Sentenza 1 agosto 2014
Rigetto
Sentenza 23 ottobre 2015
Sentenza 24 febbraio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/02/2017, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2017
N. 00893/2017REG.PROV.COLL.
N. 08216/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 8216 del 2014, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
EL AF, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo N. 25;
nei confronti di
Regione Puglia non costituito in giudizio;
Commissario ad acta, dott. Salvatore EL Cosentino;
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III n. 4888/2015, con la quale è stato respinto l’appello dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia avverso la sentenza del Tar Puglia, sede di Bari - sez. II, n. 980/2014, di ottemperanza alla sentenza Tar Puglia, sede di Bari - sez. II, n. 1739/2000, avente ad oggetto la ricostruzione giuridica della carriera di EL AF, anche a fini pensionistici, e quantificazione delle differenze retributive spettanti
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL AF;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 112, comma 5 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati Follieri e Gattamelata su delega di Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1739/2000 il Tar per la Puglia, sede di Bari, ha riconosciuto il diritto di EL AF, dipendente in pensione dell’ex USL FG/3 con la qualifica di “vice direttore amministrativo”, ad essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai servizi, presidi ed uffici delle UU.SS.LL., con la posizione funzionale di “Direttore Amministrativo Capo Servizio” e decorrenza dall’1.10.1974, anziché in quella di “Direttore Amministrativo”.
Con sentenza n. 980/2014 il Tar Puglia, sede di Bari ha accolto il ricorso proposto dallo AF per l’ottemperanza al giudicato, accertando il suo diritto alla ricostruzione della carriera e, per l’effetto, condannando le Amministrazioni al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate sino al collocamento a riposo.
Con sentenza n. 4888/2015 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’ASL di Foggia avverso detta pronuncia.
Sia il Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del giudicato, sia l’ASL di Foggia hanno proposto istanza ex art. 112, comma 5 c.p.a. per avere chiarimenti sulle modalità di esecuzione.
La causa è passata in decisione all’udienza camerale del 23 febbraio 2017.
2. L’istanza della ricorrente ha per oggetto il seguente passaggio della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato:
« L’inquadramento con effetti retroattivi al 1974 è stato statuito con la sentenza del TAR Puglia sede di Bari, n. 1739 del 2000. A decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, spetta, dunque, al dott. EL AF, per statuizione giurisdizionale, il diverso trattamento economico corrispondente al profilo funzionale di “direttore amministrativo capo servizio”. Osserva il Collegio che, nelle ipotesi di ricostruzione di carriera a seguito dell'inquadramento del dipendente pubblico in una qualifica superiore, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle differenze retributive tardivamente corrisposte dall'Amministrazione decorrono dalla data del provvedimento, con il quale, a séguito del disposto reinquadramento, sorge il diritto di credito del dipendente (C.d.S., sezione III, n. 4854 del 13.9.2012). Sulle differenze retributive, dunque, sono dovuti, sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (fermo naturalmente restando il divieto di loro cumulo dal 1 gennaio 1995, ex artt. 16, VI comma, legge 30.12.1991, n. 412, e 22, XXXVI comma, legge 23.12.1994, n. 724), a partire dalla data di adozione della delibera che riconosce in capo all'interessato la qualifica superiore, o meglio, nella fattispecie, a partire dalla sentenza esecutiva del TAR Puglia n. 1739 del 2000, da cui è sorto - retroattivamente - il diritto di credito di cui si sta trattando, a cui l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione mediante l’adozione della delibera di reinquadramento ».
In particolare la ricorrente chiede se differenze retributive debbano essere calcolate dall’1 ottobre 1974, data di decorrenza del reinquadramento, ovvero dal 6 maggio 2000, data di pubblicazione della sentenza del Tar che ha accolto la domanda dell’interessato.
Tale dubbio è condiviso dal Commissario ad acta , il quale suggerisce una terza opzione, ossia l’1 gennaio 1983, data di entrata in vigore del primo Accordo Nazionale di Lavoro approvato con D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348.
Nella sede ex art. 112, comma 5 c.p.a. il giudice è chiamato anche, se necessario, a chiarire la portata del giudicato.
Nella specie, poiché la sentenza, dopo aver confermato “L’inquadramento con effetti retroattivi al 1974” statuito dal Tar, ha affermato che “Sulle differenze retributive, dunque, sono dovuti, sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a partire dalla data di adozione della delibera che riconosce in capo all'interessato la qualifica superiore, o meglio, nella fattispecie, a partire dalla sentenza esecutiva del TAR Puglia n. 1739 del 2000”, il dubbio ha ragion d’essere, peraltro limitatamente alle due date in questione, non avendo mai il Consiglio di Stato fatto riferimento al 1983.
Il primo enunciato appare quello che regge dal punto di vista logico la decisione, sia perché coerente con la pregressa statuizione e con i principi in ordine alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici della ricostruzione di carriera, sia perché il secondo enunciato ben può interpretarsi nel senso che con esso il Tar ha fissato la sola decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria, i quali non possono che decorrere dalla data del riconoscimento del diritto.
Pertanto, in applicazione del principio di non contraddizione, il Collegio ritiene che la sentenza in oggetto abbia fissato la decorrenza del diritto alle differenze retributive all’1 ottobre 1974, quella del diritto a interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a tale titolo al 6 maggio 2000.
La natura e l’esito della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dispone che il giudicato di cui alla propria sentenza n. 4888/2015 debba essere eseguito nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bellomo | Franco Frattini |
IL SEGRETARIO