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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1034/2021 promossa da:
, ( n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 C.F._1 sul minore ( ) assistiti e difesi dall'Avv. Paolo Villelli Persona_1 C.F._2
- attori contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Valeria Capua
- convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere la condanna Controparte_1 del al risarcimento dei danni fisici riportati dal minore in Controparte_1 Persona_1 occasione dell'infortunio dallo stesso patito il giorno 16/08/2020 nella Villa Comunale del Comune di , danni che venivano quantificati in € 250.000,00. CP_1
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti, a pena di nullità, dall'art. 163 c.p.c. n. 4.
1 2. In via gradata, rigettare la domanda proposta da n.q. di genitore esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale del minore nei confronti del di , in Persona_1 CP_1 CP_1 quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
3. In via ulteriormente gradata, dichiarare il concorso di colpa del minore nel Persona_1 verificarsi dell'evento, in misura percentuale maggiore in capo allo stesso;
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
6. Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e all'udienza del 16 ottobre 2025 ha concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
Nella notte tra il 15 e 16.08.2020 il minore subiva delle lesioni mentre si trovava Persona_1 nella Villa Comunale di . CP_1
In particolare, inciampava per la presenza di un ceppo d'albero, a suo dire, non segnalato e non visibile e, per tale motivo, cadeva al suolo riportando traumatismo all'arto inferiore sinistro.
Sul luogo interveniva l'ambulanza medicalizzata del 118, il cui sanitario riteneva necessario trasportarlo al P.S. del P.O. di Polistena.
Le lesioni a carico dell'apparato muscoloscheletrico venivano accertate nei seguenti termini:
- Frattura scomposta pluriframmentaria al III distale della regione diafisaria del femore sinistro in paziente con neoformazione verosimilmente cistica in situ (come documentata strumentalmente in regime di P.S. e clinicamente dagli specialisti ortopedici) trattata chirurgicamente.
Pertanto, si rendeva necessario, in data 18.08.2020, un intervento chirurgico di “Riduzione e stabilizzazione con n. 2 fili di Kirschner e F.E.A.” per “frattura scomposta pluriframmentaria al III distale femore sx in paz. con sospetta cisti ossea”.
Il minore veniva dimesso in data 20.08.2020 con divieto di carico.
Seguivano controlli radiografici e clinici presso l'ambulatorio ortopedico del P.O. di Polistena:
- in data 14.10.2020, venivano rimossi i fili di Kirschner, eseguita medicazione e prescritto ciclo di kinesi attiva e passiva del ginocchio e data indicazione ad assumere posizione ortostatica con due stampelle;
2 - in data 18.11.2020, veniva eseguita dinamizzazione del F.E.A e data indicazione di deambulare con ausilio di bastoni e di continuare ciclo di kinesi attiva e passiva del ginocchio con potenziamento del quadricipite femorale.
- In data 28.01.2021, in regime ordinario, presso l' Controparte_2 di Polistena per essere sottoposto, in data 29.01.2021 a posizionamento di: “cateterino
[...] per analgesia sul m. quadricipite femorale sin ed iniziare mobilizzazione passiva con kinetec” ed, in data 05.02.2021, “mobilizzazione in narcosi del ginocchio sin. (0°-70°)”.
- da tale ultimo intervento veniva dimesso, in data 06.02.2021, con diagnosi di: “Rigidità posttraumatica del ginocchio sinistro in pregressa frattura 1/3 distale femore omolaterale trattata con F.E.A. (in situ)” ed indicazione a continuare mobilizzazione attiva e passiva con kinetec al ginocchio sin, ginnastica isometrica del quadricipite femore sin a domicilio.
Ulteriore ricovero, in data 20.02.2021, in regime ordinario, presso la stessa U.O.C. del nosocomio di Polistena per essere sottoposto;
- in data 23.02.2021 ad intervento di: “rimozione del F.E.A. dal femore sinistro” e dimesso, in data 24.02.2021, con diagnosi di: “Esiti osteosintesi femore sinistro”;
- in data 11.03.2021, in cui dopo aver visionato l'esame radiografico veniva consigliato di continuare a deambulare, mobilizzazione attiva e passiva con kinetec ed elettrostimolazione del quadricipite femorale.
All'esito di tutti questi trattamenti, in data 12.04.2021, veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale.
