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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 1.10.24, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5128/21 vertente
TRA
nata a [...] il [...] domiciliata in Napoli Parte_1 alla Via Francesco Crispi 4/6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Stella Frezza e Marianna Mangone, elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Socio Accomandatario, legale COroparte_1 rappresentante Sig. con sede legale in Napoli, alla Via G. Verdi, COroparte_1
18 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gagliardi elettivamente domiciliata come in atti.
, in persona del suo legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mariotti e
Ida Verrengia elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 29.03.21, la ricorrente in epigrafe esponeva di avere ricevuto in data 25/11/2020 il provvedimento n.5100.04/11/2020.0890488, con cui l' aveva ritenuto di disconoscere il rapporto di lavoro subordinato a CP_2 tempo determinato intercorso tra la predetta e la CP_1 COroparte_1 nel periodo 03 dicembre 2016 - 21 gennaio 2017, in quanto secondo l' CP_2 risultato inesistente per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2094 c.c. e ciò all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018008640/DDL del 30 gennaio 2019. La ricorrente nello specifico esponeva che l' aveva agito sulla sola base CP_3 documentale, essendo l'accertamento intervenuto nel 2019 e dunque anni dopo la cessazione del predetto rapporto di lavoro;
che avverso tale provvedimento aveva proposto regolare ricorso amministrativo avanti al Comitato Regionale dell'Inps, in data 14 dicembre 2020, non avendo alcun riscontro;
precisava che il fatto che sia suo fratello non vietava che tra le parti possa esistere un COroparte_1 regolare rapporto di lavoro di natura subordinata, affermando che all'epoca dei fatti, necessitando la di un riordino della contabilità aziendale e CP_1 amministrativa, il fratello stesso si era affidato a un commercialista esterno, il dott.
e al consulente del lavoro-ragioniera in concerto con essa Persona_1 Per_2 sorella, essendo ella dottore commercialista e revisore contabile, con conoscenza perfetta delle lingue inglese e francese.
Pertanto, esponeva che dal 3 dicembre 2016 e fino al 21 gennaio 2017 si era occupata di gestire e riordinare tutta la fatturazione e la contabilità societaria, ivi comprese le buste paga e gli adempimenti connessi al personale dipendente degli anni pregressi, con accurato controllo di tutti gli adempimenti legati a tali attività, di tradurre dalla lingua italiana a quelle francese e inglese il modello di contratto di locazione;
che dunque il rapporto di lavoro dedotto era riconducibile alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, soggetto alla vigente contrattazione collettiva di settore (C.C.N.L. Terziario), precisando che il relativo onere della prova era a carico dell'Ente Previdenziale e, che nel caso di specie questo non era stato assolto, determinando così l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall' . CP_2
Tutto ciò premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale accertare e dichiarare che fra la Sig.ra e la Parte_1
è intercorso a far data dal 03 dicembre 2016 e COroparte_1 fino al 21 gennaio 2017 (a seguito di regolare proroga) un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time con orario dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 con le modalità descritte nella premessa in fatto e con mansioni riconducibili nel quinto livello del C.C.N.L. Terziario con retribuzione come da buste paga allegate in atti e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del verbale di disconoscimento dell prot. CP_2
5100.04/11/2020.0890488 per i motivi esposti con conseguente revoca e/o annullamento del suddetto provvedimento e con esso di tutti gli atti ad esso presupposti, come l'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018008640/DDL del 30 gennaio 2019 e quelli conseguenti, come la revoca dell'indennità Naspi, con ogni conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La con memoria depositata in data 13 ottobre 2021 COroparte_1 aderiva alle richieste della ricorrente, avanzando conclusioni identiche a quelle di cui al ricorso.
CP_ Si costituiva l' che - nel contestare le pretese della ricorrente - chiedeva il rigetto del ricorso. Nello specifico l' resistente evidenziava che dal CP_2
28.12.2011 al 28.08.2014 la ricorrente era stata socio accomandante, mentre successivamente era subentrata nella menzionata veste madre Persona_3 convivente della ricorrente e del socio accomandatario;
che , nel COroparte_1 corso dell'accertamento ispettivo, in data 12.12.2018, aveva rilasciato dichiarazione con la quale aveva affermato le seguenti circostanze: Di lavorare da circa trenta anni nel settore informatico, come lavoratore subordinato. Detta circostanza è peraltro confermata dall'estratto conto previdenziale dello stesso. Da detto conto assicurativo emerge che il Sig. è lavoratore subordinato privato a tempo CP_1 pieno ed indeterminato (doc. n.2). Di aver costituito la allo scopo di CP_1
2 cedere in locazione un appartamento di proprietà della madre, Signora R_
, sito al piano inferiore rispetto a quello in cui abita insieme alla madre, alla
[...] propria moglie ed alla sorella odierna ricorrente. Parte_1
Inoltre, il resistente illustrava che gli ispettori verbalizzanti, esaminati i documenti fiscali e previdenziali, avevano confrontato detti documenti con la dichiarazione resa liberamente in sede ispettiva da , con la quale erano stati COroparte_1 evidenziati e riferiti, per il periodo per cui è causa, i soli rapporti subordinati Per_ intercorsi tra la società e le sorelle e senza alcun riferimento CP_1 Per_5 all'attività lavorativa della ricorrente, che perciò si era ritenuta insussistente. Pertanto, l' rassegnava le seguenti conclusioni “Nel merito, respingere il CP_2 ricorso promosso da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità degli accertamenti ispettivi CP_ operati con i verbali di disconoscimento prot. 5100.04/11/2020.0890488 e n.
2018008640/ddl del 30.01.2019, conseguentemente accertare la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo dicembre
2016-gennaio 2017 tra la ricorrente e la società di nonché CP_1 COroparte_1 la legittimità degli ulteriori atti connessi, in primis il provvedimento di revoca dei Naspi percepita da parte ricorrente, in ragione del rapporto di lavoro disconosciuto. con condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
Ammesso l'espletamento di prova testimoniale, escussi i testi, autorizzate le pari al deposito di note, la causa veniva quindi rinviata alla odierna udienza nella forma della trattazione scritta e decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Nella specie, il lavoratore agisce affinchè venga ribadita la veridicità circa la CP_ sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, negata invece dall' con la conseguenza che l'onere probatorio in questo caso è incombente sullo stesso
, che ha proceduto al disconoscimento. CP_2
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, va osservato che è pacifico e documentato l'intervenuto provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la CP_1 per il tramite del provvedimento n.5100.04/11/2020.0890488, con cui l' CP_2 aveva ritenuto di disconoscere il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra la predetta e la nel COroparte_1 periodo 03 dicembre 2016 - 21 gennaio 2017 recante la seguente motivazione:: si comunica che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n 2018008640/DDL del 30.1.2019, cui si fa pieno ed integrale riferimento, depositato agli atti presso la scrivente Direzione, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'azienda di CP_1 COroparte_1
3 dal 3.12.16 al 21.1.17, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Orbene, sul piano documentale parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro subordinato con la del 3.12.2016 ( doc. 5), con cui veniva assunta quale CP_1 impiegata amministrativa part time, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, a seguito di un incremento straordinario dell'attività per un riordino contabile e amministrativo della Società. Sono stati prodotti anche i cedolini paga emessi dalla per il breve CP_1 periodo oggetto di disconoscimento.
