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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 403/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere estensore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 403/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 04.11.2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
12.6.1971, c.f.: , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata dell'avv. Maurizio Parisi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
e
, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede in Valdina (ME) in via Torre n. 2, c.f.: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina Via C. Battisti n. 265 presso lo studio professionale dell'avv. Valentino Giordano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 185/2023 emessa dal Tribunale di
Messina in data 04.05.2023 e pubblicata in pari data. 1 Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i coniugi e , Parte_2 Controparte_1 premettendo di vantare un cospicuo credito nei confronti del sorto per Controparte_2 effetto del mancato pagamento del contributo assistenziale dovuto nei confronti di due minori loro affidati giusto decreto emesso in data 28.01.2014 n. 65/13, con il quale il Tribunale dei minori di Messina formalizzava la collocazione di e lo Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio al fine di pretendere il pagamento della complessiva somma di €.
33.462,98, oltre interessi sino al soddisfo e rimborso delle spese mediche e straordinarie, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico i ricorrenti rappresentavano che, in seguito all'ottenimento dell'affidamento esclusivo dei due minori, in un primo momento, il si Controparte_2 impegnava ad erogare per l'anno 2014 nei loro confronti un contributo mensile ammontante ad
€ 522,66 per ogni singolo minore. Tuttavia, successivamente, dal febbraio 2015 la stessa amministrazione, con Delibera della Giunta Municipale n. 136 del 20.10.2015, disponeva l'erogazione dell'anzidetto contributo per ciascun minore solo con riferimento al mese di
Gennaio, prescrivendo invece per le restanti mensilità (Febbraio-Dicembre) un contributo omnicomprensivo di € 400,00 per entrambi i minori, giuste determinazioni n. 140 del 31.12.2015
e n. 27 del 17.02.2016 con le quali veniva loro assegnata la complessiva somma di € 4.400,00 afferente i contributi riguardanti i mesi intercorrenti tra febbraio e dicembre 2015.
Invocavano pertanto, in ossequio alla disciplina dell'art. 5 D.A. 481/2005 come successivamente modificato dal D.A. del 21.10.2015, la condanna dell'ente debitore alla refusione di tutte le somme illegittimamente trattenute per la mancata erogazione del contributo per ciascun minore, tenuto conto che la modulazione del sussidio secondo tali coordinate comportava una evidente lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.05.2021 si costituiva il il quale richiedeva il rigetto del ricorso attoreo Controparte_2 perché infondato in fatto ed in diritto. Nello specifico evidenziavano che le argomentazioni prospettata ex adverso venivano sconfessate non solo dalla corrispondenza telematica intercorsa tra le parti ma, altresì, dal chiaro tenore letterale della normativa di riferimento secondo la quale, in caso di affidamenti plurimi, l'erogazione di somme ulteriori – ivi compresa la modulazione dell'importo per ciascun minore - rientrava in una mera facoltà dell'ente erogante che,
2 nell'esercizio del proprio potere discrezionale, poteva prevedere a destinare somme aggiuntive rispetto alla somma-base al fine di provvedere e far fronte a situazioni eccezionali. Insisteva per la vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale adìto rigettava il ricorso attoreo e, per l'effetto, stante le ragioni assistenziali riguardanti il merito della domanda ed i profili meramente interpretativi oggetto della pronuncia, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale statuizione e proponevano appello Parte_1 Controparte_1 ritualmente notificato in data 01.06.2023 con cui, previo riconoscimento della nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 134 c.p.c. e art. 111 co. 6 c.p.c., in riforma della stessa, insistevano per l'accoglimento di tutte le domande azionate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2023 si costituiva in giudizio il il quale, in reiezione delle domande avversarie, invocava la Controparte_2 conferma dell'ordinanza impugnata e la non dovutezza di qualsivoglia somma vantata giudizialmente dagli appellanti, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, parte appellata, per quel che attiene al merito della vicenda oggetto di gravame, rileva la conformità della pronuncia impugnata al chiaro tenore letterale dell'art. 5 D.A.
n. 481/2005 ai sensi del quale, acclarato l'obbligo da parte dell'ente territorialmente competente del pagamento del contributo minimo di € 400,00, la corresponsione di somme ulteriori rientra in una mera discrezionalità/facoltà dell'ente erogatore del sussidio rientrando in quest'ultimo la possibilità di concedere contributi straordinari altresì in caso di affidamenti plurimi, non sussistendo alcun obbligo di tale specie.
All'udienza 15.12.2023, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, soggiacendo la causa alla riforma di cui al D.L.vo 149/22, che risulta applicabile, in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, accertato il deposito di note scritte e la ritualità del contraddittorio tra le parti in causa che non hanno avanzato alcuna richiesta istruttoria, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 04.11.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) stante le ritualità del contraddittorio, il Consigliere Istruttore/relatore assegnava la causa in decisione, potendo ogni questione essere decisa unitamente al merito, con riserva di riferirne al Collegio.
In esito alla Camera di Consiglio del 19 marzo 2025, la Corte decide come segue.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§
§ 1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano l'ordinanza impugnata nella misura in cui il Tribunale, rigettando il ricorso attoreo, avrebbe omesso di motivare
“succintamente” il proprio decisum, così incorrendo in un'insanabile nullità ex art. 134 co. 1 c.p.c.
e art. 111 co. 6 Cost..
A dir degli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe limitato il proprio operato ad una mera riproduzione del contenuto della disposizione normativa di cui all'art. 5 del D.A. n.
481/2005, senza articolare in alcun modo il percorso logico-giuridico che lo avrebbe indotto ad accogliere l'interpretazione prospettata dal ed infatti, la motivazione adottata Controparte_2 dal Primo decidente sarebbe connotata da un'intrinseca laconicità tale da rendere opaca e incomprensibile la ratio decidendi della statuizione impugnata, in violazione delle norme poste a presidio del minimum costituzionale richiesto per la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le articolate e fondate deduzioni di senso contrario avanzate dalla difesa dei ricorrenti, limitandosi ad accogliere apoditticamente le argomentazioni interpretative del senza fornire Controparte_2 spiegazioni concrete o confutazioni motivate.
Tale omissione, a dir degli stessi, configurerebbe un'ipotesi di motivazione meramente apparente e, come tale, nulla, come affermato graniticamente dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 15643/2021; n. 15135/2022; n. 37507/2022; n.
5927/2023) a tenore della quale una motivazione si qualifica come “apparente” quando, pur materialmente presente, risulti incapace di far percepire le ragioni del convincimento del giudice e di consentire un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito (Cass.
n. 15135/2022).
Il motivo è privo di pregio.
Il principio cardine, per cui i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, costituisce un tema che necessita di un'incisiva delibazione avendo ad oggetto un aspetto di rilevanza costituzionale, essendo tale precetto normativo imposto dall'articolo 111 della Carta costituzionale, in attuazione del quale, l'articolo 132, comma I, n. 4) c.p.c. statuisce con riguardo alla sentenza che quest'ultima deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
4 diritto della decisione” e, con l'articolo 134 c.p.c., che l'ordinanza debba essere “succintamente motivata”.
Occorre, in primis, precisare che il requisito della “motivazione succinta” non deve ricondurre né ad una motivazione sbrigativa né ad una motivazione incomprensibile, perché la ratio ispiratrice dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti è proprio quella di rendere chiaro il ragionamento del giudice, al fine di consentirne la critica in sede di impugnazione.