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato il verificarsi della caduta riconoscendo anche il ceppo su cui il giovane cadeva.
Tuttavia, la dinamica della caduta non è stata riferita in maniera precisa da nessuno dei testi né quest'ultima è emersa in altra maniera.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al
3 riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. 34886/2021).
Nel caso di specie, ritiene questo giudicante che lo stato dei luoghi, nel momento in cui si verificava il sinistro, era tale consentire al danneggiato di tenere una condotta tale da evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
In particolare, sulla scorta del materiale fotografico in atti, si osserva che l'ostacolo che avrebbe cagionato la caduta del giovane era ben visibile, sporgendo dal terreno in maniera palese ed essendo
4 dotato di un volume tale da percepirne l'individuazione da lontano, non essendo peraltro occultato da vegetazione.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato (ma non documentato) da parte attrice l'area in cui si verificava la caduta appare essere ben illuminata, sempre sulla scorta del materiale fotografico in atti.
Pertanto, ritiene il giudice applicabile al caso di specie l'insegnamento del Supremo Consesso che in tema di buche stradali, se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cassazione n.
16034/2023).
Invero, sulla scorta dello stato dei luoghi, specie con riferimento alla natura dell'ostacolo, si ritiene che il danneggiato, applicando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la propria caduta.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto emerso dagli atti utilizzabili ai fini del decidere, il tronco che determinava la caduta del giovane era anche in un'area non adibita al normale transito dei pedoni, trattandosi di un'aiuola che costeggiava il sentiero di transito.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere rigettata.
4. Sulle spese
In deroga al principio di soccombenza, ritiene il Giudice di dover compensare le spese in ragione della condizione dei luoghi, palesemente inadeguata stante la presenza di un tronco di tali dimensioni in area comunque adibita a scopi ricreativi.
Le spese della C.T.U. devono essere poste a carico di parte attrice riguardando la persona del danenggiato.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge le domande formulate da , n.q. di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore nei confronti del di . Persona_1 CP_1 CP_1
Compensa le spese, ponendo le spese di C.T.U. a carico dell'attore.
Palmi, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1034/2021 promossa da:
, ( n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 C.F._1 sul minore ( ) assistiti e difesi dall'Avv. Paolo Villelli Persona_1 C.F._2
- attori contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Valeria Capua
- convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 23 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere la condanna Controparte_1 del al risarcimento dei danni fisici riportati dal minore in Controparte_1 Persona_1 occasione dell'infortunio dallo stesso patito il giorno 16/08/2020 nella Villa Comunale del Comune di , danni che venivano quantificati in € 250.000,00. CP_1
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti, a pena di nullità, dall'art. 163 c.p.c. n. 4.
1 2. In via gradata, rigettare la domanda proposta da n.q. di genitore esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale del minore nei confronti del di , in Persona_1 CP_1 CP_1 quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
3. In via ulteriormente gradata, dichiarare il concorso di colpa del minore nel Persona_1 verificarsi dell'evento, in misura percentuale maggiore in capo allo stesso;
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
6. Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e all'udienza del 16 ottobre 2025 ha concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
Nella notte tra il 15 e 16.08.2020 il minore subiva delle lesioni mentre si trovava Persona_1 nella Villa Comunale di . CP_1
In particolare, inciampava per la presenza di un ceppo d'albero, a suo dire, non segnalato e non visibile e, per tale motivo, cadeva al suolo riportando traumatismo all'arto inferiore sinistro.
Sul luogo interveniva l'ambulanza medicalizzata del 118, il cui sanitario riteneva necessario trasportarlo al P.S. del P.O. di Polistena.
Le lesioni a carico dell'apparato muscoloscheletrico venivano accertate nei seguenti termini:
- Frattura scomposta pluriframmentaria al III distale della regione diafisaria del femore sinistro in paziente con neoformazione verosimilmente cistica in situ (come documentata strumentalmente in regime di P.S. e clinicamente dagli specialisti ortopedici) trattata chirurgicamente.
Pertanto, si rendeva necessario, in data 18.08.2020, un intervento chirurgico di “Riduzione e stabilizzazione con n. 2 fili di Kirschner e F.E.A.” per “frattura scomposta pluriframmentaria al III distale femore sx in paz. con sospetta cisti ossea”.
