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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, le comparse di conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5974 2019 R.G.A.C.C. pendente fra
, con il patrocinio dell'avv. Michele Coratella, giusta mandato in atti;
Parte_1
-attori-
Contro
già rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall' avv. Gennaro Arcucci, giusta mandato in atti;
-convenuta –
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma,
n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009, tranne che per i profili di interesse ai fini della motivazione.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio , in proprio e quale erede di Parte_1
e , suoi genitori, ha convenuto in giudizio la Persona_1 Persona_2 [...]
chiedendo ““in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti Controparte_3
in narrativa, la nullità c.d. relativa del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi ed attività di investimento della per mancanza della forma scritta Controparte_3
ad substantiam dall'art. 23 del d.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dell'art. 37, comma 1, del
Regolamento Consob 16190/2007 (“Regolamento Intermediari”) ovvero accertare e dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento successivi effettuati, nonché condannare la in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma effettivamente investita dai CP_3 genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. [..] ovvero al risarcimento dei Parte_1
pagina 1 di 11 danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in via ulteriormente principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs. Controparte_3
n. 58/2[199]8 e nella comunicazione Consob n. 9019104/2009 che ha dato attuazione al
Regolamento Consob n. 16190/2007 e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contrati di acquisto dei titoli della stipulati dai genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. Controparte_3 Pt_1
nonché condannare la convenuta […] alla restituzione della somma effettivamente
[...] investita dai genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. [..],nonché al Parte_1
risarcimento dei danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel paragrafo B), C), D), E) le violazioni e
l'inadempimento della rispetto alle prescrizioni contenute negli Controparte_3
artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007 e della normativa post-MiFid, nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto condannare la convenuta […] della somma effettivamente investita dai CP_3 genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. [..] oltre al risarcimento dei Parte_1
danni subiti e subendi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in subordine, accertato lo scavalcamento degli ordini cronologici di vendita delle azioni dei sigg.ri , , in spregio alla normativa Persona_1 Persona_2 Parte_1 regolamentare della Banca, condannare l'istituto convenuto al pagamento del valore delle azioni possedute alla data del disposto ordine di vendita ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto dei sigg.ri , e Persona_1 Persona_2 Pt_1
per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannare la
[...] Controparte_3
al pagamento del valore attuale delle azioni possedute pari ad Euro 2,38 cadauna
[...]
ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Costituendosi, la ha eccepito, in via preliminare, in rito, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione e,
pagina 2 di 11 nel merito, la prescrizione quinquennale della domanda di nullità, annullamento e quella decennale dell'azione restitutoria, contestando nel merito le avverse deduzioni.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa, dopo l'espletamento di ctu tecnica è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Dalla documentazione in atti risulta che eseguì, in proprio, i seguenti acquisiti Parte_1
di azioni e obbligazioni BPB:
- in data 11.2.2009 acquistò per € 1.000,00 n. 120 azioni BPB;
- in data 4.1.2013 acquistò per € 21.993,60 n. 1264 azioni e 1264 obbligazioni , mediante esercizio del diritto di opzione integrale, e per € 7.986,60 n. 459 di azioni e 459 di obbligazioni convertibili in azioni, mediante esercizio del diritto di prelazione. Tale dossier titoli fu estinto e trasferito su altro dossier titoli.
e , invece, eseguirono i seguenti ordini: Persona_1 Persona_2
- in data 7.12.2007 acquistarono per € 12.000,00 445 azioni;
- in data 10.2.2009 acquistarono per € 2.000,00 n. 240 azioni.
La domanda di nullità per violazione degli obblighi formali imposti dall'art. 23 TUF è parzialmente fondata. A norma dell' art. 23 TUF, l' acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta a pena di nullità della operazione negoziale e una copia deve essere consegnata al cliente ("… i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo ..."). Nel caso di specie, con riferimento alla posizione di , dalla documentazione in atti, emerge che il primo contratto Parte_1 quadro risale al 21.5.2009, sicchè sussiste la nullità degli ordini di acquisto delle azioni BPB
compiuti in data antecedente;
con riferimento, poi, alle posizioni di e Persona_1 Per_2
, il primo contratto quadro risale al 17.1.2013 con conseguente nullità degli ordini eseguiti in
[...] data antecedente. All'accertata nullità consegue l'obbligo restitutorio della Banca.
