Art. 10. 1. L' articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".
"Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".