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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2569/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTI ANNAPAOLA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CORUCCI TOMMASO e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
In data 8.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza nella medesima data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data 06.9.2008 con la signora rilevando che dall'unione coniugale non CP_1 nascevano figli, allegando la crisi dell'unione matrimoniale e le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio depositato in data 31.10.2024 e poi ritualmente
1 notificato il signor evocava in causa per sentir Parte_1 CP_1 pronunciare la separazione dei coniugi. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] dichiarare la separazione dei coniugi, con scioglimento della comunione legale tra gli stessi (matrimonio contratto il
06.9.2008, nel Comune di Livorno, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Livorno al n.182, anno 2008, parte 2, serie A); • per l'effetto, stabilire che i coniugi continueranno a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza;
stabilire che i coniugi sono economicamente indipendenti e che non è dovuto alcun mantenimento di alcuno di loro in favore dell'altro; • avendo i coniugi già diviso tra di loro conti correnti antecedentemente al presente giudizio, stabilire che i conti correnti già intestati singolarmente a ciascuno di loro prima della proposizione del presente giudizio siano assegnati a colui che ne risulta intestatario;
• quanto alla assegnazione o divisione della abitazione familiare sita in Collesalvetti, loc. Stagno, Via
Aurelia n34., accertare e dichiarare che detta questione è oggetto di causa rubricata al
R.G.n.1422/23, in fase di trattazione, instaurata prima del presente giudizio;
• quanto ad ogni altra questione economica pendente trai coniugi, anche ex art.192 c.c., accertare e dichiarare che esse sono oggetto della causa n.1422/23-Tribunale di
Livorno, in fase di trattazione, quindi instaurata anteriormente al presente giudizio. • con ogni consequenziale pronuncia in merito a dette questioni. • ordinare alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio concordatario contratto da e celebrato con rito Parte_1 CP_1 cattolico in Livorno, in data 06.9.2008, nel Comune di Livorno, con atto
Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno al n.182, anno
2008, parte 2, serie A.
2. Confermare i provvedimenti economici della separazione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Nel costituirsi in causa la signora contestava in fatto e in CP_1 diritto quanto allegato e insisteva affinché, quanto alle condizioni accessorie della separazione, fossero definitivamente pronunciati i seguenti provvedimenti: “1 a) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. a carico di;
b) dichiarare lo scioglimento Parte_1 della comunione legale dei coniugi e per l'effetto, ai sensi dell'art. 192 c.c., accertare e dichiarare l'obbligo di di rimborsare alla comunione l'importo pari a Parte_1
56.901,04 euro a titolo di somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c., di corrispondere alla
l'importo di 6.000 euro a titolo di maggiori detrazioni fiscali indebitamente CP_1 percepite da nonché l'importo di 61.368,10 euro a titolo di restituzione Pt_1
2 dell'importo facente parte del patrimonio personale della e dalla medesima CP_1 impiegato in spese di interesse comune dei coniugi. c) accertare che la vendita con la quale in data 2/12/2024 ha trasferito dell'autovettura Mini tg. Parte_1
EM664XP a è stata posta in essere senza il consenso dell'altro coniuge Parte_2
e, per l'effetto, in via principale dichiarare l'annullamento della vendita e condannare
a ricostituire l'originaria consistenza della comunione legale, in Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi che l'atto di alienazione dovesse essere ritenuto valido, condannare a rimborsare alla comunione legale il prezzo Parte_1 conseguito con la vendita e in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., stabilire in 100 euro, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, l'importo dovuto da per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1 provvedimento che sarà emanato e degli obblighi che da esso ne scaturiranno a suo carico;
d) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Livorno il 6/09/2008 atto n. 182 parte 2 serie A del predetto anno. Con vittoria di compensi legali e spese del presente procedimento.”.
All'udienza di comparizione il Giudice tentava la conciliazione tra le parti rilevando alle stesse, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande articolate in via riconvenzionale dalla parte resistente ai punti b) e c).
All'esito di discussione, le parti chiedevano breve rinvio per poter valutare un'eventuale soluzione conciliativa quanto alle questioni accessorie ulteriori e, all'udienza dell'8.7.2025, le parti davano atto che di aver raggiunto un accordo alle condizioni sottoscritte (e quindi riportate nel dispositivo che segue), con rinuncia ad ogni altra domanda accessoria, e chiedevano trattarsi in forma solo cartolare l'udienza di comparizione al fine di rassegnare conclusioni congiunte.
