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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2234/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2234/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO G. GARIBALDI N.194 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
MALINCONICO RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._1 difeso;
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Santi Martiri Salernitani n. 31 null 84123 P.IVA_2
Salerno, presso lo studio dell'Avv. FIORILLO REMIGIO (c.f.: ), dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7 Con atto di citazione il conveniva in giudizio la Parte_1 [...] per ivi vedere dichiarati inefficaci nei confronti della massa Controparte_2 dei creditori fallimentari, ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., i pagamenti effettuati dalla società in favore della per complessivi euro 76.756,73; in subordine, ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 67 III comma lett. b L.F., per vedere dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori fallimentari, le rimesse effettuate dalla società fallita in favore della Banca per complessivi euro 107.382,34.
Preliminarmente in diritto si osserva che i versamenti corrispondenti ad anticipazioni dietro presentazione di ricevute bancarie o fatture su conto affidato non integrano atti solutori anormali, bensì un ordinario atto di ripristino della provvista assicurata dall'affidamento; sul punto si segnala Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2018, n. 6575 secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in CP_1
"avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo”.
La revocatoria instaurata ai sensi dell'art. 67, comma 2°, l.f. riguarda le rimesse effettuate su un conto corrente bancario nel termine di 6 mesi prima del fallimento della società debitrice, qui positivamente riscontrato, per il quale vige un onere della prova ordinario in capo al curatore, sia in ordine al presupposto oggettivo che a quello soggettivo.
La richiesta di dichiarazione d'inefficacia formulata dal fallimento riguarda una fattispecie di c.d. nuovo rito , in quanto il fallimento è stato dichiarato in data 8.04.2014, pertanto essa presuppone il pagamento di debiti liquidi, certi ed esigibili, avvenuto nello spazio temporale di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 67 l.f. in presenza di c.d." scientia decoctionis" il cui onere della prova spetta al curatore.
Occorre, quindi, esaminare l'esistenza dei requisiti della revocatoria ex 67 comma 2 l.f., della legge n. 267 del 1942, anche alla luce della natura della revocatoria esperita che è rivolta ad una Banca, per la quale di regola la revoca delle rimesse è esclusa, salvo che la curatela provi che esse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione della fallita nei confronti della Banca.
Pagina 2 di 7 Quanto alla individuazione delle rimesse suscettibili di revoca ex art. 67 lf e dei pagamenti inefficaci effettuate su conto corrente bancario ordinario della società fallita e tali da ridurre in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca e degli importi suscettibili di restituzione nei limiti di cui all'art 70 LF, nel corso del presente giudizio è stata disposta consulenza tecnica volta all'esame della documentazione prodotta dalle parti ed alla individuazione delle rimesse revocabili, rispondenti ai requisiti di legge.
Il ctu, all'esito dell'esame della documentazione bancaria in atti, ha accertato: “che il conto anticipi n. 1090707 non ha mai registrato un saldo negativo eccedente l'importo di euro
100.000,00 non soltanto nel periodo sospetto bensì a partire dal mese di settembre 2011; che nel caso di specie trattasi di conto corrente ordinario assistito da un'apertura di credito per smobilizzo di portafoglio commerciale;
che la banca provvede ad annotare a debito le anticipazioni accordate al correntista che poi vengono immediatamente accreditate nel conto corrente ordinario e per l'effetto il correntista ne può disporre liberamente;
che la partita verrà azzerata allorquando verrà riscosso il credito annotando, così, nel conto anticipi, l'importo nella sezione avere;
che, pertanto, è irrilevante il saldo passivo del conto anticipi, il quale non indica uno scoperto (entro l'importo concesso in affidamento); che la revocatoria dei versamenti in conto corrente presuppone il pagamento da parte del correntista o del terzo con conseguente riduzione del credito della banca, circostanza che non si verifica nel caso di specie, atteso che la provvista utilizzata è costituita dal trasferimento dell'iscrizione a debito su un altro conto corrente (conto corrente ordinario) e giammai da un pagamento;
che nessuna variazione nel credito della banca si è verificata.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti, basati su un esame della documentazione immuni da errori e vizi logici e di giudizio.
