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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 4450 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18 settembre 2024, e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 72 presso lo studio dell'avv.
Santina Brizzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Trento, via Brennero n. 139 presso lo studio dell'avv.
Andrea Giraldi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACIA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella qualità Parte_1
di cessionaria del credito ceduto da in relazione al noleggio di un veicolo per il CP_3
periodo relativo alla riparazione dei danni riportati dal veicolo targato CH662VN di sua proprietà, in relazione all'incidente avvenuto il 26 aprile 2017, aveva convenuto in giudizio la società società che assicurava il veicolo del che era stato urtato dal CP_1 CP_3
veicolo targato AS601SS il cui conducente si era assunta la responsabilità dell'incidente nel modello CAI compilato.
Aveva fatto riparare il veicolo e nelle more della riparazione il aveva noleggiato un CP_3
veicolo presso la società attrice che aveva emesso fattura per euro 195,20 per il pagamento del quale aveva operato la cessione di parte del credito risarcitorio.
La società aveva notificato la cessione del credito alla Assicurazione chiedendo il pagamento della fattura oltre ad onorari stragiudiziali nella misura di euro 63,44.
Non avendo la società formulato alcuna offerta aveva introdotto il presente CP_1
giudizio per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla spesa per il noleggio del veicolo oltre alle spese stragiudiziali.
Si era costituita la eccependo la nullità del contratto di cessione per violazioen CP_1
della normativa in materia di intermediazione finanziaria, Nel merito ha evidenziato che non vi era prova alcuna della effettiva necessità del proprietario del veicolo di procedere al noleggio del veicolo né che lo stesso fosse stato effettuato nel corso del periodo necessario alla riparazione del veicolo, ed all'atto della restituzione del veicolo risulterebbe operata la cessione del credito risarcitorio in pagamento della prestazione da parte della società che ha operato il noleggio senza risultare essere iscritta all'epoca all'Albo dei soggetti autorizzati ad esercitare il noleggio di veicoli senza conducente.
RGAC 4450 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, inoltre, il costo eccessivo del noleggio del veicolo rispetto al costo medio operato all'epoca dagli operatori del settore.
Ha contestato, inoltre la esistenza delle spese stragiudiziali essendo stata operata la sola richiesta di risarcimento del danno prima della introduzione del giudizio.
Era stata disposta. ai sensi dell'articolo 149 del c.a., la integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile per la circolazione del veicolo Peugeot 106 targato
AS601SS che, ritualmente intimato non si era costituito.
La causa in assenza di richieste istruttoria è stata decisa dal giudice di pace di Roma con sentenza 3963/2022 ha respinto la domanda attorea ritenendo che non vio fosse prova del noleggio del veicolo da parte del la proprietaria dello stesso né che detto noleggio fosse relativo alle necessità della proprietaria.
Con atto di appello ritualmente notificato la ha lamentato che il Parte_1
giudice non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta ed ha dedotto come fosse sufficiente la prova del solo noleggio mediante la fattura per ritenere sussistente il diritto al rimborso di tale somma e che la notifica della cessione era tempestiva.
Ha contestato anche la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse necessaria ed utile a assistenza svolta dal legale considerato che la stessa era finalizzata ad evitare la introduzione del giudizio.
Ha dedotto, inoltre, come non fosse applicabile al caso di specie il frazionamento del credito in quanto diversai erano i soggetti creditori del risarcimento.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando come non possa CP_1
operare una presunzione di necessità di utilizzazione del noleggio in tutti i casi di incidente stradale con riparazione del veicolo, essendo comunque necessario provare che sussisteva una necessità che rendeva necessario il noleggio del veicolo a fronte di altre possibili soluzioni quali il taxi, nulla avendo provato la società attrice in relazione alla necessita della
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cedente o anche solo lo svolgimento di una attività lavorativa che imponeva l'utilizzo del veicolo per lo svolgimento. Ha ritenuto che correttamente il giudice avesse ritenuto sussistere un frazionamento del credito.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. Controparte_2
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del giorno 18 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Al di là dell'affermato frazionamento del credito in presenza di di un medesimo credito risarcitorio utilizzato in pagamento di prestazioni diverse poste in essere da parte di soggetti diversi pacificamente insussistente proprio in relazione alla diversità della attività e del credito utilizzato in favore di soggetti diversi, osserva il giudicante che la ric hiesta risarcitoria era stata correttamente formulata allegando la cessione del credito e l'avvenuto noleggio del veicolo.