In punto di diritto, va premesso che, come noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Di recente, la ZI (v. ord n.18943 del 5 luglio 2021) , dopo avere rimarcato in linea generale che, in relazione alla questione relativa alla distinzione fra lavoro autonomo e subordinato sussistono ormai alcune perplessità rispetto alla tenuta delle connotazioni originariamente previste, laddove l'attualità propone forme sempre più articolate, nelle quali gli elementi tipici dell'una o dell'altra forma si insinuano realizzando fattispecie ibride e difficilmente qualificabili, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che individua nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e ha individuato nell'accertamento concreto delle singole modalità di svolgimento della prestazione il momento preminente dell'apprezzamento giudiziale, a prescindere dal nomen iuris dato della parti al contratto sottoscritto.
In caso di contrasto fra il dato formale del contratto e quello emergente dal concreto svolgimento dello stesso, è quest'ultimo ad assumere rilievo preminente, anche in ragione del fatto che il lavoratore, generalmente in una posizione deteriore rispetto al datore, potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa pur di mantenere il posto di lavoro.
La Corte ha ribadito che gli indici rivelatori del vincolo della subordinazione, il cui onere probatorio ricade direttamente sul lavoratore che intenda reclamarlo, sono rappresentati dalla “retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico ed organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale”. Quanto allo specifico tema relativo alla presunzione di gratuità tra conviventi e con riferimento specifico a ex conviventi ( il che appare attagliabile alla fattispecie in esame), con recente ordinanza n. 9778/24, la Corte ha affermato che va esclusa la gratuità della prestazione di lavoro dell'ex convivente che sia stata giornalmente e continuativamente attiva presso la struttura commerciale del compagno – e inclusa nella correlata gestione amministrativo contabile e nella organizzazione del lavoro.
Nella fattispecie concreta esaminata, la ZI ha ritenuto che la ex convivente fosse stabilmente inserita nella organizzazione aziendale del compagno, posto che: risultava che si fosse giornalmente occupata nell'attività di gestione amministrativa e contabile dell'esercizio commerciale, mantenendo ed attivando rapporti con clienti e fornitori;
era presente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
si era
4 occupata dell'organizzazione e della tenuta di corsi. La ZI ha pertanto confermato il provvedimento del secondo grado, rigettando il ricorso dell'ex convivente che asseriva la violazione dell'art. 2094 c.c. In particolare, in assenza della prova della eterodirezione, secondo il ricorrente doveva ritenersi in gioco la presunzione di gratuità dell'attività svolta in ragione del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio, al tempo esistente tra le parti in causa. La Corte ha però osservato che “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente si presume compiuta a titolo oneroso, tuttavia può essere inclusa in un rapporto differente, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, laddove sia provata la presenza della finalità di solidarietà a posto di quella lucrative”; ha rimarcato che sul piano dell'accertamento della natura subordinata del rapporto. Sia pure nell'ambito di convivenza more uxorio, sussiste la gratuità in una situazione in cui l'attività di lavoro e di assistenza effettuata in favore del convivente more uxorio sia manifestazione dei vincoli di solidarietà ed affettività presenti in concreto e alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest'ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Pertanto, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente si presume effettuata a titolo oneroso ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa (di natura gratuita), ove risulti provata la sussistenza della finalità di solidarietà al posto di quella lucrativa (v. anche Cass. 28.3.2018 n. 7703).
Nella fattispecie esaminata dalla ZI si è esclusa la gratuità della prestazione alla luce della quotidiana e costante presenza della lavoratrice presso la struttura del compagno, del suo pieno inserimento nella relativa gestione amministrativo contabile e nell'organizzazione del lavoro, anche implicante l'utilizzo di specifiche competenze professionali, dovendo l'accertamento dell'eterodirezione essere inserito nel particolare contesto del rapporto sentimentale e di convivenza, in particolare leggendosi nell'ordinanza che il concreto apprezzamento della natura dipendente del rapporto doveva considerare che l'elemento dell'eterodirezione si esprimeva qui in modo attenuato – senza obbligo di una sua concretizzazione in ordini specifici e dettagliati – anzi bastando a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento della lavoratrice nella organizzazione di lavoro del compagno e la mancanza in capo alla stessa di autonomia gestionale, come accertato dal giudice di primo e secondo grado ( v. anche Cass., Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4535) .
Venendo alla prova testimoniale espletata nella specie, va osservato quanto segue.
I testi indotti dalla ricorrente e dalla hanno riferito: VENUTA CP_1
FR :
Sono il fratello della ricorrente.
Confermo le dichiarazioni da me rese dinanzi alla SV in data 18.11.21 in qualità di legale rappresentante della qualità che rivesto tuttora, dichiarazioni di CP_1 cui mi viene data integrale lettura . CP_ Mi viene data lettura delle dichiarazioni da me rese dinanzi ai verbalizzanti in
5 data 12.12.18 e non confermo la parte relativa al fatto che mia sorella all'epoca abitasse con me e mia madre . L'appartamento che affitto si trova in via Verdi 18 al piano 5; io e mia moglie e mia madre abitiamo nello stesso indirizzo al piano 6.
Pertanto, poiché ribadisco che mia sorella ha lasciato detta ultima abitazione già da almeno dieci o forse 15 anni prima rispetto alle dichiarazioni da me rese all' , in quanto all'epoca abitava da sola in v Crispi 4, non confermo la parte CP_2 del verbale in cui gli ispettori indicarono che io avessi detto che mia sorella abitava in v. Verdi .
