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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1921 del 4.10.2023 Oggetto: risarcimento del danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Chiara Vimborsati Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.05.2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali (spese per canoni di Controparte_1 locazione, pari a € 9.000,00, e spese di viaggio, pari a € 1.943,00) e non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale con le figlie minorenni, quantificato in € 81.955,00) subiti per essere stato costretto, illegittimamente, a insegnare dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2020/2021 presso una scuola situata nel Comune di Mirandola (MO) e non già presso altro istituto nella provincia di residenza
(Taranto), come accertato (prima con provvedimento cautelare e poi) con sentenza n. 437/2020 dal
Tribunale di Modena, che aveva riconosciuto il suo diritto all'assegnazione presso l' , Controparte_2 ordinando al di assegnarlo a una delle sedi ricomprese nel suddetto ambito. CP_3
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva preliminarmente la prescrizione del Controparte_1 credito e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, precisando di non avere potuto ottemperare immediatamente al provvedimento cautelare favorevole a controparte, non
1 potendo disporne il trasferimento nel corso dell'anno scolastico;
aggiungeva che dal marzo 2020, a causa dell'emergenza COVID, il ricorrente avrebbe potuto giovarsi, permanendo presso il proprio domicilio in Taranto, dell'insegnamento tramite didattica a distanza (c.d. DAD) e che la dedotta difficoltà nell'esercitare appieno il ruolo genitoriale nei confronti delle figlie minori non poteva certo equipararsi ad una situazione di perdita del rapporto parentale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di giudizio. Rilevava, in particolare, un inammissibile frazionamento del credito, in quanto il risarcimento del danno sarebbe dovuto essere chiesto nel giudizio di merito, precedentemente promosso innanzi al Tribunale di Modena. In ogni caso, evidenziava che lo stesso ricorrente aveva dedotto di aver fatto rientro nella propria residenza praticamente ogni settimana, nel periodo oggetti di giudizio, così di fatto contraddicendo l'asserita impossibilità di dedicarsi alla cura delle figlie minorenni, e non aveva comunque dimostrato l'impossibilità di trasferire il suo nucleo familiare nel luogo di lavoro, nonostante che, vertendosi in materia di responsabilità aquiliana della
P.A. per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. (così qualificata nell'atto introduttivo), competesse al danneggiato l'onere di provare non solo il fatto ingiusto altrui, ma anche il danno e il nesso causale.
Analoghe considerazioni svolgeva con riferimento al lamentato danno patrimoniale, precisando che anche nella responsabilità extracontrattuale il danno non è risarcibile se il creditore avrebbe potuto evitarlo utilizzando l'ordinaria diligenza, in forza del combinato disposto degli artt. 1227, comma 2,
e 2056 c.c; a tale proposito riteneva che il ricorrente avrebbe diligentemente potuto agire per l'attuazione del provvedimento di urgenza a lui favorevole, per conseguire un rientro anticipato presso la provincia di Taranto.
Avverso tale decisione ha proposto appello ritenendola errata in quanto, nella Parte_1 specie, l'illegittimità della condotta del era già stata accertata con sentenza del Tribunale CP_1 di Modena, sicché nessuna altra prova doveva fornire il ricorrente. Ha richiamato le ulteriori difese svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ha riproposto le conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza di discussione fissata per il 18.06.2025, a mezzo di sostituto di udienza, il difensore dell'appellante chiedeva termine per la notifica del ricorso in appello, del tutto omessa a causa di problemi di salute che si riservava di documentare. All'udienza del 25.06.2025, il difensore dell'appellante produceva certificazione medica a sostegno della propria richiesta di rimessione in termini.
Alla stessa udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 L'appello è improcedibile.
Come è pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le tante recenti Cass. n. 6896/2022), nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
(in tal senso anche Cass. n. 6159/2018, che, nel ribadire al riguardo il principio già espresso da Cass.
S.U. n. 20604/2008, ha proprio perciò escluso che contrari argomenti potessero desumersi dalle successive Cass. S.U. n. 5700/2014 e n. 1483/2015).
Più in dettaglio -e con specifico riferimento all'istanza di rimessione in termini- deve rilevarsi che, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (cfr., sul punto, S.U. n. 32725/2018 e n.