Il minore veniva dimesso in data 20.08.2020 con divieto di carico.
Seguivano controlli radiografici e clinici presso l'ambulatorio ortopedico del P.O. di Polistena:
- in data 14.10.2020, venivano rimossi i fili di Kirschner, eseguita medicazione e prescritto ciclo di kinesi attiva e passiva del ginocchio e data indicazione ad assumere posizione ortostatica con due stampelle;
2 - in data 18.11.2020, veniva eseguita dinamizzazione del F.E.A e data indicazione di deambulare con ausilio di bastoni e di continuare ciclo di kinesi attiva e passiva del ginocchio con potenziamento del quadricipite femorale.
- In data 28.01.2021, in regime ordinario, presso l' Controparte_2 di Polistena per essere sottoposto, in data 29.01.2021 a posizionamento di: “cateterino
[...] per analgesia sul m. quadricipite femorale sin ed iniziare mobilizzazione passiva con kinetec” ed, in data 05.02.2021, “mobilizzazione in narcosi del ginocchio sin. (0°-70°)”.
- da tale ultimo intervento veniva dimesso, in data 06.02.2021, con diagnosi di: “Rigidità posttraumatica del ginocchio sinistro in pregressa frattura 1/3 distale femore omolaterale trattata con F.E.A. (in situ)” ed indicazione a continuare mobilizzazione attiva e passiva con kinetec al ginocchio sin, ginnastica isometrica del quadricipite femore sin a domicilio.
Ulteriore ricovero, in data 20.02.2021, in regime ordinario, presso la stessa U.O.C. del nosocomio di Polistena per essere sottoposto;
- in data 23.02.2021 ad intervento di: “rimozione del F.E.A. dal femore sinistro” e dimesso, in data 24.02.2021, con diagnosi di: “Esiti osteosintesi femore sinistro”;
- in data 11.03.2021, in cui dopo aver visionato l'esame radiografico veniva consigliato di continuare a deambulare, mobilizzazione attiva e passiva con kinetec ed elettrostimolazione del quadricipite femorale.
All'esito di tutti questi trattamenti, in data 12.04.2021, veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico-legale.
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato il verificarsi della caduta riconoscendo anche il ceppo su cui il giovane cadeva.
Tuttavia, la dinamica della caduta non è stata riferita in maniera precisa da nessuno dei testi né quest'ultima è emersa in altra maniera.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al
3 riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. 34886/2021).
Nel caso di specie, ritiene questo giudicante che lo stato dei luoghi, nel momento in cui si verificava il sinistro, era tale consentire al danneggiato di tenere una condotta tale da evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
In particolare, sulla scorta del materiale fotografico in atti, si osserva che l'ostacolo che avrebbe cagionato la caduta del giovane era ben visibile, sporgendo dal terreno in maniera palese ed essendo
4 dotato di un volume tale da percepirne l'individuazione da lontano, non essendo peraltro occultato da vegetazione.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato (ma non documentato) da parte attrice l'area in cui si verificava la caduta appare essere ben illuminata, sempre sulla scorta del materiale fotografico in atti.
Pertanto, ritiene il giudice applicabile al caso di specie l'insegnamento del Supremo Consesso che in tema di buche stradali, se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cassazione n.
16034/2023).
Invero, sulla scorta dello stato dei luoghi, specie con riferimento alla natura dell'ostacolo, si ritiene che il danneggiato, applicando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la propria caduta.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto emerso dagli atti utilizzabili ai fini del decidere, il tronco che determinava la caduta del giovane era anche in un'area non adibita al normale transito dei pedoni, trattandosi di un'aiuola che costeggiava il sentiero di transito.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere rigettata.
4. Sulle spese
In deroga al principio di soccombenza, ritiene il Giudice di dover compensare le spese in ragione della condizione dei luoghi, palesemente inadeguata stante la presenza di un tronco di tali dimensioni in area comunque adibita a scopi ricreativi.
Le spese della C.T.U. devono essere poste a carico di parte attrice riguardando la persona del danenggiato.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge le domande formulate da , n.q. di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore nei confronti del di . Persona_1 CP_1 CP_1
Compensa le spese, ponendo le spese di C.T.U. a carico dell'attore.
Palmi, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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