Essi in realtà mi avevano chiesto insistendo la residenza di mia sorella, per cui io intesi il dato formale sostenendo che ella era residente in via Verdi ma che di fatto abitava da tempo in via Crispi -. Io precisai la differenza e alla rilettura mi sfuggì evidentemente che essi avevano scritto che mia sorella abitava con me e mia madre in via Verdi, anche perché non sapevo il motivo delle domande. CP_ Gli ispettori dell' chiedevano chi facesse le pulizie nell'appartamento e non chi vi lavorasse in senso generale. Mia sorella non si è mai occupata delle pulizie dell'appartamento in affitto
: Persona_1
Conosco la ricorrente avendo conosciuto circa 20 anni fa;
sono COroparte_1 commercialista e lavoro a OM;
il sapeva che mi occupavo di fiscalità e CP_1 locazioni;
iniziai dal 2016 in poi, fine anno e inizio 2017 , a svolgere incarichi professionali per costui con riferimento alla di cui egli era legale CP_1 rappresentante e amministratore. Visitai l'immobile in via Verdi e mi resi conto che occorreva una persona che stesse fissa sul posto e che si occupasse per buona parte della giornata della sistemazione delle problematiche quanto alla contabilità pregressa e ai problemi amministrativi, oltre che dei nuovi contratti di locazione che dovevano essere di breve periodo e tradotti quanto meno in inglese e francese per essere poi messi sui siti web per la commercializzazione;
l'immobile era stato ristrutturato da tempo e aveva cinque camere soppalcate che venivano locate, rivolgendosi a utenze come grandi società, banche etc , mercato che venne meno progressivamente per cui si ritenne di convertire le locazioni da lunghi a brevi periodi per il mercato turistico, anche perché vi era stato mi pare un accertamento di quanto alla imposta di CP_4 registro, richiesta nonostante si applicasse l'Iva alle locazioni. Io vivo e lavoro a OM e dovevo avere una persona che si occupasse in pianta stabile anche se per un periodo limitato delle problematiche della società con cui interloquire.
Venne pertanto assunta in quel periodo ( fine 2016/inizi 2017) la ricorrente, sorella del;
ella è dottore commercialista e ha ottima conoscenza delle COroparte_1 lingue, inglese e francese, essendosi occupata dei principi contabili internazionali presso il consiglio nazionale dei dott. commercialisti a OM.
La propose , io ci parlai prima che l'assumesse e verificai che COroparte_1 era idonea al lavoro. Dopo l'assunzione mi recai almeno sei volte presso l'immobile ,sempre il sabato mattina;
giungevo a Napoli il venerdì sera, il mi dava le chiavi, CP_1 consentendomi di alloggiare in uno degli appartamenti;
la mattina giungeva verso
6 le 9,00 la e poi ci riunivamo noi due con il;
vi era una reception CP_1 CP_1 con tavolo, computer, stampante, io verificavo ciò che la ricorrente aveva fatto nel periodo in cui non l'avevo vista, e davo indicazioni su ciò che doveva essere fatto per il futuro.
Ricordo che a volte la ricorrente era in ritardo con il lavoro;
per quanto ricordo ella lavorava la mattina dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato;
non ricordo se tornasse il pomeriggio, mi pare di no . Nelle occasioni in cui ella era in ritardo il NU la esortò a stare nei tempi perché vi erano delle scadenze, esortandola a rispettarle;
vidi che il NU era a conoscenza di ciò che la ricorrente doveva fare e impartiva indicazioni sui tempi alla ricorrente stessa.
Vi erano in quel tempo i lavori di ristrutturazione in corso, ricordo una designer che veniva da OM .
Vi era un programma di impostazione di un modello di contratto di locazione breve, che la ricorrente doveva stilare e tradurre in inglese e francese;
poi ella doveva riordinare la contabilità pregressa, per circa due tre anni addietro, per quanto mi disse il in quanto l'incaricato dell'epoca non aveva ottemperato;
CP_1 vi erano da aggiornare le fatture dei due tre anni, che andavano intestate alle persone che avevano soggiornato, il tutto a mezzo pc e all'epoca non vi era ancora la fatturazione elettronica.
Quanto agli avvisi di accertamento di , che erano circa 4/5, la ricorrente si CP_4 recò in per rappresentare le ragioni della società. CP_4
Tra tali attività, il riordino della contabilità e delle fatture è stata quella che di più ha assorbito la ricorrente.
La sentivo circa ogni due giorni al telefono;
ci sentivamo tramite i rispettivi cellulari. La sentivo normalmente la mattina e a volte, se ero in riunione , la richiamavo di pomeriggio . La ricorrente abitava in zona piazza DE, per quanto ricordo da una passeggiata fatta insieme. CO
era la consulente del lavoro che si occupava di buste paga per la la Per_2 sentii per telefono anche se il rapporto più frequente era quello con la ricorrente;
CO mi pare che la avesse delle persone che si occupavano delle pulizie, anche se non ricordo se in quel periodo tali persone lavorassero in quanto vi erano lavori di ristrutturazione.
Constatai tutto quanto ho descritto fino alla fine di gennaio 2017, poi il rapporto di lavoro terminò in quanto il lavoro era stato svolto, per come verificai.
GIOVANELLI GANDINA: Ho lavorato per , fratello della ricorrente, dalla metà novembre COroparte_1 2016 all'incirca a tutto febbraio 2017, con mansioni di rifacimento degli arredi del residence gestito dal sito in Napoli via Verdi, accanto al S. Carlo . CP_1
Io sono designer .
Ho lavorato mediante prestazione autonoma . E' stato rifatto il pavimento dell'intera struttura e tutte le cucine ( trattandosi di piccoli appartamenti su misura) ; le attività venivano svolte da artigiani;
la parte di falegnameria da una persona e il pavimento e i bagni da una ditta di OM che consigliai .
Mi trovavo sul posto almeno tre giorni alla settimana;
venivo appositamente da OM per tale lavoro, alloggiando in una delle stanze con angolo cottura;
mi
7 trattenevo i tre giorni di seguito, poteva capitare o dal lunedi al mercoledi oppure dal mercoledi al sabato , unico giorno in cui il era maggiormente CP_1 disponibile.
Invece nelle altre mattinate egli giungeva sul posto intorno alle 8,30 e poi alle 9,00 andava via per andare a lavorare , essendo egli dipendente di una società informatica .
Quando ero sul posto mi recavo anche a effettuare acquisti di materiali . Conobbi sia la ricorrente che il fratello in quella circostanza, in quanto il CP_1 aveva avuto il mio numero da amici comuni .
Nel dicembre 2016 già agli inizi del mese conobbi la ricorrente, che si occupava dell'amministrazione e della contabilità del residence nonché delle buste paga. In quel periodo non vi erano clienti nel residence ma solo noi . La ricorrente stava in una postazione tipo reception , posta all'ingresso e non nelle stanze dove vi erano i lavori , dotata di computer e stampante.,
Quando arrivavo da OM giungevo sul posto intorno alle 10/11 e trovavo la ricorrente alla reception;
ella mi dava le chiavi delle camere , in particolare quella destinata a me, visto che nelle altre vi erano gli operai. Vedevo che la ricorrente andava via intorno alle 13.00; arrivata da OM in genere restavo sul posto perché controllavo gli operai .
Ella andava via verso le 13.00 .
Io quando mi svegliavo sul posto mi recavo al bar sotto lo stabile a fare colazione;
ciò intorno alle 9,00 e vedevo la ricorrente già alla reception a quell'ora. Ella non rientrava nel pomeriggio .
Divenni poi amica della ricorrente e del fratello , andando a mangiare anche a casa loro .
In generale io alle ore 13.00 ero presente sul posto e vedevo la ricorrente che se ne andava;
mangiavo cucinando a volte nella cucina . La ricorrente mi aveva detto che doveva fare un riordino della documentazione da presentare al commercialista che ogni tanto veniva da OM
Quando vi ero io non ho visto dipendenti, essendoci i lavori ed essendo il residence chiuso .
Ho visto la ricorrente con le indicate modalità per i mesi di dicembre 2016 e tutto gennaio 2017 .
Io venni sul posto anche durante le festività natalizie, tranne le feste comandate .e ricordo sempre presente anche la . CP_1
Quando la ricorrente iniziava il lavoro alle 9,00 per quanto ricordo e ho constatato qualche volta andando a prendere il caffè a quell'ora, capitava che ella incontrasse il fratello ancora sul posto e che costui le dicesse cose del tipo : allora viene il commercialista? E poi chiedeva se avesse fatto l'una cosa o l'altra . Non ho mai chiesto alla ricorrente se ed eventualmente quanto venisse pagata. Non so esattamente se la proprietà dell'appartamento facesse capo al solo ricorrente o anche alla sorella .. Sono andata in più occasioni, almeno tre o 4 volte, a mangiare a casa della ricorrente, che viveva sola in un appartamento accanto a piazza DE .
Ciò accadde nei mesi di dicembre e gennaio .predetti -
So che la è una commercialista e lavora per studi di commercialisti, CP_1 parlando tra l'altro molto bene inglese e francese. Ella aveva elaborato dei contratti per i futuri clienti del residence anche in inglese
8 e francese , da lasciare agli ospiti .
Vedevo presente sul posto la ricorrente nella fascia oraria che ho detto nei giorni dal lunedi al sabato incluso, con lo stesso orario anche in tale ultimo giorno -.
Ricordo che le indicazioni che dava il alla sorella concernevano cose da CP_1 fare in vista delle periodiche visite sul posto del commercialista, che veniva da OM all'incirca in media due volte al mese, in genere il sabato;
era costui tal
. Persona_1 Quando egli veniva si tratteneva la mattinata;
restava nell'ingresso sedendosi sulle poltrone poste in tale locale, visto che vi erano i lavori nelle stanze;
non mi interessavo di seguire se e cosa dicesse con la ricorrente.
In genere sentivo che il chiedeva alla sorella se avesse fatto determinate CP_1 cose e se lei rispondeva di no, cosa che mi è capitata di ascoltare più di una volta, egli le diceva che avrebbe dovuto provvedere subito e lei dava risposta affermativa
.
Capitava che ogni tanto ella dicesse che non era riuscita a effettuare quel determinato compito dovendo effettuarne prima un altro .
Udivo questi colloqui la mattina intorno alle 9,00, incluso il sabato CP_ I testi indotti dall' hanno a loro volta riferito:
: Testimone_1 CP_ Sono un funzionario Ricordo che nel gennaio 2019 ho redatto insieme alla collega Valeria Causa un verbale di accertamento relativo alla di CP_1
. COroparte_1
Ricordo che raccogliemmo le dichiarazioni del socio accomandatario CP_1
e lo stesso non citò tra i propri dipendenti la ricorrente.
[...]
Nel momento in cui abbiamo formulato le domande al gli COroparte_1 abbiamo chiesto quali fossero i lavoratori succedutesi nel tempo alle dipendenze della società, la ricorrente non è stata indicata tra i dipendenti della società dalla costituzione della stessa alla data del verbale.
Orbene, tanto esposto, dalle dichiarazioni reste dai testi, tutti credibili in quanto dettagliati, coerenti e aperti a riscontri esterni, emerge la sussistenza del requisito della eterodirezione. È stato concordemente riferito della presenza costante della teste nel periodo - peraltro molto breve in quanto limitato a soli due mesi - di svolgimento del rapporto lavorativo presso la sede della;
sono state riferite le mansioni svolte dalla CP_1 ricorrente, coerenti con il V livello del C.C.N.L. Terziario attribuito, che ha dovuto ricostruire la contabilità pregressa relativa ai due/ tre anni precedenti, ponendo anche in essere le fatture e intestandole a tutti i soggetti che erano stati ospiti nell'appartamento formato da cinque stanze;
è stato riferito anche dell'attività di predisposizione di contratti di locazione per affitti brevi da destinare al settore turistico, da tradursi in francese e inglese;
l'intervenuto periodico pagamento è dimostrato dalle buste paga.; è stato dimostrato anche l'assunto circa l'assenza di convivenza , quanto meno nel periodo oggetto di disamina, tra la ricorrente e il fratello. Non vi è motivo di ritenere inveritiero l'assetto dei rapporti così come delineato - inclusivo anche di attività di direzione (sia pure per larghe linee) - da parte del nei confronti della sorella. CP_1 L'unico elemento che potrebbe in tal senso deporre è quello riferito dall'ispettore
9 CP_ dell' e riportato nel verbale che rappresenta il presupposto del disconoscimento: troppo poco per ritenere il disconoscimento stesso legittimamente disposto. Infatti, va tenuto conto che la circostanza fattuale riferita dal CP_1 quanto alla mancata indicazione da parte sua della sorella tra i dipendenti della società non può essere definita in sé incoerente a tal punto da essere considerata falsamente esposta;
ciò sia alla luce dell'estrema brevità del periodo del rapporto di lavoro, sia tenuto conto del fatto che egli ha riferito di avere compreso che gli ispettori stessero riferendosi esclusivamente ai dipendenti dediti alle pulizie, (gli CP_ ispettori dell' chiedevano chi facesse le pulizie nell'appartamento e non chi vi lavorasse in senso generale.) tra cui certamente non vi è mai stata la sorella del stesso, date le mansioni di cui sopra si è detto. CP_1
A quanto esposto consegue che il provvedimento di disconoscimento emesso CP_ dall' oggetto del presente ricorso, non trova giustificazione nella realtà fattuale come accertata in esito al presente procedimento, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, ne deve essere dichiarata l'illegittimità, con tutte le conseguenze di legge, anche con riferimento alla revoca dell'indennità Naspi disposta nei confronti della ricorrente. Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice, anche se il dato oggettivo rappresentato dal vincolo di stretta parentela tra la ricorrente e il legale rappresentante della società ne rende corretta la compensazione tra le parti nella misura della metà. Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: a) in accoglimento del ricorso, accertato che tra la ricorrente di cui in epigrafe e la di è intercorso a far data dal 3.12. 2016 al CP_1 COroparte_1
21.1.2017 un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time con orario dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 con mansioni riconducibili al quinto livello del C.C.N.L. Terziario, dichiara l'illegittimità del verbale di disconoscimento dell' prot. 5100.04/11/2020.0890488, con ogni CP_2 conseguenza di legge;
CP_ b) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidando detta metà in euro 1620,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
c) compensa tra le parti la restante metà delle spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, 8.11.24 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 1.10.24, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5128/21 vertente
TRA
nata a [...] il [...] domiciliata in Napoli Parte_1 alla Via Francesco Crispi 4/6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Stella Frezza e Marianna Mangone, elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Socio Accomandatario, legale COroparte_1 rappresentante Sig. con sede legale in Napoli, alla Via G. Verdi, COroparte_1
18 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gagliardi elettivamente domiciliata come in atti.