Occorre, inoltre, ricordare che essedo la causa di valore inferiore ai 1.000 euro, la impugnazione è consentita per violazione di principi costituzionali o di norme comunitaria è
per violazione dei principi generali regolatori della materia.
Nel caso di specie l'appello appare formulato lamentando la erroneità della decisione da parte del giudice di pace nell'aver ritenuto non provata la necessità di ricorrere al noleggio di un veicolo sostitutivo nel corso del tempo necessario alla riparazione del veicolo.
questione della tempestività del deposito della cessione di credito ed il mancato riconoscimento del compenso per le spese stragiudiziali sostenute nella fase stragiudiziale.
Per quanto riguarda il noleggio, parte attrice ha depositato un contratto di noleggio del veicolo sottoscritto da parte il giorno 11 maggio 2017 (data che risulta oggetto CP_3
di correzione con cancellatura che non consente di leggere costa fosse scritto e la
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restituzione del veicolo in data 13 maggio 2017 con data anche in questo caso corretta. da parte sempre di . CP_3
Al riguarda dove essere evidenziato che non era il proprietario del veicolo ma CP_3
solo il conducente dello stesso, essendo la proprietaria e non risulta Parte_2
neppure allegato quale fosse il vincolo tra tali soggetti che consentisse di ritenere che il noleggio posto in essere dal con restituzione del veicolo da parte dello stesso, CP_3
possa essere presuntivamente ricondotto a necessità della proprietaria danneggiata tenuto conto che, secondo le condizioni del noleggio, il locatore Parte_2 CP_3
del veicolo, si era impegnato ad utilizzare il veicolo solo per esigenze personali.
ha sottoscritto la cessione del credito risarcitorio alla società Parte_2
su di un modulo che reca in calce il timbro della società , Controparte_4 CP_5
nella quale è indicato che il veicolo si trovava ancora nella carrozzeria per la riparazione,
benché la fattura relativa alla riparazione risulti essere stata emessa il giorno 11 maggio
017 ed attesti il costo di avvenuta riparazione del veicolo e non vi è un generico riferimento in ordine al fatto che il noleggio sarebbe avvenuto per esigenze di lavoro e di vita della malgrado che il noleggio sia avvenuto da parte del la macchina Pt_2 CP_3
sia stata riportata dal come risulti dalla sottoscrizione, le date su detto modulo CP_6
risultino corrette e che lo stesso, tra le condizioni sottoscritte al momento del noleggio avesse preso atto che il veicolo noleggiato non potesse essere ceduto ad altri.
Do conseguenza appare difficile che il veicolo fosse stato preso a noleggio dal che CP_3
poi in violazione di quanto pattuito lo aveva ceduto alla affinché questa lo Pt_2
utilizzasse per poi riportarlo lui alla società che lo aveva ceduto in noleggio mentre la pagava la relativa spesa mediante la cessione del credito. Pt_2
In ogni caso non può non rilevarsi che la allegazione del cedente in ordine alla necessità
risulta assolutamente generica in ordine alle ragioni del noleggio.
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Infatti non risulta indicata la attività svolta dalla cedente al fine di valutare la effettiva necessità di procedere al noleggio di un veicolo invece che all'utilizzo del taxi per recarsi al lavoro durante il tempo strettamente necessario alla riparazione, dal momento che i limitati danni riportati dal veicolo come emergenti dal ridotto costo della riparazione che non ha reso necessaria la utilizzazione di parti di ricambio, non potevano impedire l'uso dello stesso fino alla riparazione in mancanza della indicazione del luogo in cui il cedente viveva rispetto al luogo di lavoro e se nel suo nucleo familiare fossero disponibili altri veicoli,
tenuto conto della estrema limitazione temporale del periodo di riparazione, quantificato in dodici ore, e della possibilità di far uso di soluzioni alternative quali il taxi che avrebbe potuto comportare una spesa inferiore al noleggio per il periodo necessario per la riparazione del veicolo, tenuto conto dell'obbligo comunque gravante sul creditore di non aggravare la posizione del debitore ai sensi dell'articolo 1227 cc.
Inoltre, per quanto riguarda il danno da fermo tecnico del veicolo nulla è stato provato quando la riparazione sia stata effettuate, dal momento che il noleggio risulterebbe iniziato il giorno 11 maggio 2017 mentre a quella data la fattura per la avvenuta riparazione del veicolo era già stata emessa, a nulla rilevando attestazioni successivi in ordine al fatto che in contrasto con la emissione della fattura, che presuppone il completamento dei lavori, la riparazione del veicolo sarebbe, in realtà, iniziata solo dopo la emissione della fattura.
