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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12355/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12355/20 R.G.
promossa da
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gaetana Angela Marchese;
-ATTORE-
contro
1) nata a [...] il [...] ed ivi residente a [...]Controparte_1
Bordighera n. 57 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Dario C.F._1
Maria Dolei giusta procura in atti;
2) (P.IVA ), corrente in Bologna (40128) via Controparte_2 P.IVA_2
Stalingrado n° 45, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e pagina 1 di 4 difesa, per procura in atti, dall'Avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Catania, in Corso Italia n° 244;
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 28.12.2020 l' , avvalendosi del diritto di surrogarsi nei diritti Pt_1
del proprio assicurato, ex art. 1916 c.c., nonché ex art. 14 L. 222/1984, Parte_2
conveniva in giudizio l' e chiedendo Controparte_2 Controparte_1
quanto segue:
<accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato dalla condotta colposa addebitabile alla sig.ra e, per l'effetto, condannare i Controparte_1
convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di €. 284.749,19, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo. Condannare i convenuti in
solido al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.>>.
A sostegno della superiore richiesta l'attore assumeva che il citato avrebbe Persona_1
subito un danno in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 18.03.1999 per responsabilità della a seguito di ciò l' avrebbe erogato al la CP_1 Pt_1 Pt_2
somma di €. 188.399,98 a titolo di assegno di invalidità/trattamento pensionistico.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Le domande attrici vanno dichiarate improcedibili nei confronti di Controparte_1
infatti, per come tempestivamente eccepito dalla stessa nella comparsa di costituzione, il pagina 2 di 4 procedimento obbligatorio di negoziazione assistita è stato validamente eseguito soltanto nei confronti della compagnia di assicurazione, visto quanto emerge dagli atti prodotti;
in particolare, l'invito alla negoziazione assistita non è stato mai comunicato alla CP_1
che risultava sconosciuto nel luogo ove è stata tentata la detta comunicazione. A fronte della detta tempestiva eccezione della nulla ha mai controdedotto parte attrice. CP_1
Le domande attrici vanno rigettate nei confronti dell'assicurazione convenuta.
Si premette che è infondata l'eccezione di prescrizione proposta da quest'ultima, viste tutte le raccomandate interruttive prodotte in giudizio da parte attrice.
Purtuttavia, dagli atti di causa non emerge nessun elemento da cui possa ricavarsi l'effettivo verificarsi dell'incidente stradale de quo e l'asserita responsabilità esclusiva di
. Parte attrice si è limitata a delle deduzioni generiche al riguardo, Controparte_1
mentre era preciso onere della stessa ex art. 2697, comma 1, c.c. fornire specifica prova dell'incidente stradale e della responsabilità esclusiva della CP_1
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12355/20 R.G., così statuisce:
1) dichiara improcedibili le domande attrici nei confronti di Controparte_1
rigetta le domande attrici nei confronti dell'assicurazione convenuta;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei due convenuti che liquida per ciascuno nella somma di euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa.
CATANIA 10 APRILE 2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12355/20 R.G.
promossa da
(C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gaetana Angela Marchese;
-ATTORE-
contro
1) nata a [...] il [...] ed ivi residente a [...]Controparte_1
Bordighera n. 57 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Dario C.F._1
Maria Dolei giusta procura in atti;
2) (P.IVA ), corrente in Bologna (40128) via Controparte_2 P.IVA_2
Stalingrado n° 45, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e pagina 1 di 4 difesa, per procura in atti, dall'Avv. C. Valeria Patermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Catania, in Corso Italia n° 244;
- CONVENUTI -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 28.12.2020 l' , avvalendosi del diritto di surrogarsi nei diritti Pt_1
del proprio assicurato, ex art. 1916 c.c., nonché ex art. 14 L. 222/1984, Parte_2
conveniva in giudizio l' e chiedendo Controparte_2 Controparte_1
quanto segue:
<accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato dalla condotta colposa addebitabile alla sig.ra e, per l'effetto, condannare i Controparte_1
convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di €. 284.749,19, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi al soddisfo. Condannare i convenuti in
solido al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.>>.
A sostegno della superiore richiesta l'attore assumeva che il citato avrebbe Persona_1
subito un danno in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 18.03.1999 per responsabilità della a seguito di ciò l' avrebbe erogato al la CP_1 Pt_1 Pt_2
somma di €. 188.399,98 a titolo di assegno di invalidità/trattamento pensionistico.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Le domande attrici vanno dichiarate improcedibili nei confronti di Controparte_1
infatti, per come tempestivamente eccepito dalla stessa nella comparsa di costituzione, il pagina 2 di 4 procedimento obbligatorio di negoziazione assistita è stato validamente eseguito soltanto nei confronti della compagnia di assicurazione, visto quanto emerge dagli atti prodotti;
in particolare, l'invito alla negoziazione assistita non è stato mai comunicato alla CP_1
che risultava sconosciuto nel luogo ove è stata tentata la detta comunicazione. A fronte della detta tempestiva eccezione della nulla ha mai controdedotto parte attrice. CP_1
Le domande attrici vanno rigettate nei confronti dell'assicurazione convenuta.
Si premette che è infondata l'eccezione di prescrizione proposta da quest'ultima, viste tutte le raccomandate interruttive prodotte in giudizio da parte attrice.
Purtuttavia, dagli atti di causa non emerge nessun elemento da cui possa ricavarsi l'effettivo verificarsi dell'incidente stradale de quo e l'asserita responsabilità esclusiva di
. Parte attrice si è limitata a delle deduzioni generiche al riguardo, Controparte_1
mentre era preciso onere della stessa ex art. 2697, comma 1, c.c. fornire specifica prova dell'incidente stradale e della responsabilità esclusiva della CP_1
In virtù del principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 12355/20 R.G., così statuisce:
1) dichiara improcedibili le domande attrici nei confronti di Controparte_1
rigetta le domande attrici nei confronti dell'assicurazione convenuta;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei due convenuti che liquida per ciascuno nella somma di euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Iva e cpa.
CATANIA 10 APRILE 2025
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SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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