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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
15/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2658 dell'anno 2024
TRA
ed Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2
tempore rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in NAPOLI alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, sono ope legis domiciliati
APPELLANTI
E
n. il 24.09.1970 in Napoli - Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Vincenzo Di Puorto presso lo studio del quale, in CASTEL VOLTURNO al
PARCO DELLE ROSE INT. 1 FABB. 9B, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024, il e Parte_1
l' hanno proposto appello parziale avverso la Parte_2
sentenza n. 5882 del 19 settembre 20204 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da
[...]
e dichiarato il diritto dello stesso a fruire del beneficio economico istituito CP_1
dall'art. 1 della legge 107/2015 anche per l'anno scolastico 2018/ 2019. Hanno precisato che, con la memoria ex art. 416 c.p.c., avevano eccepito ritualmente la estinzione del credito maturato nel predetto anno scolastico per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Il primo Giudice, pur avendo correttamente ritenuto che il termine decorresse anche in costanza di rapporto avendo il lavorato alle dipendenze della pubblica Parte_3
amministrazione, aveva malamente individuato il dies a quo del termine medesimo.
Hanno chiesto, altresì, che fosse riformato il capo di sentenza con il quale essi appellanti erano stati condannati all'integrale rifusione delle spese del grado.
L'accoglimento soltanto parziale della domanda imponeva, infatti, in applicazione del dettato dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, il ha evidenziato che, nelle note di CP_1
trattazione scritta che avevano sostituito la udienza di discussone nel giudizio di primo grado, esso appellato, per spirito di collaborazione, aveva aderito all'eccezione di prescrizione del credito relativo all'anno 2018/2019.
Non ricorreva, dunque, una ipotesi di parziale reciproca soccombenza e doveva, dunque, respingersi la censura inerente il governo delle spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento, quella, cioè, pacificamente introdotta nel caso che qui ne occupa, decorre… dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio..
Il nell'anno scolastico 2018/2019, ha insegnato in qualità di supplente CP_1
dal 24 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, dunque, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico ovvero, in applicazione del
D.P.C.M. del 28.11.2016, dal 1 novembre dello stesso anno atteso che l'art. 5 del predetto decreto consente la registrazione degli aventi diritto alla così detta “carta docenti” sull'applicazione web dell'amministrazione dal 1 settembre al 30 ottobre di ogni anno. Dunque, alla data del 25.1.2024 – in cui è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio – primo atto interruttivo del termine prescrizionale – il quinquennio previsto dall'art. 2948 comma I n. 4 era già decorso.
Del resto, come dedotto dalla difesa dell'appellato, la intervenuta estinzione del credito era pacifica tra le parti posto che lo stesso aveva riconosciuto il CP_1
decorso del termine prescrizionale.
La gravata sentenza, dunque, deve essere riformata e la condanna degli appellanti limitata agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Per effetto della riforma, questa Corte è investita d'ufficio del potere di provvedere nuovamente alla regolamentazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite.
Orbene, considerato che l'accoglimento della domanda è stato parziale ma che la condotta processuale del ricorrente è stata improntata a spirito di leale collaborazione, può disporsi la compensazione delle spese in ragione di un quarto.
I residui tre quarti, liquidati in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022 considerando la proposizione di una domanda di accertamento e di condanna, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna i convenuti in solido tra loro ad erogare in favore di
[...]
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente CP_1 dell'importo nominale di € 500,00 annui per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 12 della legge 416/1991 dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese del doppio grado in ragione di un quarto;
- condanna il alla rifusione dei residui tre quarti delle spese che liquida in € Parte_1
1.545,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.442,00 per l'appello oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. D. Di Puorto, anticipatario.
In Napoli, il 15/01/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
15/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2658 dell'anno 2024
TRA
ed Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2
tempore rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in NAPOLI alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, sono ope legis domiciliati
APPELLANTI
E
n. il 24.09.1970 in Napoli - Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Vincenzo Di Puorto presso lo studio del quale, in CASTEL VOLTURNO al
PARCO DELLE ROSE INT. 1 FABB. 9B, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024, il e Parte_1
l' hanno proposto appello parziale avverso la Parte_2
sentenza n. 5882 del 19 settembre 20204 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da
[...]
e dichiarato il diritto dello stesso a fruire del beneficio economico istituito CP_1
dall'art. 1 della legge 107/2015 anche per l'anno scolastico 2018/ 2019. Hanno precisato che, con la memoria ex art. 416 c.p.c., avevano eccepito ritualmente la estinzione del credito maturato nel predetto anno scolastico per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Il primo Giudice, pur avendo correttamente ritenuto che il termine decorresse anche in costanza di rapporto avendo il lavorato alle dipendenze della pubblica Parte_3
amministrazione, aveva malamente individuato il dies a quo del termine medesimo.
Hanno chiesto, altresì, che fosse riformato il capo di sentenza con il quale essi appellanti erano stati condannati all'integrale rifusione delle spese del grado.
L'accoglimento soltanto parziale della domanda imponeva, infatti, in applicazione del dettato dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, il ha evidenziato che, nelle note di CP_1
trattazione scritta che avevano sostituito la udienza di discussone nel giudizio di primo grado, esso appellato, per spirito di collaborazione, aveva aderito all'eccezione di prescrizione del credito relativo all'anno 2018/2019.
Non ricorreva, dunque, una ipotesi di parziale reciproca soccombenza e doveva, dunque, respingersi la censura inerente il governo delle spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento, quella, cioè, pacificamente introdotta nel caso che qui ne occupa, decorre… dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio..
Il nell'anno scolastico 2018/2019, ha insegnato in qualità di supplente CP_1
dal 24 settembre 2018 al 30 giugno 2019 e, dunque, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico ovvero, in applicazione del
D.P.C.M. del 28.11.2016, dal 1 novembre dello stesso anno atteso che l'art. 5 del predetto decreto consente la registrazione degli aventi diritto alla così detta “carta docenti” sull'applicazione web dell'amministrazione dal 1 settembre al 30 ottobre di ogni anno. Dunque, alla data del 25.1.2024 – in cui è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio – primo atto interruttivo del termine prescrizionale – il quinquennio previsto dall'art. 2948 comma I n. 4 era già decorso.
Del resto, come dedotto dalla difesa dell'appellato, la intervenuta estinzione del credito era pacifica tra le parti posto che lo stesso aveva riconosciuto il CP_1
decorso del termine prescrizionale.
La gravata sentenza, dunque, deve essere riformata e la condanna degli appellanti limitata agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
Per effetto della riforma, questa Corte è investita d'ufficio del potere di provvedere nuovamente alla regolamentazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite.
Orbene, considerato che l'accoglimento della domanda è stato parziale ma che la condotta processuale del ricorrente è stata improntata a spirito di leale collaborazione, può disporsi la compensazione delle spese in ragione di un quarto.
I residui tre quarti, liquidati in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022 considerando la proposizione di una domanda di accertamento e di condanna, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna i convenuti in solido tra loro ad erogare in favore di
[...]
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente CP_1 dell'importo nominale di € 500,00 annui per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 12 della legge 416/1991 dalla maturazione al saldo;
- compensa le spese del doppio grado in ragione di un quarto;
- condanna il alla rifusione dei residui tre quarti delle spese che liquida in € Parte_1
1.545,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.442,00 per l'appello oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. D. Di Puorto, anticipatario.
In Napoli, il 15/01/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa