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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 505/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre
2024, vertente
TRA
in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma alla Via Sardegna n. 50, presso lo studio degli Avv.ti Alessia Melchiorri e Annalisa
Melchiorri, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli con domicilio digitale come da procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo Email_1
telematico,
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_2
in Roma alla Via Sardegna n. 50, presso lo studio degli Avv.ti Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri
e Paolo Melchiorri, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
1 INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto gravame, riformare l'ordinanza n. rg. 3762/2021, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza in data
22/02/2022, non notificata e per l'effetto: accertato e dichiarato che l' è debitrice, per le causali di cui in premessa, della somma CP_3 di €. 509.235,48, condannare la stessa al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo in oggetto oltre interessi, nella misura di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02 a decorrere dal
31° giorno della presentazione della fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi nella misura legale codicistica della notifica dell'atto di cessione del 7/1/2009 da intendersi quale messa in mora, oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 C.C.
Con condanna altresì, in ogni caso, della al pagamento degli interessi moratori nella CP_3
misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto 192/2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.
Con riserva di ogni ulteriore richiesta istruttoria all'esito dello sviluppo del contraddittorio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ai costituiti procuratori”.
Per l' : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1
reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
Rigettare l'appello proposto da l'ordinanza emessa all'esito del giudizio Rg n. 3762- Parte_1
2021 dal Tribunale di Cosenza il 22.02.2022 perché infondato in fatto ed in diritto.
Condannare, altresì, l'appellante alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in accoglimento del Controparte_2
proposto gravame, riformare l'ordinanza n. rg. 3762/2021, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza in data 22/02/2022, non notificata e per l'effetto: accertato e dichiarato che la è debitrice, per le causali di cui in premessa, della somma CP_3
di €. 509.235,48, condannare la stessa al pagamento in favore della cessionaria Controparte_2 ovvero in subordine della , dell'importo in oggetto oltre interessi, Parte_1
nella misura di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02 a decorrere dal 31° giorno dalla presentazione della fattura, ovvero, in subordine, oltre interessi nella misura legale codicistica dalla notifica dell'atto dicessione del 7/1/2009 da intendersi quale messa in mora, oltre al risarcimento, del maggior danno ex art. 1224 C.C..
2 Con condanna altresì, in ogni caso, della al pagamento degli interessi moratori nella CP_3
misura prevista dal decreto 231/2002 e dal decreto 192/2012, con decorrenza dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C., oltre al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti nella misura legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 C.C.
Con riserva di ogni ulteriore richiesta istruttoria all'esito dello sviluppo del contraddittorio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ai costituiti procuratori”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, liquidazione, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha adito il Tribunale di Cosenza e, premesso di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' della struttura accreditata Controparte_3 [...]
, per le prestazioni di Pronto Soccorso erogate, in regime di convenzione, nell'anno 2008, Parte_2
ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 509.235,48, residuo insoluto della fattura n.
27/2008, oltre interessi di mora al saggio e secondo la decorrenza di cui al D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.,
o, in subordine al saggio legale, oltre interessi risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
1.2 Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_4
della ricorrente, siccome i crediti oggetto di cartolarizzazione e cessione alla Rubicon SPV S.r.l.; ha rappresentato, nel merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa, in tesi decennale ordinaria ed in ipotesi quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c., ed altresì, in ogni caso, l'insussistenza di alcuna ragione di credito, siccome quello richiesto superiore al tetto massimo di spesa previsto in contratto, ed anche relativo a prestazioni di cui non dimostrata l'effettiva erogazione, ed altresì non autorizzate né validate;
ha prospettato da ultimo l'assenza di prova del maggior danno richiesto, concludendo quindi, in tesi, per la declaratoria del difetto di legittimazione della Detto facto S.p.A., ed in subordine per il rigetto della domanda proposta, vinte in ogni caso le spese di lite.
1.3 La causa è stata decisa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa e pubblicata il 22 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, ha condannato la ricorrente soccombente alla refusione, in favore dell' , Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 12.678,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre accessori di legge.
In via di estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dall' , argomentando che il termine di prescrizione applicabile sia quello Controparte_3
3 quinquennale, piuttosto che quello ordinario decennale, con conseguente integrale estinzione della pretesa creditoria, siccome la fattura risalente al gennaio 2009, ed il primo atto interruttivo dell'ottobre
2018. Ha aggiunto che, ove anche superata l'eccezione di prescrizione, comunque la domanda della ricorrente non potrebbe trovare accoglimento, dacché, a dimostrazione del credito la Parte_1 produce unicamente la fattura n. 27 del 31 dicembre 2008, protocollata all' il 19 gennaio 2009, e CP_3 null'altro in relazione alla documentazione attestante l'effettiva erogazione delle prestazioni di pronto soccorso sottese alla emissione della fattura, che integra il fatto costitutivo della pretesa azionata. In ogni caso, trattandosi di prestazioni extra budget, vale a dire erogate oltre il tetto massimo, esse sarebbero rimaste remunerabili solo a determinate condizioni, la cui sussistenza non è stata dimostrata dalla ricorrente, né, prima ancora e più correttamente, dedotta.
§ 2. L'appello
2.1 Avverso suddetta Ordinanza, non notificata, è insorta la società , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale ha interposto appello, con citazione ritualmente notificata il 24 marzo 2022, per i motivi che si esamineranno.
2.2 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistendo all'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
2.3 Con ordinanza di data 14 settembre 2022, la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 febbraio 2024.
2.4 In data 27 ottobre 2023, ha spiegato intervento volontario la in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria dalla Parte_1 dei crediti originariamente vantati dall' nei confronti della , ed Parte_2 Controparte_3
ha chiesto a questa Corte di voler, in accoglimento del proposto gravame, riformare l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale di Cosenza in data 22 febbraio 2022.
2.5 All'esito dell'udienza del 28 febbraio 2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 30 settembre 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta il 3 ottobre 2024.
L' e la hanno depositato la comparsa conclusionale. Controparte_3 Controparte_2
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di gravame, così rubricato: “Errata valutazione e qualificazione del rapporto del rapporto e delle prestazioni sottoposte al vaglio del Tribunale. Sussistenza del contratto – Errata applicazione dell'art. 2948 4° co C.C.”, l'appellante censura la decisione nella parte in cui attribuisce
4 carattere periodico alle prestazioni oggetto di causa. Rappresenta che, invero, si tratterebbe di prestazioni unitarie, ancorché eseguite frazionatamente nel tempo, con conseguente applicabilità del termine prescrizionale decennale. Assume che “l'errore di fondo è consistito nell'aver collocato il rapporto Cont esistente tra la e la nell'ambito di un rapporto di durata caratterizzato da prestazioni CP_6
e pagamenti periodici, quando in realtà lo stesso doveva qualificarsi quale unico rapporto rispetto al quale i presupposti costitutivi del credito vengono ad esistenza periodicamente nel tempo ed il corrispettivo è solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pure eseguibile frazionatamente nel tempo, e che matura solo dopo l'espletamento dell'assistenza ai diversi utenti” (cfr. citazione in appello, pag. 5). Il Giudice di prime cure, altresì, avrebbe erroneamente utilizzato il richiamato art. 7 della convenzione per l'anno 2008, per supportare la periodicità della prestazione “quando, in realtà, l'entità degli acconti fissata nella misura del 70% rispetto alla fattura emessa, dipendeva dall'esatta quantità, durata e tipologia dei ricoveri per cui era evidente che l'obbligo di pagamento costituiva il corrispettivo, variabile e da accettare, volta per volta, di una prestazione di durata frazionata nel tempo” (cfr. citazione in appello, pag. 5). Ne consegue che non essendosi verificata la prescrizione decennale stante l'interruzione dei termini, l'Ordinanza andrà in parte qua riformata.
3.2 Con il secondo motivo di gravame, così rubricato: “Errata valutazione del materiale probatorio prodotto dalla nonché degli elementi costitutivi della pretesa azionata. Omessa Controparte_7 applicazione dell'art. 115 cpc. Inversione onere probatorio sullo sforamento del budget. Difetto di istruttoria”, adduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, nei giusti termini, da un lato la fattura, il contratto e le delibere, dall'altro, le argomentazioni difensive della resistente che, se messe a confronto,
l'avrebbero dovuto portare ad una diversa conclusione. Ed invero, (a) la fattura, secondo quanto statuito dal Supremo Consesso con la sentenza n. 13651/2006 è di per sé sufficiente a provare la debenza del credito, “in quanto dotata di un valore probatorio maggiore rispetto alle altre in quanto emessa a seguito di un procedimento amministrativo specifico e ben dettagliato” (cfr. citazione in appello, pag.
7); (b) come previsto dall'art. 5 della convenzione, la fattura è stata emessa a seguito di una puntuale e preventiva verifica e validazione da parte dell' destinataria di tutta la documentazione attestante CP_3 le prestazioni sanitarie rese in favore dell'utenza (art.
5.4. della convenzione); (c) nel giudizio di primo grado non sono emersi né sono stati offerti al Tribunale censure specifiche da parte dell' la quale, CP_3 difatti, “una volta ricevuta la fattura si è guardata bene dal contestarla avendone preventivamente autorizzato l'emissione, ovvero validato l'attività ivi contabilizzata” (cfr. citazione in appello, pag. 8);
(d) lo sforamento del budget non è stato provato dall' tenuta a supportare l'elemento CP_3 impeditivo/ostativo la domanda rivoltale, a nulla rilevando la dicitura “produzione superata” presente sulla fattura n. 27; (e) ritenendo, quindi, ed in maniera completamente errata, “provato per tabulas” lo
5 sforamento, il Giudice avrebbe completamente omesso di valutare quanto statuito nella Delibera n.
83/2000 (anch'essa non contestata da parte avversa).
3.3 L'appello è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di prescrizione del credito.
Giova necessariamente premettere che, invero, i rapporti tra la di Parte_3
BE TT e l' , sono disciplinati dal contratto stipulato inter partes in data Controparte_3
24 novembre 2008 (“Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ta l'
[...]
e la “ ” di BE TT Controparte_1 CP_6 Parte_2
(CS)”).
L'art. 7 di suddetto contratto, rubricato “Pagamenti”, dispone:
“7.1) La remunerazione delle prestazioni, previa fatturazione dell'integrale produzione del mese di riferimento, sarà effettuata con acconti mensili del 70% (settantapercento) della stessa, da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Su richiesta della struttura, in via alternativa, il pagamento potrà essere effettuato mediante n. 12 acconti mensili di misura pari ad un dodicesimo del tetto di spesa concordato;
per tale ipotesi la fatturazione avverrà per misura pari all'acconto stesso e la sua corresponsione potrà avvenire solo nel rispetto delle procedure indicate al successivo punto 7.6.
7.2) Alla fine di ogni trimestre sulla produzione accertata e validata (intendendo per tale il totale delle prestazioni del relativo periodo che hanno positivamente superato il controllo formale e di congruità, certificato dal dirigente responsabile preposto ai controlli), dovrà procedersi ai relativi conguagli, positivi ovvero negativi, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati in osservanza di quanto pattuito nel presente contratto, nonché degli eventuali esiti delle attività di controllo svolte dai CP_ competenti uffici della sulla base delle linee guida dettate in materia e di cui alla deliberazione n.
926/2005, che si intende qui integralmente richiamata e confermata, per averne oggi le parti contraenti assunto piena conoscenza. In esito al conguaglio, la UT emetterà fattura per l'importo a suo credito e nota di credito per l'importo a suo debito con contestuale compensazione col credito delle mensilità relative al semestre successivo, in costanza di rapporto […]
7.4) Gli eventuali splafonamenti rispetto al budget concordato saranno regolati – a consuntivo – secondo quanto previsto al punto 4.2.
[…]”.
Dunque, secondo quanto desumibile dall'art. 7:
la UT è tenuta ad inviare fattura mensile relativa all'integrale produzione del mese di riferimento;
6 Cont
ricevuta la fattura mensile, l' è tenuta al pagamento di un acconto mensile del 70%, da effettuarsi nei successivi 90 giorni;
alla fine di trimestre sulla produzione accertata e validata, deve procedersi ai relativi conguagli all'esito dei quali la UT emetterà fattura per l'importo a suo credito e nota di credito per l'importo a suo debito.
La Suprema Corte ha già affermato (Cass. civ., 20 dicembre 2017, n. 30546, in tema di crediti vantati da una farmacia nei confronti di a titolo di spese farmaceutiche sostenute Controparte_1
in favore di assistiti del S.S.N.), che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. civ., 6 dicembre 2006, n.26161).
Va, peraltro, considerato che l'art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla automaticità della prestazione, vale a dire da prestazioni che sono suscettibili di adempimento con il solo decorso del tempo (Cass. civ., 18 giugno 2009, n. 14155), mentre nel caso di specie i pagamenti presuppongono ogni volta la presentazione di un rendiconto che ne condiziona l'esigibilità; si tratta, pertanto, di fattispecie non assimilabile all'ipotesi prevista dalla norma che fa riferimento all'automaticità della prestazione.
Difatti, le prestazioni sanitarie in oggetto non possono essere predeterminate, ma variano di volta in volta, a seconda del numero degli assistiti e della diversa natura.