Non vi sono elementi certi per affermare che la riparazione sia avvenuta durante il periodo di noleggio del periodo stipulato da parte di un soggetto diverso dalla proprietaria del veicolo danneggiato – e di cui non risulta neppure allegato uno specifico rapporto con la stessa – risultando il veicolo preso e riportato da un diverso soggetto e solo la cessione del credito è avvenuto da parte della proprietaria del veicolo che non ha neppure provato di aver utilizzato personalmente il veicolo che secondo quanto previsto nella lettera di
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noleggio da parte della società appellante il non poteva neppure cedere alla CP_3
perché la stessa lo utilizzasse. Pt_2
Osserva, inoltre, il giudicante che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare le azioni previste dal codice delle assicurazioni nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. Sez.III, 12 settembre 2019, n. 22726), il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. (Cass.
Sez. VI-III, 28 febbraio 2020, 5447)
Tuttavia, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.
Questo orientamento, inaugurato da Cass. Sez. III, 7 febbraio 1996, n. 970, è stato in seguito ribadito da altre decisioni della corte di cassazione (Cass. Sez. III 19 novembre
1999, n. 12820; Cass. Sez. VI - III, ord. 17 luglio 2015 n. 15089).
Infatti, deve ritenersi erronea l'affermazione secondo cui l'indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale "a prescindere dall'uso a cui esso era destinato". Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce
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una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d'affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., mancando la lesione d'un interesse della persona costituzionalmente garantito.
Di conseguenza per il risarcimento del danno da fermo tecnico, al di là della prova del danno che nel caso di specie sarebbe costituita dalla spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo, occorre che sia dimostrato l'uso specifico per il quale il veicolo avrebbe dovuto essere utilizzato ed in particolare, ai sensi dell'articolo 1227 cc che detta esigenza non poteva essere soddisfatta mediante una spesa contenuta come nel caso che il veicolo fosse utilizzato per recarsi al lavoro all'interno della città, caso nel quale il costo del servizio pubblico, nel caso di specie un taxi, può rivelarsi meno costoso che il noleggio di un veicolo, specie se il costo del noleggio risulta essere stato fissato, come nel caso di specie dopo la cessione del credito.
In atti non vi erano elementi provenienti dal cessionario dai quali avrebbe potuto trarsi la finalità del noleggio in relazione ad elementi specifici.
Neppure la odierna società appellata aveva richiesto di provare le ragioni specifiche– per le quali il noleggiante avrebbe avuto una concreta necessità di ricorrere al noleggio per lo svolgimento di attività improcrastinabili e non di natura voluttuaria da svolgere nei giorni necessari alla riparazione del veicolo in quanto solo in tale caso vi sarebbe stata una concreta indicazione tale da consentire di stabilire se lo stesso sia destinato a soddisfare un pregiudizio patrimoniale valutabile e non un mero pregiudizio di natura non patrimoniale non caratterizzato dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Anche il costo del noleggio appare oggettivamente eccessivo in quanto il costo del noleggio di una Fiat Panda nel 2017, tenuto conto che nel 2024 la qutazione giornaliera oscilla tra i 16 ed i 25 euro giornalieri mentre nella fattura risulta addebitato un costo di euro 97,50, cifra assolutamente fuori mercato.
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Per quanto riguarda le spese di assistenza stragiudiziale, premesso che in atti è presente unicamente una lettera di richiesta di risarcimento del danno spedita il 22 maggio 2017 con allegata la cessione del credito e la documentazione spedita dalla società appellante in prprio e non facendo uso di legali o periti assicurativi, non appare essere stato documentato alcun intervento da parte di un legale o uno studio peritale, né in atti risulta prodotta la relativa fattura.
La richiesta di risarcimento del danno è atto che può essere posto in essere direttamente dal soggetto che deve essere risarcito – in questo caso la società per effetto della cessione del credito – e costituisce una condizione di procedibilità della eventuale successiva azione giudiziale risarcitoria, spesa che la corte di cassazione ha ritenuto rientrare nella fase introduttiva del giudizio la cui liquidazione compete al legale ove la abbia posta in essere.
Di conseguenza correttamente era stata respinta anche tale domanda risarcitoria.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace di
Roma n. 7939/2020 previa integrazione della motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 7939/202o previa integrazione della motivazione
* condanna la società a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 660, di cui euro 660 per gli
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onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 26 dicembre 2024
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18 settembre 2024, e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 72 presso lo studio dell'avv.