Ciò posto, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Infatti, sebbene l'azione di nullità sia di per sé imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione restitutoria è sottoposta all'ordinario termine decennale di prescrizione che inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita la prestazione in adempimento del negozio nullo, vale a dire dalla data del pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Di conseguenza, la pretesa restitutoria derivante dall' invocata nullità deve considerarsi prescritta per tutti gli pagina 3 di 11 ordini di acquisto anteriori al 31.10.2009, data della notifica dell'atto di citazione. Non possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione le missive inviate dal procuratore dell'attore il
28.7.2016 e il 24.8.2016 e il 26.6.2018, in quanto non contenenti l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di restituzione di quanto indebitamente versato, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del di far valere il proprio diritto, nei confronti Pt_1 della Banca convenuta, con l' effetto sostanziale di costituirla in mora. Con la conseguenza che non determina la interruzione della prescrizione la riserva, contenuta nella missiva del
26.6.2018, di agire per il risarcimento dei danni, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento ( in motivazione, cfr. Cass., ord. 4.1.2024, n. 279).
L'attore si duole della mancata e corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento in azioni attraverso l'offerta e raccomandazione di strumenti finanziari incompatibili con la reale esperienza e la competenza in materia di investimenti in strumenti finanziari degli investitori, nonché contrari ai suoi obiettivi di investimento.
In via generale, deve osservarsi che la disciplina in materia di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva
(in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit., sulla cui distinzione, v. Cass. n. 14208/2022) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera Consob n.
16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21
pagina 4 di 11 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti").
Sotto altro aspetto, poi, nell'intermediazione per la vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall' art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob, sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro che in quello successivo di acquisto dei titoli. Tali obblighi si concretizzano nella consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell' acquisizione delle informazioni sul' 'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. L' obbligo d'informazione cd. attiva attiene alla natura dei rischi, alle implicazioni della singola operazione. L' intermediario ha poi l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e quelle che sono correlate alle situazioni di conflitto di interessi. Tutti i descritti obblighi sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente e la relativa violazione, ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall' art. 1455 c.c. può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
Con riferimento al contenuto degli obblighi informativi suindicati, l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari” precisa che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.”). In altri termini, l' intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d' investimento. Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l' adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob 16190/2007) atteso che tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le pagina 5 di 11 decisioni d' investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, non solo a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'acquisto rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, ma anche a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l' informazione fornita all'investitore deve essere “adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cfr., Cass., 25.6.2008 n. 17340) con indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (ex plurimis Cass., ord. 14.2.2018, n. 4727). La latitudine di tali obblighi informativi è particolarmente estesa, essendo diretti a consentire all' investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l' intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell' investitore e del titolo verso cui si indirizza l' investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., ord., 27.4.2018, n.
10286; nonché Cass.,15.6.2017, n. 14884).
Dal punto di vista probatorio, poi, tale obbligo potrà dirsi adempiuto solo ove le informazioni rese siano state specifiche, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Dal punto di vista processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, sesto comma, D.Lgs n. 58/1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass., 23.9. 2016, n.
18702), adempiendo positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. In altri termini, l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
pagina 6 di 11 Ripercorsi i principii fondamentali in materia, la domanda di risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti contrattuali richiede una valutazione complessiva della natura dell'investimento e del profilo di rischio di e dei suoi genitori Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
Principiando dalla posizione di questi ultimi due, deve osservarsi che, pur avendo provveduto alla sottoscrizione del contratto quadro in data 17.1.2013, dalla documentazione in atti, non risulta l'acquisto di azioni successivamente alla data di sottoscrizione.
Con riferimento alla posizione di , questi ha sottoscritto il contratto di Parte_1
“servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari” in data 21.5.2009 e in data 17.1.2013 provvedendo all'acquisto, in data
4.1.2013, di circa 3.506 fra azioni ed obbligazioni convertibili per un ammontare di € 29.890,20 confluiti, a partire dal 17.1.2013, in altro dossier titoli intestato all'attore.