Come autorevolmente precisato dalla Suprema Corte, “Occorre al riguardo rammentare che, con il
d.lgs. n. 502 del 1999, i rapporti tra le strutture private e le Ausl non sono più disciplinati da un rapporto convenzionale e sono regolati secondo il meccanismo del cd. accreditamento istituzionale, fondato sulla modalità di «pagamento a singola prestazione» e sulla verifica della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Nell'intento di ottimizzare al meglio le risorse del settore sanità, è stato introdotto un sistema di pagamento per ogni singola prestazione resa sulla base di tariffe, cosicché dovendosi di volta in volta verificare che le prestazioni rispondano a determinati requisiti valutativi, le prestazioni non danno luogo a crediti automaticamente liquidi ed esigibili al momento della loro esecuzione e non si può prescindere dal superamento dei controlli qualitativi, amministrativi e contabili. Il che avvalora la conclusione che alle prestazioni in esame non sia applicabile la prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì quella decennale” (cfr. Cass. civ., 7 luglio 2022, n. 21568).
7 Peraltro, deve escludersi che, nella fattispecie, sia maturata la prescrizione decennale posto che – siccome accertato dal Tribunale, con statuizione non attinta da appello incidentale – il termine di Cont prescrizione è stato validamente interrotto con la comunicazione protocollata all' il 1° ottobre 2018, così che, trattandosi di fattura risalente al gennaio 2009, la pretesa creditoria non si è estinta per maturata prescrizione.
Pur non essendo maturata la prescrizione decennale, deve però convenirsi con il Giudice di prime cure laddove afferma che, purtuttavia, del preteso credito non è stata offerta prova alcuna da parte della
[...]
. Parte_1
Si è già detto che il Tribunale – pur considerando ormai integralmente estinta la pretesa creditoria – ha poi argomentato in ordine alla mancanza di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa azionata, essendosi la limitata a produrre la fattura n. 27 del 31 Controparte_9 dicembre 2008, protocollata all' il 19 gennaio 2009, e null'altro in relazione alla documentazione CP_3 attestante l'effettiva erogazione delle prestazioni di pronto soccorso sottese all'emissione della fattura, che integra il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la convenzione prevedeva, all'art. 5, peculiari modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, mediante l'invio della relativa documentazione, che sarebbe stata oggetto di verifica e validazione da parte dell' prodromica e necessaria alla erogazione del CP_3 corrispettivo. Ebbene, argomenta il Tribunale, “La struttura, quindi, non può limitarsi alla produzione Cont della sola fattura, soprattutto a fronte della eccezione dell' di mancata erogazione, ovvero di erogazione senza autorizzazione, delle prestazioni, poiché – si ripete – fatto costitutivo della domanda non è la sola emissione della fattura, bensì la prova della effettiva erogazione, ed anche della validazione, delle prestazioni sottese alla emissione del documento fiscale. Del resto, la giurisprudenza
è assolutamente univoca nel ritenere l'inidoneità probatoria della fattura limitata alla sola eventuale emissione di un provvedimento monitorio, ma non anche estensibile alla fase di cognizione nel merito della pretesa creditoria” (cfr. Ordinanza, pag. 4).
Si tratta di motivazione indubbiamente conforme a iure e coerente con le risultanze documentali, che resiste alle obiezioni dell'appellante.
Lamenta l'appellante, in primo luogo, che la fattura, secondo quanto statuito dal Supremo Consesso con la sentenza n. 13651/2006 è di per sé sufficiente a provare la debenza del credito, “in quanto dotata di un valore probatorio maggiore rispetto alle altre in quanto emessa a seguito di un procedimento amministrativo specifico e ben dettagliato” (cfr. citazione in appello, pag. 7).
Si tratta di argomentazione che non può essere condivisa poiché sconfessata dalla più recente giurisprudenza secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed
8 alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato
(quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. civ., 23 maggio 2024, 14399; Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. civ., 28 giugno 2010, n. 15383. E nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha dato esplicitamente atto dell'eccezione dell' di mancata erogazione, ovvero di erogazione CP_3
senza autorizzazione, delle prestazioni.
D'altro canto, il Tribunale ha chiarito che, in forza della convenzione del 2008, non sarebbe stata sufficiente neppure la sola prova delle prestazioni sanitarie, poiché il pagamento era altresì subordinato alla prova dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dall'art. 5, in ordine alla registrazione e codifica delle prestazioni, mediante l'invio della relativa documentazione, che sarebbe stata oggetto di verifica e validazione da parte dell' prodromica e necessaria alla erogazione del corrispettivo. E CP_3 dell'invio di siffatta documentazione non è stata fornita prova alcuna da parte dell'appellante che si è limitata ad affermare che la fattura “rappresenta il documento finale di un processo articolato e ben definito”, senza documentarne lo svolgimento.