, in persona del suo legale COroparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mariotti e
Ida Verrengia elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 29.03.21, la ricorrente in epigrafe esponeva di avere ricevuto in data 25/11/2020 il provvedimento n.5100.04/11/2020.0890488, con cui l' aveva ritenuto di disconoscere il rapporto di lavoro subordinato a CP_2 tempo determinato intercorso tra la predetta e la CP_1 COroparte_1 nel periodo 03 dicembre 2016 - 21 gennaio 2017, in quanto secondo l' CP_2 risultato inesistente per carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2094 c.c. e ciò all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018008640/DDL del 30 gennaio 2019. La ricorrente nello specifico esponeva che l' aveva agito sulla sola base CP_3 documentale, essendo l'accertamento intervenuto nel 2019 e dunque anni dopo la cessazione del predetto rapporto di lavoro;
che avverso tale provvedimento aveva proposto regolare ricorso amministrativo avanti al Comitato Regionale dell'Inps, in data 14 dicembre 2020, non avendo alcun riscontro;
precisava che il fatto che sia suo fratello non vietava che tra le parti possa esistere un COroparte_1 regolare rapporto di lavoro di natura subordinata, affermando che all'epoca dei fatti, necessitando la di un riordino della contabilità aziendale e CP_1 amministrativa, il fratello stesso si era affidato a un commercialista esterno, il dott.
e al consulente del lavoro-ragioniera in concerto con essa Persona_1 Per_2 sorella, essendo ella dottore commercialista e revisore contabile, con conoscenza perfetta delle lingue inglese e francese.
Pertanto, esponeva che dal 3 dicembre 2016 e fino al 21 gennaio 2017 si era occupata di gestire e riordinare tutta la fatturazione e la contabilità societaria, ivi comprese le buste paga e gli adempimenti connessi al personale dipendente degli anni pregressi, con accurato controllo di tutti gli adempimenti legati a tali attività, di tradurre dalla lingua italiana a quelle francese e inglese il modello di contratto di locazione;
che dunque il rapporto di lavoro dedotto era riconducibile alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, soggetto alla vigente contrattazione collettiva di settore (C.C.N.L. Terziario), precisando che il relativo onere della prova era a carico dell'Ente Previdenziale e, che nel caso di specie questo non era stato assolto, determinando così l'illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall' . CP_2
Tutto ciò premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale accertare e dichiarare che fra la Sig.ra e la Parte_1
è intercorso a far data dal 03 dicembre 2016 e COroparte_1 fino al 21 gennaio 2017 (a seguito di regolare proroga) un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time con orario dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 con le modalità descritte nella premessa in fatto e con mansioni riconducibili nel quinto livello del C.C.N.L. Terziario con retribuzione come da buste paga allegate in atti e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del verbale di disconoscimento dell prot. CP_2
5100.04/11/2020.0890488 per i motivi esposti con conseguente revoca e/o annullamento del suddetto provvedimento e con esso di tutti gli atti ad esso presupposti, come l'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018008640/DDL del 30 gennaio 2019 e quelli conseguenti, come la revoca dell'indennità Naspi, con ogni conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
La con memoria depositata in data 13 ottobre 2021 COroparte_1 aderiva alle richieste della ricorrente, avanzando conclusioni identiche a quelle di cui al ricorso.
CP_ Si costituiva l' che - nel contestare le pretese della ricorrente - chiedeva il rigetto del ricorso. Nello specifico l' resistente evidenziava che dal CP_2
28.12.2011 al 28.08.2014 la ricorrente era stata socio accomandante, mentre successivamente era subentrata nella menzionata veste madre Persona_3 convivente della ricorrente e del socio accomandatario;
che , nel COroparte_1 corso dell'accertamento ispettivo, in data 12.12.2018, aveva rilasciato dichiarazione con la quale aveva affermato le seguenti circostanze: Di lavorare da circa trenta anni nel settore informatico, come lavoratore subordinato. Detta circostanza è peraltro confermata dall'estratto conto previdenziale dello stesso. Da detto conto assicurativo emerge che il Sig. è lavoratore subordinato privato a tempo CP_1 pieno ed indeterminato (doc. n.2). Di aver costituito la allo scopo di CP_1
2 cedere in locazione un appartamento di proprietà della madre, Signora R_
, sito al piano inferiore rispetto a quello in cui abita insieme alla madre, alla
[...] propria moglie ed alla sorella odierna ricorrente. Parte_1
Inoltre, il resistente illustrava che gli ispettori verbalizzanti, esaminati i documenti fiscali e previdenziali, avevano confrontato detti documenti con la dichiarazione resa liberamente in sede ispettiva da , con la quale erano stati COroparte_1 evidenziati e riferiti, per il periodo per cui è causa, i soli rapporti subordinati Per_ intercorsi tra la società e le sorelle e senza alcun riferimento CP_1 Per_5 all'attività lavorativa della ricorrente, che perciò si era ritenuta insussistente. Pertanto, l' rassegnava le seguenti conclusioni “Nel merito, respingere il CP_2 ricorso promosso da in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità degli accertamenti ispettivi CP_ operati con i verbali di disconoscimento prot. 5100.04/11/2020.0890488 e n.
2018008640/ddl del 30.01.2019, conseguentemente accertare la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo dicembre
2016-gennaio 2017 tra la ricorrente e la società di nonché CP_1 COroparte_1 la legittimità degli ulteriori atti connessi, in primis il provvedimento di revoca dei Naspi percepita da parte ricorrente, in ragione del rapporto di lavoro disconosciuto. con condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
Ammesso l'espletamento di prova testimoniale, escussi i testi, autorizzate le pari al deposito di note, la causa veniva quindi rinviata alla odierna udienza nella forma della trattazione scritta e decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Nella specie, il lavoratore agisce affinchè venga ribadita la veridicità circa la CP_ sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, negata invece dall' con la conseguenza che l'onere probatorio in questo caso è incombente sullo stesso
, che ha proceduto al disconoscimento. CP_2
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, va osservato che è pacifico e documentato l'intervenuto provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la CP_1 per il tramite del provvedimento n.5100.04/11/2020.0890488, con cui l' CP_2 aveva ritenuto di disconoscere il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra la predetta e la nel COroparte_1 periodo 03 dicembre 2016 - 21 gennaio 2017 recante la seguente motivazione:: si comunica che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n 2018008640/DDL del 30.1.2019, cui si fa pieno ed integrale riferimento, depositato agli atti presso la scrivente Direzione, è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da Lei instaurato con l'azienda di CP_1 COroparte_1
3 dal 3.12.16 al 21.1.17, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Orbene, sul piano documentale parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro subordinato con la del 3.12.2016 ( doc. 5), con cui veniva assunta quale CP_1 impiegata amministrativa part time, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore
13,00, a seguito di un incremento straordinario dell'attività per un riordino contabile e amministrativo della Società. Sono stati prodotti anche i cedolini paga emessi dalla per il breve CP_1 periodo oggetto di disconoscimento.
