/2021, n.
32198).
La condivisione di interessi con il nuovo compagno, anche sotto il profilo economico, ha portato entrambi ad un investimento immobiliare congiunto consistito nell'acquisto di un immobile ad uso laboratorio, come da atto notarile del 10/06/2019 prodotto nel fascicolo telematico, per il prezzo complessivo di euro 17.000,00.
Alla luce di tutti gli elementi finora evidenziati, deve quindi escludersi il riconoscimento dell'assegno divorzile anche nella sola componente assistenziale, dovendosi ritenere di per sé sola insufficiente al riconoscimento del beneficio la sperequazione reddituale tra i coniugi che vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6 (Cass. civ. n. 9061/2023) in difetto dei quali tuttavia l'assegno non può essere riconosciuto.
Quanto, infine, alla documentazione medica prodotta dalla convenuta, si osserva che la stessa evidenzia patologie risalenti nel tempo (certificazione medica ed esami diagnostici degli anni dal 2017 al 2019 nel periodo della convivenza more uxorio ed un intervento del 2024), senza prova delle eventuali conseguenze connesse stabili nel tempo o di limiti allo svolgimento di attività lavorativa o maggiori spese sostenute.
Considerata la natura del procedimento e i diversi orientamenti giurisprudenziali nel tempo con riferimento alla spettanza dell'assegno divorzile e ai relativi presupposti, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3213/2018 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 23.03.1978, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Catania al n. 498, parte II, serie A, anno 1978;
6 RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 4/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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