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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2345/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2345/2024
Oggi 26 maggio 2025, alle ore 10:50, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per e l'avv. ALESSANDRO Controparte_1 Controparte_2
VINCI, oggi sostituito dall'avv. ANTONELLA SCHEPIS la quale preliminarmente chiede un rinvio per bonario componimento e, in subordine, precisa le proprie conclusioni come da “Piaccia” dell'atto introduttivo;
- per l'avv. CAMILLERI VITTORIO, oggi sostituito Controparte_3
dall'avv. RAFFAELE DE VITA il quale si riporta ai propri scritti difensivi e ai verbali di udienza, chiedendo che la causa venga posta in decisione;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 2345/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2345/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Vinci, presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Controparte_3 P.IVA_1
Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.05.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno proposto opposizione ex art. 645 Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 1142/2024 r.g., con cui è stato loro solidalmente ingiunto il pagamento, in favore di della somma Controparte_3 complessiva di € 16.065,39, nonché, al solo Vacante, l'ulteriore somma di € 760,75; il tutto, oltre interessi, spese e competenze del monitorio. A supporto dell'opposizione, hanno dedotto ed eccepito: a) la mancanza di prova dell'effettiva erogazione del finanziamento;
b) la nullità della clausola di determinazione degli interessi, a norma dell'art. 125-bis, comma 6, TUB;
c) l'usurarietà dei tassi pattuiti;
d) l'errata contabilizzazione dei pagamenti effettuati.
2. - La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Con ordinanza del 13.01.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alla parte opposta il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
4. - La procedura di mediazione, pur regolarmente avviata, si è conclusa con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte opponente. Deve pertanto ritenersi integrata la condizione di procedibilità ex artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 28/2010.
5. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
6. - Ciò posto, l'opposizione è infondata e va respinta.
6.1. - L'eccezione concernente la mancanza di prova dell'erogazione del finanziamento
è infondata.
Come, infatti, già spiegato in seno all'ordinanza del 13.01.2025, al netto di una certa genericità della doglianza (posto che “gli opponenti non hanno specificato in relazione
a quale dei due contratti posti a fondamento della domanda monitoria abbiano inteso riferire le suddette contestazioni”), tale contestazione confligge con la successiva
Pag. 3 di 6 contestazione degli opponenti, relativa all'errata contabilizzazione dei pagamenti solutori mensili effettuati in favore di ciò che, contrariamente Controparte_3
alle premesse, presuppone logicamente e necessariamente l'insorgenza dell'obbligo restitutorio a seguito della conclusione del contratto di mutuo.
A ciò aggiungasi ulteriormente, e con valore dirimente, che la Controparte_3
in allegato alla seconda memoria integrativa, ha prodotto copia dell'attestazione di esecuzione del bonifico dell'importo di € 15.000,00 in favore della parte mutuataria, corrispondente all'importo finanziato giusta contratto n. 25195021.
6.2. - L'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, proposta ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, del TUB, risulta manifestamente infondata.
Ed invero, se il contratto n. 25195021 contiene testualmente la doppia indicazione del
TAEG (sia comprensiva che esclusiva dei costi assicurativi), il contratto n. 26222806 rappresenta addirittura un contratto di prestito finalizzato a tasso zero, con TAEG 0% e privo di costi assicurativi di sorta.
6.3. - L'eccezione di usurarietà è stata sollevata in modo del tutto generico ed assertivo, senza allegazione di consulenza tecnico-contabile, né indicazione del TEG e del TSU pro tempore applicabile. In ogni caso, in difetto di diverse allegazioni degli opponenti, il
TEG del contratto n. 25195021 può stimarsi pari al TAEG del 15,42%, il quale risulta certamente inferiore alla soglia d'usura (15,9625%) prevista dal D.M. 28.12.2021 per la categoria “Crediti personali”. Non è dato, inoltre, questionarsi di una presunta usurarietà del contratto n. 26222806, trattandosi, come detto, di finanziamento a tasso zero,
6.4. - Quanto all'eccezione relativa alla mancata contabilizzazione dei pagamenti effettuati, essa non è supportata da alcuna documentazione probatoria.
Come affermato da Sez. Un., n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
Pag. 4 di 6 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio, producendo i titoli negoziali ed allegando l'inadempimento della controparte negoziale, all'uopo indicando con chiarezza l'importo non riscosso per ciascuno dei due contratti posti a fondamento della domanda monitoria (cfr. pag. 3, ricorso monitorio). Gli opponenti, a fronte di ciò, non hanno provato l'avvenuto pagamento degli importi contestati, né
l'esistenza di versamenti ulteriori e non contabilizzati dalla controparte negoziale.
7. - In conclusione, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata.
7.1. - In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del relativo processo, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva solo nel caso in cui non ne sia già munito, come previsto dall'art. 653, co. 1, c.p.c., secondo cui: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”. Sicché, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto non va ulteriormente dichiarato esecutivo, essendo lo stesso già munito della clausola di provvisoria esecuzione giusta ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 13.01.2025.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia (scaglione valoriale sino ad € 26.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale.
9. - Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, va infine pronunciata condanna della parte opponente al versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello
Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2345/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da e Controparte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2024, emesso dal Tribunale di CP_2
Siracusa in data 29.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 1142/2024 r.g.
2) Condanna e in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da che liquida in complessivi € Controparte_3
3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e
IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna e in solido, al versamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2345/2024
Oggi 26 maggio 2025, alle ore 10:50, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per e l'avv. ALESSANDRO Controparte_1 Controparte_2
VINCI, oggi sostituito dall'avv. ANTONELLA SCHEPIS la quale preliminarmente chiede un rinvio per bonario componimento e, in subordine, precisa le proprie conclusioni come da “Piaccia” dell'atto introduttivo;
- per l'avv. CAMILLERI VITTORIO, oggi sostituito Controparte_3
dall'avv. RAFFAELE DE VITA il quale si riporta ai propri scritti difensivi e ai verbali di udienza, chiedendo che la causa venga posta in decisione;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 2345/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2345/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Vinci, presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Controparte_3 P.IVA_1
Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.05.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno proposto opposizione ex art. 645 Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2024, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 1142/2024 r.g., con cui è stato loro solidalmente ingiunto il pagamento, in favore di della somma Controparte_3 complessiva di € 16.065,39, nonché, al solo Vacante, l'ulteriore somma di € 760,75; il tutto, oltre interessi, spese e competenze del monitorio. A supporto dell'opposizione, hanno dedotto ed eccepito: a) la mancanza di prova dell'effettiva erogazione del finanziamento;
b) la nullità della clausola di determinazione degli interessi, a norma dell'art. 125-bis, comma 6, TUB;
c) l'usurarietà dei tassi pattuiti;
d) l'errata contabilizzazione dei pagamenti effettuati.
2. - La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Con ordinanza del 13.01.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato assegnato alla parte opposta il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
4. - La procedura di mediazione, pur regolarmente avviata, si è conclusa con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte opponente. Deve pertanto ritenersi integrata la condizione di procedibilità ex artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 28/2010.
5. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
6. - Ciò posto, l'opposizione è infondata e va respinta.
6.1. - L'eccezione concernente la mancanza di prova dell'erogazione del finanziamento
è infondata.
Come, infatti, già spiegato in seno all'ordinanza del 13.01.2025, al netto di una certa genericità della doglianza (posto che “gli opponenti non hanno specificato in relazione
a quale dei due contratti posti a fondamento della domanda monitoria abbiano inteso riferire le suddette contestazioni”), tale contestazione confligge con la successiva
Pag. 3 di 6 contestazione degli opponenti, relativa all'errata contabilizzazione dei pagamenti solutori mensili effettuati in favore di ciò che, contrariamente Controparte_3
alle premesse, presuppone logicamente e necessariamente l'insorgenza dell'obbligo restitutorio a seguito della conclusione del contratto di mutuo.
A ciò aggiungasi ulteriormente, e con valore dirimente, che la Controparte_3
in allegato alla seconda memoria integrativa, ha prodotto copia dell'attestazione di esecuzione del bonifico dell'importo di € 15.000,00 in favore della parte mutuataria, corrispondente all'importo finanziato giusta contratto n. 25195021.
6.2. - L'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi, proposta ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, del TUB, risulta manifestamente infondata.
Ed invero, se il contratto n. 25195021 contiene testualmente la doppia indicazione del
TAEG (sia comprensiva che esclusiva dei costi assicurativi), il contratto n. 26222806 rappresenta addirittura un contratto di prestito finalizzato a tasso zero, con TAEG 0% e privo di costi assicurativi di sorta.
6.3. - L'eccezione di usurarietà è stata sollevata in modo del tutto generico ed assertivo, senza allegazione di consulenza tecnico-contabile, né indicazione del TEG e del TSU pro tempore applicabile. In ogni caso, in difetto di diverse allegazioni degli opponenti, il
TEG del contratto n. 25195021 può stimarsi pari al TAEG del 15,42%, il quale risulta certamente inferiore alla soglia d'usura (15,9625%) prevista dal D.M. 28.12.2021 per la categoria “Crediti personali”. Non è dato, inoltre, questionarsi di una presunta usurarietà del contratto n. 26222806, trattandosi, come detto, di finanziamento a tasso zero,
6.4. - Quanto all'eccezione relativa alla mancata contabilizzazione dei pagamenti effettuati, essa non è supportata da alcuna documentazione probatoria.
Come affermato da Sez. Un., n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
Pag. 4 di 6 debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio, producendo i titoli negoziali ed allegando l'inadempimento della controparte negoziale, all'uopo indicando con chiarezza l'importo non riscosso per ciascuno dei due contratti posti a fondamento della domanda monitoria (cfr. pag. 3, ricorso monitorio). Gli opponenti, a fronte di ciò, non hanno provato l'avvenuto pagamento degli importi contestati, né
l'esistenza di versamenti ulteriori e non contabilizzati dalla controparte negoziale.
7. - In conclusione, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata.
7.1. - In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del relativo processo, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva solo nel caso in cui non ne sia già munito, come previsto dall'art. 653, co. 1, c.p.c., secondo cui: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”. Sicché, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto non va ulteriormente dichiarato esecutivo, essendo lo stesso già munito della clausola di provvisoria esecuzione giusta ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 13.01.2025.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia (scaglione valoriale sino ad € 26.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale.
9. - Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, va infine pronunciata condanna della parte opponente al versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello
Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2345/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da e Controparte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2024, emesso dal Tribunale di CP_2
Siracusa in data 29.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 1142/2024 r.g.
2) Condanna e in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da che liquida in complessivi € Controparte_3
3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e
IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna e in solido, al versamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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