In punto di diritto, va premesso che, come noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Di recente, la ZI (v. ord n.18943 del 5 luglio 2021) , dopo avere rimarcato in linea generale che, in relazione alla questione relativa alla distinzione fra lavoro autonomo e subordinato sussistono ormai alcune perplessità rispetto alla tenuta delle connotazioni originariamente previste, laddove l'attualità propone forme sempre più articolate, nelle quali gli elementi tipici dell'una o dell'altra forma si insinuano realizzando fattispecie ibride e difficilmente qualificabili, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che individua nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e ha individuato nell'accertamento concreto delle singole modalità di svolgimento della prestazione il momento preminente dell'apprezzamento giudiziale, a prescindere dal nomen iuris dato della parti al contratto sottoscritto.
In caso di contrasto fra il dato formale del contratto e quello emergente dal concreto svolgimento dello stesso, è quest'ultimo ad assumere rilievo preminente, anche in ragione del fatto che il lavoratore, generalmente in una posizione deteriore rispetto al datore, potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa pur di mantenere il posto di lavoro.
La Corte ha ribadito che gli indici rivelatori del vincolo della subordinazione, il cui onere probatorio ricade direttamente sul lavoratore che intenda reclamarlo, sono rappresentati dalla “retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico ed organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale”. Quanto allo specifico tema relativo alla presunzione di gratuità tra conviventi e con riferimento specifico a ex conviventi ( il che appare attagliabile alla fattispecie in esame), con recente ordinanza n. 9778/24, la Corte ha affermato che va esclusa la gratuità della prestazione di lavoro dell'ex convivente che sia stata giornalmente e continuativamente attiva presso la struttura commerciale del compagno – e inclusa nella correlata gestione amministrativo contabile e nella organizzazione del lavoro.
Nella fattispecie concreta esaminata, la ZI ha ritenuto che la ex convivente fosse stabilmente inserita nella organizzazione aziendale del compagno, posto che: risultava che si fosse giornalmente occupata nell'attività di gestione amministrativa e contabile dell'esercizio commerciale, mantenendo ed attivando rapporti con clienti e fornitori;
era presente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
si era
4 occupata dell'organizzazione e della tenuta di corsi. La ZI ha pertanto confermato il provvedimento del secondo grado, rigettando il ricorso dell'ex convivente che asseriva la violazione dell'art. 2094 c.c. In particolare, in assenza della prova della eterodirezione, secondo il ricorrente doveva ritenersi in gioco la presunzione di gratuità dell'attività svolta in ragione del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio, al tempo esistente tra le parti in causa. La Corte ha però osservato che “ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente si presume compiuta a titolo oneroso, tuttavia può essere inclusa in un rapporto differente, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, laddove sia provata la presenza della finalità di solidarietà a posto di quella lucrative”; ha rimarcato che sul piano dell'accertamento della natura subordinata del rapporto. Sia pure nell'ambito di convivenza more uxorio, sussiste la gratuità in una situazione in cui l'attività di lavoro e di assistenza effettuata in favore del convivente more uxorio sia manifestazione dei vincoli di solidarietà ed affettività presenti in concreto e alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest'ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Pertanto, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente si presume effettuata a titolo oneroso ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa (di natura gratuita), ove risulti provata la sussistenza della finalità di solidarietà al posto di quella lucrativa (v. anche Cass. 28.3.2018 n. 7703).
Nella fattispecie esaminata dalla ZI si è esclusa la gratuità della prestazione alla luce della quotidiana e costante presenza della lavoratrice presso la struttura del compagno, del suo pieno inserimento nella relativa gestione amministrativo contabile e nell'organizzazione del lavoro, anche implicante l'utilizzo di specifiche competenze professionali, dovendo l'accertamento dell'eterodirezione essere inserito nel particolare contesto del rapporto sentimentale e di convivenza, in particolare leggendosi nell'ordinanza che il concreto apprezzamento della natura dipendente del rapporto doveva considerare che l'elemento dell'eterodirezione si esprimeva qui in modo attenuato – senza obbligo di una sua concretizzazione in ordini specifici e dettagliati – anzi bastando a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento della lavoratrice nella organizzazione di lavoro del compagno e la mancanza in capo alla stessa di autonomia gestionale, come accertato dal giudice di primo e secondo grado ( v. anche Cass., Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4535) .
Venendo alla prova testimoniale espletata nella specie, va osservato quanto segue.
I testi indotti dalla ricorrente e dalla hanno riferito: VENUTA CP_1
FR :
Sono il fratello della ricorrente.
Confermo le dichiarazioni da me rese dinanzi alla SV in data 18.11.21 in qualità di legale rappresentante della qualità che rivesto tuttora, dichiarazioni di CP_1 cui mi viene data integrale lettura . CP_ Mi viene data lettura delle dichiarazioni da me rese dinanzi ai verbalizzanti in
5 data 12.12.18 e non confermo la parte relativa al fatto che mia sorella all'epoca abitasse con me e mia madre . L'appartamento che affitto si trova in via Verdi 18 al piano 5; io e mia moglie e mia madre abitiamo nello stesso indirizzo al piano 6.
Pertanto, poiché ribadisco che mia sorella ha lasciato detta ultima abitazione già da almeno dieci o forse 15 anni prima rispetto alle dichiarazioni da me rese all' , in quanto all'epoca abitava da sola in v Crispi 4, non confermo la parte CP_2 del verbale in cui gli ispettori indicarono che io avessi detto che mia sorella abitava in v. Verdi .