All'udienza in data odierna, svolta in forma solo cartolare, le parti hanno confermato di non intendersi riconciliare e di voler dunque procedere alla separazione personale altresì ribadendo di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui all'atto sottoscritto e hanno chiesto configurarsi come consensuale la separazione. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria alla luce dell'accordo formalizzato dalle parti come confermato dai procuratori nelle note depositate in vista dell'udienza in data odierna
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi
3 precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, possono essere accolte le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di atti di causa.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., la parte ricorrente (sul punto analoga prospettazione vi è della signora ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_3 medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 06.9.2008
4 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n.182, anno
2008, parte 2, serie A;
a) i coniugi continueranno a vivere separati fissando ciascuno la propria residenza;
b) i coniugi sono economicamente indipendenti e che non è dovuto alcun mantenimento di alcuno di loro in favore dell'altro;
c)quanto all'abitazione familiare sita in Collesalvetti (LI), fraz. Stagno, Via
Aurelia n. 34, i coniugi danno atto che essa è oggetto di procedura ES. 199/2024
Tribunale di Livorno per cui il giorno 19/06/2025 si è svolta l'udienza ex art. 569 c.p.c. e ad oggi non è ancora stata disposta la vendita;
ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'8/07/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2569/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTI ANNAPAOLA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CORUCCI TOMMASO e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
In data 8.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza nella medesima data
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno in data 06.9.2008 con la signora rilevando che dall'unione coniugale non CP_1 nascevano figli, allegando la crisi dell'unione matrimoniale e le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio depositato in data 31.10.2024 e poi ritualmente
1 notificato il signor evocava in causa per sentir Parte_1 CP_1 pronunciare la separazione dei coniugi. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] dichiarare la separazione dei coniugi, con scioglimento della comunione legale tra gli stessi (matrimonio contratto il
06.9.2008, nel Comune di Livorno, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Livorno al n.182, anno 2008, parte 2, serie A); • per l'effetto, stabilire che i coniugi continueranno a vivere separati, fissando ciascuno la propria residenza;
stabilire che i coniugi sono economicamente indipendenti e che non è dovuto alcun mantenimento di alcuno di loro in favore dell'altro; • avendo i coniugi già diviso tra di loro conti correnti antecedentemente al presente giudizio, stabilire che i conti correnti già intestati singolarmente a ciascuno di loro prima della proposizione del presente giudizio siano assegnati a colui che ne risulta intestatario;
• quanto alla assegnazione o divisione della abitazione familiare sita in Collesalvetti, loc. Stagno, Via
Aurelia n34., accertare e dichiarare che detta questione è oggetto di causa rubricata al
R.G.n.1422/23, in fase di trattazione, instaurata prima del presente giudizio;
• quanto ad ogni altra questione economica pendente trai coniugi, anche ex art.192 c.c., accertare e dichiarare che esse sono oggetto della causa n.1422/23-Tribunale di
Livorno, in fase di trattazione, quindi instaurata anteriormente al presente giudizio. • con ogni consequenziale pronuncia in merito a dette questioni. • ordinare alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SULLA DOMANDA DI DIVORZIO
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio concordatario contratto da e celebrato con rito Parte_1 CP_1 cattolico in Livorno, in data 06.9.2008, nel Comune di Livorno, con atto
Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Livorno al n.182, anno
2008, parte 2, serie A.
2. Confermare i provvedimenti economici della separazione.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Nel costituirsi in causa la signora contestava in fatto e in CP_1 diritto quanto allegato e insisteva affinché, quanto alle condizioni accessorie della separazione, fossero definitivamente pronunciati i seguenti provvedimenti: “1 a) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. a carico di;
b) dichiarare lo scioglimento Parte_1 della comunione legale dei coniugi e per l'effetto, ai sensi dell'art. 192 c.c., accertare e dichiarare l'obbligo di di rimborsare alla comunione l'importo pari a Parte_1
56.901,04 euro a titolo di somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186 c.c., di corrispondere alla
l'importo di 6.000 euro a titolo di maggiori detrazioni fiscali indebitamente CP_1 percepite da nonché l'importo di 61.368,10 euro a titolo di restituzione Pt_1
2 dell'importo facente parte del patrimonio personale della e dalla medesima CP_1 impiegato in spese di interesse comune dei coniugi. c) accertare che la vendita con la quale in data 2/12/2024 ha trasferito dell'autovettura Mini tg. Parte_1
EM664XP a è stata posta in essere senza il consenso dell'altro coniuge Parte_2
e, per l'effetto, in via principale dichiarare l'annullamento della vendita e condannare
a ricostituire l'originaria consistenza della comunione legale, in Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi che l'atto di alienazione dovesse essere ritenuto valido, condannare a rimborsare alla comunione legale il prezzo Parte_1 conseguito con la vendita e in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., stabilire in 100 euro, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, l'importo dovuto da per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1 provvedimento che sarà emanato e degli obblighi che da esso ne scaturiranno a suo carico;
d) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Livorno il 6/09/2008 atto n. 182 parte 2 serie A del predetto anno. Con vittoria di compensi legali e spese del presente procedimento.”.
All'udienza di comparizione il Giudice tentava la conciliazione tra le parti rilevando alle stesse, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande articolate in via riconvenzionale dalla parte resistente ai punti b) e c).
All'esito di discussione, le parti chiedevano breve rinvio per poter valutare un'eventuale soluzione conciliativa quanto alle questioni accessorie ulteriori e, all'udienza dell'8.7.2025, le parti davano atto che di aver raggiunto un accordo alle condizioni sottoscritte (e quindi riportate nel dispositivo che segue), con rinuncia ad ogni altra domanda accessoria, e chiedevano trattarsi in forma solo cartolare l'udienza di comparizione al fine di rassegnare conclusioni congiunte.
All'udienza in data odierna, svolta in forma solo cartolare, le parti hanno confermato di non intendersi riconciliare e di voler dunque procedere alla separazione personale altresì ribadendo di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui all'atto sottoscritto e hanno chiesto configurarsi come consensuale la separazione. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria alla luce dell'accordo formalizzato dalle parti come confermato dai procuratori nelle note depositate in vista dell'udienza in data odierna
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi
3 precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, possono essere accolte le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di atti di causa.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., la parte ricorrente (sul punto analoga prospettazione vi è della signora ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_3 medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 06.9.2008
4 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n.182, anno
2008, parte 2, serie A;
a) i coniugi continueranno a vivere separati fissando ciascuno la propria residenza;
b) i coniugi sono economicamente indipendenti e che non è dovuto alcun mantenimento di alcuno di loro in favore dell'altro;
c)quanto all'abitazione familiare sita in Collesalvetti (LI), fraz. Stagno, Via
Aurelia n. 34, i coniugi danno atto che essa è oggetto di procedura ES. 199/2024
Tribunale di Livorno per cui il giorno 19/06/2025 si è svolta l'udienza ex art. 569 c.p.c. e ad oggi non è ancora stata disposta la vendita;
ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'8/07/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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