Santina Brizzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Trento, via Brennero n. 139 presso lo studio dell'avv.
Andrea Giraldi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACIA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella qualità Parte_1
di cessionaria del credito ceduto da in relazione al noleggio di un veicolo per il CP_3
periodo relativo alla riparazione dei danni riportati dal veicolo targato CH662VN di sua proprietà, in relazione all'incidente avvenuto il 26 aprile 2017, aveva convenuto in giudizio la società società che assicurava il veicolo del che era stato urtato dal CP_1 CP_3
veicolo targato AS601SS il cui conducente si era assunta la responsabilità dell'incidente nel modello CAI compilato.
Aveva fatto riparare il veicolo e nelle more della riparazione il aveva noleggiato un CP_3
veicolo presso la società attrice che aveva emesso fattura per euro 195,20 per il pagamento del quale aveva operato la cessione di parte del credito risarcitorio.
La società aveva notificato la cessione del credito alla Assicurazione chiedendo il pagamento della fattura oltre ad onorari stragiudiziali nella misura di euro 63,44.
Non avendo la società formulato alcuna offerta aveva introdotto il presente CP_1
giudizio per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla spesa per il noleggio del veicolo oltre alle spese stragiudiziali.
Si era costituita la eccependo la nullità del contratto di cessione per violazioen CP_1
della normativa in materia di intermediazione finanziaria, Nel merito ha evidenziato che non vi era prova alcuna della effettiva necessità del proprietario del veicolo di procedere al noleggio del veicolo né che lo stesso fosse stato effettuato nel corso del periodo necessario alla riparazione del veicolo, ed all'atto della restituzione del veicolo risulterebbe operata la cessione del credito risarcitorio in pagamento della prestazione da parte della società che ha operato il noleggio senza risultare essere iscritta all'epoca all'Albo dei soggetti autorizzati ad esercitare il noleggio di veicoli senza conducente.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, inoltre, il costo eccessivo del noleggio del veicolo rispetto al costo medio operato all'epoca dagli operatori del settore.
Ha contestato, inoltre la esistenza delle spese stragiudiziali essendo stata operata la sola richiesta di risarcimento del danno prima della introduzione del giudizio.
Era stata disposta. ai sensi dell'articolo 149 del c.a., la integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile per la circolazione del veicolo Peugeot 106 targato
AS601SS che, ritualmente intimato non si era costituito.
La causa in assenza di richieste istruttoria è stata decisa dal giudice di pace di Roma con sentenza 3963/2022 ha respinto la domanda attorea ritenendo che non vio fosse prova del noleggio del veicolo da parte del la proprietaria dello stesso né che detto noleggio fosse relativo alle necessità della proprietaria.
Con atto di appello ritualmente notificato la ha lamentato che il Parte_1
giudice non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta ed ha dedotto come fosse sufficiente la prova del solo noleggio mediante la fattura per ritenere sussistente il diritto al rimborso di tale somma e che la notifica della cessione era tempestiva.
Ha contestato anche la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse necessaria ed utile a assistenza svolta dal legale considerato che la stessa era finalizzata ad evitare la introduzione del giudizio.
Ha dedotto, inoltre, come non fosse applicabile al caso di specie il frazionamento del credito in quanto diversai erano i soggetti creditori del risarcimento.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando come non possa CP_1
operare una presunzione di necessità di utilizzazione del noleggio in tutti i casi di incidente stradale con riparazione del veicolo, essendo comunque necessario provare che sussisteva una necessità che rendeva necessario il noleggio del veicolo a fronte di altre possibili soluzioni quali il taxi, nulla avendo provato la società attrice in relazione alla necessita della
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
cedente o anche solo lo svolgimento di una attività lavorativa che imponeva l'utilizzo del veicolo per lo svolgimento. Ha ritenuto che correttamente il giudice avesse ritenuto sussistere un frazionamento del credito.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. Controparte_2
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del giorno 18 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Al di là dell'affermato frazionamento del credito in presenza di di un medesimo credito risarcitorio utilizzato in pagamento di prestazioni diverse poste in essere da parte di soggetti diversi pacificamente insussistente proprio in relazione alla diversità della attività e del credito utilizzato in favore di soggetti diversi, osserva il giudicante che la ric hiesta risarcitoria era stata correttamente formulata allegando la cessione del credito e l'avvenuto noleggio del veicolo.
Occorre, inoltre, ricordare che essedo la causa di valore inferiore ai 1.000 euro, la impugnazione è consentita per violazione di principi costituzionali o di norme comunitaria è
per violazione dei principi generali regolatori della materia.
Nel caso di specie l'appello appare formulato lamentando la erroneità della decisione da parte del giudice di pace nell'aver ritenuto non provata la necessità di ricorrere al noleggio di un veicolo sostitutivo nel corso del tempo necessario alla riparazione del veicolo.
questione della tempestività del deposito della cessione di credito ed il mancato riconoscimento del compenso per le spese stragiudiziali sostenute nella fase stragiudiziale.
Per quanto riguarda il noleggio, parte attrice ha depositato un contratto di noleggio del veicolo sottoscritto da parte il giorno 11 maggio 2017 (data che risulta oggetto CP_3
di correzione con cancellatura che non consente di leggere costa fosse scritto e la
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restituzione del veicolo in data 13 maggio 2017 con data anche in questo caso corretta. da parte sempre di . CP_3
Al riguarda dove essere evidenziato che non era il proprietario del veicolo ma CP_3
solo il conducente dello stesso, essendo la proprietaria e non risulta Parte_2
neppure allegato quale fosse il vincolo tra tali soggetti che consentisse di ritenere che il noleggio posto in essere dal con restituzione del veicolo da parte dello stesso, CP_3
possa essere presuntivamente ricondotto a necessità della proprietaria danneggiata tenuto conto che, secondo le condizioni del noleggio, il locatore Parte_2 CP_3
del veicolo, si era impegnato ad utilizzare il veicolo solo per esigenze personali.
ha sottoscritto la cessione del credito risarcitorio alla società Parte_2
su di un modulo che reca in calce il timbro della società , Controparte_4 CP_5
nella quale è indicato che il veicolo si trovava ancora nella carrozzeria per la riparazione,
benché la fattura relativa alla riparazione risulti essere stata emessa il giorno 11 maggio
017 ed attesti il costo di avvenuta riparazione del veicolo e non vi è un generico riferimento in ordine al fatto che il noleggio sarebbe avvenuto per esigenze di lavoro e di vita della malgrado che il noleggio sia avvenuto da parte del la macchina Pt_2 CP_3
sia stata riportata dal come risulti dalla sottoscrizione, le date su detto modulo CP_6
risultino corrette e che lo stesso, tra le condizioni sottoscritte al momento del noleggio avesse preso atto che il veicolo noleggiato non potesse essere ceduto ad altri.
Do conseguenza appare difficile che il veicolo fosse stato preso a noleggio dal che CP_3
poi in violazione di quanto pattuito lo aveva ceduto alla affinché questa lo Pt_2
utilizzasse per poi riportarlo lui alla società che lo aveva ceduto in noleggio mentre la pagava la relativa spesa mediante la cessione del credito. Pt_2
In ogni caso non può non rilevarsi che la allegazione del cedente in ordine alla necessità
risulta assolutamente generica in ordine alle ragioni del noleggio.
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Infatti non risulta indicata la attività svolta dalla cedente al fine di valutare la effettiva necessità di procedere al noleggio di un veicolo invece che all'utilizzo del taxi per recarsi al lavoro durante il tempo strettamente necessario alla riparazione, dal momento che i limitati danni riportati dal veicolo come emergenti dal ridotto costo della riparazione che non ha reso necessaria la utilizzazione di parti di ricambio, non potevano impedire l'uso dello stesso fino alla riparazione in mancanza della indicazione del luogo in cui il cedente viveva rispetto al luogo di lavoro e se nel suo nucleo familiare fossero disponibili altri veicoli,
tenuto conto della estrema limitazione temporale del periodo di riparazione, quantificato in dodici ore, e della possibilità di far uso di soluzioni alternative quali il taxi che avrebbe potuto comportare una spesa inferiore al noleggio per il periodo necessario per la riparazione del veicolo, tenuto conto dell'obbligo comunque gravante sul creditore di non aggravare la posizione del debitore ai sensi dell'articolo 1227 cc.
Inoltre, per quanto riguarda il danno da fermo tecnico del veicolo nulla è stato provato quando la riparazione sia stata effettuate, dal momento che il noleggio risulterebbe iniziato il giorno 11 maggio 2017 mentre a quella data la fattura per la avvenuta riparazione del veicolo era già stata emessa, a nulla rilevando attestazioni successivi in ordine al fatto che in contrasto con la emissione della fattura, che presuppone il completamento dei lavori, la riparazione del veicolo sarebbe, in realtà, iniziata solo dopo la emissione della fattura.