Essi in realtà mi avevano chiesto insistendo la residenza di mia sorella, per cui io intesi il dato formale sostenendo che ella era residente in via Verdi ma che di fatto abitava da tempo in via Crispi -. Io precisai la differenza e alla rilettura mi sfuggì evidentemente che essi avevano scritto che mia sorella abitava con me e mia madre in via Verdi, anche perché non sapevo il motivo delle domande. CP_ Gli ispettori dell' chiedevano chi facesse le pulizie nell'appartamento e non chi vi lavorasse in senso generale. Mia sorella non si è mai occupata delle pulizie dell'appartamento in affitto
: Persona_1
Conosco la ricorrente avendo conosciuto circa 20 anni fa;
sono COroparte_1 commercialista e lavoro a OM;
il sapeva che mi occupavo di fiscalità e CP_1 locazioni;
iniziai dal 2016 in poi, fine anno e inizio 2017 , a svolgere incarichi professionali per costui con riferimento alla di cui egli era legale CP_1 rappresentante e amministratore. Visitai l'immobile in via Verdi e mi resi conto che occorreva una persona che stesse fissa sul posto e che si occupasse per buona parte della giornata della sistemazione delle problematiche quanto alla contabilità pregressa e ai problemi amministrativi, oltre che dei nuovi contratti di locazione che dovevano essere di breve periodo e tradotti quanto meno in inglese e francese per essere poi messi sui siti web per la commercializzazione;
l'immobile era stato ristrutturato da tempo e aveva cinque camere soppalcate che venivano locate, rivolgendosi a utenze come grandi società, banche etc , mercato che venne meno progressivamente per cui si ritenne di convertire le locazioni da lunghi a brevi periodi per il mercato turistico, anche perché vi era stato mi pare un accertamento di quanto alla imposta di CP_4 registro, richiesta nonostante si applicasse l'Iva alle locazioni. Io vivo e lavoro a OM e dovevo avere una persona che si occupasse in pianta stabile anche se per un periodo limitato delle problematiche della società con cui interloquire.
Venne pertanto assunta in quel periodo ( fine 2016/inizi 2017) la ricorrente, sorella del;
ella è dottore commercialista e ha ottima conoscenza delle COroparte_1 lingue, inglese e francese, essendosi occupata dei principi contabili internazionali presso il consiglio nazionale dei dott. commercialisti a OM.
La propose , io ci parlai prima che l'assumesse e verificai che COroparte_1 era idonea al lavoro. Dopo l'assunzione mi recai almeno sei volte presso l'immobile ,sempre il sabato mattina;
giungevo a Napoli il venerdì sera, il mi dava le chiavi, CP_1 consentendomi di alloggiare in uno degli appartamenti;
la mattina giungeva verso
6 le 9,00 la e poi ci riunivamo noi due con il;
vi era una reception CP_1 CP_1 con tavolo, computer, stampante, io verificavo ciò che la ricorrente aveva fatto nel periodo in cui non l'avevo vista, e davo indicazioni su ciò che doveva essere fatto per il futuro.
Ricordo che a volte la ricorrente era in ritardo con il lavoro;
per quanto ricordo ella lavorava la mattina dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato;
non ricordo se tornasse il pomeriggio, mi pare di no . Nelle occasioni in cui ella era in ritardo il NU la esortò a stare nei tempi perché vi erano delle scadenze, esortandola a rispettarle;
vidi che il NU era a conoscenza di ciò che la ricorrente doveva fare e impartiva indicazioni sui tempi alla ricorrente stessa.
Vi erano in quel tempo i lavori di ristrutturazione in corso, ricordo una designer che veniva da OM .
Vi era un programma di impostazione di un modello di contratto di locazione breve, che la ricorrente doveva stilare e tradurre in inglese e francese;
poi ella doveva riordinare la contabilità pregressa, per circa due tre anni addietro, per quanto mi disse il in quanto l'incaricato dell'epoca non aveva ottemperato;
CP_1 vi erano da aggiornare le fatture dei due tre anni, che andavano intestate alle persone che avevano soggiornato, il tutto a mezzo pc e all'epoca non vi era ancora la fatturazione elettronica.
Quanto agli avvisi di accertamento di , che erano circa 4/5, la ricorrente si CP_4 recò in per rappresentare le ragioni della società. CP_4
Tra tali attività, il riordino della contabilità e delle fatture è stata quella che di più ha assorbito la ricorrente.
La sentivo circa ogni due giorni al telefono;
ci sentivamo tramite i rispettivi cellulari. La sentivo normalmente la mattina e a volte, se ero in riunione , la richiamavo di pomeriggio . La ricorrente abitava in zona piazza DE, per quanto ricordo da una passeggiata fatta insieme. CO
era la consulente del lavoro che si occupava di buste paga per la la Per_2 sentii per telefono anche se il rapporto più frequente era quello con la ricorrente;
CO mi pare che la avesse delle persone che si occupavano delle pulizie, anche se non ricordo se in quel periodo tali persone lavorassero in quanto vi erano lavori di ristrutturazione.
Constatai tutto quanto ho descritto fino alla fine di gennaio 2017, poi il rapporto di lavoro terminò in quanto il lavoro era stato svolto, per come verificai.
GIOVANELLI GANDINA: Ho lavorato per , fratello della ricorrente, dalla metà novembre COroparte_1 2016 all'incirca a tutto febbraio 2017, con mansioni di rifacimento degli arredi del residence gestito dal sito in Napoli via Verdi, accanto al S. Carlo . CP_1
Io sono designer .
Ho lavorato mediante prestazione autonoma . E' stato rifatto il pavimento dell'intera struttura e tutte le cucine ( trattandosi di piccoli appartamenti su misura) ; le attività venivano svolte da artigiani;
la parte di falegnameria da una persona e il pavimento e i bagni da una ditta di OM che consigliai .
Mi trovavo sul posto almeno tre giorni alla settimana;
venivo appositamente da OM per tale lavoro, alloggiando in una delle stanze con angolo cottura;
mi
7 trattenevo i tre giorni di seguito, poteva capitare o dal lunedi al mercoledi oppure dal mercoledi al sabato , unico giorno in cui il era maggiormente CP_1 disponibile.
Invece nelle altre mattinate egli giungeva sul posto intorno alle 8,30 e poi alle 9,00 andava via per andare a lavorare , essendo egli dipendente di una società informatica .
Quando ero sul posto mi recavo anche a effettuare acquisti di materiali . Conobbi sia la ricorrente che il fratello in quella circostanza, in quanto il CP_1 aveva avuto il mio numero da amici comuni .
Nel dicembre 2016 già agli inizi del mese conobbi la ricorrente, che si occupava dell'amministrazione e della contabilità del residence nonché delle buste paga. In quel periodo non vi erano clienti nel residence ma solo noi . La ricorrente stava in una postazione tipo reception , posta all'ingresso e non nelle stanze dove vi erano i lavori , dotata di computer e stampante.,
Quando arrivavo da OM giungevo sul posto intorno alle 10/11 e trovavo la ricorrente alla reception;
ella mi dava le chiavi delle camere , in particolare quella destinata a me, visto che nelle altre vi erano gli operai. Vedevo che la ricorrente andava via intorno alle 13.00; arrivata da OM in genere restavo sul posto perché controllavo gli operai .
Ella andava via verso le 13.00 .
Io quando mi svegliavo sul posto mi recavo al bar sotto lo stabile a fare colazione;
ciò intorno alle 9,00 e vedevo la ricorrente già alla reception a quell'ora. Ella non rientrava nel pomeriggio .
Divenni poi amica della ricorrente e del fratello , andando a mangiare anche a casa loro .
In generale io alle ore 13.00 ero presente sul posto e vedevo la ricorrente che se ne andava;
mangiavo cucinando a volte nella cucina . La ricorrente mi aveva detto che doveva fare un riordino della documentazione da presentare al commercialista che ogni tanto veniva da OM
Quando vi ero io non ho visto dipendenti, essendoci i lavori ed essendo il residence chiuso .
Ho visto la ricorrente con le indicate modalità per i mesi di dicembre 2016 e tutto gennaio 2017 .
Io venni sul posto anche durante le festività natalizie, tranne le feste comandate .e ricordo sempre presente anche la . CP_1
Quando la ricorrente iniziava il lavoro alle 9,00 per quanto ricordo e ho constatato qualche volta andando a prendere il caffè a quell'ora, capitava che ella incontrasse il fratello ancora sul posto e che costui le dicesse cose del tipo : allora viene il commercialista? E poi chiedeva se avesse fatto l'una cosa o l'altra . Non ho mai chiesto alla ricorrente se ed eventualmente quanto venisse pagata. Non so esattamente se la proprietà dell'appartamento facesse capo al solo ricorrente o anche alla sorella .. Sono andata in più occasioni, almeno tre o 4 volte, a mangiare a casa della ricorrente, che viveva sola in un appartamento accanto a piazza DE .
Ciò accadde nei mesi di dicembre e gennaio .predetti -
So che la è una commercialista e lavora per studi di commercialisti, CP_1 parlando tra l'altro molto bene inglese e francese. Ella aveva elaborato dei contratti per i futuri clienti del residence anche in inglese
8 e francese , da lasciare agli ospiti .
Vedevo presente sul posto la ricorrente nella fascia oraria che ho detto nei giorni dal lunedi al sabato incluso, con lo stesso orario anche in tale ultimo giorno -.
Ricordo che le indicazioni che dava il alla sorella concernevano cose da CP_1 fare in vista delle periodiche visite sul posto del commercialista, che veniva da OM all'incirca in media due volte al mese, in genere il sabato;
era costui tal
. Persona_1 Quando egli veniva si tratteneva la mattinata;
restava nell'ingresso sedendosi sulle poltrone poste in tale locale, visto che vi erano i lavori nelle stanze;
non mi interessavo di seguire se e cosa dicesse con la ricorrente.
In genere sentivo che il chiedeva alla sorella se avesse fatto determinate CP_1 cose e se lei rispondeva di no, cosa che mi è capitata di ascoltare più di una volta, egli le diceva che avrebbe dovuto provvedere subito e lei dava risposta affermativa
.
Capitava che ogni tanto ella dicesse che non era riuscita a effettuare quel determinato compito dovendo effettuarne prima un altro .
Udivo questi colloqui la mattina intorno alle 9,00, incluso il sabato CP_ I testi indotti dall' hanno a loro volta riferito:
: Testimone_1 CP_ Sono un funzionario Ricordo che nel gennaio 2019 ho redatto insieme alla collega Valeria Causa un verbale di accertamento relativo alla di CP_1
. COroparte_1
Ricordo che raccogliemmo le dichiarazioni del socio accomandatario CP_1
e lo stesso non citò tra i propri dipendenti la ricorrente.
[...]
Nel momento in cui abbiamo formulato le domande al gli COroparte_1 abbiamo chiesto quali fossero i lavoratori succedutesi nel tempo alle dipendenze della società, la ricorrente non è stata indicata tra i dipendenti della società dalla costituzione della stessa alla data del verbale.
Orbene, tanto esposto, dalle dichiarazioni reste dai testi, tutti credibili in quanto dettagliati, coerenti e aperti a riscontri esterni, emerge la sussistenza del requisito della eterodirezione. È stato concordemente riferito della presenza costante della teste nel periodo - peraltro molto breve in quanto limitato a soli due mesi - di svolgimento del rapporto lavorativo presso la sede della;
sono state riferite le mansioni svolte dalla CP_1 ricorrente, coerenti con il V livello del C.C.N.L. Terziario attribuito, che ha dovuto ricostruire la contabilità pregressa relativa ai due/ tre anni precedenti, ponendo anche in essere le fatture e intestandole a tutti i soggetti che erano stati ospiti nell'appartamento formato da cinque stanze;
è stato riferito anche dell'attività di predisposizione di contratti di locazione per affitti brevi da destinare al settore turistico, da tradursi in francese e inglese;
l'intervenuto periodico pagamento è dimostrato dalle buste paga.; è stato dimostrato anche l'assunto circa l'assenza di convivenza , quanto meno nel periodo oggetto di disamina, tra la ricorrente e il fratello. Non vi è motivo di ritenere inveritiero l'assetto dei rapporti così come delineato - inclusivo anche di attività di direzione (sia pure per larghe linee) - da parte del nei confronti della sorella. CP_1 L'unico elemento che potrebbe in tal senso deporre è quello riferito dall'ispettore
9 CP_ dell' e riportato nel verbale che rappresenta il presupposto del disconoscimento: troppo poco per ritenere il disconoscimento stesso legittimamente disposto. Infatti, va tenuto conto che la circostanza fattuale riferita dal CP_1 quanto alla mancata indicazione da parte sua della sorella tra i dipendenti della società non può essere definita in sé incoerente a tal punto da essere considerata falsamente esposta;
ciò sia alla luce dell'estrema brevità del periodo del rapporto di lavoro, sia tenuto conto del fatto che egli ha riferito di avere compreso che gli ispettori stessero riferendosi esclusivamente ai dipendenti dediti alle pulizie, (gli CP_ ispettori dell' chiedevano chi facesse le pulizie nell'appartamento e non chi vi lavorasse in senso generale.) tra cui certamente non vi è mai stata la sorella del stesso, date le mansioni di cui sopra si è detto. CP_1
A quanto esposto consegue che il provvedimento di disconoscimento emesso CP_ dall' oggetto del presente ricorso, non trova giustificazione nella realtà fattuale come accertata in esito al presente procedimento, con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, ne deve essere dichiarata l'illegittimità, con tutte le conseguenze di legge, anche con riferimento alla revoca dell'indennità Naspi disposta nei confronti della ricorrente. Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice, anche se il dato oggettivo rappresentato dal vincolo di stretta parentela tra la ricorrente e il legale rappresentante della società ne rende corretta la compensazione tra le parti nella misura della metà. Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: a) in accoglimento del ricorso, accertato che tra la ricorrente di cui in epigrafe e la di è intercorso a far data dal 3.12. 2016 al CP_1 COroparte_1
21.1.2017 un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time con orario dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 con mansioni riconducibili al quinto livello del C.C.N.L. Terziario, dichiara l'illegittimità del verbale di disconoscimento dell' prot. 5100.04/11/2020.0890488, con ogni CP_2 conseguenza di legge;
CP_ b) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della metà delle spese di giudizio, liquidando detta metà in euro 1620,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
c) compensa tra le parti la restante metà delle spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, 8.11.24 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi
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