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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/08/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1068/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUTIGLIANO MASSIMO e RESTANO CARLO ANDREA con domicilio eletto presso lo studio del primo in PARMA BORGO S. BRIGIDA 1 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti DILDA LAURA MARIA, PRIORI FRANCESCA e VALENTINA VILLA, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. MAGLIARI ALESSANDRO IN BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 25 PARTE APPELLATA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall' Avv. GENNARI STEFANO con domicilio eletto presso la sua persona e il suo studio in PARMA VIA PESENTI 2/A
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 598/2022
DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue: Per l'appellante: “- In via principale, nel merito, per le causali di cui alle premesse (in diritto ed in fatto) di cui all'atto di citazione in primo grado nonché di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2 cpc e relativi atti richiamati nel giudizio di primo grado (se del caso, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento), accertare e dichiarare che i lavori eseguiti per l'ottenimento del CPI presso la struttura di Parma, Via Zarotto 41/A, sono di competenza del concedente e, per l'effetto, condannare e/o il per quanto di Controparte_3 Controparte_1 rispettiva responsabilità, in via tra loro solidale e/o alternativa e/o subordinata (anche ex art. 1408, comma 2, c.c.) in relazione ai periodi di competenza di ciascuno di essi, al pagamento in favore di della somma di Euro 281.263,42, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta Parte_1 congrua e di giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo e moratori ex art. 1284 c.c. dal dì della domanda giudiziale. Con vittoria di spese, compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario pari al 15%, CPA ed IVA come di legge.”
Per la parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare Controparte_1 l'appello avversario siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito infondato. Vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa oltre ad accessori di legge valevoli per avvocati dipendenti di Enti Locali.”
Per la parte appellata “Voglia codesta Ecc.ma Corte: - Controparte_2 rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto Parte_1
o come meglio, con conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, RS 598/2022, del 28 aprile 2022, pubblicata il 12 maggio 2022 e notificata a mezzo pec il 20 maggio 2022. IN VIA RICONVENZIONALE CONDIZIONATA:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere, anche in parte, una responsabilità contrattuale di per i titoli fatti valere da Controparte_2 Parte_1
- dichiarare il (CF e P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Parma, Piazza Garibaldi n. 1, tenuto in manleva e garanzia propria ed impropria e conseguentemente condannarlo a sollevare e tenere indenne per le Controparte_2 ragioni di cui in premessa, dal pagamento di tutte le somme, comprese le spese legali, ovvero, comunque, da quanto la stessa dovesse essere condannata in ogni stato e grado del presente giudizio a corrispondere, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice per fatto e/o responsabilità anche indiretta imputabile allo stesso . Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari oltre Iva e CPA e spese generali di entrambi i gradi di giudizio”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.598 del 28.04.2022 il Tribunale di Parma rigettava la domanda di Parte_1 già società di scopo costituita dall'ATI aggiudicataria di gara per la gestione della Controparte_4 piscina di Parma per la durata di 10 anni a decorrere dal 1.2.2001 come da contratto di affidamento del 26.3.2001 – di condanna di succeduta nel contratto nel Controparte_2 2011, nonché in via subordinata ex art. 1408/2° co. c.c. del , al pagamento Controparte_1 della somma di € 253.623,39 o quella maggiore o minore di giustizia oltre interessi, per lavori eseguiti dalla concessionaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) a carico dell'ente proprietario.
2.
Espletata CTU, il primo giudice osservava, in sintesi, che a termini contrattuali e dagli atti del emergeva che tutte le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria erano CP_1 a carico del concessionario e che non vi erano atti deliberati o negoziali che facevano eccezione;
richiamate le risultanze della CTU – che distingueva tra le opere di cui a progetto di adeguamento dello del 2009 eseguite nel 2010-2011 (prima fase) e le opere eseguite successivamente CP_5 nel periodo 2017-2018 (seconda fase) – argomentava che i lavori della prima fase non erano stati certificati con la conseguenza del mancato rilascio del CPI, ottenuto solo nella seconda fase con il completamento dei lavori;
qualificava, in accordo con il CTU, detti lavori come di manutenzione straordinaria a carico del concessionario a termini di contratto.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.6.2022 appellava innanzi a questa Pt_1 Corte formulando n. 3 motivi.
Separatamente costituite le parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato.
[...]
