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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 324/2015 R.G. vertente
fra
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
quali coniuge e figli del defunto rappresentati e difesi C.F._4 Persona_1
dagli avv.ti Leonardo Pace e Carmela Pace ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio, in
Potenza via Nazario Sauro n. 102, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9.2.2015 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adivano il Tribunale
e domandavano di accertare e dichiarare la malattia professionale che il de cuius Persona_1 deceduto il 3.3.2014, di seguito alla domanda per riconoscimento di malattia professionale depositata in data 6.11.2007 all' , era in rapporto di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia CP_1
da cui è stato affetto, dal tempo della domanda, e fino alla morte. In particolare, deducevano che il de cuius sin dal 1991 si era occupato di riparazioni e manutenzioni di caldaie a gas presso condomini e case private, eseguendo manutenzione ordinaria e straordinaria, con impiego di spazzole in acciaio, raschietti per metalli, acido disincrostante, aspirapolvere, per ripulire il cosiddetto “scambiatore”, sede di deposito di polveri sottili e piccoli detriti metallici e calamine. Fino al 1998 dette lavorazioni venivano eseguite senza dispositivi di protezione per l'apparato respiratorio. Nel 2003 si era verificata la comparsa dei primi sintomi di pneumopatia interstiziale diffusa, successivamente evoluta in alveolite allergica estrinseca. L' in data 25.4.2008 rigettava la domanda anche a seguito delle CP_1
ulteriori opposizioni e integrazioni mediche, per assenza di nesso di causalità tra la patologia respiratoria e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria rilasciata in occasione di diversi ricoveri del in strutture specializzate, attestanti “insufficienza respiratoria cronica in paziente affetto da Per_1
interstiziopatia polmonare, cardiopatia ipertensiva, poliglobulia”, e infine “insufficienza respiratoria cronica in paziente affetto da interstiziopatia polmonare, cardiopatia ipertensiva, poliglobulia, osteopenia di media entità, ciclo di riabilitazione respiratoria”, adivano il Tribunale per sentire accertare e dichiarare il nesso di causalità tra lavoro svolto e malattia (interstiziopatia polmonare diffusa, da esposizione lavorativa ad ossidi di ferro) e il danno biologico in base alle tabelle menomazioni DL 38/00 alla luce degli esami strumentali (TAC torace e prove di funzionalità respiratoria: DLCO = 42 % del normale) in misura del VENTI %, con diritto all'indennizzo e di conseguenza condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le prestazioni dovute dall'Istituto per i periodi di inabilità temporanea assoluta e/o per i diversi maggiori o minori che dovessero essere accertati in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l ribadendo la non sussistenza di nesso causale e la legittimità delle valutazioni CP_1
effettuate, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e diverse CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2. La domanda non merita accoglimento.
La causa è stata istruita a mezzo prove testimoniali di soggetti che hanno lavorato con il o Per_1
hanno svolto lo stesso lavoro, i quali, in sintesi, hanno confermato le modalità di svolgimento del lavoro di “caldaista” in specie per quanto riguarda la pulizia delle caldaie per riscaldamento. In corso di causa si è reso necessario nominare diversi consulenti tecnici, per vari motivi di cui ai verbali di udienza relativi, con conclusioni nel corso delle varie fasi, non univoche;
precisato che la ctu si svolgeva evidentemente sulla base degli atti (documentazione sanitaria), in particolare, la d.ssa concludeva per la sussistenza del nesso causale e per un ano biologico del 20%; il dott. Pt_5 Per_2
succedutosi concludeva invece per l'assenza di nesso causale, valutazione che confermava anche in sede di convocazione a chiarimenti in udienza. Ad analoghe conclusioni pervenivano poi il dott.
e, da ultimo, il dott. . CP_2 Per_3
Il Consulente Tecnico da ultimo incaricato dott. , specialista in Anestesia e Rianimazione, Per_3
con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che, “In relazione alla patologia respiratoria da cui il paziente – Avigliano Persona_1
(PZ) 31.01.1952 fu affetto può affermarsi che la patologia di che trattasi NON HA ORIGINE
PROFESSIONALE”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Si ritengono ricorrenti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in qualità di eredi di , con ricorso depositato il 9.2.2015, ogni altra
[...] Persona_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Potenza, 8 aprile 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla