TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2693/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2693/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento di matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 19.11.2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in NO (FR), CORSO DELLA REPUBBLICA, n. 128, presso lo studio dell'Avv. BENEDUCI CARLO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA G. DI BIASIO 82 NO (FR), presso lo studio dell'Avv. MIELE GIANMARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2023, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
13/06/2007 con , deducendo che i coniugi si erano Controparte_1 separati, come da sentenza n. 1052/2022 del 20.07.2022 pronunciata dal Tribunale di
Cassino, che dall'unione era nato il figlio l'08.05.2011; che la convivenza non Per_1 era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) in parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 disposto a titolo di contributo per il mantenimento della IG.ra 3) confermare le condizioni di separazione riguardanti CP_1
l'affidamento del figlio minore, il diritto di visita, l'assegnazione della casa familiare;
4) condannare la resistente alle spese del processo.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre un assegno divorzile pari ad euro 250,00 in favore della IG.ra
3) conferma delle condizioni di separazione in riferimento all'affidamento CP_1 del minore, regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione casa coniugale, assegno pari ad euro 300,00 a carico del a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 All'udienza di comparizione delle parti del 10.01.2024, il giudice delegato alle funzioni presidenziali procedeva all'audizione delle parti e dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, rinviava all'udienza del 14.02.2024 su richiesta delle parti, per esperire un tentativo di bonario componimento.
Con provvedimento del 29.6.2024, il giudice preso atto dell'impossibilità di risolvere la controversia in via transattiva, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1052/2022 del 20.07.2022 ( affidamento condiviso del figlio minore, collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla
IG.ra regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno pari ad euro CP_1
300,00 posto a carico del a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno pari ad euro 250,00 posto a carico del per il mantenimento della IG.ra . Parte_1 CP_1
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti e produzione documentale.
All'udienza cartolare del 19.11.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 20.07.2022 n. 1052/2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3 Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, con riferimento alle questioni genitoriali, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario,
e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a
4 mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, in sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra la regolamentazione del CP_1 diritto di visita paterno, nonché un assegno pari ad euro 300,00 a carico del a titolo di contributo per il mantenimento del minore oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie.
In mancanza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, ed essendo concordi le richieste delle parti sul punto, reputa il Tribunale che nel caso di specie tali condizioni possano essere confermate.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 250,00 oltre rivalutazione istat.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in materia di assegno divorzile trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
5 Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
6 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre
7 previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (56 anni) risulta assunto a tempo indeterminato presso le Ferrovie dello Stato con stipendio di circa euro 1800,00 al mese;
dall'altro lato, la resistente (49 anni) ha documentato di essere attualmente inoccupata, avendo svolto in precedenza l'attività di badante per un reddito mensile di circa euro 600.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale e della condizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio, reputa il
Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente un assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
8 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento di matrimonio del matrimonio civile celebrato in
NA (FR) in data 13/06/2007, fra , nato in Parte_1
NO (FR) il 07/07/1969 e , nata in Controparte_1
NO (FR) il 06/01/1975, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NA (FR) dell'anno 2007, al n. 12, parte II, serie C;
2) conferma le condizioni di separazione stabilite nella sentenza n. 1052/2022 del
20.07.2022 con riferimento all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla al versamento a carico del ricorrente di un CP_1 assegno pari ad euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versamento, in favore della convenuta, entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabili secondo gli indici Istat;
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA
(FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 26/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
9
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2693/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento di matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 19.11.2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in NO (FR), CORSO DELLA REPUBBLICA, n. 128, presso lo studio dell'Avv. BENEDUCI CARLO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA G. DI BIASIO 82 NO (FR), presso lo studio dell'Avv. MIELE GIANMARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2023, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
13/06/2007 con , deducendo che i coniugi si erano Controparte_1 separati, come da sentenza n. 1052/2022 del 20.07.2022 pronunciata dal Tribunale di
Cassino, che dall'unione era nato il figlio l'08.05.2011; che la convivenza non Per_1 era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) in parziale modifica delle condizioni di separazione, revocare l'assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 disposto a titolo di contributo per il mantenimento della IG.ra 3) confermare le condizioni di separazione riguardanti CP_1
l'affidamento del figlio minore, il diritto di visita, l'assegnazione della casa familiare;
4) condannare la resistente alle spese del processo.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_1 domanda di scioglimento del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre un assegno divorzile pari ad euro 250,00 in favore della IG.ra
3) conferma delle condizioni di separazione in riferimento all'affidamento CP_1 del minore, regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione casa coniugale, assegno pari ad euro 300,00 a carico del a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 All'udienza di comparizione delle parti del 10.01.2024, il giudice delegato alle funzioni presidenziali procedeva all'audizione delle parti e dato atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, rinviava all'udienza del 14.02.2024 su richiesta delle parti, per esperire un tentativo di bonario componimento.
Con provvedimento del 29.6.2024, il giudice preso atto dell'impossibilità di risolvere la controversia in via transattiva, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 1052/2022 del 20.07.2022 ( affidamento condiviso del figlio minore, collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla
IG.ra regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno pari ad euro CP_1
300,00 posto a carico del a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno pari ad euro 250,00 posto a carico del per il mantenimento della IG.ra . Parte_1 CP_1
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti e produzione documentale.
All'udienza cartolare del 19.11.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 20.07.2022 n. 1052/2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
3 Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, con riferimento alle questioni genitoriali, come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario,
e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a
4 mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, in sede di separazione era stato disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra la regolamentazione del CP_1 diritto di visita paterno, nonché un assegno pari ad euro 300,00 a carico del a titolo di contributo per il mantenimento del minore oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie.
In mancanza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione, ed essendo concordi le richieste delle parti sul punto, reputa il Tribunale che nel caso di specie tali condizioni possano essere confermate.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 250,00 oltre rivalutazione istat.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in materia di assegno divorzile trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
5 Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
6 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre
7 previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (56 anni) risulta assunto a tempo indeterminato presso le Ferrovie dello Stato con stipendio di circa euro 1800,00 al mese;
dall'altro lato, la resistente (49 anni) ha documentato di essere attualmente inoccupata, avendo svolto in precedenza l'attività di badante per un reddito mensile di circa euro 600.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale e della condizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio, reputa il
Tribunale che vada confermato a carico del ricorrente un assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
8 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento di matrimonio del matrimonio civile celebrato in
NA (FR) in data 13/06/2007, fra , nato in Parte_1
NO (FR) il 07/07/1969 e , nata in Controparte_1
NO (FR) il 06/01/1975, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di NA (FR) dell'anno 2007, al n. 12, parte II, serie C;
2) conferma le condizioni di separazione stabilite nella sentenza n. 1052/2022 del
20.07.2022 con riferimento all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla al versamento a carico del ricorrente di un CP_1 assegno pari ad euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versamento, in favore della convenuta, entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabili secondo gli indici Istat;
4) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA
(FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 26/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
9
10