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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1727/2015 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Magistrato dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1727/2015 promossa da:
), con l'avv. PARISI CLAUDIO (C.F. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE OPPONENTE nei confronti di
( ), con gli avv.ti PETRIZZO MARIA CP_1 C.F._3
CARMELA ) e OLIVA SILVESTRO C.F._4
), giusta procura in atti;
C.F._5
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto per un importo di Euro 5.465,13 notificatogli in data 09.11.2015 sulla base di un assegno emesso in favore di CP_1
e risultato protestato in data 16.09.2015 in difetto di provvista;
premettendo che tra egli e l'opposto non era mai intercorso alcun rapporto giustificativo di una consegna di assegno e che questa non era mai avvenuta,
a fondamento dell'opposizione esponeva che in realtà l'assegno era stata CP_ consegnato a , moglie dello , per l'acquisto di un chiosco in CP_2 proprietà a quest'ultima, nonché che l'assegno era stato consegnato soltanto vergando l'importo di Euro 5.000 e la propria firma, lasciando in bianco tutto il resto, ovvero data, luogo e beneficiario;
che non fu consegnato il
07.09.2015, data in cui era già pendente lite giudiziaria scaturente da una denuncia tra le parti, bensì a luglio 2015; disconosceva la propria grafia e, pertanto, proponeva querela di falso per riempimento abusivo;
che l'assegno, mancante di alcuni elementi essenziali, non poteva valere come assegno bancario né poteva essere utilizzato come promessa di pagamento;
da ultimo, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2. Per le premesse svolte, così concludeva: ''Voglia il Parte_1
Tribunale adito in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi
o alcuni di essi cosi provvedere: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
accertata la falsità e l'abusivo riempimento per le parti suindicate
pagina 2 di 8 dell'assegno, se del caso previo giudizio per querela di falso come proposto
e richiesto, dichiarare la sua nullità; dichiarare quindi l'inesistenza del diritto del precettante ad agire esecutivamente con inefficacia del precetto;
accertare e dichiarare che l'assegno per cui è causa non costituisce nemmeno promessa di pagamento , per inesistenza di alcun rapporto sottostante, obbligatorio o di altra specie, tra e;
Parte_1 CP_1 condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi , oltre accessori come per legge.''
3. Instauratosi regolarmente il contradditorio, con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2016 si costituiva che CP_1 contestava le domande di parte attrice;
in particolare, esponeva che in virtù di rapporti inizialmente amicali, l'opposto aveva effettuato prestiti di denaro all'opponente in più occasioni per svariati motivi ed era questo il reale motivo sottostante alla consegna dell'assegno, aggiungendo che in data 29.07.2014
l'opponente versò in favore della sig.ra , l'importo di € 9.000,00; somma CP_2 che andava, per l'appunto, imputata al fitto per la stagione estiva 2014, restando però moroso degli ulteriori importi per la cessione, importo pari ad
Euro 14.000, rateizzato in Euro 1000,00 mensili, avendo il onorato Pt_1 solo una rata relativa al mese di marzo 2015; contestava la ricostruzione operata da controparte, osservando che in realtà l'assegno era stato emesso in proprio favore in virtù dei numerosi prestiti effettuati.
Per le premesse svolte, così concludeva: ''Affinché voglia CP_1
l'adito Tribunale, previo diniego della chiesta sospensione della efficacia esecutiva del titolo, rigettare, per le motivazioni che precedono, la proposta domanda perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e competenze del giudizio.''
4. Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 12.04.2016, il pagina 3 di 8 Giudice, non sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita con interrogatorio formale ed una prova testimoniale ammessi con ordinanza del
18.03.2020 ed espletati all'udienza del 26.04.20203, nonché attraverso la nomina di un consulente tecnico di ufficio grafologico con ordinanza del
14.11.2023;
5. L'opposizione è infondata per le motivazioni di cui infra.
6. Preliminarmente, occorre evidenziare che il giudizio di opposizione ad atto di precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
7. Orbene, il primo motivo di opposizione, ossia l'assenza di rapporti di natura obbligatoria a giustificazione dell'emissione di un assegno bancario, deve essere disattesa.