Quanto alla domanda subordinata formulata dalla curatela ex art. 67 co. 3 lett. b l.f., si osserva che la S.C. (Cass. n. 277/19) ha chiarito che il del R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 3, lett. b), (nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005, e applicabile nel caso in esame), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che essa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo ai parametri della consistenza e della durevolezza.
L'irrilevanza della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie scaturisce dall'indicazione normativa, prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. b), della "esposizione
Pagina 3 di 7 debitoria", la quale designa una situazione ben diversa e più ampia di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile, compatibile sia col conto scoperto, sia con quello semplicemente passivo. Posto che tra i "rapporti continuativi e reiterati" contemplati dalla L. Fall., art. 70, vanno ricompresi anche quelli di conto corrente bancario, le rimesse si traducono in accreditamenti, idonei a produrre la diminuzione dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
Rilevanza precipua è quindi assegnata al parametro della durevolezza dell'esposizione debitoria, che comporta la necessità di apprezzare gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito;
pertanto, qualora quell'effetto non sia durevole, la revocabilità della rimessa è da escludere.
La novella ha quindi posto rimedio alla dissonanza che, in base al sistema previgente, si produceva al cospetto di pagamenti operati dal correntista a fronte di una esposizione che si collocava al di sotto della linea di credito accordata, e non seguiti, in tutto o in parte, da successivi riutilizzi della somma fino alla chiusura del conto.
Non ha più rilevanza, che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato
(oppure sia stato eseguito, o non, in presenza di uno sconfinamento del correntista): ciò che rileva è verificare in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente
(quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore).
Il ctu ha evidenziato i vari indirizzi interpretativi ai fini della individuazione dei criteri di consistenza e durevolezza delle rimesse bancarie, ha dato conto in modo preciso degli accertamenti svolti e dei criteri utilizzati al fine di quantificare le rimesse revocabili tenendo conto non di criteri empirici o generici ma avuto riguardo all'andamento del conto, procedendo all'elaborazione della media aritmetica matematica (importo medio degli accredito); quanto al criterio della durevolezza il ctu ha adottato un parametro rapportando il numero totale dei giorni di riferimento ed il totale dei giorni con accrediti, considerando ai fini della durevolezza un parametro pari a 5 giorni ed in alternativa a 10 giorni.
Il Tribunale ritiene che il parametro relativo a 5 giorni sia più corretto ed in linea con il significato del concetto di durevolezza, essendo, invece, eccessivo il lasso temporale rappresentato da 10 gg.
I criteri utilizzati dal ctu appaiono del tutto corretti e condivisibili in quanto la verifica dei criteri di consistenza e durevolezza va fatta mediante un esame complessivo dei vari accrediti ed addebiti pervenuti sul conto in un dato periodo, tenendo conto dell'ammontare del
Pagina 4 di 7 debito complessivo, l'entità della rimessa, l'entità media dei movimenti in entrata e uscita mentre la durevolezza rappresenta il rapporto tra accredito ed addebito in un determinato lasso di tempo e la stabilità dell'effetto solutorio, per cui vanno in primo luogo determinate ed individuate le rimesse durevoli e consistenti, mentre l'art 70 LF rappresenta il limite entro il quale l'obbligazione restitutoria può essere esercitata.
Nel caso in esame dovendosi escludere, in quanto non rispondente ai requisiti di legge,
l'ipotesi formulata dalla difesa del fallimento di revoca di tutte le rimesse confluite sul conto nel periodo sospetto, senza valutare i criteri di consistenza e durevolezza, appare corretta la metodologia utilizzata dal ctu per l'individuazione specifica delle rimesse confluite sul conto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, previa ricostruzione del saldo disponibile, rispondenti ai requisiti di consistenza e durevolezza sulla base dell'andamento del conto.
All'esito delle verifiche svolte le rimesse revocabili intervenute nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento individuate dal ctu secondo i criteri indicati, tenuto conto degli insoluti, sono pari ad euro 2.822,32.
Infine, quanto alla sussistenza in capo alla banca convenuta della scientia decoctionis, si osserva quanto segue.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale e può essere provata anche mediante indizi, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività e tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Vertendosi in tema di prova indiziaria, “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acquisita allorquando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”; “il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva” (in tali termini, ex multis, Cass. civ., I sez., ordinanza n. 27070 del 14/09/2022, Cass. civ. I sez., ordinanza n.