Come già innanzi esposto, gli ordini compiuti prima dell'ottobre 2009 sono affetti da nullità ma l'azione restitutoria risulta ampiamente prescritta.
Con riferimento alla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, l'esame della documentazione in atti porta a ritenere configurabile un inadempimento della convenuta nella prestazione dei predetti obblighi in relazione alle operazioni di investimento impugnate successive alla stipula del contratto quadro del 2013.
Per vero, l'attento esame della documentazione induce a ritenere inattendibile la profilatura medesima perché effettuata “in comune” ai tre investitori (benché titolari di posizioni separate e di dossier titoli altrettanto separati nonché di profili culturali e reddituali diversi) e con la previsione di un investimento nel medio periodo, nonostante l'eta avanzata sia di ( 92 anni Persona_1
al momento della profilatura) che di ( 79 anni), nonché la bassa operatività dei Persona_2 tre investitori ( meno di un'operazione a trimestre).
A tal proposito mette conto rilevare che tale irregolarità comportamentale della Controparte_3
è stata sanzionata dalla Consob che, con le note delibere nn. 20583, 20584, ha accertato
[...]
l'omessa osservanza della disciplina riguardante la profilatura del cliente e le irregolarità in merito alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti finanziari. Accertamenti a seguito dei quali sono state evidenziate “carenze procedurali e irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti”. Oltre ad essere inattendibile, il profilo attribuito dalla banca risulta incongruente con la natura dell'investimento in quanto le azioni BPB collocate nel periodo in questione avevano natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono pagina 7 di 11 il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli.
A tal proposito occorre rilevare che, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni “tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari illiquidi.
L'intermediario, nella valutazione di adeguatezza, deve tener conto non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dall'investitore, tenendo in debita considerazione il fatto che un dossier, composto interamente da titoli illiquidi, possa di per sé essere qualificato come strutturalmente inadeguato. Infatti, l'art. 40 reg. CONSOB n.
16190/2007 stabilisce, a proposito della valutazione di adeguatezza, che “una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel miglior interesse del cliente”.
Nel caso di specie, sarebbe stata doverosa, da parte dell'intermediario, a fronte di una concentrazione in azioni BPB, la valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate dal nel loro complesso, tenendo conto del ripetersi di acquisti del medesimo titolo ad alto Pt_1 rischio. Dell'elevato rischio relativo a questa eccessiva concentrazione, la banca non ha provato di aver fornito alcuna informazione al suo cliente, informazione ancora più doverosa ove si consideri il costante conflitto di interessi in cui la banca operava.
Né la prova può dirsi raggiunta per effetto della documentazione in atti, contenente mere indicazioni di carattere generale, senza alcun riferimento all' investimento specifico per cui è causa ed è pertanto insufficiente a garantire la conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato e, quindi, non permette al cliente di assumere consapevolmente i rischi dell' investimento compiuto.
A tal proposito, la Suprema Corte che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo perché questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (...) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi". Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macrocategorie degli investimenti (azioni, obbligazioni, etc.) e su quale possa essere in astratto l'incidenza dei
pagina 8 di 11 diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. È tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto” (Cass., 3.4.2017 n. 8619; nonchè in senso conforme Cass., 18.5.2017,
n. 12544). Tale specificità è del tutto mancata nel caso di specie.
Non coglie nel segno il rilievo secondo cui dal questionario del 4.1.2016 emergeva un profilo di rischio medio attuabile attraverso un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi e che il portafoglio dell'attore era perfettamente bilanciato tra strumenti obbligazionari e strumenti azionari: invero il ragionamento è viziato non solo dal fatto che già il profilo medio non era congruo rispetto allo specifico prodotto ma era per di più incongruo rispetto al profilo reale dei tre investitori.
Né gli investitori hanno mai dichiarato di essere disposti a rischiare, per alcun prodotto, la perdita dell'intero capitale, come era naturale già al momento dell'investimento per la natura delle azioni proposte. Al contrario, hanno dichiarato di accettare una perdita solo in parte.
L'omissione di informazioni sufficienti è da considerare inadempimento grave, in considerazione dell'asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali nei contratti di intermediazione finanziaria e in ragione dell'affidamento che l'investitore non professionale ripone nell'intermediario e nell'affidabilità delle informazioni da esso fornite.
Dalla non scarsa importanza dell'inadempimento dell'obbligo informativo, di diligenza, correttezza e trasparenza, oltre che di corretta profilatura del cliente e di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni singolarmente considerate e sotto il profilo dimensionale, discende il diritto alla risoluzione contrattuale.
Sussiste inoltre il nesso di causalità fra inadempimento e danno. Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, dall'obbligo informativo gravante sull'intermediario e teso al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'investitore una scelta consapevole, deriva una presunzione di sussistenza del nesso eziologico fra inadempimento informativo e danno.
Tale presunzione è suscettibile di prova contraria, che, però, non può esaurirsi, come erroneamente ritenuto da parte convenuta, nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, poiché, anche l'investitore speculativamente orientato e propenso al rischio deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa sulla base di tutti i fattori di rischio che gli devono essere segnalati (cfr. Cass., ord., 11.11.2021, n. 33596; Cass., ord.,
17.4.2020, n. 7905).
pagina 9 di 11 Con riguardo alla quantificazione del danno, giova precisare che, condivisibilmente, la Suprema
Corte ha escluso che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi, al limite, liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. 10.8.2016 n. 16939) e che, dalle somme in ipotesi dovute, debba necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (si veda Cass. civ.
n. 1511/2014). Non va poi riconosciuto a parte attrice il lucro cessante, non avendo dato prova del fatto che, ove avesse avuto la disponibilità del proprio denaro, avrebbe conseguito un utile.
Il danno può essere quantificato nel corrispettivo di n. 11.705 azioni BPB, per le quali dell'importo complessivo di € 29.997,60. Il valore corrente è pari a zero, essendo fatto notorio che nel concreto i titoli BPB non sono negoziabili neanche sul Sistema Hi-Mtf interno. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 2.077,77 pari ai dividendi percepiti il 28.4.2014 e 22.4.2015. Dunque, la somma complessivamente dovuta è pari ad € 27.919,83. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, dalla data di notifica della citazione sino al saldo mentre non spetta la rivalutazione attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa (cfr. Cass., 4.6.2018 n.
14289) e stante la mancata allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari, ne deriva che la domanda proposta è in parte qua infondata e va rigettata.
L'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
In considerazione della soccombenza reciproca, appare giustificato compensare per 1/3 le spese di lite, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico di parte convenuta, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal Dm 147/2022, con esclusione della fase decisionale, ai sensi dell'art. 91 primo comma c.p.c., atteso che la domanda restitutoria è stata accolta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 20.5.2022 immotivamente rifiutata da parte attrice.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la nullità degli ordini di investimento effettuati da il Persona_1
7.12.2007 e il 10.2.2009, da il 10.2.2009 nonché da Persona_2 Pt_1
il 11.2.2009;
[...]
pagina 10 di 11 2. dichiara prescritta l'obbligazione restitutoria relativamente agli ordini di investimento di azioni ed obbligazioni BPB effettuati da il 7.12.2007 e il Persona_1
10.2.2009, da il 10.2.2009 nonché da il 11.2.2009; Persona_2 Parte_1
3. risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari di BPB del
17.1.2013, per inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, CP_3 condanna – e per essa al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_1
della complessiva somma di € € 27.919,83 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda all'effettivo soddisfo;
4. Compensa per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta,
e, conseguentemente, condanna l pagamento, in favore di parte attrice delle CP_1 spese di lite che quantifica in € 545,00 per esborsi ed € 3.137,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. da versarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trani,29 gennaio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, le comparse di conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5974 2019 R.G.A.C.C. pendente fra
, con il patrocinio dell'avv. Michele Coratella, giusta mandato in atti;
Parte_1
-attori-
Contro
già rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall' avv. Gennaro Arcucci, giusta mandato in atti;
-convenuta –
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma,
n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009, tranne che per i profili di interesse ai fini della motivazione.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio , in proprio e quale erede di Parte_1
e , suoi genitori, ha convenuto in giudizio la Persona_1 Persona_2 [...]
chiedendo ““in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti Controparte_3
in narrativa, la nullità c.d. relativa del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi ed attività di investimento della per mancanza della forma scritta Controparte_3
ad substantiam dall'art. 23 del d.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dell'art. 37, comma 1, del
Regolamento Consob 16190/2007 (“Regolamento Intermediari”) ovvero accertare e dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento successivi effettuati, nonché condannare la in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma effettivamente investita dai CP_3 genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. [..] ovvero al risarcimento dei Parte_1
pagina 1 di 11 danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in via ulteriormente principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs. Controparte_3
n. 58/2[199]8 e nella comunicazione Consob n. 9019104/2009 che ha dato attuazione al
Regolamento Consob n. 16190/2007 e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contrati di acquisto dei titoli della stipulati dai genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. Controparte_3 Pt_1
nonché condannare la convenuta […] alla restituzione della somma effettivamente
[...] investita dai genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. [..],nonché al Parte_1
risarcimento dei danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel paragrafo B), C), D), E) le violazioni e
l'inadempimento della rispetto alle prescrizioni contenute negli Controparte_3
artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007 e della normativa post-MiFid, nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto condannare la convenuta […] della somma effettivamente investita dai CP_3 genitori dell'odierno attore ovvero dal sig. [..] oltre al risarcimento dei Parte_1
danni subiti e subendi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in subordine, accertato lo scavalcamento degli ordini cronologici di vendita delle azioni dei sigg.ri , , in spregio alla normativa Persona_1 Persona_2 Parte_1 regolamentare della Banca, condannare l'istituto convenuto al pagamento del valore delle azioni possedute alla data del disposto ordine di vendita ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto dei sigg.ri , e Persona_1 Persona_2 Pt_1
per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannare la
[...] Controparte_3
al pagamento del valore attuale delle azioni possedute pari ad Euro 2,38 cadauna
[...]
ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Costituendosi, la ha eccepito, in via preliminare, in rito, Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione e,
pagina 2 di 11 nel merito, la prescrizione quinquennale della domanda di nullità, annullamento e quella decennale dell'azione restitutoria, contestando nel merito le avverse deduzioni.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa, dopo l'espletamento di ctu tecnica è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Dalla documentazione in atti risulta che eseguì, in proprio, i seguenti acquisiti Parte_1
di azioni e obbligazioni BPB:
- in data 11.2.2009 acquistò per € 1.000,00 n. 120 azioni BPB;
- in data 4.1.2013 acquistò per € 21.993,60 n. 1264 azioni e 1264 obbligazioni , mediante esercizio del diritto di opzione integrale, e per € 7.986,60 n. 459 di azioni e 459 di obbligazioni convertibili in azioni, mediante esercizio del diritto di prelazione. Tale dossier titoli fu estinto e trasferito su altro dossier titoli.
e , invece, eseguirono i seguenti ordini: Persona_1 Persona_2
- in data 7.12.2007 acquistarono per € 12.000,00 445 azioni;
- in data 10.2.2009 acquistarono per € 2.000,00 n. 240 azioni.
La domanda di nullità per violazione degli obblighi formali imposti dall'art. 23 TUF è parzialmente fondata. A norma dell' art. 23 TUF, l' acquisto di uno strumento finanziario necessita della sottoscrizione di un contratto avente forma scritta a pena di nullità della operazione negoziale e una copia deve essere consegnata al cliente ("… i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ... sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo ..."). Nel caso di specie, con riferimento alla posizione di , dalla documentazione in atti, emerge che il primo contratto Parte_1 quadro risale al 21.5.2009, sicchè sussiste la nullità degli ordini di acquisto delle azioni BPB
compiuti in data antecedente;
con riferimento, poi, alle posizioni di e Persona_1 Per_2
, il primo contratto quadro risale al 17.1.2013 con conseguente nullità degli ordini eseguiti in
[...] data antecedente. All'accertata nullità consegue l'obbligo restitutorio della Banca.
Ciò posto, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Infatti, sebbene l'azione di nullità sia di per sé imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione restitutoria è sottoposta all'ordinario termine decennale di prescrizione che inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita la prestazione in adempimento del negozio nullo, vale a dire dalla data del pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Di conseguenza, la pretesa restitutoria derivante dall' invocata nullità deve considerarsi prescritta per tutti gli pagina 3 di 11 ordini di acquisto anteriori al 31.10.2009, data della notifica dell'atto di citazione. Non possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione le missive inviate dal procuratore dell'attore il
28.7.2016 e il 24.8.2016 e il 26.6.2018, in quanto non contenenti l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di restituzione di quanto indebitamente versato, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del di far valere il proprio diritto, nei confronti Pt_1 della Banca convenuta, con l' effetto sostanziale di costituirla in mora. Con la conseguenza che non determina la interruzione della prescrizione la riserva, contenuta nella missiva del
26.6.2018, di agire per il risarcimento dei danni, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento ( in motivazione, cfr. Cass., ord. 4.1.2024, n. 279).
L'attore si duole della mancata e corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento in azioni attraverso l'offerta e raccomandazione di strumenti finanziari incompatibili con la reale esperienza e la competenza in materia di investimenti in strumenti finanziari degli investitori, nonché contrari ai suoi obiettivi di investimento.
In via generale, deve osservarsi che la disciplina in materia di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva
(in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit., sulla cui distinzione, v. Cass. n. 14208/2022) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera Consob n.
16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21
pagina 4 di 11 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti").
Sotto altro aspetto, poi, nell'intermediazione per la vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall' art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob, sussistono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro che in quello successivo di acquisto dei titoli. Tali obblighi si concretizzano nella consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e nell' acquisizione delle informazioni sul' 'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. L' obbligo d'informazione cd. attiva attiene alla natura dei rischi, alle implicazioni della singola operazione. L' intermediario ha poi l'obbligo di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e quelle che sono correlate alle situazioni di conflitto di interessi. Tutti i descritti obblighi sono finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente e la relativa violazione, ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall' art. 1455 c.c. può condurre alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria.
Con riferimento al contenuto degli obblighi informativi suindicati, l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari” precisa che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.”). In altri termini, l' intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d' investimento. Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l' adeguatezza della specifica operazione, in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob 16190/2007) atteso che tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le pagina 5 di 11 decisioni d' investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto.
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, non solo a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza) dell'acquisto rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, ma anche a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l' informazione fornita all'investitore deve essere “adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cfr., Cass., 25.6.2008 n. 17340) con indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (ex plurimis Cass., ord. 14.2.2018, n. 4727). La latitudine di tali obblighi informativi è particolarmente estesa, essendo diretti a consentire all' investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l' intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell' investitore e del titolo verso cui si indirizza l' investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., ord., 27.4.2018, n.
10286; nonché Cass.,15.6.2017, n. 14884).
Dal punto di vista probatorio, poi, tale obbligo potrà dirsi adempiuto solo ove le informazioni rese siano state specifiche, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dal cliente.
Dal punto di vista processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, sesto comma, D.Lgs n. 58/1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass., 23.9. 2016, n.
18702), adempiendo positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. In altri termini, l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
pagina 6 di 11 Ripercorsi i principii fondamentali in materia, la domanda di risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti contrattuali richiede una valutazione complessiva della natura dell'investimento e del profilo di rischio di e dei suoi genitori Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
Principiando dalla posizione di questi ultimi due, deve osservarsi che, pur avendo provveduto alla sottoscrizione del contratto quadro in data 17.1.2013, dalla documentazione in atti, non risulta l'acquisto di azioni successivamente alla data di sottoscrizione.
Con riferimento alla posizione di , questi ha sottoscritto il contratto di Parte_1
“servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari” in data 21.5.2009 e in data 17.1.2013 provvedendo all'acquisto, in data
4.1.2013, di circa 3.506 fra azioni ed obbligazioni convertibili per un ammontare di € 29.890,20 confluiti, a partire dal 17.1.2013, in altro dossier titoli intestato all'attore.
