Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2024, proposto da
NI s.p.a. (già Industria Italiana Autobus s.p.a), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ivano Langellotti e Mariadomenica Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Trasporti Verona s.r.l. - A.T.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Iveco Orecchia s.p.a., non costituita in giudizio;
avverso e per l'annullamento
a) della nota Protocollo n. 0009682/24 avente ad oggetto la determinazione finale del RUP di non ammissione della ricorrente al sistema di qualificazione per la fornitura di autobus per il periodo dal 1-10-2023 al 30-9-2026;
b) dei verbali e delle relazioni istruttorie;
c) per quanto occorrer possa, dell’albo dei fornitori ammessi al sistema di qualificazione nella parte in cui non contempla la ricorrente;
d) per quanto occorre possa e nei limiti della concreta lesività per la ricorrente, degli atti, delle norme e dei provvedimenti istitutivi del sistema di qualificazione, ivi compreso l’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 162 d.lgs. n. 36/2023 se ed in quanto lesivo;
e) delle norme e dei criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione stabiliti dalla stazione appaltante se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
f) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo;
nonché per la condanna di TV s.r.l. al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, mediante riammissione della società ricorrente alla procedura di cui al sistema di qualificazione, nonché, in subordine, per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Trasporti Verona s.r.l. - A.T.V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 19-9-2023, la Società Azienda Trasporti Verona s.p.a. (in seguito, TV) pubblicava un avviso per l’istituzione di un sistema di qualificazione ex art. 162 del d.lgs. n. 36 del 2023 per la fornitura di autobus di ogni classe e categoria con valenza dall’1-10-2023 al 30-9-2026.
1.1. La società Industria Italiana Autobus s.p.a. (in seguito, IIA) presentava la relativa domanda di iscrizione.
Sennonché con provvedimento del 28-2-2024, TV comunicava a IIA che “ allo stato attuale ” la sua domanda di iscrizione al sistema di qualificazione non poteva essere accolta in quanto, è stata “ espressa una valutazione nel suo complesso negativa circa l’affidabilità e integrità di codesta spett.le Impresa, dovuta all’accertamento di più illeciti professionali gravi idonei ad integrare la condizione di esclusione ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023 ”.
1.1. Con ricorso n. 362/2024, IIA impugnava tale provvedimento di non accoglimento dell’istanza di iscrizione avanti a questo Tribunale amministrativo che, con sentenza n. 850 del 3-5-2024, lo respingeva evidenziando in particolare che “ le disposizioni del codice devono essere interpretate e applicate in base al principio prioritario del risultato, di cui all’art. 1 del Codice, secondo cui l’attività dell’Amministrazione deve essere orientata al perseguimento del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. In questo senso l'operatore economico che, come la ricorrente, in precedenti affidamenti ha dimostrato di non essere in grado di garantire la tempestiva esecuzione del contratto deve poter essere escluso dalla procedura ”.
1.2. Successivamente, in data 5-6-2024, IIA presentava una seconda istanza di iscrizione al sistema di qualificazione, dando atto di sei risoluzioni contrattuali e di avere provveduto:
- in data 26-6-2023 “ all’integrale rinnovo degli organi sociali mediante nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione e, contestualmente, di un nuovo Presidente e un nuovo Amministratore Delegato ”;
- da settembre 2023 “ ad una rinnovazione sul versante organizzativo, con una diversa articolazione delle attività di pianificazione della produzione, controllo e qualità ”;
- ad una modica organizzativa della “ struttura Acquisti e Supply Chain che ha creato la migliore sinergia possibile nell’approvvigionamento dei materiali e nella messa a disposizione degli stessi per la produzione, con contestuale sostituzione del responsabile degli acquisti”;
- a migliorare la sinergia con i fornitori mediante l’implementazione di nuovi accordi quadro.
