Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 2
Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nel contraddittorio necessario di tutte le parti del giudizio di merito, comprese quelle che non vi siano costituite, ma, ove il ricorso per il regolamento non le contempli tutte e non a tutte sia stato notificato, non si verifica l'inammissibilità del ricorso, ma deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, sempreché tale provvedimento non sia prevenuto da una rinnovazione dell'atto con la sua notificazione a tutte le parti. (Nella specie, la Corte, riuniti il ricorso originario e quello rinnovato, ha provveduto in ordine al richiesto regolamento).
La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico non economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da un loro comportamento arrogante, arbitrario e volutamente pretestuoso di rifiuto di un'indennità spettante all'interessato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e proposta tra privati; ne' a ciò osta la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/1999, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. PP IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, UMBERTO L. PICCIOTTO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PE GI, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n. 12126/96 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, UMBERTO L. PICCIOTTO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PE GI, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
LA FE LUCIANO, FUMAROLA UMBERTO;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 18/96 del Pretore di VERCELLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Valerio MERCANTI, per il ricorrente principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso che in riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità prima sistemazione per la giurisdizione del giudice amministrativo, in riferimento della domanda di risarcimento danno per la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Vercelli, depositato il 26 marzo 1996, il signor PP EL, quale dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( NP ), premesso che il direttore della sede regionale di Torino, dottor Umberto AR, lo aveva trasferito d'ufficio dalla sede di Vercelli al centro operativo di Borgosesia, sicché egli, che ne aveva determinato i presupposti con l'effettiva assunzione della stabile dimora nel Comune della sede dell'ufficio di destinazione, aveva diritto all'indennità di prima sistemazione, e contestando gli assunti infondati, arroganti ed arbitrari per i quali il direttore della sede di Vercelli dottor Luciano La ER, d'intesa con il dott. AR, gli aveva negato il diritto alla proroga dell'indennità e preannunciato il conseguente recupero di quanto indebitamente versatogli, per l'ammontare di £ 2.539.893.=, chiedeva che l'NP fosse condannato al pagamento di tale somma e che i predetti direttori in solido tra loro e con l'NP medesimo fossero condannati al risarcimento dei danni economici e morali subiti a seguito del rifiuto, infondato e volutamente pretestuoso, di pagargli quanto dovutogli. Il Pretore adito, ritenuta irrilevante l'inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione in data 31 luglio 1996 e considerata la ritualità del successivo ricorso per regolamento di giurisdizione in data 15 ottobre 1996, sospendeva il processo. Con il primo ricorso, proposto nei confronti del solo EL, l'NP aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attinente ad un rapporto di pubblico impiego, in quanto la domanda concerne disposizioni relative al trattamento retributivo impiegatizio direttamente correlato a detto rapporto, costituente titolo immediato e diretto della pretesa fatta valere.
Il EL aveva a sua volta presentato controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso, siccome non proposto nei confronti di tutte le parti in causa.
Con il secondo ricorso, proposto anche nei confronti del La ER e del AR, l'NP ha reiterato la richiesta di declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base delle medesime osservazioni svolte in precedenza.
Il EL ha presentato nuovo controricorso, assumendo che l'inammissibilità del primo ricorso per regolamento di giurisdizione, già eccepita per mancata indicazione di tutte le parti del processo, preclude l'ammissibilità di un secondo ricorso proposto al fine di integrare il primo con la completa indicazione di dette parti.
Motivi della decisione
Le due istanze per regolamento preventivo di giurisdizione debbono essere riunite, attenendo al medesimo procedimento pendente in primo grado tra le stesse parti innanzi allo stesso giudice. Esse, inoltre, debbono ritenersi ammissibili, non essendo fondate le eccezioni sollevate al riguardo dalla controparte. Invero, la dichiarazione di inammissibilità, e, tanto più, la stessa sola proposizione di un'istanza di regolamento di giurisdizione, della quale si assuma la inammissibilità, non impedisce la reiterazione dell'istanza medesima, ove non sia scaduto il termine previsto dalla legge per proporla, in quanto il regolamento non è un mezzo di impugnazione e ad esso non è, pertanto, applicabile il principio di consumazione del gravame (v. Cass. SU 4 novembre 1996 n. 9533). D'altra parte, lo stesso assunto della inammissibilità sia della prima istanza, per mancata indicazione di tutte le parti del processo, sia della seconda, siccome proposta al mero fine di integrare la precedente, è privo di fondamento, dovendosi rilevare che il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nel contraddittorio necessario di tutte le parti del giudizio di merito, tali ovviamente essendo anche quelle che non vi si siano costituite (v. Cass. SU 27 gennaio 1993 n. 1012), sicché, ove il ricorso per regolamento non le contempli tutte e, quindi, non a tutte esso sia stato notificato, non sussiste l'eccepita inammissibilità, ma si verifica la condizione necessaria per la pronuncia giudiziale dell'ordine di integrazione del contraddittorio, eventualmente, come nella specie, prevenuto dall'integrazione spontaneamente curata dall'originario istante mediante la rinnovazione dell'atto e della sua notificazione a tutte le parti.
Passando quindi all'esame della questione di giurisdizione, non può dubitarsi che la domanda proposta dal EL nei confronti dell'NP, quale datore di lavoro, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di prima sistemazione debba essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pretesa patrimoniale che ha il suo momento genetico nel rapporto di pubblico impiego e nell'inadempimento del datore di lavoro in ordine ad una specifica obbligazione derivante da tale rapporto (v. ex plurimis Cass. SU 10 novembre 1997 n. 11071). Quanto invece alla domanda di risarcimento dei danni economici e morali, contrariamente a quanto affermato dal Pretore di Vercelli nell'ordinanza di sospensione del processo, la devoluzione di essa al giudice ordinario non dipende dalla scelta compiuta dall'attore tra la prospettazione di una responsabilità contrattuale e quella di una responsabilità extracontrattuale. Invero, l'esame della domanda, consentito a questa Corte in sede di regolamento, induce a individuare la causa petendi nel comportamento arrogante ed arbitrario e, quindi, in un fatto illecito dei funzionari dell'NP, e non in un inadempimento imputabile all'Istituto per il tramite del comportamento di detti funzionari, in virtù del rapporto di immedesimazione organica. Di conseguenza, detta domanda di risarcimento, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e proposta fra privati, non può non essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. S.U. 22 febbraio 1995, n. 1963; 18 marzo 1992, n. 3357), a ciò non ostando la proposizione della medesima anche nei confronti dell'NP in via solidale, non essendo comunque ricollegabile il chiesto risarcimento al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito la effettiva riferibilità all'Istituto del comportamento dei funzionari.
D'altra parte, deve ritenersi pienamente legittima la devoluzione della presente causa alla giurisdizione di due diversi giudici, essendo giuridicamente rilevante e, quindi, doverosa la distinzione derivata dall'articolato contenuto della domanda come sopra individuato, ed essendo esclusa, in difetto di apposita norma, la necessità della concentrazione in un'unica competenza giurisdizionale di domande connesse proposte con un unico atto (Cass. SU 10 aprile 1990 n. 3020). Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese relative a questo giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda di pagamento dell'indennità di prima sistemazione e quella del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento proposta nei confronti delle parti private e dell'NP. Compensa le spese relative a questo giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 10/3/1999.