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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5583/2023
avente ad oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
promossa da:
(C.F. ), al quale sono succeduti ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
111 c.p.c. nel corso del procedimento, i figli nonché eredi Persona_1
( ) (c.f. ) CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
(c.f. , , (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), ) C.F._5 Parte_5 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti ESTEFANA Panfilo e GASPARRI GIORGIA in virtù di mandato posto a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
RICORRENTI
pagina 1 di 3 per la dichiarazione di morte presunta di
, nato a [...] l'[...], (C.F. ) Persona_2 C.F._7
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di dichiarazione di morte presunta.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone.
Motivi della decisione
I ricorrenti, che erano rispettivamente fratello germano e sorelle unilaterali uterine di e quindi unici suoi successori legittimi, hanno dedotto che il medesimo Persona_2
non aveva dato più notizie di sé dalla data del 25 maggio 1993, in quarto era risultato irreperibile al censimento dell'anagrafe del comune di Ronco all'Adige ove in precedenza era stato censito nella sua ultima residenza sita alla via Ippolita Forante n.8.
Con decreto del 18 maggio 2023 sono state disposte le formalità di cui all'art. 727 c.p.c., il cui espletamento è stato poi dimostrato.
A seguito del decesso del ricorrente il processo è stato interrotto e quindi Parte_1
tempestivamente riassunto dai figli nonché eredi del primo.
All'udienza del 20.2.2025 si è proceduto all'audizione delle ricorrenti che hanno confermato il contenuto del ricorso riferendo in particolare di aver avuto notizie dirette di lui solo quando egli, per alcuni anni, saltuariamente era stato solito recarsi a casa del fratello, a
Civitavecchia, per trattenervisi solo qualche giorno per poi ripartire senza mai dire dove andasse.
pagina 2 di 3 Poiché nessuna opposizione è stata presentata e il p.m. ha espresso parere favorevole, viste le condizioni della sparizione e il decorso di più di trent'anni dalla scomparsa, si ravvisano le condizioni per la dichiarazione di morte presunta. La morte deve ritenersi avvenuta il 25
maggio 1993, ossia dall'epoca alla quale risalgono le ultime notizie del Pt_6
P.Q.M.
Dichiara la morte presunta di , nato a [...] l'[...], a Persona_2
Ronco all'Adige con decorrenza dal giorno 25 maggio 1993.
Dispone che a cura e spese della parte ricorrente la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui due quotidiani il Corriere della Sera e
L'Arena di Verona.
Dispone che copia della sentenza e dei suddetti giornali recanti la pubblicazione dell'estratto sia depositata nella Cancelleria del Tribunale di Verona per l'annotazione sull'originale ex art 729 cpc.
Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente sentenza all'ufficio di Stato
Civile del Comune di Ronco all'Adige ex art 731 c.p.c per le annotazioni ai sensi dell'art. 49
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 marzo
2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Massimo Vaccari dott. Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5583/2023
avente ad oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
promossa da:
(C.F. ), al quale sono succeduti ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
111 c.p.c. nel corso del procedimento, i figli nonché eredi Persona_1
( ) (c.f. ) CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
(c.f. , , (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), ) C.F._5 Parte_5 CodiceFiscale_6
rappresentati e difesi dagli avv.ti ESTEFANA Panfilo e GASPARRI GIORGIA in virtù di mandato posto a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
RICORRENTI
pagina 1 di 3 per la dichiarazione di morte presunta di
, nato a [...] l'[...], (C.F. ) Persona_2 C.F._7
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di dichiarazione di morte presunta.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone.
Motivi della decisione
I ricorrenti, che erano rispettivamente fratello germano e sorelle unilaterali uterine di e quindi unici suoi successori legittimi, hanno dedotto che il medesimo Persona_2
non aveva dato più notizie di sé dalla data del 25 maggio 1993, in quarto era risultato irreperibile al censimento dell'anagrafe del comune di Ronco all'Adige ove in precedenza era stato censito nella sua ultima residenza sita alla via Ippolita Forante n.8.
Con decreto del 18 maggio 2023 sono state disposte le formalità di cui all'art. 727 c.p.c., il cui espletamento è stato poi dimostrato.
A seguito del decesso del ricorrente il processo è stato interrotto e quindi Parte_1
tempestivamente riassunto dai figli nonché eredi del primo.
All'udienza del 20.2.2025 si è proceduto all'audizione delle ricorrenti che hanno confermato il contenuto del ricorso riferendo in particolare di aver avuto notizie dirette di lui solo quando egli, per alcuni anni, saltuariamente era stato solito recarsi a casa del fratello, a
Civitavecchia, per trattenervisi solo qualche giorno per poi ripartire senza mai dire dove andasse.
pagina 2 di 3 Poiché nessuna opposizione è stata presentata e il p.m. ha espresso parere favorevole, viste le condizioni della sparizione e il decorso di più di trent'anni dalla scomparsa, si ravvisano le condizioni per la dichiarazione di morte presunta. La morte deve ritenersi avvenuta il 25
maggio 1993, ossia dall'epoca alla quale risalgono le ultime notizie del Pt_6
P.Q.M.
Dichiara la morte presunta di , nato a [...] l'[...], a Persona_2
Ronco all'Adige con decorrenza dal giorno 25 maggio 1993.
Dispone che a cura e spese della parte ricorrente la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui due quotidiani il Corriere della Sera e
L'Arena di Verona.
Dispone che copia della sentenza e dei suddetti giornali recanti la pubblicazione dell'estratto sia depositata nella Cancelleria del Tribunale di Verona per l'annotazione sull'originale ex art 729 cpc.
Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente sentenza all'ufficio di Stato
Civile del Comune di Ronco all'Adige ex art 731 c.p.c per le annotazioni ai sensi dell'art. 49
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 marzo
2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Massimo Vaccari dott. Antonella Guerra
pagina 3 di 3