1.3. A seguito di tale nuova istanza TV, con nota dell’8-7-2024, ammetteva con riserva IIA al sistema di qualificazione, chiedendo articolate integrazioni documentali in relazione alle forniture eseguite e un approfondimento in ordine alla riorganizzazione aziendale, “ con allegazione di documenti a comprova delle variazioni organizzative e del loro impatto sulla produzione ”, nonché, “ con riferimento alle note vicende societarie e al processo di privatizzazione in corso, tenuto conto del trend profondamente negativo degli ultimi 3 bilanci di esercizio (2020-2021-2022) e delle tempistiche fisiologiche necessarie per avere i primi effettivi riscontri di una ristrutturazione effettiva – che possono essere stimate in almeno 1 anno “ - informazioni in ordine alle risorse industriali e finanziarie, alle azioni e alle strategie “ messi in campo per far fronte al periodo immediato” .
1.4. Con nota del 4-9-2024, IIA dava riscontro alla richiesta di integrazioni documentali di TV evidenziando, con riferimento alla riorganizzazione aziendale, che “ in data 19 Giugno 2024 Seri Industrial s.p.a,( di seguito solo ‘Seri’) ha sottoscritto un accordo con IA s.p.a. e LE s.p.a. per l’acquisizione di una partecipazione pari al 98% del capitale sociale in IIA.
L’operazione si è caratterizzata per un rilevantissimo apporto di liquidità finalizzato a coprire il badwill della Società, così da permettere alla nuova gestione di imprimere un nuovo passo alle attività produttive… Più specificatamente, l’11 luglio 2024, l’ex Socio LE S.p.A. e IA S.p.A. hanno sottoscritto un rilevante aumento di capitale, anche tramite conversione di riserve patrimoniali, volto a ripianare le perdite pregresse e a dotare la Società di un’adeguata patrimonializzazione per sostenere il piano di risanamento e di rilancio industriale. È previsto che entro il 31-12-2024 gli ex soci abbiano fornito a IIA una dote finanziaria di circa euro 141 milioni.
Seri, a sua volta, ha sottoscritto un aumento di capitale pari ad euro 50 milioni a sostegno di investimenti da destinare alla piena transazione del business di IIA verso la mobilità elettrica”.
1.5. Con provvedimento del 23-9-2024 TV respingeva infine l’istanza di IIA evidenziando in particolare che “ le vicende societarie appaiono, in concreto, troppo recenti per assicurare una riorganizzazione complessiva che garantisca le forniture nei tempi corretti. Come già evidenziato nella precedente nota dell’8-7-2024, occorre tenere conto di un congruo tempo fisiologico per avere contezza di una ristrutturazione effettiva, nonostante l’apporto di notevoli capitali di cui non si conoscono le tempistiche di reale disponibilità; va considerato, infatti, oltre al tempo necessario alla ricostruzione dei rapporti con i fornitori, anche la ripresa dei processi industriali e commerciali che indubbiamente sono stati colpiti dalla crisi aziendale, portando verosimilmente anche degli esodi di personale qualificato. Di tali azioni e strategie non viene data alcuna contezza ad TV ”.
TV richiamava altresì la Relazione sulla Gestione del 28-3-2024, allegata al bilancio di esercizio di IIA, in cui viene dato atto che la continuità operativa della società sarebbe “ strettamente condizionata dall’apporto di ingenti capitali dall’esterno e come in assenza o in ritardo di tali capitali, verrebbero meno le condizioni di prosecuzione dell’attività ”.
2. Con il ricorso in esame NI s.p.a. (in precedenza, Industria Italiana Autobus s.p.a) ha impugnato tale provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione al sistema di qualificazione sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 6, della direttiva 24/2014/UE; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 95, 96 e 98 d.lgs. n. 36/2023; violazione dell’art: 3 e dell’art. 7 e ss. legge n. 241/1990; violazione dei criteri e delle norme di qualificazione adottati da TV s.r.l.; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione del principio del clare loqui, di leale cooperazione e di buona fede e correttezza; violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e trasparenza della p.a; violazione del principio della par condicio; eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta.