In esito alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 18.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Emerge agli atti e documenti del primo grado di giudizio che il contratto di affidamento originario è del 26.3.2001 tra il e l'ATI rappresentata dalla mandataria e prevedeva la durata CP_1 CP_4 di 10 anni con scadenza 31.1.2011 per il valore di 1,7 milioni di euro;
che per la gestione della struttura affidata all'ATI venne costituita la società di scopo ora Controparte_4 Parte_1 che tra il 2009 e il 2011 la concessionaria eseguiva interventi per l'adeguamento della struttura alle norme antincendio, che nel 2011 le parti concordavano che i relativi oneri restavano a carico dalla concessionaria a fronte di una proroga del contratto, che infatti in data 12.5.2011 il CP_1 stipulava accordo integrativo dando atto della proroga della concessione fino al 30.6.2019 e in pari data cedeva il contratto a società in house dell'ente, che nel 2015 Controparte_2 la struttura rientrava nella gestione diretta dell'ente territoriale, che tra il 2017 e il 2018 Pt_1 procedeva ad ulteriori lavori per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, infine ottenuto in corso di causa previ rilievi del VVFF dell'aprile 2019 e atto di sottomissione della concessionaria del 17.6.2019 con cui accettava l'estensione della durata dal 1.7.2019 al 30.6.2020. 5.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze di causa, reiterando, sostanzialmente, la generica doglianza già svolta in primo grado circa l'inadempimento delle controparti perché la struttura si sarebbe dovuta consegnare già dotata del CPI.
Il motivo è infondato, sol che si consideri la durata del rapporto contrattuale (dal 2001 al 2020) e l'andamento del rapporto stesso come sopra sommariamente descritto.
La prospettazione di inadempimento, in altri termini, è ab origine incongruente con i fatti: contratto del 2001, insorgenza della questione dell'adeguamento alla normativa incendi nel 2009, cui segue accordo integrativo nel 2011 che prevede che i relativi costi restano a carico della concessionaria in cambio della proroga contrattuale, circostanze pacifiche da cui è dato ricavare che la struttura non era inadeguata all'utilizzo ma necessitava di adeguamento alla normativa vigente.
D'altronde è emerso dalla CTU che i lavori della seconda fase sono almeno in parte sovrapponibili a quelli della prima fase (cfr. aff. 68) e si sono resi necessari ad integrazione di questi ultimi che non erano stati esaustivi (cfr. aff. 66) sicchè semmai è attribuibile ad incuria della concessionaria, che se li è assunti con l'accordo del 2011 e ne ha avuto l'affidamento da parte del per la loro CP_1 esecuzione (cfr. del. C.G. n. 904/44 del 30.6.2010), il fatto che si sia reso necessario successivamente integrarli per il perfezionamento del procedimento di prevenzione incendi e l'ottenimento del relativo certificato.
Al concessionario, d'altronde, spettava l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori (poi individuata in e, ragionevolmente, il controllo dell'esecuzione dei lavori il cui costo Controparte_6 si era addossato.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errore del primo giudice nella qualificazione dei lavori de quibus come straordinari, con argomenti ripetitivi e in larga misura di difficile comprensione.
Il motivo è infondato.
E' documentale, e non contestato, che a termini di pattuizioni contrattuali tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture e gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per il mantenimento in perfetta efficienza dell'opera erano a carico del concessionario (come anche rilevato dal CTU aff. 13): ciò basta per includere fra gli obblighi del concessionario l'accollo di ogni spesa relativa all'adeguamento della struttura e degli impianti alla normativa antincendio, compresi gli adempimenti previsti dal DPR n.151 dell'1.8.2011 entrato in vigore il 7.10.2011 allorchè erano già stati conclusi i lavori della prima fase (cfr. CTU aff. 23), normativa che ha reso necessaria la ripresa delle attività finalizzate al conseguimento del CPI ad opera del gestore realizzate nel 2017-2018 e gli ulteriori lavori aggiuntivi prescritti dal Comando dei VVFF con nota n. 5950 del 18.5.2019 (cfr. CTU aff. 25 e ss).
Non è dato, al contrario, comprendere il supporto documentale – né per vero il significato stesso – dell'argomento sostenuto con il motivo in esame, secondo il quale gli unici oneri di manutenzione straordinaria a carico di fossero quelli di efficienza degli impianti post rilascio del CPI e non Pt_1 quelli volti al suo ottenimento.
7.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta carenze del progetto el 2009 sulla base del quale si CP_5 è dato corso ai lavori della prima fase.
In sostanza lamenta che l'insufficienza del progetto Mori avrebbe impedito l'ottenimento del CPI. Il motivo è assertivo e risponde al postulato che siccome per il conseguimento del CPI è stato necessario eseguire ulteriori interventi era carente il progetto della prima fase.