Come già innanzi esposto, gli ordini compiuti prima dell'ottobre 2009 sono affetti da nullità ma l'azione restitutoria risulta ampiamente prescritta.
Con riferimento alla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, l'esame della documentazione in atti porta a ritenere configurabile un inadempimento della convenuta nella prestazione dei predetti obblighi in relazione alle operazioni di investimento impugnate successive alla stipula del contratto quadro del 2013.
Per vero, l'attento esame della documentazione induce a ritenere inattendibile la profilatura medesima perché effettuata “in comune” ai tre investitori (benché titolari di posizioni separate e di dossier titoli altrettanto separati nonché di profili culturali e reddituali diversi) e con la previsione di un investimento nel medio periodo, nonostante l'eta avanzata sia di ( 92 anni Persona_1
al momento della profilatura) che di ( 79 anni), nonché la bassa operatività dei Persona_2 tre investitori ( meno di un'operazione a trimestre).
A tal proposito mette conto rilevare che tale irregolarità comportamentale della Controparte_3
è stata sanzionata dalla Consob che, con le note delibere nn. 20583, 20584, ha accertato
[...]
l'omessa osservanza della disciplina riguardante la profilatura del cliente e le irregolarità in merito alla valutazione di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti finanziari. Accertamenti a seguito dei quali sono state evidenziate “carenze procedurali e irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti”. Oltre ad essere inattendibile, il profilo attribuito dalla banca risulta incongruente con la natura dell'investimento in quanto le azioni BPB collocate nel periodo in questione avevano natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono pagina 7 di 11 il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli.
A tal proposito occorre rilevare che, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni “tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari illiquidi.
L'intermediario, nella valutazione di adeguatezza, deve tener conto non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dall'investitore, tenendo in debita considerazione il fatto che un dossier, composto interamente da titoli illiquidi, possa di per sé essere qualificato come strutturalmente inadeguato. Infatti, l'art. 40 reg. CONSOB n.
16190/2007 stabilisce, a proposito della valutazione di adeguatezza, che “una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel miglior interesse del cliente”.
Nel caso di specie, sarebbe stata doverosa, da parte dell'intermediario, a fronte di una concentrazione in azioni BPB, la valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuate dal nel loro complesso, tenendo conto del ripetersi di acquisti del medesimo titolo ad alto Pt_1 rischio. Dell'elevato rischio relativo a questa eccessiva concentrazione, la banca non ha provato di aver fornito alcuna informazione al suo cliente, informazione ancora più doverosa ove si consideri il costante conflitto di interessi in cui la banca operava.
Né la prova può dirsi raggiunta per effetto della documentazione in atti, contenente mere indicazioni di carattere generale, senza alcun riferimento all' investimento specifico per cui è causa ed è pertanto insufficiente a garantire la conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato e, quindi, non permette al cliente di assumere consapevolmente i rischi dell' investimento compiuto.
A tal proposito, la Suprema Corte che “la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo perché questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (...) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi". Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macrocategorie degli investimenti (azioni, obbligazioni, etc.) e su quale possa essere in astratto l'incidenza dei
pagina 8 di 11 diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. È tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto” (Cass., 3.4.2017 n. 8619; nonchè in senso conforme Cass., 18.5.2017,
n. 12544). Tale specificità è del tutto mancata nel caso di specie.
Non coglie nel segno il rilievo secondo cui dal questionario del 4.1.2016 emergeva un profilo di rischio medio attuabile attraverso un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi e che il portafoglio dell'attore era perfettamente bilanciato tra strumenti obbligazionari e strumenti azionari: invero il ragionamento è viziato non solo dal fatto che già il profilo medio non era congruo rispetto allo specifico prodotto ma era per di più incongruo rispetto al profilo reale dei tre investitori.
Né gli investitori hanno mai dichiarato di essere disposti a rischiare, per alcun prodotto, la perdita dell'intero capitale, come era naturale già al momento dell'investimento per la natura delle azioni proposte. Al contrario, hanno dichiarato di accettare una perdita solo in parte.