Non vi sono elementi certi per affermare che la riparazione sia avvenuta durante il periodo di noleggio del periodo stipulato da parte di un soggetto diverso dalla proprietaria del veicolo danneggiato – e di cui non risulta neppure allegato uno specifico rapporto con la stessa – risultando il veicolo preso e riportato da un diverso soggetto e solo la cessione del credito è avvenuto da parte della proprietaria del veicolo che non ha neppure provato di aver utilizzato personalmente il veicolo che secondo quanto previsto nella lettera di
RGAC 4450 ANNO 2021 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
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noleggio da parte della società appellante il non poteva neppure cedere alla CP_3
perché la stessa lo utilizzasse. Pt_2
Osserva, inoltre, il giudicante che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare le azioni previste dal codice delle assicurazioni nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (Cass. Sez.III, 12 settembre 2019, n. 22726), il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. (Cass.
Sez. VI-III, 28 febbraio 2020, 5447)
Tuttavia, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.
Questo orientamento, inaugurato da Cass. Sez. III, 7 febbraio 1996, n. 970, è stato in seguito ribadito da altre decisioni della corte di cassazione (Cass. Sez. III 19 novembre
1999, n. 12820; Cass. Sez. VI - III, ord. 17 luglio 2015 n. 15089).
Infatti, deve ritenersi erronea l'affermazione secondo cui l'indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale "a prescindere dall'uso a cui esso era destinato". Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce
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una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d'affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., mancando la lesione d'un interesse della persona costituzionalmente garantito.
Di conseguenza per il risarcimento del danno da fermo tecnico, al di là della prova del danno che nel caso di specie sarebbe costituita dalla spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo, occorre che sia dimostrato l'uso specifico per il quale il veicolo avrebbe dovuto essere utilizzato ed in particolare, ai sensi dell'articolo 1227 cc che detta esigenza non poteva essere soddisfatta mediante una spesa contenuta come nel caso che il veicolo fosse utilizzato per recarsi al lavoro all'interno della città, caso nel quale il costo del servizio pubblico, nel caso di specie un taxi, può rivelarsi meno costoso che il noleggio di un veicolo, specie se il costo del noleggio risulta essere stato fissato, come nel caso di specie dopo la cessione del credito.
In atti non vi erano elementi provenienti dal cessionario dai quali avrebbe potuto trarsi la finalità del noleggio in relazione ad elementi specifici.
Neppure la odierna società appellata aveva richiesto di provare le ragioni specifiche– per le quali il noleggiante avrebbe avuto una concreta necessità di ricorrere al noleggio per lo svolgimento di attività improcrastinabili e non di natura voluttuaria da svolgere nei giorni necessari alla riparazione del veicolo in quanto solo in tale caso vi sarebbe stata una concreta indicazione tale da consentire di stabilire se lo stesso sia destinato a soddisfare un pregiudizio patrimoniale valutabile e non un mero pregiudizio di natura non patrimoniale non caratterizzato dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Anche il costo del noleggio appare oggettivamente eccessivo in quanto il costo del noleggio di una Fiat Panda nel 2017, tenuto conto che nel 2024 la qutazione giornaliera oscilla tra i 16 ed i 25 euro giornalieri mentre nella fattura risulta addebitato un costo di euro 97,50, cifra assolutamente fuori mercato.
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Per quanto riguarda le spese di assistenza stragiudiziale, premesso che in atti è presente unicamente una lettera di richiesta di risarcimento del danno spedita il 22 maggio 2017 con allegata la cessione del credito e la documentazione spedita dalla società appellante in prprio e non facendo uso di legali o periti assicurativi, non appare essere stato documentato alcun intervento da parte di un legale o uno studio peritale, né in atti risulta prodotta la relativa fattura.
La richiesta di risarcimento del danno è atto che può essere posto in essere direttamente dal soggetto che deve essere risarcito – in questo caso la società per effetto della cessione del credito – e costituisce una condizione di procedibilità della eventuale successiva azione giudiziale risarcitoria, spesa che la corte di cassazione ha ritenuto rientrare nella fase introduttiva del giudizio la cui liquidazione compete al legale ove la abbia posta in essere.
Di conseguenza correttamente era stata respinta anche tale domanda risarcitoria.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del Giudice di pace di
Roma n. 7939/2020 previa integrazione della motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 7939/202o previa integrazione della motivazione
* condanna la società a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 660, di cui euro 660 per gli
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onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 26 dicembre 2024
Il Giudice
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