TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Serena Lorenzetti, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenzioni n. 9034/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Sani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Empoli, via G. Da Empoli n. 5 ome da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: precisa le conclusioni come da ricorso “Voglia l'Ecc.mo Giudice Adito, in riforma dell'impugnato decreto e ritenutane l'illegittimità disporne l'annullamento nella parte in cui viene disposta la revoca del gratuito patrocino a far data da gennaio 2024 e per l'effetto procedere alla liquidazione delle competenze professionali, anticipazioni, spese competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori, come per legge, di sicuro per tutta l'attività professionale difensiva svolta fino all'anno 2024, maggiorata per l'avvenuta conciliazione, per la somma di Euro
2200,66 oltre IVA e CPA, come da ipotesi di compenso liquidabile secondo le attuali tariffe forensi.
Nonché condannare il resistente alla refusione delle spese anche del presente ricorso.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., ha Parte_1 tempestivamente opposto il Decreto con cui il Tribunale di Firenze, I sezione civile in composizione collegiale, in data 11.07.2024, ha disposto la liquidazione dei compensi la somma complessiva pari a € 2.626,41 di cui € 1.800,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge all'Avv.
Barbara Sani per le prestazioni svolte in favore di – ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato dal COA di Firenze con delibera del 27.07.2022 - fino a tutto l'anno 2023 nella causa iscritta al n. rg 8962/2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conclusosi con sentenza n. 2141/2024 del 27.06.2024 pubblicata il 1.07.2024 ed ha contestualmente revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente con effetto Parte_1
dal 1.01.2024, sul rilievo per cui la ricorrente e il suo nucleo familiare avesse introitato, quell'anno, un importo complessivo superiore al limite previsto dalla legge per il beneficio.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento emesso dal Tribunale che ha erroneamente ritenuto la sussistenza, per l'anno di imposta 2024, di un reddito del nucleo familiare, costituito dalla e da due figli mensile, “di oltre € 1.300, di cui circa € 100,00 per assegno Pt_1 unico, € 400,00 quale contributo versato dal padre per i figli ed il resto a titolo di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, cui si aggiunge anche il reddito dal lavoro del figlio maggiorenne (per il quale non è previsto alcun contributo a partire dal 2025) che per i mesi di giugno, luglio ed agosto percepisce un reddito di € 1.300,00 mensili…con conseguente superamento dei limiti di cui all'art. 76 DPR 115/02”
A sostegno del ricorso ha dedotto che, in realtà, il nucleo familiare della Sig.ra percepito Pt_1 nell'anno di imposta 2023 euro 7.137,00, di cui euro 500,00 di assegno di mantenimento per 12 mesi;
euro 480,00 di “pronto badante regione Toscana” ed euro 657,00 per lavoro come collaboratrice domestica, essendo stata assunta nel dicembre 2023, mentre nell'anno di imposta
2024, ha percepito euro 7.857, di cui euro 500,00 per l'assegno di mantenimento per i mesi di gennaio/febbraio/marzo; euro 400,00 per l'assegno di mantenimento per i mesi di aprile/maggio/giugno; euro 240,00 per la sua attività lavorativa svolta presso “pronto badante regione Toscana” ed euro 4.917,00 quali redditi da lavoro in qualità di collaboratrice domestica.
L'odierna opponente ha dedotto altresì che il figlio maggiorenne ha iniziato a lavorare dal giugno
2024 guadagnando un totale di euro 983,00, importo che, aggiunto a quello della madre, determina un reddito complessivo del nucleo familiare pari ad euro 8.840,00, percepito fino al Giugno 2024, non superando così il limite previsto per legge ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La causa è stata istruita documentalmente.
Concessi i termini alla ricorrente per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo alla controparte, all'udienza del 15.01.2025, il giudice verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del e venivano concessi termini per il deposito di documenti. All'udienza del 26.03.2025 CP_1
la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto nei seguenti limiti.
Ai sensi dell'art. 76 co.1 TU Spese di Giustizia infatti, il reddito valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e come chiarito anche recentemente dalla Suprema Corte “In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione;
pertanto, in base al criterio della prossimità cronologica, maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale” (cfr Cass. sent. n. 4358/2024).
Peraltro, l'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente". L'obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014) e “non possono assumere rilievo ai fini del patrocinio a spese dello Stato quelle variazioni reddituali che conducono ad una diminuzione o ad un aumento del reddito che si verificano dopo la definizione del procedimento” (Cass. n. 18195/2013). Nella specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, i redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2023 risultano essere pari a € 9.629,44 (€ 6.600,00 assegno di mantenimento, € 657,00 reddito da lavoro di badante, euro 480,00 “pronto badante regione Toscana” ed € 1.892,44 reddito da lavoro del figlio maggiorenne , mentre nel 2024 fino al 27.06.2024, data di definizione del Per_1 procedimento, redditi percepiti risultano complessivamente pari a € 9.522,88 (€ 2.700 assegno di mantenimento, € 598,20 per assegno unico, € 4.917,78 reddito da lavoro di Collaboratrice
Domestica, euro 240,00 “pronto badante regione Toscana”, € 1067,00 reddito da lavoro del figlio maggiorenne . Tale reddito, sia in riferimento all'anno 2023 sia al 2024, risulta essere Per_1
inferiore al limite di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Va quindi accolta la domanda relativa all'annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativo alla revoca del beneficio.
Non si ritiene invece di accogliere l'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente in Parte_1 ordine alla liquidazione dei compensi professionali a favore del difensore Avv. Sani per le attività da questa svolte nell'anno 2024 nel procedimento di divorzio iscritto al n. rg 8962/2022, per difetto di legittimazione attiva.
Infatti, come più volte affermato dalle pronunce della Cassazione in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio, sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie.
Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. S.U. n. 26907 del 2016, Cass. Sez. 6 - 2,
11/09/2018, n. 21997, Cass. 23/07/2020, n. 15699; Cass. 18/06/2020, n. 11769). Pertanto, il giudice che accoglie l'opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colei che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 83, comma 2 (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 07-01-2022, n. 286).
Considerato che le domande della ricorrente sono state accolte solo parzialmente e che il CP_1
non si è costituito e non si è opposto, è giustificata la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- annulla il decreto opposto emesso dal Tribunale di Firenze, I sezione civile in composizione collegiale, in data 11.07.2024 nell'ambito del procedimento n. rg 8962/2022, con il quale è stata revocata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato dal Parte_1
1.01.2024 e per l'effetto ammette (C.F. ) al beneficio del Parte_1 C.F._1
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. rg 8962/2022 anche per l'ano 2024;
- rigetta la domanda di liquidazione dei compensi del difensore per l'attività svolta nel 2024 nel procedimento n. rg 8962/2022;
- compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Firenze, 5.06.2025
Il Giudice on.
Serena Lorenzetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Serena Lorenzetti, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenzioni n. 9034/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Sani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Empoli, via G. Da Empoli n. 5 ome da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: precisa le conclusioni come da ricorso “Voglia l'Ecc.mo Giudice Adito, in riforma dell'impugnato decreto e ritenutane l'illegittimità disporne l'annullamento nella parte in cui viene disposta la revoca del gratuito patrocino a far data da gennaio 2024 e per l'effetto procedere alla liquidazione delle competenze professionali, anticipazioni, spese competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori, come per legge, di sicuro per tutta l'attività professionale difensiva svolta fino all'anno 2024, maggiorata per l'avvenuta conciliazione, per la somma di Euro
2200,66 oltre IVA e CPA, come da ipotesi di compenso liquidabile secondo le attuali tariffe forensi.
Nonché condannare il resistente alla refusione delle spese anche del presente ricorso.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., ha Parte_1 tempestivamente opposto il Decreto con cui il Tribunale di Firenze, I sezione civile in composizione collegiale, in data 11.07.2024, ha disposto la liquidazione dei compensi la somma complessiva pari a € 2.626,41 di cui € 1.800,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge all'Avv.
Barbara Sani per le prestazioni svolte in favore di – ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato dal COA di Firenze con delibera del 27.07.2022 - fino a tutto l'anno 2023 nella causa iscritta al n. rg 8962/2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conclusosi con sentenza n. 2141/2024 del 27.06.2024 pubblicata il 1.07.2024 ed ha contestualmente revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente con effetto Parte_1
dal 1.01.2024, sul rilievo per cui la ricorrente e il suo nucleo familiare avesse introitato, quell'anno, un importo complessivo superiore al limite previsto dalla legge per il beneficio.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento emesso dal Tribunale che ha erroneamente ritenuto la sussistenza, per l'anno di imposta 2024, di un reddito del nucleo familiare, costituito dalla e da due figli mensile, “di oltre € 1.300, di cui circa € 100,00 per assegno Pt_1 unico, € 400,00 quale contributo versato dal padre per i figli ed il resto a titolo di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, cui si aggiunge anche il reddito dal lavoro del figlio maggiorenne (per il quale non è previsto alcun contributo a partire dal 2025) che per i mesi di giugno, luglio ed agosto percepisce un reddito di € 1.300,00 mensili…con conseguente superamento dei limiti di cui all'art. 76 DPR 115/02”
A sostegno del ricorso ha dedotto che, in realtà, il nucleo familiare della Sig.ra percepito Pt_1 nell'anno di imposta 2023 euro 7.137,00, di cui euro 500,00 di assegno di mantenimento per 12 mesi;
euro 480,00 di “pronto badante regione Toscana” ed euro 657,00 per lavoro come collaboratrice domestica, essendo stata assunta nel dicembre 2023, mentre nell'anno di imposta
2024, ha percepito euro 7.857, di cui euro 500,00 per l'assegno di mantenimento per i mesi di gennaio/febbraio/marzo; euro 400,00 per l'assegno di mantenimento per i mesi di aprile/maggio/giugno; euro 240,00 per la sua attività lavorativa svolta presso “pronto badante regione Toscana” ed euro 4.917,00 quali redditi da lavoro in qualità di collaboratrice domestica.
L'odierna opponente ha dedotto altresì che il figlio maggiorenne ha iniziato a lavorare dal giugno
2024 guadagnando un totale di euro 983,00, importo che, aggiunto a quello della madre, determina un reddito complessivo del nucleo familiare pari ad euro 8.840,00, percepito fino al Giugno 2024, non superando così il limite previsto per legge ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
La causa è stata istruita documentalmente.
Concessi i termini alla ricorrente per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo alla controparte, all'udienza del 15.01.2025, il giudice verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del e venivano concessi termini per il deposito di documenti. All'udienza del 26.03.2025 CP_1
la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto nei seguenti limiti.
Ai sensi dell'art. 76 co.1 TU Spese di Giustizia infatti, il reddito valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e come chiarito anche recentemente dalla Suprema Corte “In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione;
pertanto, in base al criterio della prossimità cronologica, maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale” (cfr Cass. sent. n. 4358/2024).
Peraltro, l'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente". L'obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014) e “non possono assumere rilievo ai fini del patrocinio a spese dello Stato quelle variazioni reddituali che conducono ad una diminuzione o ad un aumento del reddito che si verificano dopo la definizione del procedimento” (Cass. n. 18195/2013). Nella specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, i redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2023 risultano essere pari a € 9.629,44 (€ 6.600,00 assegno di mantenimento, € 657,00 reddito da lavoro di badante, euro 480,00 “pronto badante regione Toscana” ed € 1.892,44 reddito da lavoro del figlio maggiorenne , mentre nel 2024 fino al 27.06.2024, data di definizione del Per_1 procedimento, redditi percepiti risultano complessivamente pari a € 9.522,88 (€ 2.700 assegno di mantenimento, € 598,20 per assegno unico, € 4.917,78 reddito da lavoro di Collaboratrice
Domestica, euro 240,00 “pronto badante regione Toscana”, € 1067,00 reddito da lavoro del figlio maggiorenne . Tale reddito, sia in riferimento all'anno 2023 sia al 2024, risulta essere Per_1
inferiore al limite di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Va quindi accolta la domanda relativa all'annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativo alla revoca del beneficio.
Non si ritiene invece di accogliere l'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente in Parte_1 ordine alla liquidazione dei compensi professionali a favore del difensore Avv. Sani per le attività da questa svolte nell'anno 2024 nel procedimento di divorzio iscritto al n. rg 8962/2022, per difetto di legittimazione attiva.
Infatti, come più volte affermato dalle pronunce della Cassazione in materia di patrocinio a carico dello Stato, con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio, sussiste la legittimazione dell'interessato, ovvero della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie.
Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. S.U. n. 26907 del 2016, Cass. Sez. 6 - 2,
11/09/2018, n. 21997, Cass. 23/07/2020, n. 15699; Cass. 18/06/2020, n. 11769). Pertanto, il giudice che accoglie l'opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colei che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 83, comma 2 (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 07-01-2022, n. 286).
Considerato che le domande della ricorrente sono state accolte solo parzialmente e che il CP_1
non si è costituito e non si è opposto, è giustificata la compensazione delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- annulla il decreto opposto emesso dal Tribunale di Firenze, I sezione civile in composizione collegiale, in data 11.07.2024 nell'ambito del procedimento n. rg 8962/2022, con il quale è stata revocata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato dal Parte_1
1.01.2024 e per l'effetto ammette (C.F. ) al beneficio del Parte_1 C.F._1
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. rg 8962/2022 anche per l'ano 2024;
- rigetta la domanda di liquidazione dei compensi del difensore per l'attività svolta nel 2024 nel procedimento n. rg 8962/2022;
- compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Firenze, 5.06.2025
Il Giudice on.
Serena Lorenzetti