8. Infatti, l'opponente si è limitato genericamente a contestare l'assenza di rapporti di natura personale o commerciale con l'opposto tali da rendere possibile la circostanza dell'emissione di un assegno in favore di quest'ultimo, eccependo, in realtà, che l'assegno in questione, vergato soltanto nello spazio riservato all'importo e alla sottoscrizione, era stato consegnato alla di lui moglie per l'acquisto di un chiosco, con l'intesa che il tutolo CP_2 sarebbe poi stato consegnato all'opponente una volta adempiuto il pagamento del residuo.
9. Tuttavia, non possono essere seguite le generiche deduzioni poste alla base dell'eccezione svolta, tra cui tra l'altro gli atti del ricorso ex art. 700
c.p.c. azionato dinanzi all'intestato tribunale tra l'opponente e la , stante CP_2 il premesso riparto dell'onere probatorio sancito ex art. 2697 c.c., e gravante in capo all'opponente, e nel caso in esame non assolto.
pagina 4 di 8 10. Ed invero, a riprova dell'infondatezza delle eccezioni mosse dall'opponente, l'assegno bancario n. 0023341258-05 della Banca della
Campania è stato sottoposto a CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. il quale, dopo approfondite indagini di Persona_1 raffronto con i saggi grafici appositamente rilasciati dall'opponente per le relative operazioni peritali, ha concluso per la riconducibilità delle scritte di riempimento dell'assegno alla mano di . Parte_1
11. Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
12. In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, precisando che l'esame di confronto, a fronte di alcune limitate difformità che rivestono quantitativamente e qualitativamente una scarsa rilevanza, consentiva di evidenziare concordanze sia negli elementi costitutivi che nelle modalità esecutive, nonché una similare gestualità fuggitiva e medesime peculiarità grafiche, ha concluso per motivare un giudizio conclusivo di riconducibilità della manoscrittura con cui risultano compilati il luogo di emissione (Pertosa), la data di emissione (07/09/2015) e del beneficiario ) dell'assegno bancario n. 0023341258-05 della CP_1
Banca della Campania alla mano del sig. . (cfr. consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, pagg. 114-115).
13. Per quanto premesso, dunque, si è accertato e, pertanto, si deve dichiarare che la compilazione del predetto assegno sia attribuibile all'opponente . Pt_1
14. Data prova dunque che, in realtà, l'assegno è stata compilato pagina 5 di 8 dall'opponente, può osservarsi che, anche diversamente opinando, e pur se si volesse ritenere l'assegno bancario in questione nullo in violazione degli art. 1 e 2 R. D. 21.12.1933 n. 1736 per mancata apposizione della data da parte del traente - e, pertanto, non quale valido assegno bancario (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 1337 del 7.2.2000); nondimeno, la nullità dell'assegno per mancata indicazione di elementi secondari non inciderebbe sulla validità del documento stesso come promessa di pagamento o ricognizione di debito, di fatto paralizzandone l'efficacia di titolo esecutivo ma lascerebbe invariata l'incidenza sulla ripartizione dell'onere della prova del rapporto principale (“l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante;
pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento.“ - Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13949 del
16.6,2006; “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale” - Cass. n. 11332 del 15/05/2009).
15. Si realizza, infatti, in tali ipotesi, un'astrazione processuale dell'obbligazione cartolare rispetto all'obbligazione principale intercorrente tra le parti, in virtù della quale l'esistenza del rapporto principale si presume fino a prova contraria, con la conseguenza che è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti impeditivi o estintivi relativi all'obbligazione principale (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 21098 del 16.9.2013).
16. Dunque, pur volendo per ipotesi ritenere nullo l'assegno, il titolo risulta pagina 6 di 8 in ogni caso idoneo ad essere considerato quale riconoscimento, e, fermo quanto precede in diritto, considerato che non è stato in grado Parte_1 di provare l'assenza di alcun rapporto principale nella presente sede ed intercorrente con il convenuto opposto, come da suo onere, l'opposizione sarebbe comunque infondata, non essendo necessario, diversamente da quanto dedotto in memoria di replica del 22/5/25 (pag. 3 e 7) una apposita domanda riconvenzionale .
17. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di spese che si liquidano secondo il CP_1
D.M. 147/2022.
18. Le spese della consulenza tecnica, per come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'atto di precetto notificato in data 09.11.2015 valido ed efficace.
II. condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
III. pone le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del
17/2/25, definitivamente a carico della parte soccombente . Parte_1
Lagonegro, 29 maggio 2025.
Il Magistrato
dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Magistrato dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1727/2015 promossa da:
), con l'avv. PARISI CLAUDIO (C.F. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE OPPONENTE nei confronti di
( ), con gli avv.ti PETRIZZO MARIA CP_1 C.F._3
CARMELA ) e OLIVA SILVESTRO C.F._4
), giusta procura in atti;
C.F._5
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto per un importo di Euro 5.465,13 notificatogli in data 09.11.2015 sulla base di un assegno emesso in favore di CP_1
e risultato protestato in data 16.09.2015 in difetto di provvista;
premettendo che tra egli e l'opposto non era mai intercorso alcun rapporto giustificativo di una consegna di assegno e che questa non era mai avvenuta,
a fondamento dell'opposizione esponeva che in realtà l'assegno era stata CP_ consegnato a , moglie dello , per l'acquisto di un chiosco in CP_2 proprietà a quest'ultima, nonché che l'assegno era stato consegnato soltanto vergando l'importo di Euro 5.000 e la propria firma, lasciando in bianco tutto il resto, ovvero data, luogo e beneficiario;
che non fu consegnato il
07.09.2015, data in cui era già pendente lite giudiziaria scaturente da una denuncia tra le parti, bensì a luglio 2015; disconosceva la propria grafia e, pertanto, proponeva querela di falso per riempimento abusivo;
che l'assegno, mancante di alcuni elementi essenziali, non poteva valere come assegno bancario né poteva essere utilizzato come promessa di pagamento;
da ultimo, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2. Per le premesse svolte, così concludeva: ''Voglia il Parte_1
Tribunale adito in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi
o alcuni di essi cosi provvedere: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
accertata la falsità e l'abusivo riempimento per le parti suindicate
pagina 2 di 8 dell'assegno, se del caso previo giudizio per querela di falso come proposto
e richiesto, dichiarare la sua nullità; dichiarare quindi l'inesistenza del diritto del precettante ad agire esecutivamente con inefficacia del precetto;
accertare e dichiarare che l'assegno per cui è causa non costituisce nemmeno promessa di pagamento , per inesistenza di alcun rapporto sottostante, obbligatorio o di altra specie, tra e;
Parte_1 CP_1 condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi , oltre accessori come per legge.''
3. Instauratosi regolarmente il contradditorio, con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2016 si costituiva che CP_1 contestava le domande di parte attrice;
in particolare, esponeva che in virtù di rapporti inizialmente amicali, l'opposto aveva effettuato prestiti di denaro all'opponente in più occasioni per svariati motivi ed era questo il reale motivo sottostante alla consegna dell'assegno, aggiungendo che in data 29.07.2014
l'opponente versò in favore della sig.ra , l'importo di € 9.000,00; somma CP_2 che andava, per l'appunto, imputata al fitto per la stagione estiva 2014, restando però moroso degli ulteriori importi per la cessione, importo pari ad
Euro 14.000, rateizzato in Euro 1000,00 mensili, avendo il onorato Pt_1 solo una rata relativa al mese di marzo 2015; contestava la ricostruzione operata da controparte, osservando che in realtà l'assegno era stato emesso in proprio favore in virtù dei numerosi prestiti effettuati.
Per le premesse svolte, così concludeva: ''Affinché voglia CP_1
l'adito Tribunale, previo diniego della chiesta sospensione della efficacia esecutiva del titolo, rigettare, per le motivazioni che precedono, la proposta domanda perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese e competenze del giudizio.''
4. Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 12.04.2016, il pagina 3 di 8 Giudice, non sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita con interrogatorio formale ed una prova testimoniale ammessi con ordinanza del
18.03.2020 ed espletati all'udienza del 26.04.20203, nonché attraverso la nomina di un consulente tecnico di ufficio grafologico con ordinanza del
14.11.2023;
5. L'opposizione è infondata per le motivazioni di cui infra.
6. Preliminarmente, occorre evidenziare che il giudizio di opposizione ad atto di precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
7. Orbene, il primo motivo di opposizione, ossia l'assenza di rapporti di natura obbligatoria a giustificazione dell'emissione di un assegno bancario, deve essere disattesa.