29257 del 12/11/2019).
Pagina 5 di 7 Nel caso di specie, la valutazione unitaria degli elementi presuntivi acquisiti è idonea a condurre, ad avviso di questo Tribunale, all'affermazione della sussistenza della scientia decoctionis in capo a Banca convenuta.
Invero, non può non tenersi conto della capacità dell'istituto di credito di monitorare e seguire lo stato economico del cliente. La qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività, prestando particolare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei correntisti, con una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune.
La Banca, dunque, alla luce delle capacità possedute non poteva non essere a conoscenza del progressivo deterioramento della situazione economico-finanziaria della specie in considerazione: 1) dei dati emergenti dai bilanci depositati presso il Parte_1
Registro delle Imprese, che riflettevano un crescente impoverimento della società e una decrescente possibilità di far fronte alle passività a breve termine;
2) dei protesti elevati;
3) delle segnalazioni Centrale dei Rischi.
L'esame complessivo degli indici presuntivi esposti e l'evidente concordanza tra gli stessi conducono, in definitiva a ritenere che l'istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società Parte_1
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e in una misura notevolmente inferiore rispetto alla pretesa della curatela, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 2/3, mentre il restante 1/3 segue la soccombenza della convenuta e CP_1 vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata;
le spese della ctu, invece, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. b) L.F. le rimesse effettuate dalla società in bonis per euro 2.822,32 e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento della suddetta somma in favore del Controparte_2 Parte_1 attore, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite;
3) Condanna al pagamento del restante 1/3 in Controparte_2 favore dell'avv. Raffaele Malinconico, difensore della dichiaratosi Parte_1
Pagina 6 di 7 antistatario, che si liquidano in euro 264,98 per spese vive ed euro 900,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2234/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO G. GARIBALDI N.194 SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
MALINCONICO RAFFAELE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._1 difeso;
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Santi Martiri Salernitani n. 31 null 84123 P.IVA_2
Salerno, presso lo studio dell'Avv. FIORILLO REMIGIO (c.f.: ), dal C.F._2 quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7 Con atto di citazione il conveniva in giudizio la Parte_1 [...] per ivi vedere dichiarati inefficaci nei confronti della massa Controparte_2 dei creditori fallimentari, ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., i pagamenti effettuati dalla società in favore della per complessivi euro 76.756,73; in subordine, ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 67 III comma lett. b L.F., per vedere dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori fallimentari, le rimesse effettuate dalla società fallita in favore della Banca per complessivi euro 107.382,34.
Preliminarmente in diritto si osserva che i versamenti corrispondenti ad anticipazioni dietro presentazione di ricevute bancarie o fatture su conto affidato non integrano atti solutori anormali, bensì un ordinario atto di ripristino della provvista assicurata dall'affidamento; sul punto si segnala Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2018, n. 6575 secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, le rimesse annotate sui conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, ove vengono annotati in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in CP_1
"avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo”.
La revocatoria instaurata ai sensi dell'art. 67, comma 2°, l.f. riguarda le rimesse effettuate su un conto corrente bancario nel termine di 6 mesi prima del fallimento della società debitrice, qui positivamente riscontrato, per il quale vige un onere della prova ordinario in capo al curatore, sia in ordine al presupposto oggettivo che a quello soggettivo.
La richiesta di dichiarazione d'inefficacia formulata dal fallimento riguarda una fattispecie di c.d. nuovo rito , in quanto il fallimento è stato dichiarato in data 8.04.2014, pertanto essa presuppone il pagamento di debiti liquidi, certi ed esigibili, avvenuto nello spazio temporale di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 67 l.f. in presenza di c.d." scientia decoctionis" il cui onere della prova spetta al curatore.
Occorre, quindi, esaminare l'esistenza dei requisiti della revocatoria ex 67 comma 2 l.f., della legge n. 267 del 1942, anche alla luce della natura della revocatoria esperita che è rivolta ad una Banca, per la quale di regola la revoca delle rimesse è esclusa, salvo che la curatela provi che esse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione della fallita nei confronti della Banca.
Pagina 2 di 7 Quanto alla individuazione delle rimesse suscettibili di revoca ex art. 67 lf e dei pagamenti inefficaci effettuate su conto corrente bancario ordinario della società fallita e tali da ridurre in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca e degli importi suscettibili di restituzione nei limiti di cui all'art 70 LF, nel corso del presente giudizio è stata disposta consulenza tecnica volta all'esame della documentazione prodotta dalle parti ed alla individuazione delle rimesse revocabili, rispondenti ai requisiti di legge.
Il ctu, all'esito dell'esame della documentazione bancaria in atti, ha accertato: “che il conto anticipi n. 1090707 non ha mai registrato un saldo negativo eccedente l'importo di euro
100.000,00 non soltanto nel periodo sospetto bensì a partire dal mese di settembre 2011; che nel caso di specie trattasi di conto corrente ordinario assistito da un'apertura di credito per smobilizzo di portafoglio commerciale;
che la banca provvede ad annotare a debito le anticipazioni accordate al correntista che poi vengono immediatamente accreditate nel conto corrente ordinario e per l'effetto il correntista ne può disporre liberamente;
che la partita verrà azzerata allorquando verrà riscosso il credito annotando, così, nel conto anticipi, l'importo nella sezione avere;
che, pertanto, è irrilevante il saldo passivo del conto anticipi, il quale non indica uno scoperto (entro l'importo concesso in affidamento); che la revocatoria dei versamenti in conto corrente presuppone il pagamento da parte del correntista o del terzo con conseguente riduzione del credito della banca, circostanza che non si verifica nel caso di specie, atteso che la provvista utilizzata è costituita dal trasferimento dell'iscrizione a debito su un altro conto corrente (conto corrente ordinario) e giammai da un pagamento;
che nessuna variazione nel credito della banca si è verificata.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti, basati su un esame della documentazione immuni da errori e vizi logici e di giudizio.
Quanto alla domanda subordinata formulata dalla curatela ex art. 67 co. 3 lett. b l.f., si osserva che la S.C. (Cass. n. 277/19) ha chiarito che il del R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 3, lett. b), (nel testo modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80 del 2005, e applicabile nel caso in esame), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che essa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo ai parametri della consistenza e della durevolezza.
L'irrilevanza della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie scaturisce dall'indicazione normativa, prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. b), della "esposizione
Pagina 3 di 7 debitoria", la quale designa una situazione ben diversa e più ampia di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile, compatibile sia col conto scoperto, sia con quello semplicemente passivo. Posto che tra i "rapporti continuativi e reiterati" contemplati dalla L. Fall., art. 70, vanno ricompresi anche quelli di conto corrente bancario, le rimesse si traducono in accreditamenti, idonei a produrre la diminuzione dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
Rilevanza precipua è quindi assegnata al parametro della durevolezza dell'esposizione debitoria, che comporta la necessità di apprezzare gli effetti prodotti, nel tempo, dalla rimessa operata dal fallito;
pertanto, qualora quell'effetto non sia durevole, la revocabilità della rimessa è da escludere.
La novella ha quindi posto rimedio alla dissonanza che, in base al sistema previgente, si produceva al cospetto di pagamenti operati dal correntista a fronte di una esposizione che si collocava al di sotto della linea di credito accordata, e non seguiti, in tutto o in parte, da successivi riutilizzi della somma fino alla chiusura del conto.
Non ha più rilevanza, che il versamento sia affluito, o non, su di un conto affidato
(oppure sia stato eseguito, o non, in presenza di uno sconfinamento del correntista): ciò che rileva è verificare in concreto, se si sia prodotta, o non, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente
(quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore).
Il ctu ha evidenziato i vari indirizzi interpretativi ai fini della individuazione dei criteri di consistenza e durevolezza delle rimesse bancarie, ha dato conto in modo preciso degli accertamenti svolti e dei criteri utilizzati al fine di quantificare le rimesse revocabili tenendo conto non di criteri empirici o generici ma avuto riguardo all'andamento del conto, procedendo all'elaborazione della media aritmetica matematica (importo medio degli accredito); quanto al criterio della durevolezza il ctu ha adottato un parametro rapportando il numero totale dei giorni di riferimento ed il totale dei giorni con accrediti, considerando ai fini della durevolezza un parametro pari a 5 giorni ed in alternativa a 10 giorni.