L'argomento è del tutto nuovo e comunque è infondato.
Il primo giudice ha già considerato l'eventualità che l'incompiutezza dei lavori della prima fase, poi ripresi nella seconda fase, potesse essere attribuibile ad “una qualche sottostima progettuale” rilevando tuttavia che lo stesso CTU non ha potuto riscontrare né i lavori effettivamente eseguiti né la motivazione della loro mancata o parziale realizzazione, a causa della mancanza di contabilità e di documentazione relativa alla loro esecuzione.
Si rammenta che l'esecuzione dei lavori della prima fase era stata interamente assunta dalla concessionaria come anche la scelta della ditta esecutrice, nell'ambito di un rapporto di appalto di natura privatistica al quale l'ente era estraneo, con il che va smentito che la carenza documentale riscontrata dal CTU sia addebitabile al CP_1
Va dunque confermato che non ha dimostrato che i lavori poi resisi necessari nel 2017-2018 Pt_1 per l'ottenimento del CPI fossero riconducibili a inadempimento del concessionario, nello specifico a causa di carenze progettuali del cd. progetto Mori del 2009.
In definitiva, è invero emerso in esito all'istruttoria del primo grado di giudizio che già i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del 2009 (quelli per i quali è stato fatto l'atto integrativo ed è stata concessa la proroga) erano finalizzati all'ottenimento del CPI che però si è ottenuto solo nel 2020 in seguito ai lavori ulteriori della seconda fase (2017-2018) ed a quelli ultimativi del 2019, i cui costi devono gravare interamente a carico del concessionario a termini di pattuizioni contrattuali e pattuizioni integrative inter partes in ultimo con atto di sottomissione del 17.6.2019.
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_1 Controparte_2 con atto di appello notificato in data 10.6.2022, così provvede:
[...]
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n 598 del 28.4/12.5.2022
CONDANNA in liquidazione in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Parte_1
e di in persona dei rispettivi l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 delle spese del grado di appello che liquida per ciascuna parte appellata in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione civile della Corte di Appello di Bologna in data 15.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1068/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti RUTIGLIANO MASSIMO e RESTANO CARLO ANDREA con domicilio eletto presso lo studio del primo in PARMA BORGO S. BRIGIDA 1 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti DILDA LAURA MARIA, PRIORI FRANCESCA e VALENTINA VILLA, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. MAGLIARI ALESSANDRO IN BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 25 PARTE APPELLATA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall' Avv. GENNARI STEFANO con domicilio eletto presso la sua persona e il suo studio in PARMA VIA PESENTI 2/A
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 598/2022
DEL TRIBUNALE DI PARMA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 18.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue: Per l'appellante: “- In via principale, nel merito, per le causali di cui alle premesse (in diritto ed in fatto) di cui all'atto di citazione in primo grado nonché di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2 cpc e relativi atti richiamati nel giudizio di primo grado (se del caso, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento), accertare e dichiarare che i lavori eseguiti per l'ottenimento del CPI presso la struttura di Parma, Via Zarotto 41/A, sono di competenza del concedente e, per l'effetto, condannare e/o il per quanto di Controparte_3 Controparte_1 rispettiva responsabilità, in via tra loro solidale e/o alternativa e/o subordinata (anche ex art. 1408, comma 2, c.c.) in relazione ai periodi di competenza di ciascuno di essi, al pagamento in favore di della somma di Euro 281.263,42, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta Parte_1 congrua e di giustizia, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo e moratori ex art. 1284 c.c. dal dì della domanda giudiziale. Con vittoria di spese, compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario pari al 15%, CPA ed IVA come di legge.”
Per la parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare Controparte_1 l'appello avversario siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito infondato. Vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa oltre ad accessori di legge valevoli per avvocati dipendenti di Enti Locali.”