Ed infatti, la giurisprudenza più accreditata ha sovente osservato che il vizio di motivazione di cui agli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, funzionale alla sua comprensione ed eventuale verifica in sede di impugnazione (Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 3819/2020; Cass. civ., sez. III, n. 29721/2019).
Chiarito ciò, nel caso di specie, il giudice di prime cure, esponendo i motivi di diritto e di fatto posti a fondamento della propria pronuncia, ha esteriorizzato - seppur brevemente - la propria ratio decidendi alla luce degli elementi normativi che regolano la fattispecie oggetto di giudizio. Laddove, invece, il ragionamento del giudice non avesse reso chiaro il processo di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta, così appalesando le ragioni del sillogismo giudiziale, si sarebbe avuta una motivazione apparente, incomprensibile o apodittica, e quindi causa di nullità della sentenza.
La motivazione esposta con l'ordinanza impugnata permette pertanto di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, avendo il Tribunale esplicato le ragioni giuridiche addotte a sostegno della suddetta statuizione
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale, dopo aver compiuto un disamina della quaestio iuris oggetto di giudizio in punto di fatto ed aver esplicitato le posizioni processuali delle parti in causa, ha motivato il rigetto della domanda attorea nei seguenti termini “In particolare, va rilevato come è proprio il decreto assessoriale n. 481 del 2005, successivamente modificato dal D.A. 2562 del 21.10.2015, citato da entrambe le parti e versato in atti dal resistente, che all'art. 5 stabilisce il comune “… provvederà a … erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 … Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio,
5 affidi plurimi, ecc.)”(cfr.); -per quanto sopra, appare evidente che un'eventuale elargizione ultronea - per affidi plurimi- rispetto a quella unica erogata (e non oggetto in sé di contestazione, anche perché aggiornata secondo gli indici ISTAT, come dimostrato dal convenuto), ovvero anche a titolo di spese straordinarie, va considerata alla stregua di una facoltà consentita al soggetto erogatore, e non un diritto degli affidatari;
-per quanto sopra, e tenuto conto che la domanda riguarda le somme indicate in ricorso, ulteriori rispetto a quelle già erogate alla luce della disciplina regolamentare compulsata, la domanda medesima va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.”, attenendosi al compimento di un'operazione ermeneutica della normativa adattabile alla fattispecie in esame che, per l'intrinseco carattere interpretativo, non necessitava di ulteriori considerazioni.
Ne consegue che il Tribunale con l'emissione dell'ordinanza impugnata non avrebbe generato alcun vizio motivazionale, avendo chiarito sufficientemente l'iter logico-giuridico posto alla base del rigetto della domanda attorea, a ciò conseguendo per l'effetto l'infondatezza di tale primo motivo di gravame.
§ 2. Con il secondo motivo, invece, gli appellanti deducono l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, disattendo le domande azionate con il ricorso introduttivo, ha aderito alla prospettazione del odierno appellato ritenendo non dovuta CP_2 la complessiva somma di €. 33.462,98, sul presupposto che il contributo mensile di cui all'art. 5 del D.A. n. 481/2005, fissato nella misura minima di €. 400,00, dovesse essere erogato alla famiglia affidataria indipendentemente dal numero di minori in affido, escludendo qualsivoglia riferimento, in termini di proporzionalità, rispetto al numero dei soggetti affidati.
Tale interpretazione, a dir degli stessi, si appalesa distonica e contraria alla ratio legis poichè
l'art. 9 della L.R. n. 22/1986, letto alla luce della direttiva interassessoriale della Regione Sicilia n.
320/410 del 17 febbraio 2005, attribuisce rilevanza primaria al ruolo della famiglia affidataria quale nucleo essenziale per il benessere e lo sviluppo del minore, prevedendo specifiche misure di sostegno economico atte a sollevarla dagli oneri derivanti dal mantenimento dei minori in affido.
La previsione del contributo minimo di € 400,00 definito all'art. 5 del D.A. n. 481/2005, avrebbe dovuto intendersi riferito a ciascun minore affidato e non indistintamente all'intero nucleo familiare ponendosi, in caso contrario, in esplicita contraddizione rispetto allo scopo solidaristico e sociale sotteso dalla normativa regionale in materia.
Nello specifico gli appellanti lamentano che l'assunto del primo giudice, secondo cui il contributo unico di € 400,00 debba considerarsi omnicomprensivo e non modulato in base al
6 numero di minori affidati, risulta altresì irragionevole e foriero di evidenti disparità di trattamento: ed infatti, una prospettiva di tale specie condurrebbe all'assurda conseguenza per cui una famiglia affidataria di più minori percepirebbe lo stesso contributo rispetto a quella interessata da un solo affidamento, arrecando per l'effetto un grave pregiudizio alla tutela dei diritti fondamentali dei minori medesimi e generando così una evidente violazione del principio di uguaglianza consacrato dall'art. 3 della Costituzione. Una tale impostazione, infatti, penalizzerebbe immotivatamente le famiglie con affidi plurimi e lederebbe i diritti dei minori coinvolti, creando disuguaglianze di trattamento a parità di condizioni.
Evidenziano, inoltre, che il contributo straordinario eventualmente previsto per situazioni di particolare disagio o bisogno (art. 5, D.A. n. 481/2005) non è ex se idoneo ad elidere il vizio ermeneutico in cui sarebbe incorso il primo Decidente poiché, la facoltà discrezionale attribuita dal portato normativo ai Comuni riguarda esigenze eccezionali, ulteriori e diverse rispetto a quelle che già risultano implicitamente riconosciute attraverso la concessione del contributo minimo di
€ 400,00 per ciascun minore in affido.
Infine, lamentano l'evidente discrasia della pronuncia impugnata rispetto ad ulteriori
Regioni italiane (quali Friuli-Venezia Giulia, Campania, Toscana e Veneto) che, in casi analoghi, avrebbero accordato l'erogazione di contributi assistenziali modulandoli su base individuale per ogni minore affidato, in piena coerenza con i principi solidaristici e di sostegno familiare alla base della normativa sugli affidamenti.
Il motivo è infondato.
Al fine di una migliore intellezione della quaestio iuris oggetto di giudizio, occorre compiere una breve disamina in punto di fatto.
In seguito all'emissione del decreto n. 65/13 in data 28 gennaio 2014 con cui il Tribunale per i Minorenni di Messina disponeva l'affidamento dei minori e Parte_3 [...]
presso il nucleo familiare degli odierni appellanti, il Comune di quale ultimo Pt_4 CP_2 comune di residenza della famiglia di origine dei minori, con G.M. n. 66 del 29.05.2014 e n. 137 del 07.11.2014 per l'anno 2014 corrispondeva alla famiglia affidataria un contributo mensile di €
522,66 determinato per ciascun minore, per un totale annuo di € 12.543,84.
Tuttavia, successivamente, il , con Delibera di Giunta Municipale n. CP_2 CP_2
136 del 20 ottobre 2015, approvava una proposta di spesa con cui, in conformità con l'art. 3 dalla
L.R. 09.05.86 n. 22 e della L. n. 328/2000 – norme poste a tutela del riordino dei servizi sociali -
, si impegnava ad erogare agli odierni appellanti il contributo già corrisposto per l'anno 2014 (€
7 522,66 per minore) per il solo mese di Gennaio 2015, sussistendo per tale spesa una specifica copertura finanziaria essendo stata inserita nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2015.