Le criticità che hanno portato TV a ritenere integrata la causa di esclusione non automatica di cui
al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. c), del d.l.gs. n. 36/2023 (i ritardi nella consegna delle forniture; la risoluzione di alcuni contratti; il venir meno di taluni rapporti con i fornitori; le tensioni finanziarie del 2023 che hanno rallentato le performance commerciali) sarebbero state nel complesso ampiamente superate.
Sotto un primo profilo, le risoluzioni contrattuali sarebbero dovute a ritardi e disfunzioni derivanti dal periodo post-pandemico e del conflitto in Ucraina.
L’assenza di responsabilità di IIA per i ritardi contestati sarebbe confermata:
- in relazione alla risoluzione dei contratti di fornitura nn. 22 e 38, disposta dal Comune di Palermo, dall’ordinanza del 21-3-2024 (giudizio R.G. 15378/2023) del Tribunale di Palermo nonché dall’affidamento in data 15-5-2024 “della fornitura di 30 autobus metano da parte di AMAT Palermo s.p.a.;
- in relazione alla risoluzione del contratto concluso con CA BU, dalla determinazione ANAC di archiviazione della segnalazione effettuata nei confronti di IIA e dalla manifestazione di interesse della stessa CA BU all’acquisto di quote societarie di IIA;
Sotto un secondo profilo, le tensioni finanziarie ostative all’accoglimento dell’istanza sarebbero state superate sia sul pieno economico, sia sul piano tecnico sulla base delle “ diverse gare vinte dalla società, sia nell’anno 2023 che nel corso del 2024 ” e dalla “ regolare esecuzione delle tante forniture in essere ”.
Sotto un terzo profilo, TV non avrebbe adeguatamente considerato l’ingente apporto di capitali derivante dall’operazione straordinaria dell’11-7-2024, di cui VT era stata informata con nota del 4-9-2024. Con tale nota sarebbe stato infatti chiaro che “ l’operazione straordinaria avrebbe dotato NI, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, di liquidità per complessivi 191 milioni di euro, la maggior parte dei quali già immessi nella Società il giorno del closing, addì 11 luglio u.s. ” e altresì che si sarebbe realizzata una “ svolta epocale nelle strategie industriali e commerciali dell’azienda ” attraverso la creazione di una sinergia con Seri consistente “ nell’integrazione delle batterie a litio prodotte da FI S.p.A. (società già controllata al 100% da Seri), già in corso di sviluppo, nei veicoli prodotti da IIA con un processo di cell-to vehicle battery pack”.
In definitiva, l’Amministrazione, esaminando adeguatamente la documentazione “ posta a corredo della domanda della ricorrente ”, avrebbe dovuto ritenere superate le criticità contestate.
E qualora non avesse ritenuto tale documentazione esaustiva, TV avrebbe dovuto attivare ulteriormente il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti e/o integrazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 167, comma 1, lett. c), e 101 del d.lgs. n. 36/2023.
TV avrebbe dovuto meglio valutare le misure di self cleaning assunte, consentendo anche ad IIA di fornire tutti i chiarimenti e le integrazioni necessari.
II - Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione.
TV avrebbe escluso la ricorrente sulla scorta di una valutazione sommaria e unilaterale, senza un apprezzamento complessivo di IIA e senza una motivazione puntuale.
3. TV si è costituita in giudizio contestando nel merito il ricorso ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità dello stesso in quanto non sarebbe stato notificato ad almeno una controinteressata e, in ogni caso, l’inammissibilità delle contestazioni mosse all’operato di TV sulla base di documentazione e/o deduzioni nuove, non trasmesse in fase di istruttoria.
4. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista di una celere fissazione dell'udienza di merito.
5. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie, in cui la ricorrente ha rimarcato la propria piena affidabilità che sarebbe comprovata: dall’aumento di capitale sottoscritto e versato da LE s.p.a., IA s.p.a. e Seri Industrial s.p.a.; dalle forniture eseguite nel quarto quadrimestre del 2023 e nel primo quadrimestre del 2024; dalle dichiarazioni di buon esito delle forniture eseguite; dall’iscrizione in altri sistemi di qualificazione e dalle recenti nuove aggiudicazioni di appalti pubblici.