L'omissione di informazioni sufficienti è da considerare inadempimento grave, in considerazione dell'asimmetria informativa in cui agiscono le parti contrattuali nei contratti di intermediazione finanziaria e in ragione dell'affidamento che l'investitore non professionale ripone nell'intermediario e nell'affidabilità delle informazioni da esso fornite.
Dalla non scarsa importanza dell'inadempimento dell'obbligo informativo, di diligenza, correttezza e trasparenza, oltre che di corretta profilatura del cliente e di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni singolarmente considerate e sotto il profilo dimensionale, discende il diritto alla risoluzione contrattuale.
Sussiste inoltre il nesso di causalità fra inadempimento e danno. Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, dall'obbligo informativo gravante sull'intermediario e teso al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'investitore una scelta consapevole, deriva una presunzione di sussistenza del nesso eziologico fra inadempimento informativo e danno.
Tale presunzione è suscettibile di prova contraria, che, però, non può esaurirsi, come erroneamente ritenuto da parte convenuta, nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, poiché, anche l'investitore speculativamente orientato e propenso al rischio deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa sulla base di tutti i fattori di rischio che gli devono essere segnalati (cfr. Cass., ord., 11.11.2021, n. 33596; Cass., ord.,
17.4.2020, n. 7905).
pagina 9 di 11 Con riguardo alla quantificazione del danno, giova precisare che, condivisibilmente, la Suprema
Corte ha escluso che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi, al limite, liquidare “in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria” (cfr. Cass. 10.8.2016 n. 16939) e che, dalle somme in ipotesi dovute, debba necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (si veda Cass. civ.
n. 1511/2014). Non va poi riconosciuto a parte attrice il lucro cessante, non avendo dato prova del fatto che, ove avesse avuto la disponibilità del proprio denaro, avrebbe conseguito un utile.
Il danno può essere quantificato nel corrispettivo di n. 11.705 azioni BPB, per le quali dell'importo complessivo di € 29.997,60. Il valore corrente è pari a zero, essendo fatto notorio che nel concreto i titoli BPB non sono negoziabili neanche sul Sistema Hi-Mtf interno. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 2.077,77 pari ai dividendi percepiti il 28.4.2014 e 22.4.2015. Dunque, la somma complessivamente dovuta è pari ad € 27.919,83. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, dalla data di notifica della citazione sino al saldo mentre non spetta la rivalutazione attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa (cfr. Cass., 4.6.2018 n.
14289) e stante la mancata allegazione di specifici pregiudizi subiti in conseguenza degli andamenti valutari, ne deriva che la domanda proposta è in parte qua infondata e va rigettata.
L'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale, di per sé assorbente, esime dal valutare gli ulteriori addebiti.
In considerazione della soccombenza reciproca, appare giustificato compensare per 1/3 le spese di lite, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico di parte convenuta, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal Dm 147/2022, con esclusione della fase decisionale, ai sensi dell'art. 91 primo comma c.p.c., atteso che la domanda restitutoria è stata accolta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 20.5.2022 immotivamente rifiutata da parte attrice.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la nullità degli ordini di investimento effettuati da il Persona_1
7.12.2007 e il 10.2.2009, da il 10.2.2009 nonché da Persona_2 Pt_1
il 11.2.2009;
[...]
pagina 10 di 11 2. dichiara prescritta l'obbligazione restitutoria relativamente agli ordini di investimento di azioni ed obbligazioni BPB effettuati da il 7.12.2007 e il Persona_1
10.2.2009, da il 10.2.2009 nonché da il 11.2.2009; Persona_2 Parte_1
3. risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli azionari ed obbligazionari di BPB del
17.1.2013, per inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, CP_3 condanna – e per essa al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_1
della complessiva somma di € € 27.919,83 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda all'effettivo soddisfo;
4. Compensa per un terzo le spese di lite, ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta,
e, conseguentemente, condanna l pagamento, in favore di parte attrice delle CP_1 spese di lite che quantifica in € 545,00 per esborsi ed € 3.137,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. da versarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trani,29 gennaio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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