14594/2016 sul principio generale che impone di attivarsi con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa di un procedimento non andato a buon fine) l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla l.n. 69/2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (sul punto si vedrà, altresì, tra le tante, Cass. n. 17729/2018).
Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, la malattia del procuratore non rileva di per sè come legittimo impedimento (cfr. tra le tante Cass. n. 20211/2019, n. 12544/2015, n. 14586/2005), salvo che non si manifesti in un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale (v. Cass. n. 21304/2019).
Nel caso di specie, a sostegno dell'istanza di rimessione in termini, il difensore dell'appellante ha prodotto un certificato medico emesso il 20.06.2025, in cui si attesta l'esistenza di invalidanti problemi di salute, dal 14.05.2025 al 21.05.2025, che hanno richiesto urgenti accertamenti medici anche nei giorni successivi, all'esito dei quali l'interessata è stata inserita in lista di attesa per l'effettuazione di un intervento chirurgico.
Ebbene, sulla scorta dei principi di diritto sopra riportati, deve ritenersi che le ragioni di salute richiamate dal difensore dell'appellante non giustifichino la rimessione in termini. Ciò ancor più ove si consideri che -pur tenendo conto delle ragioni addotte- il tempo intercorso tra la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza (16.04.2024) e la data dell'udienza stessa (18.06.2025) avrebbe
3 comunque permesso la notificazione del ricorso in appello, anche considerando la malattia e i successivi controlli sanitari cui l'istante è stata sottoposta.
Invero, nella specie l'istante non ha allegato l'esistenza di un malessere improvviso o di un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma, piuttosto, l'esistenza di uno stato di salute non ottimale, rispetto al quale la professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. SU n. 32725/2018).
Peraltro, considerato che la notifica dell'atto di appello è stata del tutto omessa, non sussistono neppure i presupposti per disporne la rinnovazione (possibile in caso di notifica effettuata senza il rispetto del termine a comparire, in quanto notifica nulla, ma non inesistente).
L'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile.
In mancanza della costituzione della controparte non si procede alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/04/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del 4.10.2023 n. 1921 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Chiara Vimborsati Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.05.2022 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali (spese per canoni di Controparte_1 locazione, pari a € 9.000,00, e spese di viaggio, pari a € 1.943,00) e non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale con le figlie minorenni, quantificato in € 81.955,00) subiti per essere stato costretto, illegittimamente, a insegnare dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2020/2021 presso una scuola situata nel Comune di Mirandola (MO) e non già presso altro istituto nella provincia di residenza
(Taranto), come accertato (prima con provvedimento cautelare e poi) con sentenza n. 437/2020 dal
Tribunale di Modena, che aveva riconosciuto il suo diritto all'assegnazione presso l' , Controparte_2 ordinando al di assegnarlo a una delle sedi ricomprese nel suddetto ambito. CP_3
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva preliminarmente la prescrizione del Controparte_1 credito e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, precisando di non avere potuto ottemperare immediatamente al provvedimento cautelare favorevole a controparte, non
1 potendo disporne il trasferimento nel corso dell'anno scolastico;
aggiungeva che dal marzo 2020, a causa dell'emergenza COVID, il ricorrente avrebbe potuto giovarsi, permanendo presso il proprio domicilio in Taranto, dell'insegnamento tramite didattica a distanza (c.d. DAD) e che la dedotta difficoltà nell'esercitare appieno il ruolo genitoriale nei confronti delle figlie minori non poteva certo equipararsi ad una situazione di perdita del rapporto parentale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di giudizio. Rilevava, in particolare, un inammissibile frazionamento del credito, in quanto il risarcimento del danno sarebbe dovuto essere chiesto nel giudizio di merito, precedentemente promosso innanzi al Tribunale di Modena. In ogni caso, evidenziava che lo stesso ricorrente aveva dedotto di aver fatto rientro nella propria residenza praticamente ogni settimana, nel periodo oggetti di giudizio, così di fatto contraddicendo l'asserita impossibilità di dedicarsi alla cura delle figlie minorenni, e non aveva comunque dimostrato l'impossibilità di trasferire il suo nucleo familiare nel luogo di lavoro, nonostante che, vertendosi in materia di responsabilità aquiliana della
P.A. per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. (così qualificata nell'atto introduttivo), competesse al danneggiato l'onere di provare non solo il fatto ingiusto altrui, ma anche il danno e il nesso causale.