Per la parte appellata “Voglia codesta Ecc.ma Corte: - Controparte_2 rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto Parte_1
o come meglio, con conferma integrale della sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, RS 598/2022, del 28 aprile 2022, pubblicata il 12 maggio 2022 e notificata a mezzo pec il 20 maggio 2022. IN VIA RICONVENZIONALE CONDIZIONATA:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere, anche in parte, una responsabilità contrattuale di per i titoli fatti valere da Controparte_2 Parte_1
- dichiarare il (CF e P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Parma, Piazza Garibaldi n. 1, tenuto in manleva e garanzia propria ed impropria e conseguentemente condannarlo a sollevare e tenere indenne per le Controparte_2 ragioni di cui in premessa, dal pagamento di tutte le somme, comprese le spese legali, ovvero, comunque, da quanto la stessa dovesse essere condannata in ogni stato e grado del presente giudizio a corrispondere, a qualsiasi titolo, in favore della parte attrice per fatto e/o responsabilità anche indiretta imputabile allo stesso . Controparte_1 Con vittoria di spese ed onorari oltre Iva e CPA e spese generali di entrambi i gradi di giudizio”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.598 del 28.04.2022 il Tribunale di Parma rigettava la domanda di Parte_1 già società di scopo costituita dall'ATI aggiudicataria di gara per la gestione della Controparte_4 piscina di Parma per la durata di 10 anni a decorrere dal 1.2.2001 come da contratto di affidamento del 26.3.2001 – di condanna di succeduta nel contratto nel Controparte_2 2011, nonché in via subordinata ex art. 1408/2° co. c.c. del , al pagamento Controparte_1 della somma di € 253.623,39 o quella maggiore o minore di giustizia oltre interessi, per lavori eseguiti dalla concessionaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) a carico dell'ente proprietario.
2.
Espletata CTU, il primo giudice osservava, in sintesi, che a termini contrattuali e dagli atti del emergeva che tutte le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria erano CP_1 a carico del concessionario e che non vi erano atti deliberati o negoziali che facevano eccezione;
richiamate le risultanze della CTU – che distingueva tra le opere di cui a progetto di adeguamento dello del 2009 eseguite nel 2010-2011 (prima fase) e le opere eseguite successivamente CP_5 nel periodo 2017-2018 (seconda fase) – argomentava che i lavori della prima fase non erano stati certificati con la conseguenza del mancato rilascio del CPI, ottenuto solo nella seconda fase con il completamento dei lavori;
qualificava, in accordo con il CTU, detti lavori come di manutenzione straordinaria a carico del concessionario a termini di contratto.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.6.2022 appellava innanzi a questa Pt_1 Corte formulando n. 3 motivi.
Separatamente costituite le parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato.
[...]
In esito alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 18.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Emerge agli atti e documenti del primo grado di giudizio che il contratto di affidamento originario è del 26.3.2001 tra il e l'ATI rappresentata dalla mandataria e prevedeva la durata CP_1 CP_4 di 10 anni con scadenza 31.1.2011 per il valore di 1,7 milioni di euro;
che per la gestione della struttura affidata all'ATI venne costituita la società di scopo ora Controparte_4 Parte_1 che tra il 2009 e il 2011 la concessionaria eseguiva interventi per l'adeguamento della struttura alle norme antincendio, che nel 2011 le parti concordavano che i relativi oneri restavano a carico dalla concessionaria a fronte di una proroga del contratto, che infatti in data 12.5.2011 il CP_1 stipulava accordo integrativo dando atto della proroga della concessione fino al 30.6.2019 e in pari data cedeva il contratto a società in house dell'ente, che nel 2015 Controparte_2 la struttura rientrava nella gestione diretta dell'ente territoriale, che tra il 2017 e il 2018 Pt_1 procedeva ad ulteriori lavori per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, infine ottenuto in corso di causa previ rilievi del VVFF dell'aprile 2019 e atto di sottomissione della concessionaria del 17.6.2019 con cui accettava l'estensione della durata dal 1.7.2019 al 30.6.2020. 5.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze di causa, reiterando, sostanzialmente, la generica doglianza già svolta in primo grado circa l'inadempimento delle controparti perché la struttura si sarebbe dovuta consegnare già dotata del CPI.
Il motivo è infondato, sol che si consideri la durata del rapporto contrattuale (dal 2001 al 2020) e l'andamento del rapporto stesso come sopra sommariamente descritto.
La prospettazione di inadempimento, in altri termini, è ab origine incongruente con i fatti: contratto del 2001, insorgenza della questione dell'adeguamento alla normativa incendi nel 2009, cui segue accordo integrativo nel 2011 che prevede che i relativi costi restano a carico della concessionaria in cambio della proroga contrattuale, circostanze pacifiche da cui è dato ricavare che la struttura non era inadeguata all'utilizzo ma necessitava di adeguamento alla normativa vigente.
