Articolo 3 della Legge 8 agosto 1977, n. 557
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 settembre 1977
Art. 3.
Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975 n. 727 , e' inserito dopo il n. 13 il seguente:
"14. - Confezioni di indumenti di lavoro, nastri per macchine e articoli vari di teleria, riparazione e disinfestazione di imballaggi e tele per tabacchi greggi, riparazione e lavaggio dei sacchi presso lo stabilimento di Gorizia".
Il personale attualmente adibito ai lavori di cui ai precedente comma viene ammesso all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le condizioni e modalita' previste dall'articolo 1 della presente legge, anche oltre il limite massimo di 580 unita' indicato nello stesso articolo.
Entrata in vigore il 7 settembre 1977