8. Infatti, l'opponente si è limitato genericamente a contestare l'assenza di rapporti di natura personale o commerciale con l'opposto tali da rendere possibile la circostanza dell'emissione di un assegno in favore di quest'ultimo, eccependo, in realtà, che l'assegno in questione, vergato soltanto nello spazio riservato all'importo e alla sottoscrizione, era stato consegnato alla di lui moglie per l'acquisto di un chiosco, con l'intesa che il tutolo CP_2 sarebbe poi stato consegnato all'opponente una volta adempiuto il pagamento del residuo.
9. Tuttavia, non possono essere seguite le generiche deduzioni poste alla base dell'eccezione svolta, tra cui tra l'altro gli atti del ricorso ex art. 700
c.p.c. azionato dinanzi all'intestato tribunale tra l'opponente e la , stante CP_2 il premesso riparto dell'onere probatorio sancito ex art. 2697 c.c., e gravante in capo all'opponente, e nel caso in esame non assolto.
pagina 4 di 8 10. Ed invero, a riprova dell'infondatezza delle eccezioni mosse dall'opponente, l'assegno bancario n. 0023341258-05 della Banca della
Campania è stato sottoposto a CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. il quale, dopo approfondite indagini di Persona_1 raffronto con i saggi grafici appositamente rilasciati dall'opponente per le relative operazioni peritali, ha concluso per la riconducibilità delle scritte di riempimento dell'assegno alla mano di . Parte_1
11. Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
12. In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, precisando che l'esame di confronto, a fronte di alcune limitate difformità che rivestono quantitativamente e qualitativamente una scarsa rilevanza, consentiva di evidenziare concordanze sia negli elementi costitutivi che nelle modalità esecutive, nonché una similare gestualità fuggitiva e medesime peculiarità grafiche, ha concluso per motivare un giudizio conclusivo di riconducibilità della manoscrittura con cui risultano compilati il luogo di emissione (Pertosa), la data di emissione (07/09/2015) e del beneficiario ) dell'assegno bancario n. 0023341258-05 della CP_1
Banca della Campania alla mano del sig. . (cfr. consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, pagg. 114-115).
13. Per quanto premesso, dunque, si è accertato e, pertanto, si deve dichiarare che la compilazione del predetto assegno sia attribuibile all'opponente . Pt_1
14. Data prova dunque che, in realtà, l'assegno è stata compilato pagina 5 di 8 dall'opponente, può osservarsi che, anche diversamente opinando, e pur se si volesse ritenere l'assegno bancario in questione nullo in violazione degli art. 1 e 2 R. D. 21.12.1933 n. 1736 per mancata apposizione della data da parte del traente - e, pertanto, non quale valido assegno bancario (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 1337 del 7.2.2000); nondimeno, la nullità dell'assegno per mancata indicazione di elementi secondari non inciderebbe sulla validità del documento stesso come promessa di pagamento o ricognizione di debito, di fatto paralizzandone l'efficacia di titolo esecutivo ma lascerebbe invariata l'incidenza sulla ripartizione dell'onere della prova del rapporto principale (“l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante;
pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento.“ - Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13949 del
16.6,2006; “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale” - Cass. n. 11332 del 15/05/2009).
15. Si realizza, infatti, in tali ipotesi, un'astrazione processuale dell'obbligazione cartolare rispetto all'obbligazione principale intercorrente tra le parti, in virtù della quale l'esistenza del rapporto principale si presume fino a prova contraria, con la conseguenza che è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova dei fatti impeditivi o estintivi relativi all'obbligazione principale (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 21098 del 16.9.2013).
16. Dunque, pur volendo per ipotesi ritenere nullo l'assegno, il titolo risulta pagina 6 di 8 in ogni caso idoneo ad essere considerato quale riconoscimento, e, fermo quanto precede in diritto, considerato che non è stato in grado Parte_1 di provare l'assenza di alcun rapporto principale nella presente sede ed intercorrente con il convenuto opposto, come da suo onere, l'opposizione sarebbe comunque infondata, non essendo necessario, diversamente da quanto dedotto in memoria di replica del 22/5/25 (pag. 3 e 7) una apposita domanda riconvenzionale .
17. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di spese che si liquidano secondo il CP_1
D.M. 147/2022.
18. Le spese della consulenza tecnica, per come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'atto di precetto notificato in data 09.11.2015 valido ed efficace.
II. condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
III. pone le spese della consulenza tecnica, come liquidate con decreto del
17/2/25, definitivamente a carico della parte soccombente . Parte_1
Lagonegro, 29 maggio 2025.
Il Magistrato
dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8