Analoghe considerazioni svolgeva con riferimento al lamentato danno patrimoniale, precisando che anche nella responsabilità extracontrattuale il danno non è risarcibile se il creditore avrebbe potuto evitarlo utilizzando l'ordinaria diligenza, in forza del combinato disposto degli artt. 1227, comma 2,
e 2056 c.c; a tale proposito riteneva che il ricorrente avrebbe diligentemente potuto agire per l'attuazione del provvedimento di urgenza a lui favorevole, per conseguire un rientro anticipato presso la provincia di Taranto.
Avverso tale decisione ha proposto appello ritenendola errata in quanto, nella Parte_1 specie, l'illegittimità della condotta del era già stata accertata con sentenza del Tribunale CP_1 di Modena, sicché nessuna altra prova doveva fornire il ricorrente. Ha richiamato le ulteriori difese svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ha riproposto le conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza di discussione fissata per il 18.06.2025, a mezzo di sostituto di udienza, il difensore dell'appellante chiedeva termine per la notifica del ricorso in appello, del tutto omessa a causa di problemi di salute che si riservava di documentare. All'udienza del 25.06.2025, il difensore dell'appellante produceva certificazione medica a sostegno della propria richiesta di rimessione in termini.
Alla stessa udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 L'appello è improcedibile.
Come è pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le tante recenti Cass. n. 6896/2022), nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio
(in tal senso anche Cass. n. 6159/2018, che, nel ribadire al riguardo il principio già espresso da Cass.
S.U. n. 20604/2008, ha proprio perciò escluso che contrari argomenti potessero desumersi dalle successive Cass. S.U. n. 5700/2014 e n. 1483/2015).
Più in dettaglio -e con specifico riferimento all'istanza di rimessione in termini- deve rilevarsi che, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (cfr., sul punto, S.U. n. 32725/2018 e n.
14594/2016 sul principio generale che impone di attivarsi con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa di un procedimento non andato a buon fine) l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla l.n. 69/2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (sul punto si vedrà, altresì, tra le tante, Cass. n. 17729/2018).
Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, la malattia del procuratore non rileva di per sè come legittimo impedimento (cfr. tra le tante Cass. n. 20211/2019, n. 12544/2015, n. 14586/2005), salvo che non si manifesti in un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale (v. Cass. n. 21304/2019).
Nel caso di specie, a sostegno dell'istanza di rimessione in termini, il difensore dell'appellante ha prodotto un certificato medico emesso il 20.06.2025, in cui si attesta l'esistenza di invalidanti problemi di salute, dal 14.05.2025 al 21.05.2025, che hanno richiesto urgenti accertamenti medici anche nei giorni successivi, all'esito dei quali l'interessata è stata inserita in lista di attesa per l'effettuazione di un intervento chirurgico.
Ebbene, sulla scorta dei principi di diritto sopra riportati, deve ritenersi che le ragioni di salute richiamate dal difensore dell'appellante non giustifichino la rimessione in termini. Ciò ancor più ove si consideri che -pur tenendo conto delle ragioni addotte- il tempo intercorso tra la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza (16.04.2024) e la data dell'udienza stessa (18.06.2025) avrebbe
3 comunque permesso la notificazione del ricorso in appello, anche considerando la malattia e i successivi controlli sanitari cui l'istante è stata sottoposta.
Invero, nella specie l'istante non ha allegato l'esistenza di un malessere improvviso o di un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma, piuttosto, l'esistenza di uno stato di salute non ottimale, rispetto al quale la professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. SU n. 32725/2018).
Peraltro, considerato che la notifica dell'atto di appello è stata del tutto omessa, non sussistono neppure i presupposti per disporne la rinnovazione (possibile in caso di notifica effettuata senza il rispetto del termine a comparire, in quanto notifica nulla, ma non inesistente).
L'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile.
In mancanza della costituzione della controparte non si procede alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/04/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del 4.10.2023 n. 1921 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 25/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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