Sennonché, successivamente, venivano approvate due distinte ma correlate determinazioni comunali: ed infatti, con la n. 140 emessa in data 31 dicembre 2015 la Giunta
Municipale del approvava l'impegno definitivo di spesa per € 8.800,00 per i Controparte_2 restanti mesi intercorrenti tra Febbraio 2015 e Dicembre 2015 mentre, con la seguente determinazione n. 27 resa in data 17.02.2016, il Comune assegnava la somma da ultimo citata agli appellanti per il complessivo importo di € 4.400,00 – destinando invece la residua somma alla famiglia cui è stato affidato un ulteriore minore.
In seguito all'emissione di tali provvedimenti, in data 23.03.2016, Parte_1 provvedeva a inoltrare all'assessorato regionale una richiesta di parere avente ad oggetto la specificazione se l'importo loro riconosciuto per il periodo di riferimento, quale famiglia affidataria, fosse modulato per entrambi i minori o se, in caso di affidamenti plurimi, tale somma dovesse essere “raddoppiata”, essendo prevista per ciascun minore. A tale richiesta, cui faceva seguito una diffida ad adempiere avanzata dal nei confronti del Pt_1 Controparte_2
l'Assessorato regionale, dapprima con mail recapitata in data 15.04.2016, rispondeva che l'importo riconosciuto doveva intendersi calcolato con riferimento a ciascun minore e che pertanto andasse raddoppiato in caso di affido plurimo.
Successivamente, però, a seguito di richiesta di ulteriore parere interpretativo circa l'effettività del contributo da versare, stavolta recapitata direttamente dal Controparte_2
l'Assessorato regionale-Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con nota del
30.05.2016 correggeva quanto sostenuto in precedenza (affermando essere stato frutto di un refuso) e precisava che, nel caso di affidamento plurimo, “il contributo non va raddoppiato”, in conformità con quanto disposto dalla Direttiva interassessoriale in materia di affido familiare nn.
320/410 del 17.02.2005, nel D.A. 481 del 28.02.2005 (modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento – tipo di servizio di affidamento familiare dei minori (Art. 5 – cpv 2°) e successivamente con D.A. n. 2562 del 21.10.2015 di modifica dell'art. 5, non escludendo la possibilità per il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti della disponibilità in bilancio, la facoltà di elargire nel caso di affidi plurimi la medesima somma base corrisposta in precedenza.
Fatta questa breve premessa, doverosa al fine di fissare i tratti salienti della vicenda oggetto del contendere, è necessario chiarire che la normativa di riferimento al momento in cui è stato
8 disposto l'affidamento dei minori ai coniugi oltre alla legge n. 184/1983 Persona_1
e la legge regionale siciliana n. 22/1986, era quella dettata dal D. A. della Regione Sicilia n. 481 del 28 febbraio 2005, il cui art. 5 è stato giustamente richiamato dal primo Giudice a sostegno della propria statuizione.
Intanto, è bene chiarire che l'art. 9, commi 4 e 5, della L. Regionale n. 22/1986 stabilisce che “alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo familiare, il Comune assicura il necessario sostegno economico preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario. Le misure e la modalità del contributo di cui al precedente comma saranno predeterminate dall'Assessore regionale per gli Enti locali in sede di approvazione dello schema – tipo di regolamento previsto dal secondo comma”.
In attuazione di tali disposizioni, il D.A. n. 481/2005, successivamente modificato dal
D.A. n. 2562 del 21.10.2015, all'art. 5 testualmente recita (per quanto qui di interesse specifico)
“il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a: 1) formalizzare l'affidamento…, 2) erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.)…” – il Tribunale ha ritenuto che la somma riconosciuta alla famiglia affidataria dovesse considerarsi in forma unitaria, indipendentemente dal numero dei minori interessati dall'affidamento, avendo evidenziato che costituisse una mera facoltà
l'elargizione di somme ulteriori nei casi in cui la procedura di affidamento riguardasse più minori destinati ad un medesimo nucleo familiare.
In chiave prettamente ermeneutica ed in precipua adesione al chiaro portato normativo di cui all'art. 12 Preleggi secondo il quale “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, appare doveroso preliminarmente precisare che il Decreto Assessoriale n. 481 del 28 febbraio 2005 si staglia in quel complesso di normative poste a presidio e regolanti l'affidamento familiare dei minori, costituente un istituto di pregnante rilevanza sociale utilizzato con la finalità di riconoscere al minore il diritto a vivere in una famiglia che possa garantirgli cure, educazione e affetto, in tutti quei casi in cui la famiglia di origine non disponga di quei requisiti idonei ad assolvere tale compito.
Il Legislatore regionale ha riconosciuto, come detto, una forma di sostegno in termini economici in capo alle famiglie/comunità presso cui si è formalizzato la procedura di
9 affidamento, al fine di implementare le risorse necessarie ad assicurare ai fanciulli un contesto di vita maggiormente dignitoso.
È doveroso però segnalare che la forma di contribuzione assolta dai Comuni deputati a tal uopo si sostanzia, secondo il mero dato letterale dell'art. 5 D.A. n. 481/2005, in una sorta di agevolazione riconosciuta a tutte le famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito vantato da queste ultime, determinata secondo parametri unitari e comunque non inferiori ad €. 400,00, non disponendo alcunché in riferimento alle circostanze in cui i minori interessati dalla procedura di affidamento siano più di uno.
Dal tenore letterale della normativa in questione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, emerge che i Comuni siano obbligati a versare nei confronti delle famiglie affidatarie la sola somma minima, universale ed unitaria, necessaria per fungere da sostegno per la formalizzazione della procedura di affidamento, non sussistendo pertanto alcun obbligo in grado di vincolare gli enti ad erogare delle somme ulteriori, nei casi in cui i minori siano più di uno.
Tale argomentazione trova conforto in espressioni come “può essere prevista pure” che lasciano poco spazio a interpretazioni ambigue, indicando e cristallizzando una facoltà discrezionale e non un obbligo vincolante.
Questa scelta lessicale da parte del D.A. risponde alla concreta necessità di permettere ai
Comuni di evitare automatismi e valutare ogni circostanza caso per caso, al fine di poter assicurarsi che le risorse pubbliche vengano utilizzate in maniera mirata. Altro dato in grado di indirizzare una scelta di tal tipo risponde al chiaro intento di promuovere la sostenibilità, atteso che le amministrazioni locali, spesso vincolate da limiti di bilancio, possono così ottimizzare le spese senza essere obbligate a prevedere contributi aggiuntivi per situazioni che non lo richiedono espressamente.
L'uso del termine “indipendentemente dal reddito” nella parte relativa al contributo base di €. 400,00 mostra invece chiaramente l'intenzione della normativa di settore, in linea con le indicazioni del legislatore, di garantire un sostegno universale minimo per le famiglie affidatarie, ma con una modulazione opzionale per le situazioni più complesse.
Infatti, il Legislatore con tale disposizione ha tentato di bilanciare da un lato il diritto fondamentale del minore a essere adeguatamente sostenuto in un ambiente familiare affidatario e, dall'altro, il diritto degli enti locali ad utilizzare in modo confacente le proprie risorse secondo il principio di proporzionalità della spesa: al tal riguardo è stato garantito un supporto minimo obbligatorio attraverso la previsione di contributo fisso, oggetto di rivalutazione annuale in base
10 agli indici ISTAT, per assicurare la sua adeguatezza rispetto al costo della vita e, non per ultimo,
è stato consentito un margine di flessibilità per affrontare situazioni straordinarie, come l'affidamento di minori con disabilità, gravi situazioni di disagio familiare o affidi multipli, permettendo così di operare un modo mirato, adattando l'intervento pubblico a circostanze specifiche.
Con specifico riferimento agli affidamenti plurimi, con tali previsioni è stato consentito agli enti locali, nel pieno esercizio di una propria discrezionalità amministrativa, la possibilità di adottare misure straordinarie idonee per far fronte a casi eccezionali, avendo previsto, in ottica preventiva, che queste forme di affidamento comportino certamente esigenze più elevate rispetto a quelle concernenti un singolo affidamento.
Tale carattere non obbligatorio dei contributi aggiuntivi rinviene però un contrappeso nella possibilità di erogare somme straordinarie “in relazione a bisogni o situazioni particolari”, onde prevedere uno strumento per intervenire laddove necessario, senza tuttavia imporre un onere universale ai Comuni.
Tuttavia, la scelta di non rendere obbligatorio un incremento proporzionale del contributo per ogni ulteriore minore affidato non appare irragionevole, potendosi presumere, anzitutto, che la gestione di più minori nello stesso nucleo familiare porti a una riduzione relativa dei costi per singolo minore e, seguentemente, in un'ottica ispirata ai principi di economicità e sostenibilità, che un aumento obbligatorio per ogni minore avrebbe potuto mettere in difficoltà finanziaria i
Comuni, soprattutto nelle aree con un alto numero di casi di affidamento.
Nel caso de quo, la decurtazione della somma precedentemente erogata per ciascun minore in capo alla famiglia affidataria, risponde ad un'ottica di sostenibilità comunale atteso che, com'è dato emergere dalla proposta di determinazione del Comune di LA (successivamente approvata con Determina n. 734 del 14.12.2016), avente ad oggetto l'approvazione di un piano di zona 2013/2015 in materia di affidamento familiare per svariati Comuni appartenenti al proprio circondario, fra cui quello di l'impegno di spesa previsto per l'anno 2015 subiva CP_2 una sensibile diminuzione rispetto agli anni precedenti, stante l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario con delibera consiliare n. 101 dell'8.11.2016.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vigeva alcun obbligo in capo al di di erogare nei confronti della famiglia affidataria una somma “raddoppiata” CP_2 CP_2 per ciascun minore, a nulla rilevando la circostanza che, in un primo momento, l'Assessorato regionale abbia confermato che il contributo avrebbe dovuto essere erogato singolarmente per
11 ogni minore (cfr. mail del 15.04.2016 inoltrata al , dovendosi invece privilegiare Pt_1 un'interpretazione che sia conforme sia al dato letterale sia alla ratio teleologica della norma in esame, come successivamente riaffermato dallo stesso Assessorato regionale nella nota n. prot.
18847 del 30.05.2016.
Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte e del quadro normativo applicabile, non può in alcun modo ravvisarsi una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, eccepita dagli appellanti, non essendo irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di non differenziare il trattamento a seconda del numero dei minori affidati, trattandosi di un contributo erogato a sostegno della famiglia, in tal senso dovendosi leggere la citata norma primaria di cui all'art. 9, comma 5, L. R.
Sicilia 9 maggio 1986 n. 22.
Ciò, anzitutto, trova conferma nel fatto che come sancito dall'articolo 5 del Decreto
Assessoriale del 28 febbraio 2005, il contributo si configura quale ausilio in termini economici destinato alla famiglia affidataria considerata come un'unità, e non già quale beneficio attribuibile ai singoli minori individualmente considerati, misura quest'ultima che risalta un assetto normativo in grado di sostenere l'intero nucleo familiare nell'esercizio delle sue funzioni di accoglienza e cura, senza frammentare l'intervento economico su base individuale.
Nel merito, poi, la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della
Costituzione può essere ipotizzata solo nel caso in cui vi sia una disparità di trattamento rispetto a un obbligo normativamente previsto. Nel caso di specie, invece, nessuna disposizione normativa impone, in modo specifico, l'erogazione del contributo per ciascun minore affidato, né tanto meno che secondo modalità prestabilite debba corrispondersi una medesima somma per ciascun minore nei casi di affidamenti plurimi;
né, del resto, si tratta di evenienza che è sfuggita all'attenzione dell'Assessorato regionale, deputato a determinare la misura e le modalità del contributo, il quale ha espressamente previsto che laddove sussistano delle circostanze eccezionali, connotate da una particolare complessità (tra le quali vanno ricomprese anche le situazione di affidi plurimi), il Comune competente ha facoltà (“può”) erogare delle somme ulteriori ed aggiuntive all'importo base previsto dalla norma regionale, senza tuttavia prevedere alcun automatismo che riconosca ai richiedenti un aumento secco in misura doppia del minimum riconosciuto di € 400,00.
La scelta del Legislatore regionale, in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, appare quindi coerente con l'obiettivo di bilanciare il diritto al sostegno
12 economico delle famiglie affidatarie con la necessità di preservare la sostenibilità finanziaria degli enti locali.
Pertanto, l'interpretazione della norma che considera il contributo quale misura unitaria destinata alla famiglia nel suo complesso non solo risulta aderente al dato letterale e teleologico, ma si rivela pienamente conforme ai principi costituzionali, escludendo qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento o violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, l'architettura dell'articolo 5 del
Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 febbraio 2005 risulta conforme alla ratio della legge, atta a contemperare le contrapposte esigenze di sostegno economico alle famiglie affidatarie con quelle di sostenibilità finanziaria per gli enti locali. In particolare, la formulazione dell'articolo in parola individua nel contributo economico mensile base, pari a € 400,00 e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, un diritto inderogabile delle famiglie affidatarie, riconoscendo così un principio di tutela minima e universale nei confronti del minore affidato.
Tuttavia, per ciò che concerne l'erogazione di contributi straordinari in relazione a situazioni di particolare complessità – quali l'affidamento plurimo o la presenza di condizioni straordinarie quali disabilità o grave disagio –, come detto, la disposizione normativa prevede espressamente una facoltà discrezionale in capo ai Comuni al fine di consentire alle amministrazioni locali di modulare il proprio intervento in conformità ai principi di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità economica, nel rispetto delle risorse disponibili e delle necessità del caso concreto.
Dalle considerazioni ed argomentazioni esplicitate sopra, in conformità con quanto statuito dal Giudice di prime cure, deriva il rigetto integrale dell'appello interposto da Pt_1
e .
[...] Controparte_1
§ 3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti, in adesione all'accoglimento dei motivi sopra esplicitati, invocano l'erroneità dell'ordinanza impugnata anche in punto di spese di lite che, per l'effetto, avrebbero dovuto essere addossate interamente in capo al odierno CP_2 appellante.
Tale motivo, nei termini in cui è stato posto, considerato il rigetto dei precedenti motivi di merito, deve ritenersi in essi assorbito.
§
Con riferimento alle spese del presente giudizio, considerato che la questione sottoposta al vaglio del giudicante era di natura meramente interpretativa e che sul punto sono intervenuti
13 pareri contrastanti da parte dell'Assessorato (cfr. mail del 15.04.2016 e successiva Nota n. 18847 del 30.05.2016 dell'Assessorato Regionale, richiamati in parte motiva), considerato altresì il tenore e la natura della controversia, sussistono tutti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ricorrono, comunque, i presupposti per porre a carico degli appellanti - in solido - il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L. 288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 403/2023 R.G., sull'appello proposto da e avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 185/2023 Parte_1 Parte_5 emessa dal Tribunale di Messina in data 04.05.2023 e pubblicata in pari data, nei confronti del
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_2
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott.
Giovanni Iovine.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere estensore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 403/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 04.11.2024 vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
12.6.1971, c.f.: , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata dell'avv. Maurizio Parisi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
e
, in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante p.t., Controparte_2 con sede in Valdina (ME) in via Torre n. 2, c.f.: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Messina Via C. Battisti n. 265 presso lo studio professionale dell'avv. Valentino Giordano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 185/2023 emessa dal Tribunale di
Messina in data 04.05.2023 e pubblicata in pari data. 1 Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i coniugi e , Parte_2 Controparte_1 premettendo di vantare un cospicuo credito nei confronti del sorto per Controparte_2 effetto del mancato pagamento del contributo assistenziale dovuto nei confronti di due minori loro affidati giusto decreto emesso in data 28.01.2014 n. 65/13, con il quale il Tribunale dei minori di Messina formalizzava la collocazione di e lo Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio al fine di pretendere il pagamento della complessiva somma di €.
33.462,98, oltre interessi sino al soddisfo e rimborso delle spese mediche e straordinarie, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico i ricorrenti rappresentavano che, in seguito all'ottenimento dell'affidamento esclusivo dei due minori, in un primo momento, il si Controparte_2 impegnava ad erogare per l'anno 2014 nei loro confronti un contributo mensile ammontante ad
€ 522,66 per ogni singolo minore. Tuttavia, successivamente, dal febbraio 2015 la stessa amministrazione, con Delibera della Giunta Municipale n. 136 del 20.10.2015, disponeva l'erogazione dell'anzidetto contributo per ciascun minore solo con riferimento al mese di
Gennaio, prescrivendo invece per le restanti mensilità (Febbraio-Dicembre) un contributo omnicomprensivo di € 400,00 per entrambi i minori, giuste determinazioni n. 140 del 31.12.2015
e n. 27 del 17.02.2016 con le quali veniva loro assegnata la complessiva somma di € 4.400,00 afferente i contributi riguardanti i mesi intercorrenti tra febbraio e dicembre 2015.
Invocavano pertanto, in ossequio alla disciplina dell'art. 5 D.A. 481/2005 come successivamente modificato dal D.A. del 21.10.2015, la condanna dell'ente debitore alla refusione di tutte le somme illegittimamente trattenute per la mancata erogazione del contributo per ciascun minore, tenuto conto che la modulazione del sussidio secondo tali coordinate comportava una evidente lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.05.2021 si costituiva il il quale richiedeva il rigetto del ricorso attoreo Controparte_2 perché infondato in fatto ed in diritto. Nello specifico evidenziavano che le argomentazioni prospettata ex adverso venivano sconfessate non solo dalla corrispondenza telematica intercorsa tra le parti ma, altresì, dal chiaro tenore letterale della normativa di riferimento secondo la quale, in caso di affidamenti plurimi, l'erogazione di somme ulteriori – ivi compresa la modulazione dell'importo per ciascun minore - rientrava in una mera facoltà dell'ente erogante che,
2 nell'esercizio del proprio potere discrezionale, poteva prevedere a destinare somme aggiuntive rispetto alla somma-base al fine di provvedere e far fronte a situazioni eccezionali. Insisteva per la vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale adìto rigettava il ricorso attoreo e, per l'effetto, stante le ragioni assistenziali riguardanti il merito della domanda ed i profili meramente interpretativi oggetto della pronuncia, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale statuizione e proponevano appello Parte_1 Controparte_1 ritualmente notificato in data 01.06.2023 con cui, previo riconoscimento della nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 134 c.p.c. e art. 111 co. 6 c.p.c., in riforma della stessa, insistevano per l'accoglimento di tutte le domande azionate in prime cure, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2023 si costituiva in giudizio il il quale, in reiezione delle domande avversarie, invocava la Controparte_2 conferma dell'ordinanza impugnata e la non dovutezza di qualsivoglia somma vantata giudizialmente dagli appellanti, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, parte appellata, per quel che attiene al merito della vicenda oggetto di gravame, rileva la conformità della pronuncia impugnata al chiaro tenore letterale dell'art. 5 D.A.
n. 481/2005 ai sensi del quale, acclarato l'obbligo da parte dell'ente territorialmente competente del pagamento del contributo minimo di € 400,00, la corresponsione di somme ulteriori rientra in una mera discrezionalità/facoltà dell'ente erogatore del sussidio rientrando in quest'ultimo la possibilità di concedere contributi straordinari altresì in caso di affidamenti plurimi, non sussistendo alcun obbligo di tale specie.
All'udienza 15.12.2023, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, soggiacendo la causa alla riforma di cui al D.L.vo 149/22, che risulta applicabile, in base al novellato art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, accertato il deposito di note scritte e la ritualità del contraddittorio tra le parti in causa che non hanno avanzato alcuna richiesta istruttoria, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 04.11.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) stante le ritualità del contraddittorio, il Consigliere Istruttore/relatore assegnava la causa in decisione, potendo ogni questione essere decisa unitamente al merito, con riserva di riferirne al Collegio.
In esito alla Camera di Consiglio del 19 marzo 2025, la Corte decide come segue.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§
§ 1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano l'ordinanza impugnata nella misura in cui il Tribunale, rigettando il ricorso attoreo, avrebbe omesso di motivare
“succintamente” il proprio decisum, così incorrendo in un'insanabile nullità ex art. 134 co. 1 c.p.c.
e art. 111 co. 6 Cost..
A dir degli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe limitato il proprio operato ad una mera riproduzione del contenuto della disposizione normativa di cui all'art. 5 del D.A. n.
481/2005, senza articolare in alcun modo il percorso logico-giuridico che lo avrebbe indotto ad accogliere l'interpretazione prospettata dal ed infatti, la motivazione adottata Controparte_2 dal Primo decidente sarebbe connotata da un'intrinseca laconicità tale da rendere opaca e incomprensibile la ratio decidendi della statuizione impugnata, in violazione delle norme poste a presidio del minimum costituzionale richiesto per la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le articolate e fondate deduzioni di senso contrario avanzate dalla difesa dei ricorrenti, limitandosi ad accogliere apoditticamente le argomentazioni interpretative del senza fornire Controparte_2 spiegazioni concrete o confutazioni motivate.
Tale omissione, a dir degli stessi, configurerebbe un'ipotesi di motivazione meramente apparente e, come tale, nulla, come affermato graniticamente dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 15643/2021; n. 15135/2022; n. 37507/2022; n.
5927/2023) a tenore della quale una motivazione si qualifica come “apparente” quando, pur materialmente presente, risulti incapace di far percepire le ragioni del convincimento del giudice e di consentire un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito (Cass.
n. 15135/2022).
Il motivo è privo di pregio.
Il principio cardine, per cui i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, costituisce un tema che necessita di un'incisiva delibazione avendo ad oggetto un aspetto di rilevanza costituzionale, essendo tale precetto normativo imposto dall'articolo 111 della Carta costituzionale, in attuazione del quale, l'articolo 132, comma I, n. 4) c.p.c. statuisce con riguardo alla sentenza che quest'ultima deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
4 diritto della decisione” e, con l'articolo 134 c.p.c., che l'ordinanza debba essere “succintamente motivata”.
Occorre, in primis, precisare che il requisito della “motivazione succinta” non deve ricondurre né ad una motivazione sbrigativa né ad una motivazione incomprensibile, perché la ratio ispiratrice dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti è proprio quella di rendere chiaro il ragionamento del giudice, al fine di consentirne la critica in sede di impugnazione.
Ed infatti, la giurisprudenza più accreditata ha sovente osservato che il vizio di motivazione di cui agli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, funzionale alla sua comprensione ed eventuale verifica in sede di impugnazione (Cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 3819/2020; Cass. civ., sez. III, n. 29721/2019).
Chiarito ciò, nel caso di specie, il giudice di prime cure, esponendo i motivi di diritto e di fatto posti a fondamento della propria pronuncia, ha esteriorizzato - seppur brevemente - la propria ratio decidendi alla luce degli elementi normativi che regolano la fattispecie oggetto di giudizio. Laddove, invece, il ragionamento del giudice non avesse reso chiaro il processo di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta, così appalesando le ragioni del sillogismo giudiziale, si sarebbe avuta una motivazione apparente, incomprensibile o apodittica, e quindi causa di nullità della sentenza.
La motivazione esposta con l'ordinanza impugnata permette pertanto di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, avendo il Tribunale esplicato le ragioni giuridiche addotte a sostegno della suddetta statuizione
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale, dopo aver compiuto un disamina della quaestio iuris oggetto di giudizio in punto di fatto ed aver esplicitato le posizioni processuali delle parti in causa, ha motivato il rigetto della domanda attorea nei seguenti termini “In particolare, va rilevato come è proprio il decreto assessoriale n. 481 del 2005, successivamente modificato dal D.A. 2562 del 21.10.2015, citato da entrambe le parti e versato in atti dal resistente, che all'art. 5 stabilisce il comune “… provvederà a … erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 … Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio,
5 affidi plurimi, ecc.)”(cfr.); -per quanto sopra, appare evidente che un'eventuale elargizione ultronea - per affidi plurimi- rispetto a quella unica erogata (e non oggetto in sé di contestazione, anche perché aggiornata secondo gli indici ISTAT, come dimostrato dal convenuto), ovvero anche a titolo di spese straordinarie, va considerata alla stregua di una facoltà consentita al soggetto erogatore, e non un diritto degli affidatari;
-per quanto sopra, e tenuto conto che la domanda riguarda le somme indicate in ricorso, ulteriori rispetto a quelle già erogate alla luce della disciplina regolamentare compulsata, la domanda medesima va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.”, attenendosi al compimento di un'operazione ermeneutica della normativa adattabile alla fattispecie in esame che, per l'intrinseco carattere interpretativo, non necessitava di ulteriori considerazioni.
Ne consegue che il Tribunale con l'emissione dell'ordinanza impugnata non avrebbe generato alcun vizio motivazionale, avendo chiarito sufficientemente l'iter logico-giuridico posto alla base del rigetto della domanda attorea, a ciò conseguendo per l'effetto l'infondatezza di tale primo motivo di gravame.
§ 2. Con il secondo motivo, invece, gli appellanti deducono l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale, disattendo le domande azionate con il ricorso introduttivo, ha aderito alla prospettazione del odierno appellato ritenendo non dovuta CP_2 la complessiva somma di €. 33.462,98, sul presupposto che il contributo mensile di cui all'art. 5 del D.A. n. 481/2005, fissato nella misura minima di €. 400,00, dovesse essere erogato alla famiglia affidataria indipendentemente dal numero di minori in affido, escludendo qualsivoglia riferimento, in termini di proporzionalità, rispetto al numero dei soggetti affidati.
Tale interpretazione, a dir degli stessi, si appalesa distonica e contraria alla ratio legis poichè
l'art. 9 della L.R. n. 22/1986, letto alla luce della direttiva interassessoriale della Regione Sicilia n.
320/410 del 17 febbraio 2005, attribuisce rilevanza primaria al ruolo della famiglia affidataria quale nucleo essenziale per il benessere e lo sviluppo del minore, prevedendo specifiche misure di sostegno economico atte a sollevarla dagli oneri derivanti dal mantenimento dei minori in affido.
La previsione del contributo minimo di € 400,00 definito all'art. 5 del D.A. n. 481/2005, avrebbe dovuto intendersi riferito a ciascun minore affidato e non indistintamente all'intero nucleo familiare ponendosi, in caso contrario, in esplicita contraddizione rispetto allo scopo solidaristico e sociale sotteso dalla normativa regionale in materia.
Nello specifico gli appellanti lamentano che l'assunto del primo giudice, secondo cui il contributo unico di € 400,00 debba considerarsi omnicomprensivo e non modulato in base al
6 numero di minori affidati, risulta altresì irragionevole e foriero di evidenti disparità di trattamento: ed infatti, una prospettiva di tale specie condurrebbe all'assurda conseguenza per cui una famiglia affidataria di più minori percepirebbe lo stesso contributo rispetto a quella interessata da un solo affidamento, arrecando per l'effetto un grave pregiudizio alla tutela dei diritti fondamentali dei minori medesimi e generando così una evidente violazione del principio di uguaglianza consacrato dall'art. 3 della Costituzione. Una tale impostazione, infatti, penalizzerebbe immotivatamente le famiglie con affidi plurimi e lederebbe i diritti dei minori coinvolti, creando disuguaglianze di trattamento a parità di condizioni.
Evidenziano, inoltre, che il contributo straordinario eventualmente previsto per situazioni di particolare disagio o bisogno (art. 5, D.A. n. 481/2005) non è ex se idoneo ad elidere il vizio ermeneutico in cui sarebbe incorso il primo Decidente poiché, la facoltà discrezionale attribuita dal portato normativo ai Comuni riguarda esigenze eccezionali, ulteriori e diverse rispetto a quelle che già risultano implicitamente riconosciute attraverso la concessione del contributo minimo di
€ 400,00 per ciascun minore in affido.
Infine, lamentano l'evidente discrasia della pronuncia impugnata rispetto ad ulteriori
Regioni italiane (quali Friuli-Venezia Giulia, Campania, Toscana e Veneto) che, in casi analoghi, avrebbero accordato l'erogazione di contributi assistenziali modulandoli su base individuale per ogni minore affidato, in piena coerenza con i principi solidaristici e di sostegno familiare alla base della normativa sugli affidamenti.
Il motivo è infondato.
Al fine di una migliore intellezione della quaestio iuris oggetto di giudizio, occorre compiere una breve disamina in punto di fatto.
In seguito all'emissione del decreto n. 65/13 in data 28 gennaio 2014 con cui il Tribunale per i Minorenni di Messina disponeva l'affidamento dei minori e Parte_3 [...]
presso il nucleo familiare degli odierni appellanti, il Comune di quale ultimo Pt_4 CP_2 comune di residenza della famiglia di origine dei minori, con G.M. n. 66 del 29.05.2014 e n. 137 del 07.11.2014 per l'anno 2014 corrispondeva alla famiglia affidataria un contributo mensile di €
522,66 determinato per ciascun minore, per un totale annuo di € 12.543,84.
Tuttavia, successivamente, il , con Delibera di Giunta Municipale n. CP_2 CP_2
136 del 20 ottobre 2015, approvava una proposta di spesa con cui, in conformità con l'art. 3 dalla
L.R. 09.05.86 n. 22 e della L. n. 328/2000 – norme poste a tutela del riordino dei servizi sociali -
, si impegnava ad erogare agli odierni appellanti il contributo già corrisposto per l'anno 2014 (€
7 522,66 per minore) per il solo mese di Gennaio 2015, sussistendo per tale spesa una specifica copertura finanziaria essendo stata inserita nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2015.
Sennonché, successivamente, venivano approvate due distinte ma correlate determinazioni comunali: ed infatti, con la n. 140 emessa in data 31 dicembre 2015 la Giunta
Municipale del approvava l'impegno definitivo di spesa per € 8.800,00 per i Controparte_2 restanti mesi intercorrenti tra Febbraio 2015 e Dicembre 2015 mentre, con la seguente determinazione n. 27 resa in data 17.02.2016, il Comune assegnava la somma da ultimo citata agli appellanti per il complessivo importo di € 4.400,00 – destinando invece la residua somma alla famiglia cui è stato affidato un ulteriore minore.
In seguito all'emissione di tali provvedimenti, in data 23.03.2016, Parte_1 provvedeva a inoltrare all'assessorato regionale una richiesta di parere avente ad oggetto la specificazione se l'importo loro riconosciuto per il periodo di riferimento, quale famiglia affidataria, fosse modulato per entrambi i minori o se, in caso di affidamenti plurimi, tale somma dovesse essere “raddoppiata”, essendo prevista per ciascun minore. A tale richiesta, cui faceva seguito una diffida ad adempiere avanzata dal nei confronti del Pt_1 Controparte_2
l'Assessorato regionale, dapprima con mail recapitata in data 15.04.2016, rispondeva che l'importo riconosciuto doveva intendersi calcolato con riferimento a ciascun minore e che pertanto andasse raddoppiato in caso di affido plurimo.
Successivamente, però, a seguito di richiesta di ulteriore parere interpretativo circa l'effettività del contributo da versare, stavolta recapitata direttamente dal Controparte_2
l'Assessorato regionale-Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con nota del
30.05.2016 correggeva quanto sostenuto in precedenza (affermando essere stato frutto di un refuso) e precisava che, nel caso di affidamento plurimo, “il contributo non va raddoppiato”, in conformità con quanto disposto dalla Direttiva interassessoriale in materia di affido familiare nn.
320/410 del 17.02.2005, nel D.A. 481 del 28.02.2005 (modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento – tipo di servizio di affidamento familiare dei minori (Art. 5 – cpv 2°) e successivamente con D.A. n. 2562 del 21.10.2015 di modifica dell'art. 5, non escludendo la possibilità per il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti della disponibilità in bilancio, la facoltà di elargire nel caso di affidi plurimi la medesima somma base corrisposta in precedenza.
Fatta questa breve premessa, doverosa al fine di fissare i tratti salienti della vicenda oggetto del contendere, è necessario chiarire che la normativa di riferimento al momento in cui è stato
8 disposto l'affidamento dei minori ai coniugi oltre alla legge n. 184/1983 Persona_1
e la legge regionale siciliana n. 22/1986, era quella dettata dal D. A. della Regione Sicilia n. 481 del 28 febbraio 2005, il cui art. 5 è stato giustamente richiamato dal primo Giudice a sostegno della propria statuizione.
Intanto, è bene chiarire che l'art. 9, commi 4 e 5, della L. Regionale n. 22/1986 stabilisce che “alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo familiare, il Comune assicura il necessario sostegno economico preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario. Le misure e la modalità del contributo di cui al precedente comma saranno predeterminate dall'Assessore regionale per gli Enti locali in sede di approvazione dello schema – tipo di regolamento previsto dal secondo comma”.
In attuazione di tali disposizioni, il D.A. n. 481/2005, successivamente modificato dal
D.A. n. 2562 del 21.10.2015, all'art. 5 testualmente recita (per quanto qui di interesse specifico)
“il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a: 1) formalizzare l'affidamento…, 2) erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.)…” – il Tribunale ha ritenuto che la somma riconosciuta alla famiglia affidataria dovesse considerarsi in forma unitaria, indipendentemente dal numero dei minori interessati dall'affidamento, avendo evidenziato che costituisse una mera facoltà
l'elargizione di somme ulteriori nei casi in cui la procedura di affidamento riguardasse più minori destinati ad un medesimo nucleo familiare.
In chiave prettamente ermeneutica ed in precipua adesione al chiaro portato normativo di cui all'art. 12 Preleggi secondo il quale “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, appare doveroso preliminarmente precisare che il Decreto Assessoriale n. 481 del 28 febbraio 2005 si staglia in quel complesso di normative poste a presidio e regolanti l'affidamento familiare dei minori, costituente un istituto di pregnante rilevanza sociale utilizzato con la finalità di riconoscere al minore il diritto a vivere in una famiglia che possa garantirgli cure, educazione e affetto, in tutti quei casi in cui la famiglia di origine non disponga di quei requisiti idonei ad assolvere tale compito.
Il Legislatore regionale ha riconosciuto, come detto, una forma di sostegno in termini economici in capo alle famiglie/comunità presso cui si è formalizzato la procedura di
9 affidamento, al fine di implementare le risorse necessarie ad assicurare ai fanciulli un contesto di vita maggiormente dignitoso.
È doveroso però segnalare che la forma di contribuzione assolta dai Comuni deputati a tal uopo si sostanzia, secondo il mero dato letterale dell'art. 5 D.A. n. 481/2005, in una sorta di agevolazione riconosciuta a tutte le famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito vantato da queste ultime, determinata secondo parametri unitari e comunque non inferiori ad €. 400,00, non disponendo alcunché in riferimento alle circostanze in cui i minori interessati dalla procedura di affidamento siano più di uno.
Dal tenore letterale della normativa in questione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, emerge che i Comuni siano obbligati a versare nei confronti delle famiglie affidatarie la sola somma minima, universale ed unitaria, necessaria per fungere da sostegno per la formalizzazione della procedura di affidamento, non sussistendo pertanto alcun obbligo in grado di vincolare gli enti ad erogare delle somme ulteriori, nei casi in cui i minori siano più di uno.
Tale argomentazione trova conforto in espressioni come “può essere prevista pure” che lasciano poco spazio a interpretazioni ambigue, indicando e cristallizzando una facoltà discrezionale e non un obbligo vincolante.
Questa scelta lessicale da parte del D.A. risponde alla concreta necessità di permettere ai
Comuni di evitare automatismi e valutare ogni circostanza caso per caso, al fine di poter assicurarsi che le risorse pubbliche vengano utilizzate in maniera mirata. Altro dato in grado di indirizzare una scelta di tal tipo risponde al chiaro intento di promuovere la sostenibilità, atteso che le amministrazioni locali, spesso vincolate da limiti di bilancio, possono così ottimizzare le spese senza essere obbligate a prevedere contributi aggiuntivi per situazioni che non lo richiedono espressamente.
L'uso del termine “indipendentemente dal reddito” nella parte relativa al contributo base di €. 400,00 mostra invece chiaramente l'intenzione della normativa di settore, in linea con le indicazioni del legislatore, di garantire un sostegno universale minimo per le famiglie affidatarie, ma con una modulazione opzionale per le situazioni più complesse.
Infatti, il Legislatore con tale disposizione ha tentato di bilanciare da un lato il diritto fondamentale del minore a essere adeguatamente sostenuto in un ambiente familiare affidatario e, dall'altro, il diritto degli enti locali ad utilizzare in modo confacente le proprie risorse secondo il principio di proporzionalità della spesa: al tal riguardo è stato garantito un supporto minimo obbligatorio attraverso la previsione di contributo fisso, oggetto di rivalutazione annuale in base
10 agli indici ISTAT, per assicurare la sua adeguatezza rispetto al costo della vita e, non per ultimo,
è stato consentito un margine di flessibilità per affrontare situazioni straordinarie, come l'affidamento di minori con disabilità, gravi situazioni di disagio familiare o affidi multipli, permettendo così di operare un modo mirato, adattando l'intervento pubblico a circostanze specifiche.