D'altronde è emerso dalla CTU che i lavori della seconda fase sono almeno in parte sovrapponibili a quelli della prima fase (cfr. aff. 68) e si sono resi necessari ad integrazione di questi ultimi che non erano stati esaustivi (cfr. aff. 66) sicchè semmai è attribuibile ad incuria della concessionaria, che se li è assunti con l'accordo del 2011 e ne ha avuto l'affidamento da parte del per la loro CP_1 esecuzione (cfr. del. C.G. n. 904/44 del 30.6.2010), il fatto che si sia reso necessario successivamente integrarli per il perfezionamento del procedimento di prevenzione incendi e l'ottenimento del relativo certificato.
Al concessionario, d'altronde, spettava l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori (poi individuata in e, ragionevolmente, il controllo dell'esecuzione dei lavori il cui costo Controparte_6 si era addossato.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errore del primo giudice nella qualificazione dei lavori de quibus come straordinari, con argomenti ripetitivi e in larga misura di difficile comprensione.
Il motivo è infondato.
E' documentale, e non contestato, che a termini di pattuizioni contrattuali tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture e gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per il mantenimento in perfetta efficienza dell'opera erano a carico del concessionario (come anche rilevato dal CTU aff. 13): ciò basta per includere fra gli obblighi del concessionario l'accollo di ogni spesa relativa all'adeguamento della struttura e degli impianti alla normativa antincendio, compresi gli adempimenti previsti dal DPR n.151 dell'1.8.2011 entrato in vigore il 7.10.2011 allorchè erano già stati conclusi i lavori della prima fase (cfr. CTU aff. 23), normativa che ha reso necessaria la ripresa delle attività finalizzate al conseguimento del CPI ad opera del gestore realizzate nel 2017-2018 e gli ulteriori lavori aggiuntivi prescritti dal Comando dei VVFF con nota n. 5950 del 18.5.2019 (cfr. CTU aff. 25 e ss).
Non è dato, al contrario, comprendere il supporto documentale – né per vero il significato stesso – dell'argomento sostenuto con il motivo in esame, secondo il quale gli unici oneri di manutenzione straordinaria a carico di fossero quelli di efficienza degli impianti post rilascio del CPI e non Pt_1 quelli volti al suo ottenimento.
7.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta carenze del progetto el 2009 sulla base del quale si CP_5 è dato corso ai lavori della prima fase.
In sostanza lamenta che l'insufficienza del progetto Mori avrebbe impedito l'ottenimento del CPI. Il motivo è assertivo e risponde al postulato che siccome per il conseguimento del CPI è stato necessario eseguire ulteriori interventi era carente il progetto della prima fase.
L'argomento è del tutto nuovo e comunque è infondato.
Il primo giudice ha già considerato l'eventualità che l'incompiutezza dei lavori della prima fase, poi ripresi nella seconda fase, potesse essere attribuibile ad “una qualche sottostima progettuale” rilevando tuttavia che lo stesso CTU non ha potuto riscontrare né i lavori effettivamente eseguiti né la motivazione della loro mancata o parziale realizzazione, a causa della mancanza di contabilità e di documentazione relativa alla loro esecuzione.
Si rammenta che l'esecuzione dei lavori della prima fase era stata interamente assunta dalla concessionaria come anche la scelta della ditta esecutrice, nell'ambito di un rapporto di appalto di natura privatistica al quale l'ente era estraneo, con il che va smentito che la carenza documentale riscontrata dal CTU sia addebitabile al CP_1
Va dunque confermato che non ha dimostrato che i lavori poi resisi necessari nel 2017-2018 Pt_1 per l'ottenimento del CPI fossero riconducibili a inadempimento del concessionario, nello specifico a causa di carenze progettuali del cd. progetto Mori del 2009.
In definitiva, è invero emerso in esito all'istruttoria del primo grado di giudizio che già i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del 2009 (quelli per i quali è stato fatto l'atto integrativo ed è stata concessa la proroga) erano finalizzati all'ottenimento del CPI che però si è ottenuto solo nel 2020 in seguito ai lavori ulteriori della seconda fase (2017-2018) ed a quelli ultimativi del 2019, i cui costi devono gravare interamente a carico del concessionario a termini di pattuizioni contrattuali e pattuizioni integrative inter partes in ultimo con atto di sottomissione del 17.6.2019.
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_1 Controparte_2 con atto di appello notificato in data 10.6.2022, così provvede:
[...]
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n 598 del 28.4/12.5.2022
CONDANNA in liquidazione in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Parte_1
e di in persona dei rispettivi l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 delle spese del grado di appello che liquida per ciascuna parte appellata in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione civile della Corte di Appello di Bologna in data 15.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina