Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17162/2024 R.G. promosso da
) (avv. PAVONI ALBA) Parte_1 C.F._1
e
PA DI ( (avv. PAVONI ALBA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Il signor PT
è operaio, mentre la signora ZA da poco ha intrapreso la libera professione e comunque è prevalentemente impegnata nella cura ed assistenza dei di lei anziani genitori e del fratello disabile;
3) Si dà atto che il signor PT si è trasferito da tempo ormai, con il consenso della moglie, in altro appartamento, presso a pigione in Salo' (BS) ove vive con entrambe le figlie ciò anche al fine di consentire a e di essere vicine ai luoghi di studio;
Parte_2 Per_1
4) La figlia minore verrà affidata in via congiunta ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza Per_1 presso il padre;
5) La figlia minore potrà vedere la madre, come già in uso, quando vorrà, accordandosi direttamente con la signora ZA, previo preavviso al signor Nel periodo estivo la minore potrà restare con la madre PT anche un periodo superiore ad un mese, come di fatto avvenuto per l'anno in corso;
6) La signora ZA verserà, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, attualmente entrambe non autonome economicamente, la somma complessiva mensile pari ad Euro 300,00= ( Euro
150,00 = per ciascuna figlia) e ciò sino al raggiungimento della completa autonomia economica delle stesse
L'importo sarà versato dalla signora ZA entro il 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor Tale importo sarà annualmente rivalutato in base all'indice Istat, come per PT
1
7) Le spese di natura straordinaria necessarie ed effettuate nell'interesse delle figlie, saranno sostenute nella misura del 40% dalla signora ZA e del 60% dal signor Nel momento in cui al signora ZA sarà PT titolare di idonea attività lavorativa, le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, seguendo in ogni caso quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Brescia, che le Parti dichiarano di detenere già in copia;
8) Si dà atto che l'immobile coniugale, era di proprietà esclusiva della signora ZA- sito in DR
Via Preonde n. 4, la odierna ricorrente ha già provveduto a vendere, versando al coniuge tutte le somme e nessuna esclusa che lo stesso aveva investito all'interno di tal edificio in costanza di matrimonio. Il signor dichiara, PT in merito , di nulla avere più a pretendere dalla signora per alcun titolo o ragione connessa alla vendita CP_1 di detto immobile;
9) Le parti danno di avere in essere presso un buono postale, del valore di Euro CP_2
500,00=, recante scadenza ottobre 2024, che la signora ZA autorizza venga ritirato in via esclusiva dal signor alla naturale scadenza, autorizzandolo a trattenere la somma che dovrà essere asservita solo per PT necessità/bisogni connessi alle figlie. Il signor si impegna ed obbliga in conformità alla presente clausola;
PT
10) Si dà atto che ogni altra questione patrimoniale ed economica è stata definita positivamente separatamente tra le Parti;
11) I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio personali per sé e la figlia minorenne ”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/01/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DR (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
2 spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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