Con specifico riferimento agli affidamenti plurimi, con tali previsioni è stato consentito agli enti locali, nel pieno esercizio di una propria discrezionalità amministrativa, la possibilità di adottare misure straordinarie idonee per far fronte a casi eccezionali, avendo previsto, in ottica preventiva, che queste forme di affidamento comportino certamente esigenze più elevate rispetto a quelle concernenti un singolo affidamento.
Tale carattere non obbligatorio dei contributi aggiuntivi rinviene però un contrappeso nella possibilità di erogare somme straordinarie “in relazione a bisogni o situazioni particolari”, onde prevedere uno strumento per intervenire laddove necessario, senza tuttavia imporre un onere universale ai Comuni.
Tuttavia, la scelta di non rendere obbligatorio un incremento proporzionale del contributo per ogni ulteriore minore affidato non appare irragionevole, potendosi presumere, anzitutto, che la gestione di più minori nello stesso nucleo familiare porti a una riduzione relativa dei costi per singolo minore e, seguentemente, in un'ottica ispirata ai principi di economicità e sostenibilità, che un aumento obbligatorio per ogni minore avrebbe potuto mettere in difficoltà finanziaria i
Comuni, soprattutto nelle aree con un alto numero di casi di affidamento.
Nel caso de quo, la decurtazione della somma precedentemente erogata per ciascun minore in capo alla famiglia affidataria, risponde ad un'ottica di sostenibilità comunale atteso che, com'è dato emergere dalla proposta di determinazione del Comune di LA (successivamente approvata con Determina n. 734 del 14.12.2016), avente ad oggetto l'approvazione di un piano di zona 2013/2015 in materia di affidamento familiare per svariati Comuni appartenenti al proprio circondario, fra cui quello di l'impegno di spesa previsto per l'anno 2015 subiva CP_2 una sensibile diminuzione rispetto agli anni precedenti, stante l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario con delibera consiliare n. 101 dell'8.11.2016.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vigeva alcun obbligo in capo al di di erogare nei confronti della famiglia affidataria una somma “raddoppiata” CP_2 CP_2 per ciascun minore, a nulla rilevando la circostanza che, in un primo momento, l'Assessorato regionale abbia confermato che il contributo avrebbe dovuto essere erogato singolarmente per
11 ogni minore (cfr. mail del 15.04.2016 inoltrata al , dovendosi invece privilegiare Pt_1 un'interpretazione che sia conforme sia al dato letterale sia alla ratio teleologica della norma in esame, come successivamente riaffermato dallo stesso Assessorato regionale nella nota n. prot.
18847 del 30.05.2016.
Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte e del quadro normativo applicabile, non può in alcun modo ravvisarsi una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, eccepita dagli appellanti, non essendo irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di non differenziare il trattamento a seconda del numero dei minori affidati, trattandosi di un contributo erogato a sostegno della famiglia, in tal senso dovendosi leggere la citata norma primaria di cui all'art. 9, comma 5, L. R.
Sicilia 9 maggio 1986 n. 22.
Ciò, anzitutto, trova conferma nel fatto che come sancito dall'articolo 5 del Decreto
Assessoriale del 28 febbraio 2005, il contributo si configura quale ausilio in termini economici destinato alla famiglia affidataria considerata come un'unità, e non già quale beneficio attribuibile ai singoli minori individualmente considerati, misura quest'ultima che risalta un assetto normativo in grado di sostenere l'intero nucleo familiare nell'esercizio delle sue funzioni di accoglienza e cura, senza frammentare l'intervento economico su base individuale.
Nel merito, poi, la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della
Costituzione può essere ipotizzata solo nel caso in cui vi sia una disparità di trattamento rispetto a un obbligo normativamente previsto. Nel caso di specie, invece, nessuna disposizione normativa impone, in modo specifico, l'erogazione del contributo per ciascun minore affidato, né tanto meno che secondo modalità prestabilite debba corrispondersi una medesima somma per ciascun minore nei casi di affidamenti plurimi;
né, del resto, si tratta di evenienza che è sfuggita all'attenzione dell'Assessorato regionale, deputato a determinare la misura e le modalità del contributo, il quale ha espressamente previsto che laddove sussistano delle circostanze eccezionali, connotate da una particolare complessità (tra le quali vanno ricomprese anche le situazione di affidi plurimi), il Comune competente ha facoltà (“può”) erogare delle somme ulteriori ed aggiuntive all'importo base previsto dalla norma regionale, senza tuttavia prevedere alcun automatismo che riconosca ai richiedenti un aumento secco in misura doppia del minimum riconosciuto di € 400,00.
La scelta del Legislatore regionale, in linea con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, appare quindi coerente con l'obiettivo di bilanciare il diritto al sostegno
12 economico delle famiglie affidatarie con la necessità di preservare la sostenibilità finanziaria degli enti locali.
Pertanto, l'interpretazione della norma che considera il contributo quale misura unitaria destinata alla famiglia nel suo complesso non solo risulta aderente al dato letterale e teleologico, ma si rivela pienamente conforme ai principi costituzionali, escludendo qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento o violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, l'architettura dell'articolo 5 del
Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 febbraio 2005 risulta conforme alla ratio della legge, atta a contemperare le contrapposte esigenze di sostegno economico alle famiglie affidatarie con quelle di sostenibilità finanziaria per gli enti locali. In particolare, la formulazione dell'articolo in parola individua nel contributo economico mensile base, pari a € 400,00 e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, un diritto inderogabile delle famiglie affidatarie, riconoscendo così un principio di tutela minima e universale nei confronti del minore affidato.
Tuttavia, per ciò che concerne l'erogazione di contributi straordinari in relazione a situazioni di particolare complessità – quali l'affidamento plurimo o la presenza di condizioni straordinarie quali disabilità o grave disagio –, come detto, la disposizione normativa prevede espressamente una facoltà discrezionale in capo ai Comuni al fine di consentire alle amministrazioni locali di modulare il proprio intervento in conformità ai principi di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità economica, nel rispetto delle risorse disponibili e delle necessità del caso concreto.
Dalle considerazioni ed argomentazioni esplicitate sopra, in conformità con quanto statuito dal Giudice di prime cure, deriva il rigetto integrale dell'appello interposto da Pt_1
e .
[...] Controparte_1
§ 3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti, in adesione all'accoglimento dei motivi sopra esplicitati, invocano l'erroneità dell'ordinanza impugnata anche in punto di spese di lite che, per l'effetto, avrebbero dovuto essere addossate interamente in capo al odierno CP_2 appellante.
Tale motivo, nei termini in cui è stato posto, considerato il rigetto dei precedenti motivi di merito, deve ritenersi in essi assorbito.
§
Con riferimento alle spese del presente giudizio, considerato che la questione sottoposta al vaglio del giudicante era di natura meramente interpretativa e che sul punto sono intervenuti
13 pareri contrastanti da parte dell'Assessorato (cfr. mail del 15.04.2016 e successiva Nota n. 18847 del 30.05.2016 dell'Assessorato Regionale, richiamati in parte motiva), considerato altresì il tenore e la natura della controversia, sussistono tutti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ricorrono, comunque, i presupposti per porre a carico degli appellanti - in solido - il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L. 288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 403/2023 R.G., sull'appello proposto da e avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 185/2023 Parte_1 Parte_5 emessa dal Tribunale di Messina in data 04.05.2023 e pubblicata in pari data, nei confronti del
, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_2
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Maria Giuseppa Scolaro) (Dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott.
Giovanni Iovine.
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