Articolo 10 della Legge 28 marzo 2002, n. 44
Articolo 9Articolo 11
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30 marzo 2002
Art. 10. 1. L' articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".
Entrata in vigore il 30 marzo 2002