Il Tribunale ritiene che il parametro relativo a 5 giorni sia più corretto ed in linea con il significato del concetto di durevolezza, essendo, invece, eccessivo il lasso temporale rappresentato da 10 gg.
I criteri utilizzati dal ctu appaiono del tutto corretti e condivisibili in quanto la verifica dei criteri di consistenza e durevolezza va fatta mediante un esame complessivo dei vari accrediti ed addebiti pervenuti sul conto in un dato periodo, tenendo conto dell'ammontare del
Pagina 4 di 7 debito complessivo, l'entità della rimessa, l'entità media dei movimenti in entrata e uscita mentre la durevolezza rappresenta il rapporto tra accredito ed addebito in un determinato lasso di tempo e la stabilità dell'effetto solutorio, per cui vanno in primo luogo determinate ed individuate le rimesse durevoli e consistenti, mentre l'art 70 LF rappresenta il limite entro il quale l'obbligazione restitutoria può essere esercitata.
Nel caso in esame dovendosi escludere, in quanto non rispondente ai requisiti di legge,
l'ipotesi formulata dalla difesa del fallimento di revoca di tutte le rimesse confluite sul conto nel periodo sospetto, senza valutare i criteri di consistenza e durevolezza, appare corretta la metodologia utilizzata dal ctu per l'individuazione specifica delle rimesse confluite sul conto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, previa ricostruzione del saldo disponibile, rispondenti ai requisiti di consistenza e durevolezza sulla base dell'andamento del conto.
All'esito delle verifiche svolte le rimesse revocabili intervenute nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento individuate dal ctu secondo i criteri indicati, tenuto conto degli insoluti, sono pari ad euro 2.822,32.
Infine, quanto alla sussistenza in capo alla banca convenuta della scientia decoctionis, si osserva quanto segue.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale e può essere provata anche mediante indizi, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività e tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Vertendosi in tema di prova indiziaria, “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acquisita allorquando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”; “il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva” (in tali termini, ex multis, Cass. civ., I sez., ordinanza n. 27070 del 14/09/2022, Cass. civ. I sez., ordinanza n.
29257 del 12/11/2019).
Pagina 5 di 7 Nel caso di specie, la valutazione unitaria degli elementi presuntivi acquisiti è idonea a condurre, ad avviso di questo Tribunale, all'affermazione della sussistenza della scientia decoctionis in capo a Banca convenuta.
Invero, non può non tenersi conto della capacità dell'istituto di credito di monitorare e seguire lo stato economico del cliente. La qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività, prestando particolare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei correntisti, con una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune.
La Banca, dunque, alla luce delle capacità possedute non poteva non essere a conoscenza del progressivo deterioramento della situazione economico-finanziaria della specie in considerazione: 1) dei dati emergenti dai bilanci depositati presso il Parte_1
Registro delle Imprese, che riflettevano un crescente impoverimento della società e una decrescente possibilità di far fronte alle passività a breve termine;
2) dei protesti elevati;
3) delle segnalazioni Centrale dei Rischi.
L'esame complessivo degli indici presuntivi esposti e l'evidente concordanza tra gli stessi conducono, in definitiva a ritenere che l'istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società Parte_1
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e in una misura notevolmente inferiore rispetto alla pretesa della curatela, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 2/3, mentre il restante 1/3 segue la soccombenza della convenuta e CP_1 vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata;
le spese della ctu, invece, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. b) L.F. le rimesse effettuate dalla società in bonis per euro 2.822,32 e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento della suddetta somma in favore del Controparte_2 Parte_1 attore, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa per 2/3 le spese di lite;
3) Condanna al pagamento del restante 1/3 in Controparte_2 favore dell'avv. Raffaele Malinconico, difensore della dichiaratosi Parte_1
Pagina 6 di 7 antistatario, che si liquidano in euro 264,98 per spese vive ed euro 900,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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