È dunque corretto il ragionamento del Giudice di prime cure laddove ha concluso che la cessionaria del credito non né ha provato l'esistenza.
Va poi aggiunto che, secondo quanto è dato leggere nella fattura n. 27 del 31 dicembre 2008, essa è stata emessa “a saldo di prestazioni di pronto soccorso relative all'anno 2008 in regione dell'8,5% dell'importo di cui al contratto 2008 pari ad Euro 17.653.909,60 (produzione superata)”.
Ebbene, del tutto correttamente il Tribunale ha concluso nel senso che l'inciso “produzione superata”, vada inteso nel senso di “sforamento del budget” per stessa ammissione della UT, dacché con la stessa emissione della fattura n. 27/2008 l' ammetteva e certificava che si trattava Parte_2 in buona sostanza di prestazioni di pronto soccorso rese oltre il budget fissato per l'anno 2008 e remunerabili solo a determinate condizioni secondo quanto previsto all'art. 7.4) (“Gli eventuali splafonamenti rispetto al budget concordato saranno regolati – a consuntivo – secondo quanto previsto al punto 4.2”) e all'art. 4.2) (“Fatto salvo quanto stabilito al punto che precede nel caso in cui le prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al precedente articolo 3, dovessero comunque superare nell'anno 2008 i volumi massimi di attività ed i tetti di spesa, determinati a norma del presente contratto, si provvederà – nei confronti dell'erogatore che avrà superato il proprio tetto di spesa – al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla
9 Giunta Regionale. In ogni caso la misura dell'abbattimento non potrà comportare un saldo inferiore al budget di cui all'art. 3)”) della convenzione.
Posto che la domanda ha quale oggetto prestazioni rese extra budget, si osserva che, in maniera del tutto corretta il Giudice di prime cure ha rilevato come fosse onere del preteso creditore dimostrare i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale per l'abbattimento progressivo e proporzionale delle corrispondenti tariffe con propria delibera. Di vero, poiché le delibere ragionali sono atti amministrativi, è chiaro che per esse non vige certo il principio iura novit curia.
Si aggiunga che, secondo la Suprema Corte, “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884)” (cfr. Cass. civ., 24 settembre 2024, n. 25514).
L'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va, dunque, sopportato dalla struttura accreditata e non dall' CP_3
Tanto coerentemente con il principio cardine che governa l'intera materia, vale a dire quello secondo cui “l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile”, al punto da conformare lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto. Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione - è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. civ., 15 ottobre 1999, n. 11629). Come limpidamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicché il superamento di tale limite va provato dal debitore (trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore, onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con l' , bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto” Controparte_1
(cfr. Cass. civ., 6 luglio 2020, n. 13884).
Nel caso in esame è pacifico che l'onere probatorio de quo non è stato adempiuto dal preteso creditore, così che è corretto il rimprovero mosso dal Tribunale di Cosenza che ha appunto contestato alla Pt_1
10 di non aver dimostrato, né, prima ancora e più correttamente, dedotto “l'effettiva presenza Parte_1
di ulteriori risorse disponibili a livello regionale utilmente destinabili alla remunerazione dell'extra budget” (cfr. ordinanza, pag. 5).
L'appello è dunque rigettato e l'ordinanza è confermata con diversa motivazione in punto di prescrizione del diritto di credito.
§ 4. Le spese di lite
4.1 Nel rapporto processuale tra l'appellante e l' , le ragioni della decisione giustificano Controparte_3 la compensazione delle spese di lite dell'appello in misura di 1/3 e la condanna dell'appellante soccombente al pagamento dei restanti 2/3 liquidati come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 (valore della causa € 509.235,48) alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147/2022, per la non particolare complessità delle questioni trattate e per tutte le fasi.
Nel rapporto processuale tra appellante e interventore volontario, possono essere integralmente compensate, stante la comune linea difensiva.
4.2 Deve darsi atto che sussiste l'obbligo per l'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e con l'intervento volontario di in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, e avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Cosenza il 22 febbraio 2022 e pubblicata in pari data, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza con diversa motivazione in punto di prescrizione del diritto di credito;
2. compensa le spese di lite in misura di 1/3 e condanna la società Parte_1
al pagamento in favore dell' , dei
[...] Controparte_1
restanti 2/3 che liquida in € 6.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3. compensa integralmente le spese del grado tra le altre parti del giudizio;
4. dà atto che ricorrono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater
d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
11 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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