TV ha invece ribadito di avere respinto l’istanza della ricorrente sulla base della documentazione presentata nell’ambito del procedimento, sostenendo altresì, in relazione all’ulteriore documentazione prodotta in sede giudiziale, che la mera solidità finanziaria, legata alla sottoscrizione e versamento (in disparte essere successiva all’istanza di iscrizione) non sarebbe idonea e sufficiente a garantire la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni, tant’è che TVO avrebbe anche recentemente applicato diverse penali legate a continuativi ritardi della ricorrente.
6. All’udienza pubblica del 2 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In applicazione dei principi di economia processuale e della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, capo 5.3), si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
7.1. Le censure proposte, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, non possono infatti essere condivise.
8. Come già evidenziato nella precedente sentenza n. 850 del 3-5-2024, la validità dei provvedimenti impugnati deve essere valutata in relazione al momento della sua adozione. Pertanto, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. nel presente giudizio non possono essere considerate le circostanze che non sono state previamente valutate dalla stazione appaltante in quanto sopravvenute o alla stessa non rappresentate nell’ambito del procedimento amministrativo.
E con la nota dell’4-9-2024 IIA ha dato solo parziale riscontro alle richieste dell’8-7-2024 di TV di integrare la documentazione prodotta e di chiarire le azioni e le strategie messe “in campo per far fronte al periodo immediato” a seguito del “ processo di privatizzazione in corso”.
Solo in sede giurisdizionale parte ricorrente ha dato atto della conclusione di tale processo di riorganizzazione societaria e del buon esito dei più recenti rapporti contrattuali.
In definitiva, nel ricorso parte ricorrente ha fornito elementi particolarmente seri per ritenere superate le criticità rilevate da TV, ma tali nuovi elementi devono essere sottoposti all’esame della stazione appaltante, attraverso un’istanza di riesame o attraverso la presentazione di una nuova istanza.
8.1. Il provvedimento impugnato risulta essere stato assunto sulla base di una adeguata motivazione ed istruttoria, alla luce di una valutazione complessiva – non atomistica –delle circostanze contestate, dalle quali emerge che la ricorrente ha in più occasioni consegnato gli autobus oggetto dell’appalto con ritardi significativi e le riconosciute problematiche finanziarie ed operative non potevano ancora ritenersi in toto superate in quanto il processo di riorganizzazione societaria risultava sostanzialmente ancora in itinere , tant’è che le risorse finanziarie derivanti dall’aumento di capitale sottoscritto non erano ancora disponibili.
D’altra parte, le disposizioni del codice devono essere interpretate e applicate in base al principio prioritario del risultato, di cui all’art. 1 del Codice, secondo cui l’attività dell’Amministrazione deve essere orientata al perseguimento del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.
In questo senso l'operatore economico che, come la ricorrente, in precedenti affidamenti ha dimostrato di non essere in grado di garantire la tempestiva esecuzione del contratto deve poter essere escluso dalla procedura.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti la valutazione in ordine alla affidabilità dei concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1804) e rispetto a tale valutazione, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto al rilievo di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, erroneità e irragionevolezza. In particolare “ il giudice non è chiamato, dunque, a stabilire se l’operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende, bensì a valutare se la condotta dell’operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483).
8.2. Invero l’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha tipizzato sia le ipotesi di grave illecito professionale, sia i mezzi di prova idonei a dimostrarne la sussistenza.
Tuttavia in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, lett. c) - la “ condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ” – il comma 6 del medesimo art. 98 indica come mezzi di prova idonei “ l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili ”, ossia un insieme di strumenti probatori “integrabile” sulla base del prudente apprezzamento delle stazioni appaltanti.
E in questo senso la considerazione di TV, secondo cui la conclusione di plurime risoluzioni consensuali, con il pagamento di somme di denaro a carico di IIA – dopo la contestazione di un grave inadempimento e di un incontestato significativo ritardo nell’esecuzione del contratto – possa ritenersi comparabile a risoluzioni per inadempimento, non presenta macro vizi logici.
Sul punto è stato già evidenziato che: “ Il mutuo dissenso costituisce non un ‘contro-negozio’ ma una forma di risoluzione contrattuale basata su una scelta di autonomia negoziale delle parti. La fattispecie in esame si caratterizza per il fatto che le parti possono decidere di caducare il vincolo contrattuale per qualunque ragione. Nell’ambito applicativo della disposizione può, pertanto, rientrare, tra l’altro, sia la libera volontà di non proseguire la fase esecutiva del rapporto negoziale sia la sussistenza di una causa di inadempimento del contratto. Nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra, pertanto, anche una precedente risoluzione consensuale intervenuta con altra stazione appaltante in fase di esecuzione di una procedura di gara quante volte la stessa sia dipesa da una condotta astrattamente idonea a fare dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico in vista dell’affidamento dell’appalto. Occorre aderire a una lettura sostanzialista delle cause di esclusione, che non sia circoscritta al mero nomen iuris. Lo scioglimento dal contratto è certo frutto di un accordo – e non invece di un provvedimento unilaterale dell’amministrazione – ma potrebbe essere pur sempre dovuto ad un precedente inadempimento dell’appaltatore; tale inadempimento costituisce pregressa vicenda professionale della quale la stazione appaltante deve essere edotta poiché suscettibile di far dubitare dell’affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, sez. V, n. 4708 del 2022). Come già precisato in giurisprudenza in relazione all’obbligo dichiarativo di precedente provvedimento di esclusione da altra procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2021, n. 6407), viene comunque in luce il fatto storico in sé, con le sue connotazioni specifiche per le quali si è giunti alla risoluzione consensuale in fase di esecuzione, mentre non può essere riconosciuto un rilievo esclusivo alla tipologia di atto negoziale o provvedimento amministrativo che ne sia seguito (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8211, in particolare par. 7.3); ciò proprio in ragione della necessità che ogni episodio professionale critico del concorrente sia autonomamente apprezzato da ciascuna stazione appaltante. La garanzia per i concorrenti, al fine di evitare che il rilievo sostanzialista dell’inadempimento al di là della qualificazione della risoluzione o scioglimento del precedente contratto, trasmodi in arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, risiede nell’obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante, che è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (così, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668; sez. V, n. 2922 del 2021) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7709).
In definitiva, nella fattispecie in esame per quanto consensuali, le risoluzioni richiamate nel provvedimento impugnato hanno alla base il fatto storico del grave ritardo nell’esecuzione del contratto da parte della ricorrente, la quale ha dovuto sostenere anche un esborso di denaro e possono quindi ritenersi sul piano delle conseguenze comparabili a delle risoluzioni per inadempimento.
8.3. Diversamente da quanto ritenuto da TV, che ha affermato che “ le tempistiche fisiologiche necessarie per avere i primi effettivi riscontri di una ristrutturazione effettiva … possono essere stimate in almeno 1 anno”, non pare corretto invece stabilire un termine minimo prima del quale non sarebbe possibile ritenere “ affidabile ” la società ricorrente.
Una volta accertata l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dall’aumento di capitale e l’assunzione delle misure organizzative necessarie a garantire la corretta esecuzione delle forniture, TV deve consentire l’iscrizione della ricorrente al sistema di qualificazione, al di là del tempo trascorso.
9. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
Ferma in ogni caso, la facoltà della ricorrente di sottoporre ad TV le serie circostanze evidenziate in questa sede, attraverso la presentazione di un’istanza di riesame del provvedimento impugnato o attraverso la presentazione di una nuova istanza di iscrizione.
10. In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | LE Pasanisi |
IL SEGRETARIO